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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOFERRATO Parte_1 C.F._1 ALBERTO, dell'avv. PINZA RICCARDO ( ) Indirizzo Telematico e C.F._2 dell'Avv.to PINZA ROBERTO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIZZOFERRATO ALBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BIOLCHINI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, VICOLI ANTONIO LUIGI ( ), PIAZZA FILIPPO MEDA C.F._4
3 MILANO, dell'Avv.to CERACCHI EDOARDO MARIA ( PIAZZA C.F._5
FILIPPO MEDA 3 MILANO dell'Avv.to BREVI CRISTINA ANITA ( ) VIA C.F._6
PIAZZA MEDA, 3 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MEDA 3 MILANO presso il difensore avv. BIOLCHINI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 14-04-2023, conveniva in Parte_1 giudizio la società dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_1 composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro.
pagina 1 di 18 Esponeva di essere stato assunto dalla società convenuta in data 01-07-2008, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica dirigenziale secondo il C.C.N.L. Dirigenti Confindustria e con una RAL di 130.000,00 Euro annui, oltre ad un premio variabile, come indicato in ricorso. Affermava poi che dopo un periodo di inserimento ed affiancamento, al ricorrente erano state assegnate anche le funzioni di Amministratore Affermava ancora che sotto la direzione dello stesso la società convenuta aveva Pt_1 attraversato un periodo di forte ascesa ed anche grazie all'expertise del ricorrente, nel 2013, era stata acquisita dalla società americana JM EL Limited, il cui CEO era il signor ed era entrata a far parte della struttura organizzativa del Persona_1
Gruppo JM, come descritto in ricorso. Proseguiva affermando che, nell'ambito della rinnovata compagine, al ricorrente era stato affidato il ruolo di Amministratore di e di responsabile Controparte_1 della SS NI , unità facente parte della struttura organizzata della CP_2
JM EL Limited e direttamente sottoposta al CEO ed infine, Persona_1 nel 2016, gli era stato affidato il ruolo di Presidente del CdA di . Controparte_1
Allegava che il proprio stipendio presso la , aveva visto una Controparte_1 costante progressione economica nel corso degli anni ed oltre all'incremento della RAL, aveva ottenuto un aumento dei premi di produttività. Affermava ancora, che tali aumenti sia per la retribuzione fissa che per i premi, non erano mai stati regolati da alcuna comunicazione scritta, bensì erano sempre stati discussi e concessi oralmente, a discrezione del CEO di JM EL signor
[...]
Persona_1
Precisava sul punto che la modalità orale, era conforme al tipo di rapporto diretto, fiduciario ed “informale” che il CEO aveva instaurato con il Persona_1 ricorrente medesimo. Proseguiva affermando che, nel 2016, il ricorrente aveva deciso di cambiare regime pensionistico, passando dal regime retributivo al regime contributivo, previo accordo verbale con il signor Persona_1
Precisava sul punto che tale opzione, era idonea a generare forti risparmi a favore della società convenuta, risparmi che sulla base dell'accordo con lo stesso erano Persona_1 stati liquidati al ricorrente a titolo retributivo, sotto la voce “Elemento Perequativo”. Affermava poi che tale accordo aveva avuto attuazione per sei anni, senza che nessuno in azienda sollevasse o contestasse tale scelta, ed anzi l'azienda si era conformata contabilmente ed amministrativamente alla suddetta opzione. Proseguiva affermando che nel 2021, il CEO aveva comunicato via Persona_1 mail al ricorrente, la sua intenzione di migrare la produzione di alcune componenti prodotte dalla egli Stati NIi, così da consentire al Gruppo JM Controparte_1 di avere accesso a ingenti finanziamenti governativi a fondo perduto, concessi dall'Amministrazione Statunitense, e conseguentemente, nell'agosto 2022, era stato richiesto al signor di trasferirsi negli USA, ma lo stesso aveva risposto di non Pt_1 potersi spostare in via definitiva, a causa della propria situazione familiare.
pagina 2 di 18 Lamentava che, dal momento in cui aveva manifestato il proprio rifiuto di trasferirsi negli Stati NIi, aveva iniziato a ricevere comunicazioni dal tono minaccioso da parte del signor con cui gli erano stati contestati addebiti privi di reale Persona_1 contenuto, inerenti l'asserita mancata esecuzione di ordinativi. Precisava che tale condotta vessatoria e ritorsiva era culminata, in data 15 novembre 2022, con la sospensione cautelare dalle funzioni, in totale assenza di un preventivo procedimento disciplinare, con la seguente motivazione: “Essendo emersi alcuni gravi fatti a Suo carico che necessitano di ulteriori verifiche interne, con la presente La sospendiamo cautelativamente e con effetto immediato dallo svolgimento delle Sue mansioni, fino a nuove disposizioni. La invitiamo ad astenersi tassativamente dall'accedere ai locali aziendali, dall'utilizzo del sistema informatico e della casella email aziendale (per fini diversi dalla comunicazione con il sig. ), Persona_1 nonché dal contattare dipendenti, clienti e fornitori della scrivente e del Gruppo JM”. Affermava ancora che, dopo che il ricorrente aveva richiesto la revoca di tale provvedimento ingiustificato, la società convenuta aveva inviato, in data 18-11-2022 la seguente contestazione disciplinare: “Le contestiamo formalmente i seguenti fatti, di cui siamo recentemente venuti a conoscenza al termine di una verifica contabile interna condotta dalla società capogruppo. Nel gennaio 2016 Lei comunicava all'ufficio HR della Società di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione del sistema contributivo;
in conseguenza di tale scelta, il trattamento retributivo a Lei corrisposto della Società avrebbe costituito base imponibile ai fini contributivi fino ad un limite di massimale annualmente determinato di anno in anno (c.d. massimale contributivo).
Ebbene, dalle evidenze documentali emerse durante la predetta verifica interna è emerso che Lei nel giugno 2016 abbia dato ordine alle funzioni interne ed esterne alla Società che si occupano della gestione delle buste paga di erogare in Suo favore un elemento economico denominato Elemento di Perequazione Previdenziale, di importo coincidente con la contribuzione previdenziale teorica conteggiata sulle quote retributive eccedenti il predetto massimale contributivo. Ciò avveniva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, come da prassi interna aziendale, del Suo responsabile, Sig. , così procurandosi un Persona_1 indebito guadagno a danno della Società pari, nel solo periodo dal 2018 al 2022, a circa € 840.000,00. Parimenti, Lei autorizzava la medesima operazione di cui sopra per altri due dirigenti della società, segnatamente il Sig. nel maggio 2016 e il Sig. Persona_2 nel dicembre 2020. Persona_3
Anche in tale situazione Lei agiva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Sig. , generando un danno alla Società per i seguenti importi: Persona_1
(tabella con importi con un totale di € 580.730,93 per ed € 32.996,40 Persona_2 per . Per_3
pagina 3 di 18 Tutto ciò premesso, restiamo in attesa di ricevere le Sue eventuali giustificazioni in merito ai fatti contestati entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente, riservandoci in seguito ogni eventuale ulteriore iniziativa nelle competenti sedi.
