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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6955/2022 depositato il 24/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1707/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 chiede la riforma della sentenza n. 1707/2022 della CTP di Siracusa, sostenendo che l'eccedenza di versamento (circa € 1.800,45) deriva da un errore di calcolo nella definizione della lite fiscale pendente, non da somme versate a titolo provvisorio.
Con Memoria illustrativa ribadisce che il rimborso richiesto riguarda un errore materiale e cita giurisprudenza
(Cass. 14631/2019) che ammette la ripetibilità di somme versate in eccedenza per errore.
Controdeduzioni Agenzia Entrate.L'agenzia chiede il rigetto dell'appello, richiamando l'art. 16 L. 289/2002
e art. 39 D.L. 98/2011, secondo cui la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti. Inoltre, eccepisce inammissibilità per mancata impugnazione della cartella nei termini e richiama giurisprudenza di Cassazione (es. ord. 23928/2016).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 16, comma 5, L. 289/2002, richiamato dall'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, dispone che la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7688/2012, 23928/2016).
Nel caso di specie, il versamento effettuato dal contribuente, seppur eccedente, è avvenuto nell'ambito della procedura di definizione agevolata e non può essere oggetto di rimborso. Né rileva la dedotta natura di errore materiale, atteso che la normativa speciale prevale sul principio generale di ripetibilità dell'indebito.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione trattata e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6955/2022 depositato il 24/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1707/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 27/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 chiede la riforma della sentenza n. 1707/2022 della CTP di Siracusa, sostenendo che l'eccedenza di versamento (circa € 1.800,45) deriva da un errore di calcolo nella definizione della lite fiscale pendente, non da somme versate a titolo provvisorio.
Con Memoria illustrativa ribadisce che il rimborso richiesto riguarda un errore materiale e cita giurisprudenza
(Cass. 14631/2019) che ammette la ripetibilità di somme versate in eccedenza per errore.
Controdeduzioni Agenzia Entrate.L'agenzia chiede il rigetto dell'appello, richiamando l'art. 16 L. 289/2002
e art. 39 D.L. 98/2011, secondo cui la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti. Inoltre, eccepisce inammissibilità per mancata impugnazione della cartella nei termini e richiama giurisprudenza di Cassazione (es. ord. 23928/2016).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 16, comma 5, L. 289/2002, richiamato dall'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, dispone che la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7688/2012, 23928/2016).
Nel caso di specie, il versamento effettuato dal contribuente, seppur eccedente, è avvenuto nell'ambito della procedura di definizione agevolata e non può essere oggetto di rimborso. Né rileva la dedotta natura di errore materiale, atteso che la normativa speciale prevale sul principio generale di ripetibilità dell'indebito.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione trattata e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE