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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalle parti ricorrenti e dal , Controparte_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
02.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1234/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: misure di sostegno e tutela a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari
TRA
, entrambi in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale su figli minori ed Persona_1 Per_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra ed elettivamente
[...] domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f: ), in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 le parti ricorrenti hanno esposto che in data 23.12.1984
, che all'epoca dei fatti aveva soli sei anni, salì a bordo del treno “Rapido 904” che, Parte_1 partendo da Napoli, l'avrebbe dovuta condurre, insieme alla propria famiglia, fino a Milano, per trascorrere le festività natalizie con i propri parenti;
che il convoglio, dopo aver imboccato la Grande
Galleria dell'Appennino tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro (FI), giunto all'altezza del settimo chilometro dei diciannove di lunghezza, intorno alle ore 19:08 subì un attacco terroristico messo a segno con esplosivo posizionato in una delle carrozze, azionato a distanza, cagionando il decesso di 16
Pag. 1 di 8 persone decedute e il ferimento di altre 268; che il con decreto nr. Controparte_1
3038/B/1737/VT del 27.02.2003 dichiarò “vittima del terrorismo” con invalidità Parte_1 permanente del 04%, in conformità alla valutazione medico legale resa in data 10.12.2001 dalla
Commissione Medica Ospedaliera (di seguito, CMO) Sezione distaccata dell'Ospedale Militare di
Napoli, liquidandole la speciale elargizione nell'importo all'epoca previsto dalla L 302/1990; che a seguito di domanda per la rivalutazione percentuale dell'invalidità, conseguente all'entrata in vigore della successiva legge 206/2004 in materia di «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» la sig.ra ai sensi dell'art. 5, comma 1, della cit. legge, otteneva in data Pt_1
27.06.2005 dalla CMO di Caserta l'accertamento dell'intervenuto aggravamento, con la diagnosi di:
“Disturbo di panico con agorofobia e demoralizzazione secondaria”, con attribuzione di una percentuale di invalidità permanente del 08%, poi confluita nel decreto del Prot. Controparte_1
n. 2605/B/1737/VT del 06.02.2006; che solo con il successivo Regolamento contenuto nel DPR n.
181/09, entrato in vigore in data 31.12.2009, è stata data effettiva applicazione all'art. 6, comma 1, L
206/2004 con espressa indicazione dei criteri medicolegali per la quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) al fine di determinare la percentuale unica di invalidità complessiva (IC); che la sig.ra in conformità alle nuove Pt_1 disposizioni normative, con istanza del 04.02.2011 chiedeva al di voler procedere Controparte_1 alla quantificazione della percentuale di invalidità complessiva, con ogni conseguente diritto alla rideterminazione e corresponsione dei benefici di legge ancora dovuti e, sottoposta ad accertamenti medicolegali, la CMO di Caserta, con verbale n. 3889 del 10.10.2011, esprimeva il seguente
“GIUDIZIO MEDICO-LEGALE: Ai sensi del DPR 181/09 art. 4 la C.M.O. esprime per le infermità riportate nel G.D. la seguente valutazione: a) Percentuale di invalidità permanente (IP) pari al 20%, scelta in base al valore più favorevole tra quello rilevato dalla Tabella approvata con il D.M. Sanità del
5.2.1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla equiparazione percentualistica delle Tabelle A, B, E ed
F1 annesse al D.P.R. 23.12.1978 n. 915; b) Percentuale del danno biologico (DB) pari al 15%, scelta in base alle Tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi (artt. 138, comma 1, e 139, comma 4, del
D.L.
