TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1262/2024 promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]C.so Vittorio Parte_1 Emanuele II n. 7 C.F. ), elettivamente domiciliata in CUNEO, C.F._1 Corso Dante n. 22 presso l'avv. Barbara Luisa GIOLITTI (C.F. – C.F._2 PEC , Fax 0171/453992), che la rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P.Iva n. . , con sede in Roma, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1 Croce Rossa n. 1, in persona dell'Institore avv. , giusta procura per atto a rogito CP_2 Notaio dott.ssa in Roma del 13.3.2023 (Repertorio n. 1885 e Rogito n. 806 Persona_1
– All. A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Diego Dirutigliano (C.F. , Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._3
) ed Alessandro Novarini (C.F. , con C.F._4 C.F._5 domicilio eletto in Torino, Via Luigi Mercantini n. 5 presso lo studio dell'avv. Diego Dirutigliano,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, 2° comma, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al riconoscimento della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad Euro 6.321,32 lordi (calcolata in funzione del livello di inquadramento tempo per tempo riconosciuto alla sig.ra e per il periodo 16.12.2016 / 31.10.2024) o altra somma veriore accertanda in corso di causa, Pt_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo
- Con vittoria di spese di causa, patrocino ed eventuale C.T.U. , con distrazione in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- eccepita ad ogni effetto la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 I° comma n. 4 c.c. in ordine ai diritti vantati in ricorso, previa, del caso, ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze in fatto capitolate ai nn. da 1) a 10), da intendersi espunte di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa e precedute dalle parole “Vero che”, nonché sul contenuto dei documenti prodotti e in controprova sui capitoli avversari, limitatamente a quelli ritenuti ammissibili e rilevanti;
- previa, del caso, ammissione di C.T.U. contabile volta ad accertare l'entità delle differenze retributive eventualmente di spettanza della ricorrente;
respingere le domande avanzate dalla sig.ra con il ricorso datato 26.11.2024, Parte_1 ritualmente notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con salvezza di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.”.
RITENUTO CHE
L'eccezione di prescrizione
La parte resistente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione del diritto di credito retributivo oggetto del giudizio, in ragione dell'inerzia dimostrata per anni dalla lavoratrice sino all'avvenuta costituzione in mora della parte resistente (3.7.2024). Più nello specifico, la parte resistente ha al riguardo allegato che l'aver prestato la propria accettazione alle condizioni contrattuali poste da con la lettera integrativa del CP_1 19.1.2017, renderebbe per ciò solo legittima la condotta aziendale e, dunque, inconferente e priva di pregio la rivendicazione avanzata dalla ricorrente in questa sede giudiziale.
L'eccezione è priva di pregio.
Pag. 2 a 6
E' sufficiente sul punto considerare che “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 1.2.2024, n.2963).
Ne deriva quindi che nel caso di specie la lavoratrice ha avanzato la pretesa retributiva pienamente nei termini di legge, essendo il rapporto di lavoro, oltretutto, ancora in corso.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta alle dipendenze di dal 16.12.2016 con contratto di Controparte_1 apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi, per il conseguimento della figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno;
di essere in servizio con la qualifica di Tecnico Specializzato (Livello B2) presso la Stazione di Cuneo – Centro di Costo Cuneo, attualmente collocata in distacco sindacale;
di aver ottenuto il riconoscimento in busta paga della sola voce “Salario di produttività” (Sal. Prod. 30.1.) previsto dall'art. 30, punto 1, Contratto Aziendale 16.12.2016 e non anche della voce aggiuntiva “Salario di produttività” (Sal. Prod. 30.2.) prevista dal punto 2 della stessa norma contrattuale collettiva;
di aver diritto al riconoscimento in busta paga del Salario di produttività previsto dall'art. 30, punto 2 Contratto Aziendale 16.12.2016, nonché al pagamento della somma di € 6.321,32 lordi, a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 16.12.2016 al 31.10.2024; di aver inviato in data 3.7.2024, a mezzo del proprio legale, un formale sollecito di pagamento alla Direzione di senza ottenere alcun riscontro;
che le proprie pretese sono Controparte_1 fondate su diritti riconosciuti da CCNL applicabile a chi era in servizio alle dipendenze di il 16.12.2016, con conseguente applicazione anche nei suoi confronti, CP_1 essendo stata assunta proprio lo stesso giorno in cui è stato firmato ed è entrato in vigore il nuovo CCNL (il 16.12.2016).
