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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5452/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Manzo Parte_1
APPELLANTE
contro in p.l.r.p.t, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv.to Lucia Piscitelli
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 14/01/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
e al fine di sentir riformare la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 454/19, emessa dal Giudice di Pace di Nola. L'odierno appellante agiva sul presupposto di un'errata valutazione delle risultanze probatorie prodotte nel giudizio di primo grado, che avrebbe indotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda attorea omettendo, tuttavia, di liquidare il danno biologico permanente ed il danno morale.
provvedeva a costituirsi in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto del gravame e l'integrale conferma della decisione di primo grado,
sollevando eccezioni a vario titolo;
restava invece contumace . Controparte_2
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene questo Tribunale
che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Premesso ciò, occorre dare atto della contumacia dell'appellata Controparte_2
stante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
2 Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex artt.
342 c.p.c. sollevata dall'odierno appellato in quanto, oltre alla genericità della formulazione della predetta eccezione, deve rilevarsi che l'appellante esponeva adeguatamente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a fondamento del gravame.
Nel caso di specie, parte appellante provvedeva a depositare la propria produzione di parte del giudizio di primo grado, nonché la sentenza resa inter
partes, al fine di poter verificare l'eventuale fondatezza dei motivi di gravame avanzati, ovvero di poter valutare l'erroneità della motivazione del Giudice di prime cure;
nello specifico, lo stesso chiedeva riformarsi la decisione, anche in relazione al quantum, per errata valutazione della documentazione prodotta e della consulenza medica di parte, che avrebbero indotto il Giudicante di prime cure al mancato riconoscimento del danno biologico permanente e del danno morale.
In particolare, parte appellante lamentava l'errata interpretazione della legge n.
27/2012 in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di tenere nella debita considerazione i criteri dettati all'art. 139 C.d.A. così come riformato dall'art. 32, comma 3-quater, D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012.
Difatti, la suddetta norma decretava che “Il danno alla persona per lesioni di
lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
in tema di risarcimento del danno per lesioni micropermanenti “[...]
l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una
3 rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia,
anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova
diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono
l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed
alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico,
demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di
valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio
visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro
gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno
utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una
"obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi
eventuali postumi” (in motivazione, Cass. civile 37477/2022).
Pertanto, ne discende che la risarcibilità del danno alla salute con esiti micropermanenti non è preclusa dall'assenza di riscontri diagnostici strumentali, potendo essere risarcibili anche i danni i cui postumi non siano
"visibili", ma la cui esistenza possa affermarsi “[…] sulla base di una
ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale” (in motivazione Cass. civile 5820/2019).
Nel caso di specie, i sanitari del pronto soccorso dove l'istante si recava in data
14/04/2011 riscontravano “cervicalgia post traumatica, contusione ginocchio
sinistro”. Da quanto emergente dal referto, non veniva effettuato alcun accertamento diagnostico e/o strumentale ma il trauma contusivo indicato in referto veniva evidentemente rilevato dai sanitari solo in base a quanto lamentato dall'odierno appellante, all'esito di palpazione, mentre non venivano rilevati ulteriori segni visivi che rilevassero la contusione.
4 Successivamente, si sottoponeva nuovamente a visita presso Parte_1
il medesimo presidio ospedaliero;
la consulenza di parte evidenziava “[…]
contratta la muscolatura del rachide e dei muscoli trapezi, algia posturale
rachide cervicale [...] deficit funzionale dei movimenti in toto del rachide
cervicale con mobilizzazione passiva ed attiva limitata per dolore alle medie
escursioni […].
Orbene, come premesso l'accertamento della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi e sebbene l'esame clinico strumentale obiettivo non sia, di per sé, l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, lo diviene laddove si tratti di “[…] una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola
visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto
attraverso l'esame clinico strumentale” (in motivazione Cass. civile
5820/2019).
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il risarcimento richiesto dall'appellante dovrà tuttavia essere limitato all'invalidità temporanea in quanto, in applicazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005 così come riformato dall'art. 32, comma 3-quater, D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, deve escludersi nel caso in esame l'esistenza di postumi permanenti risarcibili.
È indubbio, infatti, che anche la valutazione effettuata dal consulente di parte,
in relazione ai postumi permanenti riportati dall'appellante venisse effettuata facendo riferimento unicamente alle informazioni rese dallo stesso ed indicate dai certificati medici, senza alcuna motivazione esaustiva in relazione al tipo di trauma subito. Inoltre, alcun esame strumentale comprovava le lesioni permanenti lamentate e, a livello visivo, non si indicava la presenza di alcuna
5 lesione percepibile (né, d'altronde, l'appellante sopperiva a tali lacune apportando mezzi di prova ulteriori).
Pertanto, nel caso in esame non è possibile affermare che il danno lamentato da sia stato oggetto di accertamento mediante una rigorosa criteriologia Parte_1
medico-legale.
In conclusione, non può riconoscersi alcun risarcimento del danno a postumi permanenti di tale lieve entità da non risultare riscontrabili né da un punto di vista strumentale né visivo.
Neppure è risarcibile, infine, il danno morale lamentato dall'odierno appellante,
stante la mancata allegazione e produzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Ed invero “In caso di incidente stradale, il
danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per
presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
biologico patito e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro
permanenti), laddove non sempre è riscontrabile un ulteriore danno, in termini
di sofferenza, da ristorare. Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque,
l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori
monetari disciplinati dall'art. 139 cod. assicuraz., il legislatore non ha tenuto
conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite
dalia vittima;
ne deriva che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione
di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione
patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse” (Tribunale
Massa, 05/06/2019, n.377).