7.9.2005 n. 209); c) Percentuale del danno morale (DM), pari al 10%, connesso ed in rapporto all'evento dannoso, che non può superare i 2/3 della percentuale del danno biologico;
d) Percentuale di invalidità complessiva (IC) pari al 30%, derivante dalla formula: DB+DM+(IP-DB)”; che il CP_1 convenuto, con il decreto prot. 1737 SE, primo atto in questa sede impugnato, provvedeva a riliquidare all'odierna ricorrente l'importo della speciale elargizione in ragione del 30% di invalidità; che successivamente, con la legge Finanziaria 2014, veniva modificato l'art. 5, L 206/2004, con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater e veniva riconosciuto il diritto dei familiari delle vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio e dello
Pag. 2 di 8 speciale assegno vitalizio;
che con istanza del 14.04.2023 chiedeva al Parte_1 [...]
di intervenire in autotutela per accertare la corretta diagnosi e la conseguente esatta CP_1 percentuale dell'invalidità complessiva sia con riferimento alla data di visita in CMO di Caserta di cui al verbale del 10.10.2011 che all'attualità, allegando a tal fine anche la perizia del dottor Persona_3
, che concludeva per una invalidità complessiva del 77%.
[...]
Le parti ricorrenti hanno continuato esponendo che l'esatta quantificazione della percentuale complessiva di invalidità sarebbe utile sia per la riliquidazione dell'importo dovuto per speciale elargizione in favore della vittima del terrorismo sia per accertare il diritto dei suoi familiari alla percezione mensile dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio e, tuttavia, il
[...]
con provvedimento di diniego del 13.06.2023, secondo provvedimento in questa CP_1 sede impugnato, ha respinto la domanda di riliquidazione della speciale elargizione, dichiarando definitiva la valutazione medicolegale della Caserta e, per lo stesso motivo, ha ritenuto Pt_3 improcedibile la domanda presentata dai familiari per carenza di uno dei presupposti, risultando l'invalidità di inferiore al 50%. Parte_1
Tanto premesso hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «1) riconoscere e dichiarare il diritto di
[...]
alla rideterminazione della speciale elargizione in ragione del 77% di invalidità complessiva o nella diversa Pt_1 misura, ma salvo gravame, che verrà accertata in sede di ctu, con ogni conseguente obbligo del resistente di CP_1 riliquidare alla ricorrente quanto ancora dovuto a tale titolo, maggiorato della rivalutazione monetaria;
2) riconoscere e dichiarare il diritto di e quali familiari di vittima del Parte_2 Persona_1 Persona_2 terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00, entrambi debitamente perequati ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione anche degli arretrati maturati a tali titoli a decorrere dall'1.1.2014, o da altra data, ma salvo gravame;
3) condannare il intimato alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori CP_1 dichiaratisi antistatari».
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il , ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per decorso del termine di impugnazione, la prescrizione, l'infondatezza della richiesta di ricalcolo della percentuale di invalidità complessiva di in misura non inferiore al 50%; la Parte_1 correttezza dell'operato della CMO di Caserta, l'inammissibilità della richiesta degli assegni vitalizi ex articoli 5, commi 3-bis e 3-quater della legge n. 206/2004 in favore dei congiunti della sig.ra per Pt_1 mancanza della domanda amministrativa, necessaria anche al fine della decorrenza iniziale dei benefici economici. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese del giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, risulta validamente proposta la richiesta in via amministrativa riferibile sia a
Pag. 3 di 8 che ai suoi congiunti. Parte_1
L'istanza amministrativa del 14.04.2023 risulta essere stata cartacea ma la modalità utilizzata dai ricorrenti per l'avvio dell'iter amministrativo, pur se oggettivamente difforme da quella prescelta dall'Amministrazione, ha raggiunto lo scopo in quanto ha consentito l'avvio del procedimento amministrativo dando luogo al diniego della stessa con il provvedimento di rigetto del 13.06.2023.
Essa, in quanto promanante anche dai congiunti, può costituire valida domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione loro invocata, consentendo dunque di ritenere rispettata la condizione di proponibilità dell'azione giudiziale da parte di costoro. In proposito, considerata la natura assistenziale dei benefici reclamati (cfr. Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016 e di recente
Cass. Sentenza 23 maggio 2024, n. 14501), a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sull'analoga fattispecie della domanda di prestazioni a carico degli enti previdenziali ed assistenziali, con l'ordinanza n. 19724 del 22 luglio 2019, ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 14412 del 2019, secondo cui «In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_2 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente».
