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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati: dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere dott.ssa Alessandra Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 14 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 259/23 R.G promossa
da
Parte_1
[...]
(cod. fisc. in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina appellante contro
nata a [...][...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, elettivamente domiciliata in Piazza Duomo C.F._1 Pt_1
n.10 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Ghirlanda atti, appellata
e nei confronti di in persona del legale rappr. p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_2
Cammaroto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in 14 maggio 2021 esponeva di essere Controparte_1
stata illegittimamente licenziata dall'Amministrazione convenuta per inidoneità permanente alle mansioni di bracciante e, conseguentemente, illegittimamente cancellata dalla suddetta graduatoria unica forestale.
Precisava di aver adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, il quale, all'esito della disposta C.T.U. medico legale, aveva disposto il suo immediato reinserimento nella graduatoria unica forestale e, per l'effetto,
l'immediato avviamento al lavoro come bracciante agricola. Pertanto, richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, dovuti al mancato espletamento dell'attività lavorativa nel corso del 2019, solo parzialmente espletata a seguito della riammissione in graduatoria, nonché dei danni non patrimoniali, legati al conseguente stress psicofisico subito.
Nella resistenza dell' - che ribadiva la legittimità del Parte_1
proprio operato in quanto il giudizio d'inidoneità del medico legale era stato confermato dallo Spresal, organo di vigilanza gerarchicamente sovraordinato - e dell' - che aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna del CP_2
datore al versamento della contribuzione previdenziale stante il mancato svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo in questione e il difetto, dunque, del presupposto per il versamento della contribuzione - con sentenza n. 604/2023 il tribunale di Messina dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale cagionato dal mancato espletamento di 122 giornate di lavoro di garanzia occupazionale nell'anno 2019 e per l'effetto condannava l'Assessorato resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura al lordo di euro 8469,24 ed a ad euro 551,44 a titolo di t.fr. nonche al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante condannando viceversa quest'ultima, a sua volta, alla rifusione delle spese in favore dell' CP_2
Pag. 2 di 6 Osservava il decidente che la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli era avvenuto sulla base del giudizio di inidoneità del medico competente reso in data 4.9.2018 che tuttavia non specificava se si trattasse di inidoneità temporanea o permanente come prescritto dal comma 6 dell'art 41 dlg n. 817/2008 sicché l'amministrazione, anziché cancellare il nominativo della dalla graduatoria, avrebbe dovuto provvedere ad un successivo CP_1
controllo medico da esperire in occasione del successivo avviamento al lavoro al fine di valutare la ripresa delle condizioni fisiche della lavoratrice.
Avverso detta pronuncia, con atto del 21 aprile 2023, proponeva appello l'Assessorato cui resisteva controparte proponendo, a sua volta, appello incidentale;
si costituiva altresì l' insistendo nella conferma dell'impugnata CP_2
sentenza anche in ordine al capo delle spese in proprio favore. Disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellnte censura la sentenza per aver ritenuto illegittima la cancellazione della dalla graduatoria per l'avviamento CP_1
al lavoro dei braccianti agricoli pur a fronte di un giudizio negativo del medico competente confermato dallo Spresal. Lamenta che il giudicante avrebbe omesso di indicare le ragioni a sostegno del suo convincimento e che la statuizione emessa si porrebbe comunque in contrasto con la disposizione di cui al comma 7 dell'art 41 del dlg n. 81 secondo cui in caso di inidoneità temporanea “ vanno precisati i limiti temporali di validità” sicché, non avendo il medico competente fornito nella fattispecie alcuna indicazione al riguardo, il giudizio di inidoneità avrebbe dovuto intendersi come un giudizio di inidoneità permanente.
2.La doglianza è meritevole di accoglimento.
L'art 41 del dlg n. 81/2008 rubricato “sorveglianza sanitaria” al co. VI così recita
: “il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
Pag. 3 di 6 comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente” ed al comma successivo statuisce: “Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”.