La parte resistente ha invece allegato: che la lettera di assunzione - predisposta il giorno precedente - ma sottoscritta il 16.12.2016 si richiamava nella forma ancora alla disciplina normativa del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 di rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e del Contratto Aziendale Gruppo FS del 20.7.2012, in realtà non più applicabile per effetto del rinnovo contrattuale occorso contestualmente proprio il 16.12.2016; che con lettera di
“Integrazione della lettera di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante” del 19.1.2017 e sottoscritta per accettazione dalla ricorrente il 23.1.2017, precisava che “in relazione alla sottoscrizione in data 16.12.2016 del nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, applicati alla nostra Società, si rende necessario procedere all'integrazione della lettera di assunzione […] del 15/12/2016, consegnataLe in data
Pag. 3 a 6 16/12/2016 e da Lei sottoscritta per accettazione in data 16/12/2016, per tenere conto delle modifiche intervenute per effetto della stipula dei contratti sopra citati”; che con la stessa lettera nel confermare l'assunzione della ricorrente con contratto di Controparte_1 apprendistato a decorrere dal 16.12.2016, riportava sia la diversa e aggiornata “retribuzione tabellare”, sia la specifica disciplina del salario di produttività che, per effetto proprio del tenore della contrattazione aziendale del 16.12.2016, era limitata al punto 1; così, infatti, il testo della lettera di integrazione: “Le saranno inoltre riconosciute: il salario di produttività di cui all'art. 30, punto p. 1), Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane di € 1.056,00 annui lordi (…)”; che il salario di produttività previsto dall'art. 30, punto 2 del Contratto Aziendale del del 16.12.2016 non è dovuto ai lavoratori assunti, come Controparte_3 la parte ricorrente, con decorrenza dal 16.12.2016, come si evince dall'inciso di cui alla citata norma contrattuale collettiva (“...si conferma il riconoscimento dell'importo lordo annuo, già previsto al punto 2 dell'art. 30 del Contratto Aziendale del del Controparte_3 20.7.2012...”), che allude chiaramente alla possibilità di riconoscere tale emolumento al solo personale già in forza assunto fino al 15.12.2016.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'applicabilità alla lavoratrice ricorrente del salario di produttività previsto dall'art. 30, par.2, del nuovo CCNL in vigore dal 16.12.2016, considerata la sua assunzione avvenuta proprio in quella data.
Occorre al riguardo considerare che fondamentale ai fini della risoluzione della questione giuridica controversa è la regola di interpretazione del contratto disciplinata dall'art. 1362 c.c., ai sensi del quale “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Tanto premesso, l'art. 30, par.2, del CCNL del 16.12.2016 recita “In aggiunta a quanto previsto al punto 1, al personale dipendente dalle Società del Gruppo FS cui si applica il presente contratto alla data di sottoscrizione del medesimo, si conferma il riconoscimento dell'importo lordo annuo, già previsto al punto 2 dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, da corrispondere su base mensile per 12 mensilità , con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, e distinto per livello professionale/posizione retributiva di cui alla seguente tabella: …”.
Di fondamentale importanza è l'inciso evidenziato in grassetto (ed omesso dalla parte resistente nel citare in memoria difensiva la regola contrattuale in questione) da cui si evince in modo agevole che il nuovo contratto collettivo si applica a tutto il personale dipendente dalle società del gruppo FS alla data di sottoscrizione del medesimo.
È evidente che il contratto collettivo in questione si applica anche alla ricorrente, proprio perché questa è stata assunta il 16.12.2016, ossia quando il nuovo contratto collettivo è stato stipulato.
Preme a questo Giudice evidenziare che il riferimento all'art. 1362 c.c. non è casuale, dal momento che l'interpretazione letterale dell'art. 30, par. 2, citato, è corroborata dal comportamento complessivo della parte resistente, successivo alla conclusione del
Pag. 4 a 6
contratto, la quale, infatti, con lettera del 19.1.2017 ha integrato e modificato il contratto di assunzione sottoscritto dalla lavoratrice in data 16.12.2016, precisando che “in relazione alla sottoscrizione in data 16.12.2016 del nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo applicati alla nostra Società, si rende CP_3 necessario procedere all'integrazione della lettera di assunzione […] del 15/12/2016, consegnataLe in data 16/12/2016 e da Lei sottoscritta per accettazione in data 16/12/2016, per tenere conto delle modifiche intervenute per effetto della stipula dei contratti sopra citati”.