In conclusione, il presente gravame deve essere rigettato. Alla luce di quanto innanzi ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore, della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Manzo Parte_1
APPELLANTE
contro in p.l.r.p.t, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv.to Lucia Piscitelli
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 14/01/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
e al fine di sentir riformare la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 454/19, emessa dal Giudice di Pace di Nola. L'odierno appellante agiva sul presupposto di un'errata valutazione delle risultanze probatorie prodotte nel giudizio di primo grado, che avrebbe indotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda attorea omettendo, tuttavia, di liquidare il danno biologico permanente ed il danno morale.
provvedeva a costituirsi in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto del gravame e l'integrale conferma della decisione di primo grado,
sollevando eccezioni a vario titolo;
restava invece contumace . Controparte_2
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene questo Tribunale
che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Premesso ciò, occorre dare atto della contumacia dell'appellata Controparte_2
stante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
2 Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex artt.
342 c.p.c. sollevata dall'odierno appellato in quanto, oltre alla genericità della formulazione della predetta eccezione, deve rilevarsi che l'appellante esponeva adeguatamente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a fondamento del gravame.
Nel caso di specie, parte appellante provvedeva a depositare la propria produzione di parte del giudizio di primo grado, nonché la sentenza resa inter
partes, al fine di poter verificare l'eventuale fondatezza dei motivi di gravame avanzati, ovvero di poter valutare l'erroneità della motivazione del Giudice di prime cure;
nello specifico, lo stesso chiedeva riformarsi la decisione, anche in relazione al quantum, per errata valutazione della documentazione prodotta e della consulenza medica di parte, che avrebbero indotto il Giudicante di prime cure al mancato riconoscimento del danno biologico permanente e del danno morale.
In particolare, parte appellante lamentava l'errata interpretazione della legge n.
27/2012 in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di tenere nella debita considerazione i criteri dettati all'art. 139 C.d.A. così come riformato dall'art. 32, comma 3-quater, D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012.
Difatti, la suddetta norma decretava che “Il danno alla persona per lesioni di
lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
in tema di risarcimento del danno per lesioni micropermanenti “[...]
l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una
3 rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia,
anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova
diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono
l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed
alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico,
demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di
valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio
visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro
gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno
utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una
"obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi
eventuali postumi” (in motivazione, Cass. civile 37477/2022).
Pertanto, ne discende che la risarcibilità del danno alla salute con esiti micropermanenti non è preclusa dall'assenza di riscontri diagnostici strumentali, potendo essere risarcibili anche i danni i cui postumi non siano
"visibili", ma la cui esistenza possa affermarsi “[…] sulla base di una
ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale” (in motivazione Cass. civile 5820/2019).
Nel caso di specie, i sanitari del pronto soccorso dove l'istante si recava in data
14/04/2011 riscontravano “cervicalgia post traumatica, contusione ginocchio
sinistro”. Da quanto emergente dal referto, non veniva effettuato alcun accertamento diagnostico e/o strumentale ma il trauma contusivo indicato in referto veniva evidentemente rilevato dai sanitari solo in base a quanto lamentato dall'odierno appellante, all'esito di palpazione, mentre non venivano rilevati ulteriori segni visivi che rilevassero la contusione.
4 Successivamente, si sottoponeva nuovamente a visita presso Parte_1
il medesimo presidio ospedaliero;
la consulenza di parte evidenziava “[…]
contratta la muscolatura del rachide e dei muscoli trapezi, algia posturale
rachide cervicale [...] deficit funzionale dei movimenti in toto del rachide
cervicale con mobilizzazione passiva ed attiva limitata per dolore alle medie
escursioni […].
Orbene, come premesso l'accertamento della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi e sebbene l'esame clinico strumentale obiettivo non sia, di per sé, l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, lo diviene laddove si tratti di “[…] una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola
visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto
attraverso l'esame clinico strumentale” (in motivazione Cass. civile
5820/2019).
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il risarcimento richiesto dall'appellante dovrà tuttavia essere limitato all'invalidità temporanea in quanto, in applicazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005 così come riformato dall'art. 32, comma 3-quater, D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, deve escludersi nel caso in esame l'esistenza di postumi permanenti risarcibili.
È indubbio, infatti, che anche la valutazione effettuata dal consulente di parte,
in relazione ai postumi permanenti riportati dall'appellante venisse effettuata facendo riferimento unicamente alle informazioni rese dallo stesso ed indicate dai certificati medici, senza alcuna motivazione esaustiva in relazione al tipo di trauma subito. Inoltre, alcun esame strumentale comprovava le lesioni permanenti lamentate e, a livello visivo, non si indicava la presenza di alcuna
5 lesione percepibile (né, d'altronde, l'appellante sopperiva a tali lacune apportando mezzi di prova ulteriori).
Pertanto, nel caso in esame non è possibile affermare che il danno lamentato da sia stato oggetto di accertamento mediante una rigorosa criteriologia Parte_1
medico-legale.
In conclusione, non può riconoscersi alcun risarcimento del danno a postumi permanenti di tale lieve entità da non risultare riscontrabili né da un punto di vista strumentale né visivo.
Neppure è risarcibile, infine, il danno morale lamentato dall'odierno appellante,
stante la mancata allegazione e produzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Ed invero “In caso di incidente stradale, il
danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per
presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
biologico patito e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro
permanenti), laddove non sempre è riscontrabile un ulteriore danno, in termini
di sofferenza, da ristorare. Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque,
l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori
monetari disciplinati dall'art. 139 cod. assicuraz., il legislatore non ha tenuto
conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite
dalia vittima;
ne deriva che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione
di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione
patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse” (Tribunale
Massa, 05/06/2019, n.377).
In conclusione, il presente gravame deve essere rigettato. Alla luce di quanto innanzi ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore, della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 04/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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