Orbene, nel caso in esame, nel verbale a firma del medico competente, dott. datato 19.9.2018, risulta selezionata, quale esito della visita Persona_1
effettuata alla al fine di valutare la compatibilità delle sue condizioni CP_1
sanitarie con le mansioni da svolgere, la voce “non idoneo” ma non risulta, tuttavia, selezionata la voce successiva “permanentemente” o alcuna delle tre voci distinte “temporaneamente da rivedere” o “temporaneamente fino al” o ancora “temporaneamente per _______mesi “ alternativamente indicate sull'apposito modulo prestampato.
Tale incompletezza non vale nondimeno ad inficiare la validità del verbale poiché l'apparente ambiguità del giudizio ivi espresso è, ad un più attento esame, agevolmente dissipata dalla logica considerazione che l'assenza di termini temporali di scadenza dello stato di inidoneità o di termini per la sua revisione - anche l'opzione, inserita nel prestampato del verbale, di sottoposizione ad un successiva visita medica entro un anno oppure entro diversa data da indicare ad hoc non risulta selezionata - conferisce alla valutazione espressa dal medico carattere stabile e duraturo nel tempo.
La predetta conclusione è ulteriormente avvallata dal dettato normativo di cui al
7 co del citato art 41 a norma del quale: “Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”. L'omessa delimitazione della durata dell'inidoneità e, dunque, dei riferimenti temporali per dedurne lo stato provvisorio rende la stessa perenne, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso. In buona sostanza un'inidoneità sine die
è da intendersi un'inidoneità permanente tertium non datur.
Pag. 4 di 6 Ne discende che l'amministrazione in presenza di un giudizio di idoneità non a termine confermato dallo Spresal coerentemente ha proceduto al licenziamento della ed al depennamento del suo nominativo dalla graduatoria forestale. Per_2
Essendo essa tenuta a recepire le determinazioni di un organo terzo e non avendo al tempo altri elementi utili di valutazione la sua condotta non risulta rimproverabile, non essendo sorretta da alcun coefficiente di colpa, sicché la domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice va disattesa.
Stante l'accoglimento del primo motivo di gravame risulta assorbito l'esame dell'ulteriore doglianza proposta dall' in ordine all'insussistenza di Parte_1
un danno patrimoniale.
Resta da esaminare l'appello incidentale.
Con il primo motivo la si duole della condanna alle spese in favore CP_1
dell' richiamando il costante orientamento della suprema Corte secondo cui CP_2
l deve essere considerato litisconsorte necessario in tutti i giudizi in cui il CP_2
lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al versamento dei contribuiti
CP_2
La doglianza non coglie nel segno poiché non risulta congruente alla ratio decidendi trasfusa in sentenza.
Il primo giudice ha condannato l'originaria ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' non già perché ha ritenuto quest'ultimo carente di CP_2
legittimazione passiva ma perché ha ritenuto infondata nel merito la domanda di versamento allo stesso dei contributi previdenziali per le 122 giornate non lavorate nel 2019 posto che, avendo l'interessata proposto nei confronti del datore solo domanda risarcitoria e non domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro, difettava il presupposto per la contribuzione previdenziale.
Va, altresì, disattesa la richiesta di condanna dell'Assessorato al pagamento diretto dei contributi in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio trattandosi di
Pag. 5 di 6 domanda nuova e, comunque, travolta dall'accertata insussistenza di una condotta antigiuridica tenuta dalla p.a.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento delle spese CP_1
del presente grado in favore dell' nonché al pagamento di due terzi delle CP_2
spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Assessorato liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate, mentre ricorrono gravi ed eccezionali per compensare il restante terzo in ragione della formale incompletezza del verbale di visita medica suscettibile d'ingenerare affidamento sul buon esito dell'azione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da con ricorso del 14 Controparte_1
maggio 2021. Rigetta l'appello incidentale proposta dalla CP_1
Pone a carico di le spese del presente grado in favore Controparte_1
dell' che liquida in euro 1458 nonché le spese del doppio grado di giudizio in CP_2
ragione di 2/3 in favore dell' appellante che liquida, quanto al primo Parte_1
grado, in euro 1693 e quanto al presente grado, in euro in euro 1937. Resta compensato tra le parti il restante terzo delle spese.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale ove dovuto.
Messina 15 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati: dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere dott.ssa Alessandra Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 14 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 259/23 R.G promossa
da
Parte_1
[...]
(cod. fisc. in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina appellante contro
nata a [...][...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, elettivamente domiciliata in Piazza Duomo C.F._1 Pt_1
n.10 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Ghirlanda atti, appellata
e nei confronti di in persona del legale rappr. p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_2
Cammaroto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in 14 maggio 2021 esponeva di essere Controparte_1
stata illegittimamente licenziata dall'Amministrazione convenuta per inidoneità permanente alle mansioni di bracciante e, conseguentemente, illegittimamente cancellata dalla suddetta graduatoria unica forestale.
Precisava di aver adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, il quale, all'esito della disposta C.T.U. medico legale, aveva disposto il suo immediato reinserimento nella graduatoria unica forestale e, per l'effetto,
l'immediato avviamento al lavoro come bracciante agricola. Pertanto, richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, dovuti al mancato espletamento dell'attività lavorativa nel corso del 2019, solo parzialmente espletata a seguito della riammissione in graduatoria, nonché dei danni non patrimoniali, legati al conseguente stress psicofisico subito.
Nella resistenza dell' - che ribadiva la legittimità del Parte_1
proprio operato in quanto il giudizio d'inidoneità del medico legale era stato confermato dallo Spresal, organo di vigilanza gerarchicamente sovraordinato - e dell' - che aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna del CP_2
datore al versamento della contribuzione previdenziale stante il mancato svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo in questione e il difetto, dunque, del presupposto per il versamento della contribuzione - con sentenza n. 604/2023 il tribunale di Messina dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale cagionato dal mancato espletamento di 122 giornate di lavoro di garanzia occupazionale nell'anno 2019 e per l'effetto condannava l'Assessorato resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura al lordo di euro 8469,24 ed a ad euro 551,44 a titolo di t.fr. nonche al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante condannando viceversa quest'ultima, a sua volta, alla rifusione delle spese in favore dell' CP_2
Pag. 2 di 6 Osservava il decidente che la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli era avvenuto sulla base del giudizio di inidoneità del medico competente reso in data 4.9.2018 che tuttavia non specificava se si trattasse di inidoneità temporanea o permanente come prescritto dal comma 6 dell'art 41 dlg n. 817/2008 sicché l'amministrazione, anziché cancellare il nominativo della dalla graduatoria, avrebbe dovuto provvedere ad un successivo CP_1
controllo medico da esperire in occasione del successivo avviamento al lavoro al fine di valutare la ripresa delle condizioni fisiche della lavoratrice.
Avverso detta pronuncia, con atto del 21 aprile 2023, proponeva appello l'Assessorato cui resisteva controparte proponendo, a sua volta, appello incidentale;
si costituiva altresì l' insistendo nella conferma dell'impugnata CP_2
sentenza anche in ordine al capo delle spese in proprio favore. Disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellnte censura la sentenza per aver ritenuto illegittima la cancellazione della dalla graduatoria per l'avviamento CP_1
al lavoro dei braccianti agricoli pur a fronte di un giudizio negativo del medico competente confermato dallo Spresal. Lamenta che il giudicante avrebbe omesso di indicare le ragioni a sostegno del suo convincimento e che la statuizione emessa si porrebbe comunque in contrasto con la disposizione di cui al comma 7 dell'art 41 del dlg n. 81 secondo cui in caso di inidoneità temporanea “ vanno precisati i limiti temporali di validità” sicché, non avendo il medico competente fornito nella fattispecie alcuna indicazione al riguardo, il giudizio di inidoneità avrebbe dovuto intendersi come un giudizio di inidoneità permanente.
2.La doglianza è meritevole di accoglimento.
L'art 41 del dlg n. 81/2008 rubricato “sorveglianza sanitaria” al co. VI così recita
: “il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
Pag. 3 di 6 comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente” ed al comma successivo statuisce: “Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”.