Occorre tuttavia rilevare che la stessa società, in violazione del principio del “non venire contra factum proprium”, nella stessa lettera di integrazione si contraddice nella parte in cui specifica alla lavoratrice che “Le saranno inoltre riconosciute: il salario di produttività di cui all'art. 30, punto p. 1), Contratto aziendale di di € 1.056,00 annui lordi”. Controparte_3
È quindi evidente che la limitazione del salario di produttività di cui all'art. 30, par. 1, CCNL si pone in contrasto con la regola contrattuale contenuta nel comma successivo dello stesso articolo.
Il punto è infatti il seguente: o il contratto collettivo si applica per intero a tutti i lavoratori del gruppo FS a partire dal 16.12.2016 o non si applica affatto. Gli effetti giuridici ed economici del nuovo contratto collettivo non possono dunque essere circoscritti ai lavoratori già assunti da tempo e non ai neo assunti a quella data.
Inoltre, l'interpretazione dell'inciso “si conferma”, avallata dalla parte resistente, si pone in contrasto con il principio del terzo escluso, cardine della logica formale di origine aristotelica. Il principio del terzo escluso afferma infatti che, data una qualsiasi proposizione A, si possono avere solo due eventualità: o è vera A oppure è vera la sua negazione, cioè la proposizione “non A”. Se una proposizione A è vera, allora non A è falsa;
se A è falsa, allora non A è vera: “tertium non datur”, ossia non esiste un'altra possibilità. Ed è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che sostiene che l'efficacia del CP_1 contratto collettivo in questione si applichi sì alla ricorrente, ma solo con riguardo ad alcune sue parti, con ciò tradendo palesemente il dato letterale dell'inciso contenuto nell'art. 30, par. 2, CCNL “…al personale dipendente dalle Società cui si applica Parte_2 il presente contratto alla data di sottoscrizione del medesimo,…”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, comma 2, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga, nonché condanna della parte resistente al riconoscimento della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad euro 6.321,32 lordi, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai parametri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
Pag. 5 a 6 bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, comma 2, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga;
condanna la parte resistente al riconoscimento in favore della parte ricorrente della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento in favore della parte ricorrente degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad euro 6.321,32 lordi;
con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 18.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1262/2024 promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]C.so Vittorio Parte_1 Emanuele II n. 7 C.F. ), elettivamente domiciliata in CUNEO, C.F._1 Corso Dante n. 22 presso l'avv. Barbara Luisa GIOLITTI (C.F. – C.F._2 PEC , Fax 0171/453992), che la rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P.Iva n. . , con sede in Roma, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1 Croce Rossa n. 1, in persona dell'Institore avv. , giusta procura per atto a rogito CP_2 Notaio dott.ssa in Roma del 13.3.2023 (Repertorio n. 1885 e Rogito n. 806 Persona_1
– All. A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Diego Dirutigliano (C.F. , Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._3
) ed Alessandro Novarini (C.F. , con C.F._4 C.F._5 domicilio eletto in Torino, Via Luigi Mercantini n. 5 presso lo studio dell'avv. Diego Dirutigliano,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, 2° comma, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al riconoscimento della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad Euro 6.321,32 lordi (calcolata in funzione del livello di inquadramento tempo per tempo riconosciuto alla sig.ra e per il periodo 16.12.2016 / 31.10.2024) o altra somma veriore accertanda in corso di causa, Pt_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo
- Con vittoria di spese di causa, patrocino ed eventuale C.T.U. , con distrazione in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- eccepita ad ogni effetto la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 I° comma n. 4 c.c. in ordine ai diritti vantati in ricorso, previa, del caso, ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze in fatto capitolate ai nn. da 1) a 10), da intendersi espunte di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa e precedute dalle parole “Vero che”, nonché sul contenuto dei documenti prodotti e in controprova sui capitoli avversari, limitatamente a quelli ritenuti ammissibili e rilevanti;
- previa, del caso, ammissione di C.T.U. contabile volta ad accertare l'entità delle differenze retributive eventualmente di spettanza della ricorrente;
respingere le domande avanzate dalla sig.ra con il ricorso datato 26.11.2024, Parte_1 ritualmente notificato, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con salvezza di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.”.
RITENUTO CHE
L'eccezione di prescrizione
La parte resistente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione del diritto di credito retributivo oggetto del giudizio, in ragione dell'inerzia dimostrata per anni dalla lavoratrice sino all'avvenuta costituzione in mora della parte resistente (3.7.2024). Più nello specifico, la parte resistente ha al riguardo allegato che l'aver prestato la propria accettazione alle condizioni contrattuali poste da con la lettera integrativa del CP_1 19.1.2017, renderebbe per ciò solo legittima la condotta aziendale e, dunque, inconferente e priva di pregio la rivendicazione avanzata dalla ricorrente in questa sede giudiziale.