Come da nostra comunicazione del 15 novembre 2022, a causa della gravità dei fatti sopra riportati rimarrà sospeso cautelativamente dalle Sue mansioni fino all'esito del presente procedimento disciplinare, ribadendo con la presente il divieto di accesso ai locali aziendali, di utilizzo del sistema informatico e della casella email aziendale nonché di contattare dipendenti, clienti e fornitori della scrivente e del Gruppo JM, per finalità diverse da quelle strettamente inerenti l'esercizio del Suo diritto di difesa nell'ambito del presente procedimento”. Proseguiva affermando che, in data 22 novembre 2022, il ricorrente, tramite i suoi legali, aveva inviato le proprie giustificazioni, ma la società convenuta, con comunicazione pec del 29 novembre 2022, aveva intimato allo stesso ricorrente, il licenziamento per giusta causa con efficacia retroattiva dalla data del 18 novembre 2022, ritenendo insufficienti le giustificazioni rese. Il signor eccepiva pertanto la ritorsività del licenziamento intimatogli e comunque Pt_1 la sua illegittimità, chiedendo:
“Nel merito: 1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso dal rapporto da parte di in quanto Controparte_1 ritorsivo e/o arbitrario e/o per le gravi violazioni del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. suesposte e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro e condannare la Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione globale di fatto, pari ad euro € 219.920,39, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, o al diverso importo ritenuto di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' dei contributi CP_3 assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali. Con riserva di opzione del ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 300/1970. 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del recesso dal rapporto da parte di
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la Controparte_1 mancanza di giustificatezza e/o per le gravi violazioni del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. suesposte e, per l'effetto condannare la Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità supplementare pari ad € 3.958.567,01 ai sensi dell'art. 19, comma 15, della Parte Quinta del CCNL Dirigenti Industria applicabile, o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
pagina 4 di 18 nonché al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità di mancato preavviso pari alla somma di € 2.199.203,89 ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 4, della Parte Sesta del CCNL applicabile, o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice rilevi la presenza di una giustificatezza del licenziamento del sig. si chiede di accertare e Pt_1 dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso dal rapporto da parte di in quanto privo di giusta causa e, per l'effetto condannare la Controparte_1
Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità di mancato preavviso pari alla somma di € 2.199.203,89 ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 4, della Parte Sesta del CCNL applicabile,
o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- con condanna della Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente del risarcimento dei danni derivanti dal licenziamento per la somma pari ad € 1.106.328,00 (corrispondenti ad $ 1.200.000,00),
o la diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di mancato raggiungimento dei bonus LTI per colpa esclusiva della Società e oltre ad almeno € 219.920,39, a titolo di risarcimento per lesione del decoro professionale subito dal sig. o la diversa Pt_1 misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% e del contributo unificato versato.”
Si costituiva in giudizio la , proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale e chiedendo:
- “In via preliminare e di domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Ricorrente e a far data dal 28 febbraio 2013 o, in alternativa, dal 16 Controparte_1 gennaio 2017 o, ancora, dalla diversa data di giustizia e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso subordinatamente, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. stante la pendenza di precedente causa tra le medesime parti ed avente analoga causa petendi avanti la Sezione Imprese del Tribunale di Bologna, sub R.G. n. 5380/2023;
- ancora in via preliminare subordinatamente rispetto al caso di mancato accoglimento della domanda sopra riportata (circa l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato), per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione ad ogni domanda formulata dal Controparte_1
Ricorrente in merito ai piani azionari (Stock Appreciation Rights (SARs) e/o CP_4
e/o della società JM EL;
[...] Controparte_5
pagina 5 di 18 - ancora in via preliminare, subordinatamente all'eccezione che precede, per le ragioni su riportate, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Tribunale di Bologna adìto a decidere in merito ad ogni domanda formulata dal
Ricorrente in merito ai piani azionari (Stock Appreciation Rights ( e/o Restricted CP_5
Stock NIs e/o della società JM EL e, per l'effetto, Controparte_5 dichiarare la competenza della giurisdizione arbitrale a conoscere e decidere nel merito delle medesime domande;
- nel merito:
i. in via principale, rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra illustrate;
in via riconvenzionale, previo accertamento del danno cagionato a e Controparte_1 della sua riconducibilità causale alla condotta imputata al Sig. per le Parte_1 ragioni sopra illustrate condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di
€2.291.886,22, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
ii. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della giustificatezza del licenziamento, ridurre le pretese economiche alla sola indennità di preavviso, con i criteri di calcolo sopra indicati;
iii. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di illegittimità del licenziamento, ridurre le pretese economiche avversarie nei termini su indicati e, comunque, di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, onorari e C.U.”
La società convenuta formulava una preliminare domanda di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, affermando che il ricorrente, come Amministratore Delegato della Società, aveva svolto la propria attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del CdA. Eccepiva pertanto, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice delle Imprese del Tribunale di Bologna “avanti il quale, peraltro, già pende – anteriormente alla presente – una causa di analogo contenuto avviata da
[...]
nei confronti proprio dell'odierno ricorrente”. CP_1
Nel merito, la Società convenuta contestava che il signor nel 2016, approfittando Pt_1 del suo formale status di dirigente, dapprima aveva optato per la modifica del proprio regime previdenziale, scegliendo di passare da quello cd. “retributivo” a quello
“contributivo”. Asseriva poi che, lo stesso ricorrente, in maniera del tutto autonoma ed abusiva, in quanto al di fuori dal perimetro dei propri poteri sociali, aveva dato istruzioni alle persone incaricate dell'elaborazione e gestione delle buste paga, di corrispondere a sé stesso, a titolo di retribuzione, l'equivalente della parte di contributi previdenziali che la Società avrebbe risparmiato in ragione della predetta modifica con l'applicazione di un cd. “massimale contributivo”, oltre il quale i contributi sono dovuti all' in misura CP_3 minima ed a carico del solo datore di lavoro.
pagina 6 di 18 Asseriva ancora che lo stesso con un meccanismo e con modalità sostanzialmente Pt_1 analoghe, aveva attribuito un considerevole aumento retributivo anche ad altri due dirigenti della medesima convenuta, riconoscendo loro, previo passaggio degli stessi al regime contributivo, l'equivalente della parte di contributi previdenziali che la Società avrebbe risparmiato in ragione della predetta modifica con l'applicazione di un cd.
“massimale contributivo”, Allegava che la società convenuta, era venuta a conoscenza di tale meccanismo derivante dal massimario contributivo e dal relativo elemento perequativo, versato direttamente nella busta paga del ricorrente, solo nel novembre 2022, e per tale ragione aveva revocato le cariche societarie assegnate allo stesso ricorrente e lo aveva licenziato per giusta causa, alla fine del mese di novembre 2022. Alla luce di tale ricostruzione, la società convenuta chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno cagionato dal alla società medesima, costituito sia dai Pt_1 maggiori esborsi a titolo di elemento perequativo erogati non solo al ricorrente ma anche agli altri due dirigenti, tali e , che dai mancati investimenti e Per_3 Persona_2 dalle perdite di redditività subite a causa del mancato impiego di tali somme. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva nelle udienze del 29-01-2024, 29-04-2024, 20-05-2024, 21-10-2024, 24-01-2025. Venivano acquisiti i verbali delle prove orali espletate dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice delle Imprese, nella causa parallela radicata e svoltasi dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice delle Imprese, a fronte della domanda azionata da avente ad oggetto l'accertamento di inesistenza di Controparte_6 qualunque rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Veniva poi acquisita la Relazione Peritale svolta dal Ctu nominato dal Tribunale delle Imprese, sul quesito inerente la sussistenza o meno di maggiori esborsi da parte di
[...]
