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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8708 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 26.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16162/24 del R.G. tra
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Parte_1
GL e CE La NA, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro con sede legale in Napoli, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo:
- di aver prestato la propria opera alle dipendenze della convenuta dal 30/08/2022 al
17/09/2022, data delle dimissioni;
- che il rapporto di lavoro si era svolto senza regolare contratto di assunzione;
- di aver lavorato a giorni alterni dalle ore 19.00 alle ore 7 del mattino, per 12 ore consecutive, alternando un giorno di lavoro ad un giorno di riposo e lavorando anche di sabato e di domenica;
- di aver svolto le mansioni di operatore sociosanitario, assistendo gli ospiti autosufficienti e non della Casa di Cura, somministrando loro la terapia prevista, provvedendo alla igiene personale de predetti e servendo i pasti, mansioni inquadrabili nel livello 4 del CCNL di categoria;
- di essersi occupato di assistere gli ospiti autosufficienti e non della Casa di Cura prestando la propria opera sempre di notte, somministrava loro la terapia prevista, provvedeva all'igiene personale degli ospiti e serviva i pasti, il tutto seguendo le direttive della sig.ra direttrice Pt_2 della struttura;
- di non aver ricevuto alcunché a titolo retributivo e contributivo, né tantomeno il prospetto paga;
- che pertanto in base al CCNL di settore aveva diritto a percepire a titolo di retribuzione €
623,37 oltre al lavoro festivo, al tfr e oltre ai contributi previdenziali;
- di aver richiesto a mezzo pec le spettanze alla società datrice, la quale per il tramite del suo procuratore rispondeva quanto segue: “Non appena il commercialista elaborerà gli importi dovuti si provvederà al pagamento delle spettanze dovute”, di fatto confermando sia l'esistenza del rapporto di lavoro sia del credito del lavoratore.
Tanto premesso e richiamate le norme di settore chiedeva che questo Giudice volesse:
- Accertare e dichiarare: che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full time, dal 30/08/2022 al 17/09/2022;
- Accertare e dichiarare: la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente nel CCNL richiamato alle dipendenze della resistente, anche in considerazione dell'attività prestata dal ricorrente, secondo i tempi e le modalità esposte nella parte in premessa del presente atto;
- Condannare alla regolarizzazione retributiva e contributiva del Controparte_1 rapporto intercorso nel periodo indicato;
- Condannare al pagamento delle somme maturate a titolo di retribuzione dovuta e non percepita e a titolo di TFR per la complessiva somma pari ad € 1000,00 ovvero nella maggiore
o minore somma che Codesto Tribunale riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condannare infine, la convenuta, al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori come per legge.
La convenuta ritualmente evocata in giudizio restava contumace.
Alla udienza del26.11.25 questo Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto alle parti presenti in udienza.
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Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità; esso fondato e deve essere accolto sulla scorta della prova orale.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'istante abbia depositato una mail del 4.11.22 che prova che, a fronte di richiesta dell'istante, tal avvocato era a conoscenza della Persona_1 richiesta e che, rispondendo sedicentemente per la convenuta, riconosceva l'esistenza di un rapporto. Orbene tale atto, pur non assurgendo certamente a confessione, non provenendo dalla parte, costituisce indizio di un “rapporto” di collaborazione tra le parti.
Ex art 232 c.p.c., i fatti dedotti nei capitoli di prova ricorso devono ritenersi ammessi. La convenuta, alla udienza del 13.5.25, fissata per l'interrogatorio formale, su capi corrispondenti a tutti elementi di fatto indicati dall'istante nel ricorso introduttivo, non è ingiustificatamente comparsa, nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva, in uno con il ricorso introduttivo, contenente i capitoli di prova, a mezzo pec.
Gli elementi dedotti sono confermati dal teste , fratello del ricorrente, nei limiti Testimone_1 di quanto a sua conoscenza. Questi ha dichiarato di aver accompagnato il fratello a giorni alterni presso la convenuta dal 30 agosto al 17 settembre 2022 per le ore 19.00 e di esserlo andato a riprendere alle 7.00. Ha specificato di ricordare le date perché, quale programmatore e quindi è proprio del suo lavoro dover avere una memoria quasi fotografica.
L'inquadramento contrattuale è nel livello Liv. 4 del CCNL (operatore socio sanitario), posta la svolta attività di assistenza agli ospiti autosufficienti e non della Casa di Cura, somministrazione della terapia prevista, cura della loro igiene personale e somministrazione dei pasti nonché il possesso di certificato di abilitazione professionale (cfr art 39 del CCNL prodotto).
Per la determinazione del dovuto può farsi utile riferimento ai conteggi da ultimo depositati dall'istante che appaiono privi di errori formali o di calcol ,fanno riferimento corretto alle tabelle retributive e retribuzione percepita
Ne deriva la condanna della società contumace al pagamento di euro 623,37 a titolo di retribuzione ed euro 46,18 a titolo di TFR.
Sul punto, parte istante non ha depositato alcun conteggio, sebbene chiesto dal giudicante. Ne deriva l'applicazione dell'art. 2120 c.c. rispetto al calcolo del trattamento di fine rapporto per il quale la base di partenza non può che essere quella della retribuzione spettante per il periodo di cui è causa, ossia euro 623,37 diviso 13,5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 669,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sull'importo ricapitalizzato di anno in anno dal 17.9.22 all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €.
641,00 oltre IVA e CPA.
NAPOLI, lì 26.11.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)