Sentenza 13 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2002, n. 17880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17880 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
1 78 80 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7105/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 41963 Dott. Antonio VELLA Rep. 4805 MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Alfredo Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.10/07/02 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: COMASINA COMMERCIALE SRL, in persona dell'amm.re unico TIBOR GERBER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO NICOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GAROVAGLIO 28 30 COMO, in persona COND VIA SANTO rag. ANNA LONGHI, elettivamente dell'amm.re domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio GIUSEPPE DE MAJO, che 10 difendedell'avvocato 2002 unitamente all'avvocato ENRICO FELIZIANI, giusta 1122 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 924/99 del Tribunale di COMO, depositata il 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato DE MAJO GIUSEPPE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del rico;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. д Ан -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18 novembre 1993 il Condominio "Via Santo Garovaglio n.ri 28-30-32 di Como" in persona dell'amministratore pro-tempore, adiva il Pretore di quella città lamentando la violazione possessoria posta in essere dalla condomina SRL Comasina Commerciale con la trasformazione di una finestra di pertinenza della propria unità immobiliare in porta d'accesso sulla via Santo Garovaglio, con conseguente demolizione di parte del muro perimetrale dell'edificio e detrimento del valore estetico ed architettonico 改 dello stesso. Si costituiva la società resistente allegando la piena legittimità del proprio operato. Il Pretore, all'esito dell'espletata CTU, con provvedimento del 10.19.93, poi confermato con sentenza 10.3.95, ordinava alla SRL Comesina la riduzione in pristino. Proposti gravami, principale e incidentale, il Tribunale di Como, con sentenza 21-9-28.10.99, li respingeva entrambi, condannando l'appellante principale alle spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per . cassazione la SRL Comasina Commerciale sulla base 3 di tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 cc. Contesta la ricorrente la soluzione del caso adottata dal Tribunale comascO non alla luce dell'art. 1102 CC, bensì dell'art. 1120 stesso codice relativo alla disciplina delle innovazioni, di cui non esistevano però gli estremi, difettando nell'opera posta in essere da essa Comasina una "profonda alterazione" della cosa. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione dello stesso art. 1120 cc ed in particolare della nozione di decoro architettonico. Rileva la ricorrente che il giudice d'appello, pur dando atto che l'intervento non aveva alterato il decoro architettonico dell'edificio, lo aveva equalmente censurato a tutela "delle intenzioni formali insite nell'edificio" rifacendosi alle risultanze della relazione del ctu arch. Pandakovic il quale aveva intuito l'intenzione dei progettisti interpretare la parte bassa dell'edificiodi 4 medesimo, rivestito di marmo bianco, come il rovesciamento dello zoccolo di bugnato e come separazione dello stabile dal mondo esterno. Tal che, posto che l'alterazione del decoro architettonico può sussistere se rilevabile da chi sia dotato di cognizioni medie di architettura, erroneamente la gravata pronunzia aveva "sublimato il limite legislativo di cui all'art. 1120 secondo ricomprendervi, fuori da ogni comma CC, fino a t obiettivo, l'intenzione formale del riscontro u progettista". A Con il terzo motivo del ricorso si denunzia, in all'art. 360 n. 5 cpc, riferimento omessa, contraddittoria motivazione sul insufficiente e della controversia relativo alla punto decisivo alterazione del decoro architettonico. Lamenta la ricorrente che il Tribunale, nonostante le critiche espresse al parere del ctu, aveva supinamente ed apoditticamente fatto proprio quel parere contraddittoriamente interpretando, sulla scorta della relazione peritale "in chiave un manufatto che razionalista non razionalista e (ra)", essendo "rappresentato da un evidente eclettismo di stili attuato - per di più in forma impura", e senza considerare che l'ausiliare, per 5 giungere alle conclusioni prese, aveva "storpiato (destinata ad urbanistica della zona la realtà commerciale)" non tenendo conto attività "dell'edificio nel suo insieme" e non evidenziando che "l'altra facciata dello stabile e(ra) un susseguirsi di grosse aperture sulla strada". Il ricorso è infondato. Non contesta la ricorrente il principio affermato dal giudice d'appello secondo cui la compromissione del valore estetico ed architettonico di un edificio possa integrare una suscettibile di tutela indebita turbativa possessoria. Rileva tuttavia come, nel caso concreto, abbia errato quel giudice nel valutare sussistente quella "compromissione", "supinamente ed apoditticamente" facendo proprio il parere del C.T.U.. Ma tale valutazione, ad avviso del Collegio, conforme а quella espressa dal giudice di primo ricavabili dalla grado, incentrata su elementi relazione peritale secondo cui 1'apertura realizzata dall'attuale ricorrente sulla via di Santo Garovaglio contrasta con la tipologia ed i criteri costruttivi dell'edificio in discorso, pensato per affacciarsi più sulla via Tommaso Grossi che sulla sottostante via Santo Garovaglio ed è in contraddizione con "le intenzioni formali insiste nell'edificio e, quindi, con le caratteristiche architettoniche dell'immobile, costituisceispirato allo stile razionalista", apprezzamento di fatto, non solo completo ed A esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e da errori giuridici e pertanto insindacabile nella attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
laCorte, rigetta il ricorso e condanna La ricorrente al pagamento, in favore del Condominio di Via Santo Garavaglio, delle spese del presente 113,79- giudizio, che liquida in euro oltre ad euro 1.500,00 per onorari. Roma 10 luglio 2002 n est. Alfred Meridie Pres. CANCELLERIA 13 Dic 2002 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE i Nuzzo Oggi, Marie B блого Maria Di Nuzzo D aria M Di 7