L'eccezione è priva di pregio.
Pag. 2 a 6
E' sufficiente sul punto considerare che “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 1.2.2024, n.2963).
Ne deriva quindi che nel caso di specie la lavoratrice ha avanzato la pretesa retributiva pienamente nei termini di legge, essendo il rapporto di lavoro, oltretutto, ancora in corso.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta alle dipendenze di dal 16.12.2016 con contratto di Controparte_1 apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi, per il conseguimento della figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno;
di essere in servizio con la qualifica di Tecnico Specializzato (Livello B2) presso la Stazione di Cuneo – Centro di Costo Cuneo, attualmente collocata in distacco sindacale;
di aver ottenuto il riconoscimento in busta paga della sola voce “Salario di produttività” (Sal. Prod. 30.1.) previsto dall'art. 30, punto 1, Contratto Aziendale 16.12.2016 e non anche della voce aggiuntiva “Salario di produttività” (Sal. Prod. 30.2.) prevista dal punto 2 della stessa norma contrattuale collettiva;
di aver diritto al riconoscimento in busta paga del Salario di produttività previsto dall'art. 30, punto 2 Contratto Aziendale 16.12.2016, nonché al pagamento della somma di € 6.321,32 lordi, a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 16.12.2016 al 31.10.2024; di aver inviato in data 3.7.2024, a mezzo del proprio legale, un formale sollecito di pagamento alla Direzione di senza ottenere alcun riscontro;
che le proprie pretese sono Controparte_1 fondate su diritti riconosciuti da CCNL applicabile a chi era in servizio alle dipendenze di il 16.12.2016, con conseguente applicazione anche nei suoi confronti, CP_1 essendo stata assunta proprio lo stesso giorno in cui è stato firmato ed è entrato in vigore il nuovo CCNL (il 16.12.2016).
La parte resistente ha invece allegato: che la lettera di assunzione - predisposta il giorno precedente - ma sottoscritta il 16.12.2016 si richiamava nella forma ancora alla disciplina normativa del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 di rinnovo del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e del Contratto Aziendale Gruppo FS del 20.7.2012, in realtà non più applicabile per effetto del rinnovo contrattuale occorso contestualmente proprio il 16.12.2016; che con lettera di
“Integrazione della lettera di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante” del 19.1.2017 e sottoscritta per accettazione dalla ricorrente il 23.1.2017, precisava che “in relazione alla sottoscrizione in data 16.12.2016 del nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, applicati alla nostra Società, si rende necessario procedere all'integrazione della lettera di assunzione […] del 15/12/2016, consegnataLe in data
Pag. 3 a 6 16/12/2016 e da Lei sottoscritta per accettazione in data 16/12/2016, per tenere conto delle modifiche intervenute per effetto della stipula dei contratti sopra citati”; che con la stessa lettera nel confermare l'assunzione della ricorrente con contratto di Controparte_1 apprendistato a decorrere dal 16.12.2016, riportava sia la diversa e aggiornata “retribuzione tabellare”, sia la specifica disciplina del salario di produttività che, per effetto proprio del tenore della contrattazione aziendale del 16.12.2016, era limitata al punto 1; così, infatti, il testo della lettera di integrazione: “Le saranno inoltre riconosciute: il salario di produttività di cui all'art. 30, punto p. 1), Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane di € 1.056,00 annui lordi (…)”; che il salario di produttività previsto dall'art. 30, punto 2 del Contratto Aziendale del del 16.12.2016 non è dovuto ai lavoratori assunti, come Controparte_3 la parte ricorrente, con decorrenza dal 16.12.2016, come si evince dall'inciso di cui alla citata norma contrattuale collettiva (“...si conferma il riconoscimento dell'importo lordo annuo, già previsto al punto 2 dell'art. 30 del Contratto Aziendale del del Controparte_3 20.7.2012...”), che allude chiaramente alla possibilità di riconoscere tale emolumento al solo personale già in forza assunto fino al 15.12.2016.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'applicabilità alla lavoratrice ricorrente del salario di produttività previsto dall'art. 30, par.2, del nuovo CCNL in vigore dal 16.12.2016, considerata la sua assunzione avvenuta proprio in quella data.