eventualmente derivanti dalla corresponsione in busta paga del c.d. CP_6
“Elemento Perequativo Previdenziale”, ai dirigenti e Pt_1 Persona_2 Per_3 rispetto a quanto la società avrebbe dovuto corrispondere a titolo di contributi previdenziali, qualora i suddetti dirigenti non avessero mutato il loro regime previdenziale. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sulla legittimazione passiva della convenuta e sulla competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Osserva il Tribunale che con domanda riconvenzionale proposta, ha Controparte_6 affermato che non vi fosse alcun vincolo di subordinazione fra la stessa società
pagina 7 di 18 convenuta ed il signor in quanto la natura del rapporto era essenzialmente Pt_1 societaria, dal momento che, fin dal 2013, il ricorrente aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato, svolgendo la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione. Da tale assunto, per la società convenuta, sarebbe derivata l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, in favore del Giudice dell'Impresa del medesimo Tribunale, presso il quale era già pendente una causa parallela. Sempre in relazione al profilo della competenza, la società convenuta ha rilevato una carenza di legittimazione passiva della stessa, nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna in riferimento alle domande di parte ricorrente aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari (in particolare Stock Appreciation Rights ( e/o CP_5
e/o emessi dalla capogruppo JM Controparte_4 Controparte_5
EL. Sul punto ha affermato che, in base al piano azionario di JM EL ed ai connessi accordi di assegnazione di azioni, ogni e qualunque azione avente ad oggetto SARSs, RSUs e emesse da JM EL (e non da Controparte_5 CP_1
era soggetta alla giurisdizione arbitrale e sottoposta alle leggi dello stato di New
[...]
York.
Per tale ragione ha eccepito in via preliminare e di rito anche il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna adìto ex adverso in favore del competente organo arbitrale. In buona sostanza, la società convenuta ha eccepito la natura non retributiva degli emolumenti derivanti dall'esercizio dei predetti strumenti finanziari, in ragione principalmente della loro natura aleatoria e, di conseguenza, la loro inidoneità ad incidere sul calcolo degli istituti di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nonché dell'art. 19 del CCNL Dirigenti Industria. Tanto premesso osserva il Tribunale che le suddette domande ed eccezioni di parte convenuta, non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi. In primo luogo è chiara e documentalmente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente, il quale rispondeva gerarchicamente al CdA della convenuta e, contestualmente, riportava direttamente e funzionalmente al CEO della JM. Infatti, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto tra le parti, emerge con evidenza che, a far data dal 01-07-2008, è stato assunto come dirigente con Parte_1 applicazione del CCNL Dirigenti Confindustria. Tale contratto è stato successivamente integrato dall'accordo del 25-02-2013, firmato in occasione del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. alla società americana JM Limited, nel quale è espressamente chiarito che l'assunzione di eventuali cariche nel C.d.A. sia conseguenza del ruolo dirigenziale, e non viceversa. In particolare, il punto 1 dell'accordo prevede che: “la Sua funzione può comportare eventuali nomine e/o cariche nel consiglio di amministrazione (e.g. Consigliere, Consigliere/Amministratore Delegato) nell'ambito della Società e/o in altre Società del Gruppo” e ancora “lei conviene che la retribuzione prevista alla clausola 2.1 è stata pagina 8 di 18 concordata in modo da tenere in considerazione le eventuali attività rese nell'ambito delle cariche sociali sopra indicate, pertanto Lei non avrà diritto a compensi aggiuntivi a tale titolo”. È quindi indubbio e documentale che le cariche ricoperte dal fossero conseguenza Pt_1 del proprio ruolo dirigenziale, tanto che, in quanto lavoratore subordinato, lo stesso percepiva uno stipendio (clausola 2.1 dell'accordo) suddiviso in tredici mensilità Pt_1 con buste paga regolarmente emesse e presenti agli atti, comprensive di TFR e ferie. A ciò si aggiunge che è lo stesso Consiglio di Amministrazione della società convenuta ad avere chiarito nuovamente, nel verbale di nomina del ricorrente ad Amministratore Delegato del 28-02-2013, di aver preso: “atto e conferma che il medesimo manterrà contemporaneamente lo status di lavoratore subordinato con inquadramento dirigenziale con trattamento retributivo di cui al CCNL dei Dirigenti dell'Industria, gli accordi, regolamenti e trattamenti aziendali nonché secondo i patti e condizioni individualmente convenuti, permanendo il vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo”. Non possono quindi sussistere dubbi circa la sussistenza di un vincolo di subordinazione fra il ricorrente e la società convenuta, in quanto le stesse parti lo hanno dichiarato espressamente nel contratto di lavoro tra le stesse, ma se, per assurdo, tanto non bastasse, si potrebbe dedurre la natura subordinata del vincolo, dal momento patologico del rapporto di lavoro, ossia dal licenziamento disciplinare. Sul punto infatti, è documentale che, in una prima fase di peggioramento del rapporto tra le parti, a fine ottobre 2022, il CEO della JM signor ha lamentato Persona_1 con il signor di aver “semplicemente ignorato la mia autorizzazione ad acquistare Pt_1
i sottocomponenti per il piano 2022 e le conseguenze sono devastanti” e ancora:
“L'ordine è stato quindi instradato attraverso l'Irlanda, ma poi tu hai deciso autonomamente, senza dirlo a nessuno, di cambiare la strategia e di ordinare una piccola parte di ciò che avevamo deciso. […] Inoltre, un'altra mia decisione che hai scelto di non seguire è stata l'assunzione di un team di soluzioni internazionali”;
“Queste azioni sono così sconvolgenti e preoccupanti perché hanno violato i fondamenti della nostra attività: lavoro di squadra, trasparenza ed esecuzione. Hai sostituito il tuo giudizio al mio e hai violato non solo la mia fiducia ma anche quella dei tuoi colleghi, distruggendo la nostra capacità di agire come una squadra e danneggiando la tua stessa efficacia come leader. Nessuna organizzazione può sopravvivere quando i leader non fanno ciò che ci si aspetta da loro”. Da tale documentazione emerge, con evidenza, contrariamente a quanto allegato dalla società convenuta, che non vi era in capo al alcuna autonomia decisionale e Pt_1 gestoria che non passasse dal riscontro di Persona_1
Anzi, è lo stesso che ha manifestato, dichiarato e riconosciuto la Persona_1 subordinazione del ricorrente quando gli ha chiesto, nell'email del 03-11-2022 una serie di documenti riguardanti il suo rapporto di lavoro “ – ho alcune idee sui prossimi Pt_1 passi da compiere. Prima di affrontare questa conversazione, vorrei dare una risposta alla questione sulla buonuscita che hai sollevato. Ho parlato con un legale italiano –
pagina 9 di 18 mi ha mandato una richiesta di informazioni – ho copia-incollato qui di seguito le cinque informazioni richieste: 1) data precisa di assunzione, come indicata sulla busta paga; 2) livello di inquadramento contrattuale: immagino sia un dirigente, ma da confermare; 3) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto;
4) retribuzione annua lorda attuale;
5) importo dei bonus/retribuzione variabile corrisposta negli ultimi 36 mesi Inoltre, il legale vuole analizzare la documentazione contrattuale (non ricordo di aver mai discusso con te i termini del tuo contratto di lavoro, ma dimmi se ne esiste uno e inviatemelo), e la tua ultima busta paga”. E ancora, ad abundantiam, a riprova della subordinazione del ricorrente e del suo assoggettamento al potere disciplinare del Consiglio di Amministrazione della società convenuta, depone la circostanza che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare con lettera di contestazione il 18-11-22, al quale è seguito il licenziamento per asserita giusta causa, oggetto del presente procedimento. Se la società non avesse riconosciuto tale vincolo, non avrebbe avuto alcun senso un iter di tale genere. Pertanto viene respinta la prima questione preliminare proposta dalla società convenuta, in quanto palesemente infondata e pretestuosa. Osserva poi il Tribunale che le medesime conclusioni posso essere tratte anche per la seconda e terza argomentazione preliminare. Invero, emerge dagli atti, che gli emolumenti finanziari che ha percepito il ricorrente venivano liquidati in busta paga come retribuzione variabile (premi e bonus), così come sancito dal comma 1 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Il comma primo, infatti, disciplina le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sancendo il principio dell'onnicomprensività, secondo cui tutte "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro " costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò è quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 427 del 25 ottobre 2019. Tanto premesso e considerato, trattandosi di retribuzione del lavoratore dipendente, ne consegue la Giurisdizione e la competenza di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
B) Sulla ritorsività del licenziamento
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, di accertarsi la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo.