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Questo Giudicante, pur nella consapevolezza di orientamenti di merito di segno opposto, condivide le argomentazioni giuridiche recentemente espresse dal Tribunale di Napoli (dott.ssa Amalia Urzini) con la sentenza resa in data 29.04.2025 nel procedimento nr. 17266/2024, del tutto analogo a quello odierno, istaurato da altra vittima del terrorismo che viaggiava sul treno “Rapido 904”.
Possono ritenersi dati pacifici tra le parti, oltre che documentali, che la sig.ra Parte_1 ritenuta vittima del terrorismo (in quanto coinvolta nell'attacco terroristico al convoglio ferroviario
“Rapido 904” in data 23.12.1984) è stata destinataria dell'attribuzione di una percentuale di invalidità permanente del 08%, poi confluita nel decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 2605/B/1737/VT
(NM) del 06.02.2006 a seguito del verbale del 27.06.2005 della CMO di Caserta, che aveva accertato l'intervenuto aggravamento con la diagnosi di: “Disturbo di panico con agorofobia e demoralizzazione secondaria”.
Con l'entrata in vigore, in data 31.12.2009, del Regolamento contenuto nel DPR n. 181/09, è stata data effettiva applicazione all'art. 6, comma 1, L 206/2004, con espressa indicazione dei criteri medicolegali per la quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) al fine di determinare la percentuale unica di invalidità complessiva (IC). Con tale regolamento è stato ribadito, nelle “disposizioni finali” (art. 6, DPR 181/09) che “Nei casi di
Pag. 4 di 8 applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti ovvero a quella stabilita in sede giudiziale”.
La sig.ra avvalendosi di tale regolamento, ha presentato istanza in data 04.02.2011 con cui ha Pt_1 chiesto al di voler procedere alla quantificazione della percentuale di invalidità Controparte_1 complessiva, con ogni conseguente diritto alla rideterminazione e corresponsione dei benefici di legge ancora dovuti, ottenendo la revisione della propria percentuale di invalidità - già riconosciuta nella misura del 08% e la determinazione del danno biologico e del danno morale.
Ed invero, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio il verbale nr. 3889 del 10.10.2011 con cui la
CMO di Caserta, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, ha valutato l'interessata affetta da una invalidità complessiva del 30% così suddivisa: una invalidità permanente quale riduzione della capacità lavorativa pari al 20%; un danno biologico pari al 15%; un danno morale pari al 10% (due terzi della percentuale del danno biologico).
Pertanto, in riferimento alla predetta percentuale di invalidità complessiva del 30%, la convenuta
Amministrazione ha riconosciuto alla , una ulteriore somma € 50.941,29 a titolo di Pt_2 riliquidazione della speciale elargizione (decreto di riliquidazione prot.n. 1737/VT/NM del 24.04.2012 notificato il 05.03.2014 - all.10, prod. tel. ); l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2, CP_1 comma 1, della legge n. 407/1998 a decorrere dal 04 febbraio 2011, data dell'istanza di aggravamento
(decreto prot. nr. 1737/AV del 04 settembre 2013 notificato all'istante in data 03.11.2013 - all.10, prod. tel. ) e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. CP_1
206/2004 a decorrere dal 04 febbraio 2011, data dell'istanza di aggravamento (decreto prot. nr.
1737/SAV del 04 settembre 2013 notificato all'istante in data 03 novembre 2013 - all.10 prod. tel.
). CP_1
Con l'odierna domanda giudiziale, le parti ricorrenti hanno chiesto “il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della speciale elargizione, contestando, da un lato, la valutazione percentuale della
Invalidità Complessiva (IC) al 30% espressa dalla CMO di Caserta nel verbale del 10.10.2011, poi confluita nel decreto del del 24.04.2012 (primo atto gravato, cfr. doc. 1), e, Controparte_1 dall'altro, impugnando l'erroneo provvedimento emesso dello stesso Dicastero il 13.06.2023 (secondo atto gravato, cfr. doc. 2), con cui è stata ritenuta inammissibile l'istanza di aggravamento del 14.04.2023.