Orbene, nel caso in esame, nel verbale a firma del medico competente, dott. datato 19.9.2018, risulta selezionata, quale esito della visita Persona_1
effettuata alla al fine di valutare la compatibilità delle sue condizioni CP_1
sanitarie con le mansioni da svolgere, la voce “non idoneo” ma non risulta, tuttavia, selezionata la voce successiva “permanentemente” o alcuna delle tre voci distinte “temporaneamente da rivedere” o “temporaneamente fino al” o ancora “temporaneamente per _______mesi “ alternativamente indicate sull'apposito modulo prestampato.
Tale incompletezza non vale nondimeno ad inficiare la validità del verbale poiché l'apparente ambiguità del giudizio ivi espresso è, ad un più attento esame, agevolmente dissipata dalla logica considerazione che l'assenza di termini temporali di scadenza dello stato di inidoneità o di termini per la sua revisione - anche l'opzione, inserita nel prestampato del verbale, di sottoposizione ad un successiva visita medica entro un anno oppure entro diversa data da indicare ad hoc non risulta selezionata - conferisce alla valutazione espressa dal medico carattere stabile e duraturo nel tempo.
La predetta conclusione è ulteriormente avvallata dal dettato normativo di cui al
7 co del citato art 41 a norma del quale: “Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”. L'omessa delimitazione della durata dell'inidoneità e, dunque, dei riferimenti temporali per dedurne lo stato provvisorio rende la stessa perenne, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso. In buona sostanza un'inidoneità sine die
è da intendersi un'inidoneità permanente tertium non datur.
Pag. 4 di 6 Ne discende che l'amministrazione in presenza di un giudizio di idoneità non a termine confermato dallo Spresal coerentemente ha proceduto al licenziamento della ed al depennamento del suo nominativo dalla graduatoria forestale. Per_2
Essendo essa tenuta a recepire le determinazioni di un organo terzo e non avendo al tempo altri elementi utili di valutazione la sua condotta non risulta rimproverabile, non essendo sorretta da alcun coefficiente di colpa, sicché la domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice va disattesa.
Stante l'accoglimento del primo motivo di gravame risulta assorbito l'esame dell'ulteriore doglianza proposta dall' in ordine all'insussistenza di Parte_1
un danno patrimoniale.
Resta da esaminare l'appello incidentale.
Con il primo motivo la si duole della condanna alle spese in favore CP_1
dell' richiamando il costante orientamento della suprema Corte secondo cui CP_2
l deve essere considerato litisconsorte necessario in tutti i giudizi in cui il CP_2
lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al versamento dei contribuiti
CP_2
La doglianza non coglie nel segno poiché non risulta congruente alla ratio decidendi trasfusa in sentenza.
Il primo giudice ha condannato l'originaria ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' non già perché ha ritenuto quest'ultimo carente di CP_2
legittimazione passiva ma perché ha ritenuto infondata nel merito la domanda di versamento allo stesso dei contributi previdenziali per le 122 giornate non lavorate nel 2019 posto che, avendo l'interessata proposto nei confronti del datore solo domanda risarcitoria e non domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro, difettava il presupposto per la contribuzione previdenziale.
Va, altresì, disattesa la richiesta di condanna dell'Assessorato al pagamento diretto dei contributi in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio trattandosi di
Pag. 5 di 6 domanda nuova e, comunque, travolta dall'accertata insussistenza di una condotta antigiuridica tenuta dalla p.a.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento delle spese CP_1
del presente grado in favore dell' nonché al pagamento di due terzi delle CP_2
spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Assessorato liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate, mentre ricorrono gravi ed eccezionali per compensare il restante terzo in ragione della formale incompletezza del verbale di visita medica suscettibile d'ingenerare affidamento sul buon esito dell'azione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da con ricorso del 14 Controparte_1
maggio 2021. Rigetta l'appello incidentale proposta dalla CP_1
Pone a carico di le spese del presente grado in favore Controparte_1
dell' che liquida in euro 1458 nonché le spese del doppio grado di giudizio in CP_2
ragione di 2/3 in favore dell' appellante che liquida, quanto al primo Parte_1
grado, in euro 1693 e quanto al presente grado, in euro in euro 1937. Resta compensato tra le parti il restante terzo delle spese.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale ove dovuto.
Messina 15 gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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