Occorre al riguardo considerare che fondamentale ai fini della risoluzione della questione giuridica controversa è la regola di interpretazione del contratto disciplinata dall'art. 1362 c.c., ai sensi del quale “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Tanto premesso, l'art. 30, par.2, del CCNL del 16.12.2016 recita “In aggiunta a quanto previsto al punto 1, al personale dipendente dalle Società del Gruppo FS cui si applica il presente contratto alla data di sottoscrizione del medesimo, si conferma il riconoscimento dell'importo lordo annuo, già previsto al punto 2 dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, da corrispondere su base mensile per 12 mensilità , con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, e distinto per livello professionale/posizione retributiva di cui alla seguente tabella: …”.
Di fondamentale importanza è l'inciso evidenziato in grassetto (ed omesso dalla parte resistente nel citare in memoria difensiva la regola contrattuale in questione) da cui si evince in modo agevole che il nuovo contratto collettivo si applica a tutto il personale dipendente dalle società del gruppo FS alla data di sottoscrizione del medesimo.
È evidente che il contratto collettivo in questione si applica anche alla ricorrente, proprio perché questa è stata assunta il 16.12.2016, ossia quando il nuovo contratto collettivo è stato stipulato.
Preme a questo Giudice evidenziare che il riferimento all'art. 1362 c.c. non è casuale, dal momento che l'interpretazione letterale dell'art. 30, par. 2, citato, è corroborata dal comportamento complessivo della parte resistente, successivo alla conclusione del
Pag. 4 a 6
contratto, la quale, infatti, con lettera del 19.1.2017 ha integrato e modificato il contratto di assunzione sottoscritto dalla lavoratrice in data 16.12.2016, precisando che “in relazione alla sottoscrizione in data 16.12.2016 del nuovo CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo applicati alla nostra Società, si rende CP_3 necessario procedere all'integrazione della lettera di assunzione […] del 15/12/2016, consegnataLe in data 16/12/2016 e da Lei sottoscritta per accettazione in data 16/12/2016, per tenere conto delle modifiche intervenute per effetto della stipula dei contratti sopra citati”.
Occorre tuttavia rilevare che la stessa società, in violazione del principio del “non venire contra factum proprium”, nella stessa lettera di integrazione si contraddice nella parte in cui specifica alla lavoratrice che “Le saranno inoltre riconosciute: il salario di produttività di cui all'art. 30, punto p. 1), Contratto aziendale di di € 1.056,00 annui lordi”. Controparte_3
È quindi evidente che la limitazione del salario di produttività di cui all'art. 30, par. 1, CCNL si pone in contrasto con la regola contrattuale contenuta nel comma successivo dello stesso articolo.
Il punto è infatti il seguente: o il contratto collettivo si applica per intero a tutti i lavoratori del gruppo FS a partire dal 16.12.2016 o non si applica affatto. Gli effetti giuridici ed economici del nuovo contratto collettivo non possono dunque essere circoscritti ai lavoratori già assunti da tempo e non ai neo assunti a quella data.
Inoltre, l'interpretazione dell'inciso “si conferma”, avallata dalla parte resistente, si pone in contrasto con il principio del terzo escluso, cardine della logica formale di origine aristotelica. Il principio del terzo escluso afferma infatti che, data una qualsiasi proposizione A, si possono avere solo due eventualità: o è vera A oppure è vera la sua negazione, cioè la proposizione “non A”. Se una proposizione A è vera, allora non A è falsa;
se A è falsa, allora non A è vera: “tertium non datur”, ossia non esiste un'altra possibilità. Ed è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che sostiene che l'efficacia del CP_1 contratto collettivo in questione si applichi sì alla ricorrente, ma solo con riguardo ad alcune sue parti, con ciò tradendo palesemente il dato letterale dell'inciso contenuto nell'art. 30, par. 2, CCNL “…al personale dipendente dalle Società cui si applica Parte_2 il presente contratto alla data di sottoscrizione del medesimo,…”.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, comma 2, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga, nonché condanna della parte resistente al riconoscimento della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad euro 6.321,32 lordi, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai parametri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
Pag. 5 a 6 bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della voce salariale di cui all'art. 30, comma 2, CCNL Mobilità – attività ferroviarie 16.12.2016 per il periodo dal 16.12.2016 fino all'effettivo riconoscimento in busta paga;
condanna la parte resistente al riconoscimento in favore della parte ricorrente della relativa voce nei prossimi cedolini paga ed al pagamento in favore della parte ricorrente degli arretrati nella misura complessiva corrispondente ad euro 6.321,32 lordi;
con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 18.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6