Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5330/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. ANNARITA BILLWILLER E , Parte_1 Parte_2 elett.te dom.to c/o il difensore,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. FUNARI ALESSANDRO, CP_1 elett.te dom.to c/o il difensore in PIAZZA GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO, 17
PISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/09/2023, parte ricorrente deduceva di aver sottoscritto un contratto di lavoro con la che prevedeva la realizzazione di una rete in fibra ottica nel Comune di CP_2
Agrigento a partire dal mese di Luglio 2021 fino a fine lavori.
Rilevava che tuttavia il 10 settembre 2021 a mezzo e-mail l'appaltante comunicava che i lavori non sarebbero potuti proseguire stante la mancanza delle dovute autorizzazioni. CP_ Deduceva, altresì, di aver inoltrato all' in data 29/10/2021 tre domande (apprendisti, operai ed impiegati) di Cassa integrazione Guadagni ordinaria ai sensi del Dl.gs 148/2015, relative al periodo 11 ottobre 2021- 02 gennaio 2022, rispettivamente identificate con protocollo:
.5102.29/10/2021.0376655; 102.29/10/2021.0376662; CP_1 CP_1
102.29/10/2021.0376657, respinte con provvedimenti dell'08.04.2022 con la medesima CP_1 motivazione: “…considerata la mancanza di elementi utili alle valutazioni, formalmente richiesti in data 30.11.2021 prot. CMBDR.30/11/2021.7032509 a mezzo fascicolo CP_1 elettronico del contribuente, con particolare riferimento: Relazione tecnica ex art. 2 DM 95442/16 con copia documento identificativo del soggetto sottoscrittore;
eventuale verbale di accordo sindacale;
prospettive di ripesa dell'attività produttiva indicando ordini e commesse che l'abbiano determinata…”.
nel merito chiedeva il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi professionali. All'udienza del 23/10/2024 il giudice, su richiesta di parte ricorrente, rinviava la causa all'udienza dell'11-3-25 con termine per note fino a 10 gg prima, per consentire alla parte di CP_ controdedurre sulle eccezioni preliminari sollevate dall' in memoria difensiva, riservandosi all'esito ogni determinazione in ordine alle stesse. A tale ultima udienza la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. Va in limine esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata CP_ dall' alla luce dell'oggetto del giudizio, rappresentato dalla richiesta della società ricorrente (datore di lavoro) ad essere ammessa alla CIGO relativamente al periodo 11 ottobre 2021- 02 gennaio 2022giuste domande protocollo .5102.29/10/2021.0376655, CP_1
.5102.29/10/2021.0376662 e .5102.29/10/2021.0376657, rigettate dall' CP_1 CP_1 CP_3 convenuto.
Occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte
(cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1134 e altre successive).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito, con giurisprudenza consolidata, il criterio al quale occorre rifarsi al fine del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di integrazione salariale, precisando che “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti la fase anteriore al provvedimento di autorizzazione (o di negazione) dell'integrazione salariale, mentre è sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla fase successiva al suindicato provvedimento, nella quale si profilano posizioni di diritto soggettivo, nei rapporti giuridici CP_ nascenti dal provvedimento medesimo e intercorrenti tra imprenditore e oppure tra CP_ lavoratori e (…) il medesimo principio è applicabile anche con riguardo alla mobilità in deroga;
(…) infatti, al pari di quanto accade per l'integrazione salariale anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso (…) e di una seconda fase successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo - tutelabili davanti al giudice ordinario - tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e dall'altra, aventi CP_1 origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso” (Cassazione civile, sez. un., 30/08/2018 n. 21435). Nel caso in esame si è in presenza di una controversia volta all'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione che, come chiarito dalla Cassazione, quand'anche la contestazione di tale atto sia finalizzata alla realizzazione del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni anticipate, rientra nella giurisdizione del GA, radicandosi in capo alla società ricorrente una posizione giuridica di interesse legittimo.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Appare opportuno compensare le spese di lite alla luce della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Nola 11/03/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci