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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2024, n. 19546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19546 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 33854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 23.05.2024, vertente tra:
la Parte_1
elettivamente domiciliata in in via Ugo Ojetti n. 401, presso lo studio dell'avv. Anna Scarponi, Pt_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in in via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'avv. Marco Vincenti, Pt_1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
; CP_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 31363/2019 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2024
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
31363/2019, con la quale sono state rigettate le domande avanzate dalla società, nella qualità di cessionaria del relativo credito, nei confronti della e di , al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti da per effetto del sinistro verificatosi il 10.11.2015, in via Parte_2
Polese a dove il veicolo Smart targato DV865EZ, di proprietà di e parcheggiato Pt_1 Parte_2
sul margine destro della strada, veniva attinto dalla vettura Volkswagen Golf targata DB675XE, dopo essere stata a sua volta urtata dal veicolo Audi targato BZ721TB, condotto dal proprietario,
[...]
, il quale provenendo da via Massa di San Giuliano ometteva di concedere la dovuta precedenza CP_2
al veicolo, in transito su via Polese.
Nel primo grado di giudizio la e rimanevano contumaci. Controparte_1 CP_2
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte ritenendo non provato il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e il sinistro.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello la ritenendo il provvedimento gravato Parte_1
viziato da mancanza di motivazione in ordine all' an debeatur e, in ogni caso, da una erronea e incongruente valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio in ordine al quantum debeatur.
Il giudice di prime cure avrebbe, infatti, erroneamente omesso di accertare la dinamica del sinistro, la responsabilità dei conducenti coinvolti e la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in capo all'attrice, mentre, in relazione ai danni subiti dal veicolo Smart targato DV865EZ, il Giudie di Pace non avrebbe valutato correttamente gli elementi probatori complessivamente acquisiti.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna della e di , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti, costituiti dai costi di riparazione del veicolo, dalle spese sostenute per il soccorso stradale, dagli oneri di assistenza stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
L'appellata ha, altresì, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno proposta, in autonomo giudizio, dal proprietario dalla vettura Volkswagen Golf targata DB675XE sarebbe stata rigettata dal
Giudice di Pace di attesa la carenza di prova adeguata in ordine alla dinamica dell'incidente e al Pt_1
nesso di causalità tra esso e i danni denunciati.
La ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni prospettate dalla per Parte_1 Controparte_1
la prima volta in appello e l'inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta in sede di pagina 2 di 5 gravame.
è rimasto contumace nel giudizio di appello. CP_2
2. Deve preliminarmente essere rilevato che la documentazione prodotta dalla rimasta Controparte_1
contumace nel giudizio di primo grado, costituita dalla sentenza n. 9257 del Giudice di Pace di Pt_1
non può essere utilizzata ai fini della decisione, alla luce del disposto dell'art. 345 c.p.c.
La sentenza avrebbe potuto, infatti, essere prodotta nel corso del giudizio di prime cure, qualora l'assicurazione si fosse ritualmente costituita.
3. Nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza della censura per la quale il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sull'accertamento della dinamica del sinistro e sulla determinazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Il giudice di prime cure ha infatti fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 363/2019; Cass. n.
11458/2018).
In applicazione dei sopra menzionati principi, il giudice di prime cure - ritenuta la carenza di prova in ordine al nesso eziologico tra i danni oggetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e il sinistro - ha correttamente omesso ogni accertamento in ordine alla dinamica del sinistro e alla determinazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, trattandosi di statuizioni strumentali all'accoglimento della domanda risarcitoria, che non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento.
4. La statuizione del giudice di prime cure, che ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra i danni oggetto della pretesa risarcitoria e il sinistro, deve in questa sede trovare conferma.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante gli elementi istruttori acquisiti, costituiti dalla fattura di riparazione e di rimozione del veicolo e dalla documentazione fotografica, nonché dal modulo di constatazione amichevole del sinistro costituirebbero prova adeguata del nesso eziologico tra il sinistro e i danni denunciati.
Tale assunto non può essere condiviso.
Premesso che le fatture commerciali non integrano evidentemente prova della riconducibilità dei danni pagina 3 di 5 denunciati al sinistro per cui è causa e considerato peraltro che la fattura relativa agli interventi di riparazione risulta emessa circa sette mesi dopo il sinistro, nessun ulteriore elemento istruttorio consente di ricostruire con esattezza lo stato del mezzo dopo l'impatto.
Non risulta prodotta in atti documentazione fotografica che rappresenti il veicolo sul luogo del sinistro, né risulta redatto un verbale delle autorità contente la descrizione del mezzo dopo l'urto.
La documentazione fotografica relativa al veicolo ritrae infatti il mezzo in officina e risulta priva di data certa. Essa peraltro risulta del tutto inidonea ad attestare che la necessità degli interventi di riparazione descritti nella fattura (ad esempio “staffa sostegno braccio oscillante”; “ammortizzatore anteriore destro”; “tubo accoppiamento braccio osc.”) sia derivata proprio dal sinistro per cui è causa.
Non risulta svolta alcuna consulenza tecnica preventiva e il veicolo è stato riparato prima dell'introduzione del giudizio di prime cure (le riparazioni risalgono al 2016, mentre il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2019), così risultando preclusa la possibilità di espletare una consulenza tecnica d'ufficio.
Neppure il teste escusso ha potuto offrire dettagli in ordine allo stato del mezzo dopo l'urto, essendosi limitato a descrivere il punto di impatto (parte anteriore destra) e dichiarando tuttavia: “non ricordo con precisione i danni della smart”. Nello stesso senso, tenuto conto dei capitoli di prova formulati, la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale non consente di ricostruire gli interventi di riparazione resisi effettivamente necessari in ragione del sinistro, risultando provato esclusivamente che l'urto si è concretizzato sulla parte anteriore destra.
Nello stesso senso, dal modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto in atti non è possibile desumere, ad esempio, se per effetto dell'urto si sia resa necessaria la sostituzione dell'ammortizzatore anteriore destro o della staffa di sostegno.
Neppure risulta provato che dopo l'impatto il mezzo non fosse effettivamente in grado di marciare.
In conclusione, l'assenza di documentazione fotografica acquisita sul luogo dell'incidente, di accertamenti tecnici preventivi svolti nell'immediatezza del sinistro e tenuto conto della intervenuta riparazione del mezzo prima dell'introduzione del giudizio (e comunque dopo un significativo lasso temporale dal sinistro), non consentono di ritenere provata l'effettiva riconducibilità dei danni riportati dal veicolo Smart targato DV865EZ all'incidente per cui è causa.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante.
Le spese processuali sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
pagina 4 di 5 Le spese devono invece essere dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e
[...]
, attesa la contumacia. CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 31363/2019, ogni diversa istanza eccezione, Pt_1
deduzione, disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna la al rimborso delle spese processuali in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 1.700,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dichiara irripetibili le spese processuali nel rapporto tra l'appellante e;
CP_2 si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 23.12.2024 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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