quanto alla valutazione percentuale della Invalidità Complessiva (IC) al 30% Parte_1 espressa dalla CMO di Caserta nel verbale del 10.10.2011, rappresenta l'erronea attribuzione del 20% di
Pag. 5 di 8 invalidità permanente, sostenendo che per la diagnosi di “Disturbo depressivo endoreattivo pregresso disturbo post traumatico da stress prolungato”, ha omesso di indicare la percentuale emergente in applicazione delle tabelle previste per l'invalidità civile (DM Sanità 1992) e quelle per la pensionistica di privilegio (DPR 915/1978) al fine di motivare la scelta del “valore più favorevole”, come invece espressamente previsto dal DPR 181/2009, arrivando a un punteggio di IC sicuramente superiore al
50% per cui, a suo dire, risultando illegittima e sottostimativa la percentuale di IC rilevata nel 2011, tale
IC andrebbe rideterminata nella proposta percentuale del 77%.
A supporto della tesi, ha depositato la relazione del ctp, medico legale dottor , Persona_3 redatta in data 27.07.2022, il quale ha fermamente contestato la riduttiva diagnosi formulata dalla CMO di Caserta nel verbale del 10.10.2011 e, richiamando la speciale normativa di riferimento, ha accertato una percentuale di invalidità complessiva del 77% dovuta a “Disturbo Post-traumatico da Stress cronico di grado severo” con conseguente diritto alla riliquidazione della propria speciale elargizione e alla percezione da parte dei familiari dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio a decorrere dal 14.04.2023.
Il tema d'indagine si incentra dunque sull'impugnazione del verbale della CMO che ha riconosciuto solo il 30% in luogo della percentuale rivendicata dai ricorrenti del 77%, o quantomeno del 50%, e sul diniego dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio riconosciuto, dal 01 gennaio 2014, anche in favore del coniuge e dei figli dell'invalido superstite a cui sia stato riconosciuto lo status di vittima del terrorismo a condizione che l'invalidità permanente derivante dal già menzionato evento non sia inferiore al 50% (Art. 5, co.
3-bis della legge 206/2004).
Orbene, è pacifico che avverso il verbale della CMO che ha riconosciuto il 30% e avverso il decreto prot. nr. 1737/SE del 24 aprile 2012, notificato all'istante in data 05 marzo 2014, con cui è stata riliquidata la speciale elargizione in base al punteggio di invalidità complessiva del 30%, Parte_1 non ha fatto opposizione, accettandone gli esiti e di conseguenza percependo tali trattamenti calcolati sulla base di una percentuale complessiva del 30%, scaturente dal suo auspicio, andato a buon fine, di vedersi applicato il metodo di calcolo offerto dal citato Regolamento.
Sul punto, le SU della Suprema Corte hanno affermato che: «In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009». (Cass n. 6214-6125 e
6126 del 24 febbraio 2022 e Sezioni unite 6217/ 2022).
Orbene, la liquidazione disposta dalla CMO Caserta del 2011 risulta avvenuta alla stregua dell'art. 6 comma 1 della l. n. 206 del 2004 ed è stata quantificata con i criteri legali previsti dagli art. 3 e 4 del
Pag. 6 di 8 d.p.r. n. 181 del 2009 (cfr. verbale in prod.).
Dunque, la percentuale di invalidità complessiva risulta essere stata correttamente calcolata in applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 e nel pieno rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione e tanto ciò è vero che dal 2011 tale verbale non è mai stato impugnato.
Ciò che auspica in tale sede è la diversa quantificazione della sua invalidità Parte_1 complessiva ritenendo inadeguata la percentuale del 30%, ma ciò è precluso dalla sua acquiescenza al verbale della CMO e al decreto ministeriale.