pagina 10 di 18 Sul punto giova innanzitutto rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta — assimilabile a quello discriminatorio, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (Cass. 8 agosto 2011, n. 17087). Come noto, la disciplina del licenziamento ritorsivo prevista dal comma 1 dell'art. 18 Statuto dei Lavorati è applicabile anche alla categoria dei dirigenti d'azienda. Quanto al carattere ritorsivo del licenziamento - e quindi alla domanda di accertamento della nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che
l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. N°5555 del 2011). L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro, grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (Cass. N°10047 del 2004 e N°18283 del 2010). Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (primo comma dell'art. 18 I. 300/70, come novellato dalla legge N°92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il Giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione della Giusta Causa o del Giustificato Motivo Oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 L. n. 300/70.
pagina 11 di 18 Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dallo stesso richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. N°9468 del 2019). Pertanto, nella presente fattispecie, il Tribunale deve procedere, anzitutto, alla verifica della sussistenza o meno della causale posta a fondamento del recesso. Ebbene, com'è pacifico e documentato, la società resistente ha licenziato il ricorrente per giusta causa, con le seguenti motivazioni: “Le contestiamo formalmente i seguenti fatti, di cui siamo recentemente venuti a conoscenza al termine di una verifica contabile interna condotta dalla società capogruppo. Nel gennaio 2016 Lei comunicava all'ufficio HR della Società di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione del sistema contributivo;
in conseguenza di tale scelta, il trattamento retributivo a Lei corrisposto della Società avrebbe costituito base imponibile ai fini contributivi fino ad un limite di massimale annualmente determinato di anno in anno (c.d. massimale contributivo). Ebbene, dalle evidenze documentali emerse durante la predetta verifica interna è emerso che Lei nel giugno 2016 abbia dato ordine alle funzioni interne ed esterne alla Società che si occupano della gestione delle buste paga di erogare in Suo favore un elemento economico denominato “Elemento di Perequazione Previdenziale” di importo coincidente con la contribuzione previdenziale teorica conteggiata sulle quote retributive eccedenti il predetto massimale contributivo. Ciò avveniva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, come da prassi interna aziendale, del Suo responsabile, Sig.
[...]
, così procurandosi un indebito guadagno a danno della Società pari, nel Persona_1 solo periodo dal 2018 al 2022, a circa € 840.000,00. Parimenti, Lei autorizzava la medesima operazione di cui sopra per altri due dirigenti della società, segnatamente il Sig. nel maggio 2016 e il Sig. nel dicembre Persona_2 Persona_3
2020. Anche in tale situazione Lei agiva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Sig. , generando un danno alla Società per i Persona_1 seguenti importi: (tabella con importi con un totale di Euro 580.730,93 per TA ed Euro 32.996,40 per ”. Per_3
Trattandosi quindi di un licenziamento sostanzialmente disciplinare, occorre verificare il fondamento e l'effettività della contestazione mossa, nonché il nesso di causalità tra quest'ultima e il licenziamento intimato. Ciò posto, osserva il Tribunale che è provato documentalmente, che nel 2016 il signor ha deciso di cambiare regime pensionistico, passando dal sistema retributivo al Pt_1 sistema contributivo. Sul punto, il ricorrente ha sostenuto che tale cambiamento era stato preso in accordo (solo orale) con il CEO il quale gli aveva posto come unica Persona_1 condizione per il cambio di regime, il non gravare l'azienda con costi ulteriori.
pagina 12 di 18 Tale opzione infatti, avrebbe generato, come ha generato, per l'azienda dei “risparmi” che venivano liquidati al ricorrente a titolo retributivo sotto la voce “elemento perequativo”. Detta erogazione, secondo le allegazioni del ricorrente, era nota e condivisa da tutti, nell'ambito della società convenuta, tra cui lo stesso CEO sig. Persona_1
La convenuta ha contestato, invece, l'assenza di tale accordo e l'aggravamento dei costi per l'azienda, con conseguente domanda di risarcimento del danno. Ciò posto, osserva il Tribunale che è emerso dai documenti e dalle testimonianze rese nel giudizio davanti al Tribunale di Bologna Sez. Imprese (RG. N°5380/2023), lo stretto rapporto fiduciario e personale fra il ricorrente ed il CEO della JM EL,
[...]
ed è emersa la consolidata prassi tra i due, di prendere accordi informali a Persona_1 voce.
Infatti, nel verbale di udienza del 18-03-2024, ha affermato: “la Persona_1 maggior parte delle comunicazioni tra me ed il avveniva in maniera informale, Pt_1 in quanto le cose di business cambiavano in corso d'anno ed io valutavo la performance del perché lui riportava a me;
si trattava di una fase in cui la società era una Pt_1 startup e questa era la modalità. Sono sempre stato chiaro con il , con l'ufficio Pt_1 risorse umane e finanze sul compenso dovuto al;
per quello che riguarda le Pt_1 comunicazioni salariali , sui compensi per il sig. queste erano comunicate e Pt_1 documentate per il tramite degli uffici delle risorse umane e delle finanze ed erano documentate in quanto poi erano firmate da me. Preciso che parlavo con gli uffici sulle decisioni salariali, retribuzione e bonus e questo rientrava in una procedura che è stata valida per 10 anni ed alcune decisioni venivano firmate da me ed altre no, nella maggior parte delle volte erano decisioni verbali e non sono mai state contestate nell'ultimo decennio”. Il teste, tuttavia, ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del sul cambio di regime previdenziale, e di esserne venuto a conoscenza solo a Pt_1 novembre 2022. Tale ultimo assunto non può essere ritenuto credibile, per le ragioni di seguito esposte. Appare infatti chiaro, dalla testimonianza della signora resa nel Testimone_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bologna Sez. Imprese (RG. 5380/2023)), che il costo del personale della convenuta era oggetto di specifica voce del budget societario, anche se non era espressamente indicata la voce “elemento perequativo”. Tuttavia, il budget aziendale della veniva validato anche dal CFO CP_1 della JM, signor Parte_2
Sul punto è stata acquisita agli atti la corrispondenza tra (CFO di Testimone_1
) e (CFO di JM) del marzo 2022 nella quale è riportato il CP_1 Parte_2 dettaglio dei premi con competenza 2021 per ciascuna persona, e, nel file allegato, è specificato in chiaro l'elemento perequativo (“El. Per. Prev.”), come voce distinta ed elemento della retribuzione.
pagina 13 di 18 Tanto premesso, non è poi credibile la circostanza che, per diversi anni, dal 2016 al 2022, la società convenuta e la società americana non abbiano mai rilevato alcuna anomalia in riferimento a queste ingenti somme di denaro erogate al ricorrente, come eccepito dalla società convenuta. Invero, preme evidenziare che non si tratta solo dell'elemento perequativo previdenziale erogato al pari ad Euro 1.083.388,14, ma anche dell'elemento perequativo erogato Pt_1 ad altri due dirigenti, e per un ammontare complessivo di Euro Persona_2 Per_3
1.681.552,29 (si veda sul punto la CTU Dott.ssa , RG 5380/2023). Per_4
E ancora, a riprova della piena conoscenza, sia da parte della convenuta che della JM, del meccanismo utilizzato dai tre dirigenti emergono alcuni scambi di mail fra i due CFO ( e nel marzo 2020 in cui la illustrava al che il Tes_1 Pt_2 Tes_1 Pt_2
e il TA avevano raggiunto la massima contribuzione e che, pertanto la Pt_1 quota parte dei contributi sui premi diventava retribuzione lorda per gli stessi e Pt_1
“Puoi trovare l'importo del bonus "lordo" (seconda colonna) e poi il Persona_2 relativo costo aziendale (ultima colonna). ( ) e ( Per_2 Persona_2 Pt_1 Pt_1 hanno già raggiunto il tetto massimo di contribuzione per cui ciò che non viene versato come contribuzione viene versato loro come bonus lordo”, e allegava alla e-mail CP_3
i dettagli retributivi da cui si evinceva l'elemento perequativo. In tale quadro, si deve aggiungere che la CTU contabile conferita dal Giudice della Sez. Imprese (RG 5380/2023), ha accertato che la società convenuta non solo non ha subito perdite economiche dal cambio di regime contributivo effettuato dal bensì Pt_1
“l'elemento perequativo previdenziale è stato corrisposto al sig. nel periodo 2016 Pt_1
– 2022 generando minori esborsi per la società, rispetto ai contributi previdenziali che avrebbe sostenuto, per €. 56.280,06”. Tanto era già stato confermato nel 2016 come risulta dallo scambio di mail fra il ricorrente, la signora e la signora “Ciao CP_7 Controparte_8 Pt_1 appena finito incontro chiarificatore con . Il costo totale tuo e di NO CP_7 non è aumentati x effetto del cambiamento nel regime contributivo (anzi si abbassa leggermente)”. E' quindi palesemente paradossale e documentalmente confutato, che Controparte_6 affermi di non essere stata a conoscenza di tale circostanza, dopo anni in cui la stessa era scritta e documentata nella contabilità e conosciuta da tutto il management.
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi accertata e provata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, poiché sono prive di ogni fondamento le contestazioni mosse al sull'attribuzione autonoma, abusiva e “vantaggiosa”, Pt_1 dell'elemento contributivo nella propria busta paga per i motivi sopra esposti. Verificata l'insussistenza della giusta causa apparentemente posta a fondamento del recesso, non resta ora che valutare il dedotto motivo ritorsivo. Il ricorrente ha assunto la ritorsività del licenziamento sul rilievo che esso sarebbe stato motivato, in realtà, dal rifiuto del ricorrente stesso, di trasferirsi negli Stati NIi per lavoro.
pagina 14 di 18 Avendo già richiamato la giurisprudenza in merito al concetto di ritorsività (inteso come l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità ex art. 1345 c.c. del licenziamento), è d'uopo rammentare che l'interprete così si è pronunciato sull'onere della prova: “In aderenza a Cass. n. 17087/2011 (conf. n. 24648/2015) è stato di recente ribadito che "l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019)”. Nel caso di specie, posto che la contestazione disciplinare alla base del recesso di parte convenuta è infondata e palesemente pretestuosa, per i motivi sopra esposti, è da ritenersi provato che l'unico motivo determinante del licenziamento sia stato il rifiuto da parte del di trasferirsi negli USA. Pt_1
Da tale rifiuto, ne è derivata l'ingiusta ed arbitraria reazione della società convenuta, la quale ha cercato un pretesto per “liberarsi” del ricorrente, che non era disponibile ad adattarsi al disegno organizzativo richiesto da . Persona_1
Il pretesto, in assenza di altro, è stato rinvenuto nella asserita mancata comunicazione del meccanismo dell'elemento perequativo nella busta paga del ricorrente. La prova della ritorsività del licenziamento, si rinviene agevolmente nei seguenti elementi. Innanzitutto, nel dato temporale: vi è coincidenza temporale tra il rifiuto espresso dal in data 26-27 ottobre 2022, momento in cui si era recato a per alcune Pt_1 CP_9 contestazioni che gli erano state mosse, e la seguente sospensione preventiva del 15 novembre da cui poi è stato dato avvio al procedimento disciplinare per fatti risalenti addirittura al 2016. Anche dal punto di vista logico è proibitivo sostenere che, a fine ottobre il CEO della JM signor abbia offerto al signor la gestione dell'intera Persona_1 Pt_1
SS NI qualora il ricorrente si fosse trasferito stabilmente negli Stati NIi, e qualche settimana più tardi lo abbia licenziato per giusta causa per un motivo asseritamente infondato, risalente ad anni prima, documentato in tutti i bilanci della società dal 2016, conosciuto dai vertici della stessa società, e che, tra l'altro, negli anni ha anche fatto risparmiare all'azienda una notevole somma di denaro. A ciò si aggiunge la circostanza che anche volendo accreditare per un attimo, la tesi di parte convenuta – del tutto indimostrata – che il licenziamento sia originato dalla presa di conoscenza del meccanismo dell'elemento perequativo nella busta paga del ricorrente, non si spiega come mai gli altri due dirigenti e , i Persona_2 Per_3 quali utilizzavano lo stesso meccanismo contributivo (con elemento perequativo in busta) del non abbiamo ricevuto la medesima contestazione disciplinare ed il Pt_1 relativo licenziamento per giusta causa, né alcuna contestazione.
pagina 15 di 18 Anzi, a maggior riprova della ricerca di un pretesto per “liberarsi” del solo ricorrente, deve essere citata la testimonianza del (nel procedimento innanzi la Sezione Per_3
Imprese del Trib. Di Bologna), il quale ha affermato che: “Si è vero, preciso che la voce dell'elemento perequativo non è mai stata sospesa. Nella busta paga del dicembre 2022 non mi era stata inclusa e quindi ho chiesto spiegazioni al mio responsabile
[...]
, lui mi ha detto che si sarebbe informato dalle risorse umane ed un paio di Per_5 giorni dopo ho saputo che si trattava di un errore e mi è stata ridata con la busta paga successiva”. Dalla testimonianza del emerge in maniera chiara e pacifica la pretestuosità del Per_3 licenziamento del ricorrente. Invero, se la società, come asserisce, si fosse veramente resa conto solamente nel novembre 2022 di tale meccanismo, non solo avrebbe dovuto avviare una contestazione disciplinare nei confronti di tutti i dirigenti che ne facevano utilizzo, ma avrebbe dovuto sospendere tale erogazione nelle buste paga di tutti gli usufruenti. Ciò non è stato, come conferma anche la Relazione tecnica d'Ufficio della Dott.ssa : “Si specifica che, Per_4 nel caso del Sig. , il dirigente ha continuato a percepire l'elemento Persona_2 perequativo anche nei periodi successivi a quelli oggetto di causa” e “Si specifica che, nel caso del Sig. il dirigente ha continuato a percepire l'elemento Per_3 perequativo anche nei periodi successivi a quelli oggetto di causa”. Alla luce delle ragioni sopra esposte, il motivo addotto a fondamento del licenziamento del è da ritenersi illecito ai sensi del 1345 cc ed è pertanto accertata la ritorsività Pt_1 del recesso, che ha visto come unico motivo determinante il rifiuto, legittimo, del ricorrente di non trasferirsi negli Stati NIi.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale avanzata dalla società convenuta deve essere respinta in quanto infondata ed inammissibile.