A prescindere dall'esistenza o meno di un termine per l'impugnazione di tali atti, ciò che rileva è
l'impossibilità di dare ingresso ora per allora ad una rivalutazione dei criteri medico legali correttamente applicati ma sottostimati, dal momento che anno dopo anno, anche allorquando la ricorrente nel 2014, già coniugata e madre di al momento dell'entrata in vigore della legge e della Persona_1 notifica in data 05 marzo 2014 del decreto di rivalutazione della speciale elargizione in virtù della percentuale del 30%, avrebbe potuto avvalersi della legge Finanziaria 2014, che riconosciuto il diritto dei familiari delle vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 50% alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio. Ella, invece, ha continuato a riscuotere i trattamenti assistenziali conseguenti all'invalidità complessiva del 30%.
L'acquiescenza, nel caso in esame, deriva non già dal mero decorso del tempo ma dalla percezione senza riserve alcune degli importi liquidati dal Ministero sia di € 50.941,29 a titolo di riliquidazione della speciale elargizione, sia a titolo di assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2, comma 1, della legge n.
407/1998 a decorrere dal 04 febbraio 2011, data dell'istanza di aggravamento (decreto prot. nr.
1737/AV del 04 settembre 2013 notificato all'istante in data 03 novembre 2011 - all. 10 prod. tel.
) e di speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. CP_1
206/2004 a decorrere dal 04 febbraio 2011, data dell'istanza di aggravamento.
La circostanza che, a distanza oltre dieci anni dalla avvenuta notifica dei suddetti decreti, siano intervenute le sentenze n. 6214/2022, n. 6215/2022, n. 6216/2022 e n. 6217/2022 della Suprema Corte di Cassazione con cui si è ritenuto che «I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad esse equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del DPR
181/2009» e l'intervento della circolare dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare in data 02.05.2022 che sollecitava tutte le Commissioni Mediche Ospedaliere a “provvedere con effetto immediato” alle valutazioni delle percentuali di invalidità complessiva secondo i criteri medicolegali previsti dal DPR
181/09, tenendo conto anche dell'eventuale aggravamento fisico, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c, del citato DPR 181/09, non costituiscono eventi idonei a giustificare la successiva istanza presentata dalla sig.ra in data 14 aprile 2023 per conseguire una nuova e diversa rivalutazione in Pt_1
Pag. 7 di 8 autotutela della percentuale di invalidità complessiva ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, già riconosciuta nella misura del 30%.
Ad ogni modo, anche nel caso in cui fosse prospettabile l'intento di di avvalersi di Parte_1 un eventuale aggravamento del suo quadro patologico, la CTP risulta sconfessare tale ipotesi dal momento che correla il consolidamento della percentuale del 77% alla data della visita della CMO;
in ogni caso, manca nel ricorso l'indicazione della documentazione medica idonea a configurare il momento in cui ciò sarebbe avvenuto e non si ravvisa e neanche è dedotta l'esistenza di una qualche disposizione che preveda un aggravamento continuo e sistematico della percentuale di invalidità chiesta e riconosciuta in sede amministrativa.
Va infine evidenziato che trattandosi di contestazione in ordine al quantum di invalidità complessiva, non si verte in ipotesi di riconoscimento dello status di vittima del dovere, pacificamente imprescrittibile e neanche in ipotesi di prescrizione decennale dei ratei spettanti, per cui sono inconferenti al caso in esame le sentenze della giurisprudenza ordinaria e amministrativa che tali temi e i relativi principi hanno affermato.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 5964/2024 pubbl. il 21/05/2024 (cfr. in prod. ric.) non giova a parte ricorrente, dal momento che ha avuto ad oggetto l'ammissibilità formale e la fondatezza nel merito dell'istanza del 18.07.2018 con cui il ricorrente ha chiesto al di essere sottoposto a CP_1 nuova visita medico-legale per la verifica dell'invalidità complessiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, l.
206/2004 e 4 dpr. 181/2009, e per la rideterminazione dei benefici di legge, eventi che nel caso della sig.ra risultano già avvenuti negli anni 2011, con il verbale della CMO, e nel 2012 con il decreto Pt_1 ministeriale prot. nr. 1737/SE del 24.04.2012.
All'esito e alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La particolarità, la novità delle questioni esaminate e la sussistenza di orientamenti di merito di segno difforme costituiscono ragioni eccezionali per la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI. Nola, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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