Invero, l'elemento perequativo è parte integrante della retribuzione e come accertato, era conosciuto e/o palesemente conoscibile dalla società convenuta che lo ha accettato, fin dal 2016, come meccanismo di retribuzione del ricorrente. Se tanto non bastasse, si rammenta, ad abundantiam, che la CTU contabile esperita nel procedimento davanti alla Sez. imprese RG. 5830/2023, ha accertato che non solo la società convenuta non ha avuto danni economici dal meccanismo dell'elemento perequativo adottato, bensì ha sostenuto un minor esborso fra il 2016 e il 2022 pari a: euro 56.280,06 per il euro 1.073,09 per il ed euro 28.962,79 per il Pt_1 Per_3
TA.
C) Sul danno del ricorrente
Parte ricorrente ha lamentato di aver subito dalla vicenda un danno di immagine professionale quantificabile in euro 219.920,39. Come ha correttamente sostenuto la convenuta, tale danno può essere ricondotto nell'alveo dei danni contrattualmente risarcibili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2059 e 2087 cod. civ., in presenza di condotte lesive della dignità ed immagine pagina 16 di 18 professionale del lavoratore, tutelate anche ai sensi degli artt. 2, 4 e 32 Cost., che si risolvano nella compromissione delle aspettative future di sviluppo della professionalità del lavoratore stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato in numerosi arresti ( Cass., sez. civ. III, n. 8827 e 8828 del 2003 e n. 16004/2003) che il lavoratore debba fornire le necessarie allegazioni con riferimento a tutti gli elementi idonei relativi ad una serie concatenata di fatti noti, che consentano di risalire al fatto che ha causato il danno dedotto. In altri termini, il danno di immagine non è un danno “in re ipsa” insito nella condotta illecita del datore di lavoro, ma è onere del lavoratore allegare in maniera specifica e puntuale i fatti che hanno cagionato il danno in questione e le conseguenze in termini di danno patrimoniale e non, che ne sono derivate. Nel caso in esame, il danno è stato allegato da parte ricorrente solo in via generale e astratta, ragione per cui l'onere della prova non può essere ritenuto assolto e la domanda deve essere respinta.
D) Sulla determinazione della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente
La determinazione della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente è stata effettuata sulla base delle buste paga del ricorrente, relative alle retribuzioni percepite da Gennaio ad Ottobre 2022 compreso, documenti depositati e non oggetto di contestazioni tra le parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 60.000,00 per compensi professionali, ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro dichiara la nullità del licenziamento intimato da nei confronti di in data 29- Controparte_6 Parte_1
11-2022, in quanto ritorsivo.
Condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle Controparte_6 mansioni o in mansioni equivalenti, ed alla corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal mese di novembre 2022 alla reintegra, con interessi legale e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nell'ambito del regime previdenziale già in essere al momento del licenziamento. Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 173.793,80. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di parte Controparte_1 ricorrente, liquidate in euro 60.000,00 per compensi professionali, ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
pagina 17 di 18 Riserva nel termine di gg.60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 24/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOFERRATO Parte_1 C.F._1 ALBERTO, dell'avv. PINZA RICCARDO ( ) Indirizzo Telematico e C.F._2 dell'Avv.to PINZA ROBERTO ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIZZOFERRATO ALBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BIOLCHINI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, VICOLI ANTONIO LUIGI ( ), PIAZZA FILIPPO MEDA C.F._4
3 MILANO, dell'Avv.to CERACCHI EDOARDO MARIA ( PIAZZA C.F._5
FILIPPO MEDA 3 MILANO dell'Avv.to BREVI CRISTINA ANITA ( ) VIA C.F._6
PIAZZA MEDA, 3 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MEDA 3 MILANO presso il difensore avv. BIOLCHINI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 14-04-2023, conveniva in Parte_1 giudizio la società dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_1 composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro.
pagina 1 di 18 Esponeva di essere stato assunto dalla società convenuta in data 01-07-2008, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica dirigenziale secondo il C.C.N.L. Dirigenti Confindustria e con una RAL di 130.000,00 Euro annui, oltre ad un premio variabile, come indicato in ricorso. Affermava poi che dopo un periodo di inserimento ed affiancamento, al ricorrente erano state assegnate anche le funzioni di Amministratore Affermava ancora che sotto la direzione dello stesso la società convenuta aveva Pt_1 attraversato un periodo di forte ascesa ed anche grazie all'expertise del ricorrente, nel 2013, era stata acquisita dalla società americana JM EL Limited, il cui CEO era il signor ed era entrata a far parte della struttura organizzativa del Persona_1
Gruppo JM, come descritto in ricorso. Proseguiva affermando che, nell'ambito della rinnovata compagine, al ricorrente era stato affidato il ruolo di Amministratore di e di responsabile Controparte_1 della SS NI , unità facente parte della struttura organizzata della CP_2
JM EL Limited e direttamente sottoposta al CEO ed infine, Persona_1 nel 2016, gli era stato affidato il ruolo di Presidente del CdA di . Controparte_1
Allegava che il proprio stipendio presso la , aveva visto una Controparte_1 costante progressione economica nel corso degli anni ed oltre all'incremento della RAL, aveva ottenuto un aumento dei premi di produttività. Affermava ancora, che tali aumenti sia per la retribuzione fissa che per i premi, non erano mai stati regolati da alcuna comunicazione scritta, bensì erano sempre stati discussi e concessi oralmente, a discrezione del CEO di JM EL signor
[...]
Persona_1
Precisava sul punto che la modalità orale, era conforme al tipo di rapporto diretto, fiduciario ed “informale” che il CEO aveva instaurato con il Persona_1 ricorrente medesimo. Proseguiva affermando che, nel 2016, il ricorrente aveva deciso di cambiare regime pensionistico, passando dal regime retributivo al regime contributivo, previo accordo verbale con il signor Persona_1
Precisava sul punto che tale opzione, era idonea a generare forti risparmi a favore della società convenuta, risparmi che sulla base dell'accordo con lo stesso erano Persona_1 stati liquidati al ricorrente a titolo retributivo, sotto la voce “Elemento Perequativo”. Affermava poi che tale accordo aveva avuto attuazione per sei anni, senza che nessuno in azienda sollevasse o contestasse tale scelta, ed anzi l'azienda si era conformata contabilmente ed amministrativamente alla suddetta opzione. Proseguiva affermando che nel 2021, il CEO aveva comunicato via Persona_1 mail al ricorrente, la sua intenzione di migrare la produzione di alcune componenti prodotte dalla egli Stati NIi, così da consentire al Gruppo JM Controparte_1 di avere accesso a ingenti finanziamenti governativi a fondo perduto, concessi dall'Amministrazione Statunitense, e conseguentemente, nell'agosto 2022, era stato richiesto al signor di trasferirsi negli USA, ma lo stesso aveva risposto di non Pt_1 potersi spostare in via definitiva, a causa della propria situazione familiare.
pagina 2 di 18 Lamentava che, dal momento in cui aveva manifestato il proprio rifiuto di trasferirsi negli Stati NIi, aveva iniziato a ricevere comunicazioni dal tono minaccioso da parte del signor con cui gli erano stati contestati addebiti privi di reale Persona_1 contenuto, inerenti l'asserita mancata esecuzione di ordinativi. Precisava che tale condotta vessatoria e ritorsiva era culminata, in data 15 novembre 2022, con la sospensione cautelare dalle funzioni, in totale assenza di un preventivo procedimento disciplinare, con la seguente motivazione: “Essendo emersi alcuni gravi fatti a Suo carico che necessitano di ulteriori verifiche interne, con la presente La sospendiamo cautelativamente e con effetto immediato dallo svolgimento delle Sue mansioni, fino a nuove disposizioni. La invitiamo ad astenersi tassativamente dall'accedere ai locali aziendali, dall'utilizzo del sistema informatico e della casella email aziendale (per fini diversi dalla comunicazione con il sig. ), Persona_1 nonché dal contattare dipendenti, clienti e fornitori della scrivente e del Gruppo JM”. Affermava ancora che, dopo che il ricorrente aveva richiesto la revoca di tale provvedimento ingiustificato, la società convenuta aveva inviato, in data 18-11-2022 la seguente contestazione disciplinare: “Le contestiamo formalmente i seguenti fatti, di cui siamo recentemente venuti a conoscenza al termine di una verifica contabile interna condotta dalla società capogruppo. Nel gennaio 2016 Lei comunicava all'ufficio HR della Società di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione del sistema contributivo;
in conseguenza di tale scelta, il trattamento retributivo a Lei corrisposto della Società avrebbe costituito base imponibile ai fini contributivi fino ad un limite di massimale annualmente determinato di anno in anno (c.d. massimale contributivo).
Ebbene, dalle evidenze documentali emerse durante la predetta verifica interna è emerso che Lei nel giugno 2016 abbia dato ordine alle funzioni interne ed esterne alla Società che si occupano della gestione delle buste paga di erogare in Suo favore un elemento economico denominato Elemento di Perequazione Previdenziale, di importo coincidente con la contribuzione previdenziale teorica conteggiata sulle quote retributive eccedenti il predetto massimale contributivo. Ciò avveniva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, come da prassi interna aziendale, del Suo responsabile, Sig. , così procurandosi un Persona_1 indebito guadagno a danno della Società pari, nel solo periodo dal 2018 al 2022, a circa € 840.000,00. Parimenti, Lei autorizzava la medesima operazione di cui sopra per altri due dirigenti della società, segnatamente il Sig. nel maggio 2016 e il Sig. Persona_2 nel dicembre 2020. Persona_3
Anche in tale situazione Lei agiva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Sig. , generando un danno alla Società per i seguenti importi: Persona_1
(tabella con importi con un totale di € 580.730,93 per ed € 32.996,40 Persona_2 per . Per_3
pagina 3 di 18 Tutto ciò premesso, restiamo in attesa di ricevere le Sue eventuali giustificazioni in merito ai fatti contestati entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente, riservandoci in seguito ogni eventuale ulteriore iniziativa nelle competenti sedi.
Come da nostra comunicazione del 15 novembre 2022, a causa della gravità dei fatti sopra riportati rimarrà sospeso cautelativamente dalle Sue mansioni fino all'esito del presente procedimento disciplinare, ribadendo con la presente il divieto di accesso ai locali aziendali, di utilizzo del sistema informatico e della casella email aziendale nonché di contattare dipendenti, clienti e fornitori della scrivente e del Gruppo JM, per finalità diverse da quelle strettamente inerenti l'esercizio del Suo diritto di difesa nell'ambito del presente procedimento”. Proseguiva affermando che, in data 22 novembre 2022, il ricorrente, tramite i suoi legali, aveva inviato le proprie giustificazioni, ma la società convenuta, con comunicazione pec del 29 novembre 2022, aveva intimato allo stesso ricorrente, il licenziamento per giusta causa con efficacia retroattiva dalla data del 18 novembre 2022, ritenendo insufficienti le giustificazioni rese. Il signor eccepiva pertanto la ritorsività del licenziamento intimatogli e comunque Pt_1 la sua illegittimità, chiedendo:
“Nel merito: 1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso dal rapporto da parte di in quanto Controparte_1 ritorsivo e/o arbitrario e/o per le gravi violazioni del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. suesposte e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970, ordinare la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro e condannare la Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione globale di fatto, pari ad euro € 219.920,39, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, o al diverso importo ritenuto di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell' dei contributi CP_3 assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali. Con riserva di opzione del ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 300/1970. 2) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del recesso dal rapporto da parte di
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la Controparte_1 mancanza di giustificatezza e/o per le gravi violazioni del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. suesposte e, per l'effetto condannare la Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità supplementare pari ad € 3.958.567,01 ai sensi dell'art. 19, comma 15, della Parte Quinta del CCNL Dirigenti Industria applicabile, o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
pagina 4 di 18 nonché al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità di mancato preavviso pari alla somma di € 2.199.203,89 ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 4, della Parte Sesta del CCNL applicabile, o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice rilevi la presenza di una giustificatezza del licenziamento del sig. si chiede di accertare e Pt_1 dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del recesso dal rapporto da parte di in quanto privo di giusta causa e, per l'effetto condannare la Controparte_1
Società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente di una indennità di mancato preavviso pari alla somma di € 2.199.203,89 ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 4, della Parte Sesta del CCNL applicabile,
o la diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- con condanna della Società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente del risarcimento dei danni derivanti dal licenziamento per la somma pari ad € 1.106.328,00 (corrispondenti ad $ 1.200.000,00),
o la diversa misura ritenuta di giustizia, a titolo di mancato raggiungimento dei bonus LTI per colpa esclusiva della Società e oltre ad almeno € 219.920,39, a titolo di risarcimento per lesione del decoro professionale subito dal sig. o la diversa Pt_1 misura ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% e del contributo unificato versato.”
Si costituiva in giudizio la , proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale e chiedendo:
- “In via preliminare e di domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Ricorrente e a far data dal 28 febbraio 2013 o, in alternativa, dal 16 Controparte_1 gennaio 2017 o, ancora, dalla diversa data di giustizia e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso subordinatamente, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. stante la pendenza di precedente causa tra le medesime parti ed avente analoga causa petendi avanti la Sezione Imprese del Tribunale di Bologna, sub R.G. n. 5380/2023;
- ancora in via preliminare subordinatamente rispetto al caso di mancato accoglimento della domanda sopra riportata (circa l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato), per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione ad ogni domanda formulata dal Controparte_1
Ricorrente in merito ai piani azionari (Stock Appreciation Rights (SARs) e/o CP_4
e/o della società JM EL;
[...] Controparte_5
pagina 5 di 18 - ancora in via preliminare, subordinatamente all'eccezione che precede, per le ragioni su riportate, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Tribunale di Bologna adìto a decidere in merito ad ogni domanda formulata dal
Ricorrente in merito ai piani azionari (Stock Appreciation Rights ( e/o Restricted CP_5
Stock NIs e/o della società JM EL e, per l'effetto, Controparte_5 dichiarare la competenza della giurisdizione arbitrale a conoscere e decidere nel merito delle medesime domande;
- nel merito:
i. in via principale, rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra illustrate;
in via riconvenzionale, previo accertamento del danno cagionato a e Controparte_1 della sua riconducibilità causale alla condotta imputata al Sig. per le Parte_1 ragioni sopra illustrate condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di
€2.291.886,22, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
ii. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della giustificatezza del licenziamento, ridurre le pretese economiche alla sola indennità di preavviso, con i criteri di calcolo sopra indicati;
iii. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di illegittimità del licenziamento, ridurre le pretese economiche avversarie nei termini su indicati e, comunque, di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, onorari e C.U.”
La società convenuta formulava una preliminare domanda di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, affermando che il ricorrente, come Amministratore Delegato della Società, aveva svolto la propria attività lavorativa senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del CdA. Eccepiva pertanto, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore del Giudice delle Imprese del Tribunale di Bologna “avanti il quale, peraltro, già pende – anteriormente alla presente – una causa di analogo contenuto avviata da
[...]
nei confronti proprio dell'odierno ricorrente”. CP_1
Nel merito, la Società convenuta contestava che il signor nel 2016, approfittando Pt_1 del suo formale status di dirigente, dapprima aveva optato per la modifica del proprio regime previdenziale, scegliendo di passare da quello cd. “retributivo” a quello
“contributivo”. Asseriva poi che, lo stesso ricorrente, in maniera del tutto autonoma ed abusiva, in quanto al di fuori dal perimetro dei propri poteri sociali, aveva dato istruzioni alle persone incaricate dell'elaborazione e gestione delle buste paga, di corrispondere a sé stesso, a titolo di retribuzione, l'equivalente della parte di contributi previdenziali che la Società avrebbe risparmiato in ragione della predetta modifica con l'applicazione di un cd. “massimale contributivo”, oltre il quale i contributi sono dovuti all' in misura CP_3 minima ed a carico del solo datore di lavoro.
pagina 6 di 18 Asseriva ancora che lo stesso con un meccanismo e con modalità sostanzialmente Pt_1 analoghe, aveva attribuito un considerevole aumento retributivo anche ad altri due dirigenti della medesima convenuta, riconoscendo loro, previo passaggio degli stessi al regime contributivo, l'equivalente della parte di contributi previdenziali che la Società avrebbe risparmiato in ragione della predetta modifica con l'applicazione di un cd.
“massimale contributivo”, Allegava che la società convenuta, era venuta a conoscenza di tale meccanismo derivante dal massimario contributivo e dal relativo elemento perequativo, versato direttamente nella busta paga del ricorrente, solo nel novembre 2022, e per tale ragione aveva revocato le cariche societarie assegnate allo stesso ricorrente e lo aveva licenziato per giusta causa, alla fine del mese di novembre 2022. Alla luce di tale ricostruzione, la società convenuta chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno cagionato dal alla società medesima, costituito sia dai Pt_1 maggiori esborsi a titolo di elemento perequativo erogati non solo al ricorrente ma anche agli altri due dirigenti, tali e , che dai mancati investimenti e Per_3 Persona_2 dalle perdite di redditività subite a causa del mancato impiego di tali somme. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva nelle udienze del 29-01-2024, 29-04-2024, 20-05-2024, 21-10-2024, 24-01-2025. Venivano acquisiti i verbali delle prove orali espletate dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice delle Imprese, nella causa parallela radicata e svoltasi dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice delle Imprese, a fronte della domanda azionata da avente ad oggetto l'accertamento di inesistenza di Controparte_6 qualunque rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Veniva poi acquisita la Relazione Peritale svolta dal Ctu nominato dal Tribunale delle Imprese, sul quesito inerente la sussistenza o meno di maggiori esborsi da parte di
[...]
eventualmente derivanti dalla corresponsione in busta paga del c.d. CP_6
“Elemento Perequativo Previdenziale”, ai dirigenti e Pt_1 Persona_2 Per_3 rispetto a quanto la società avrebbe dovuto corrispondere a titolo di contributi previdenziali, qualora i suddetti dirigenti non avessero mutato il loro regime previdenziale. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sulla legittimazione passiva della convenuta e sulla competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Osserva il Tribunale che con domanda riconvenzionale proposta, ha Controparte_6 affermato che non vi fosse alcun vincolo di subordinazione fra la stessa società
pagina 7 di 18 convenuta ed il signor in quanto la natura del rapporto era essenzialmente Pt_1 societaria, dal momento che, fin dal 2013, il ricorrente aveva ricoperto la carica di Amministratore Delegato, svolgendo la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione. Da tale assunto, per la società convenuta, sarebbe derivata l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, in favore del Giudice dell'Impresa del medesimo Tribunale, presso il quale era già pendente una causa parallela. Sempre in relazione al profilo della competenza, la società convenuta ha rilevato una carenza di legittimazione passiva della stessa, nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna in riferimento alle domande di parte ricorrente aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari (in particolare Stock Appreciation Rights ( e/o CP_5
e/o emessi dalla capogruppo JM Controparte_4 Controparte_5
EL. Sul punto ha affermato che, in base al piano azionario di JM EL ed ai connessi accordi di assegnazione di azioni, ogni e qualunque azione avente ad oggetto SARSs, RSUs e emesse da JM EL (e non da Controparte_5 CP_1
era soggetta alla giurisdizione arbitrale e sottoposta alle leggi dello stato di New
[...]
York.
Per tale ragione ha eccepito in via preliminare e di rito anche il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bologna adìto ex adverso in favore del competente organo arbitrale. In buona sostanza, la società convenuta ha eccepito la natura non retributiva degli emolumenti derivanti dall'esercizio dei predetti strumenti finanziari, in ragione principalmente della loro natura aleatoria e, di conseguenza, la loro inidoneità ad incidere sul calcolo degli istituti di cui agli artt. 2120 e 2121 cod. civ. nonché dell'art. 19 del CCNL Dirigenti Industria. Tanto premesso osserva il Tribunale che le suddette domande ed eccezioni di parte convenuta, non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi. In primo luogo è chiara e documentalmente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente, il quale rispondeva gerarchicamente al CdA della convenuta e, contestualmente, riportava direttamente e funzionalmente al CEO della JM. Infatti, dal contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto tra le parti, emerge con evidenza che, a far data dal 01-07-2008, è stato assunto come dirigente con Parte_1 applicazione del CCNL Dirigenti Confindustria. Tale contratto è stato successivamente integrato dall'accordo del 25-02-2013, firmato in occasione del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. alla società americana JM Limited, nel quale è espressamente chiarito che l'assunzione di eventuali cariche nel C.d.A. sia conseguenza del ruolo dirigenziale, e non viceversa. In particolare, il punto 1 dell'accordo prevede che: “la Sua funzione può comportare eventuali nomine e/o cariche nel consiglio di amministrazione (e.g. Consigliere, Consigliere/Amministratore Delegato) nell'ambito della Società e/o in altre Società del Gruppo” e ancora “lei conviene che la retribuzione prevista alla clausola 2.1 è stata pagina 8 di 18 concordata in modo da tenere in considerazione le eventuali attività rese nell'ambito delle cariche sociali sopra indicate, pertanto Lei non avrà diritto a compensi aggiuntivi a tale titolo”. È quindi indubbio e documentale che le cariche ricoperte dal fossero conseguenza Pt_1 del proprio ruolo dirigenziale, tanto che, in quanto lavoratore subordinato, lo stesso percepiva uno stipendio (clausola 2.1 dell'accordo) suddiviso in tredici mensilità Pt_1 con buste paga regolarmente emesse e presenti agli atti, comprensive di TFR e ferie. A ciò si aggiunge che è lo stesso Consiglio di Amministrazione della società convenuta ad avere chiarito nuovamente, nel verbale di nomina del ricorrente ad Amministratore Delegato del 28-02-2013, di aver preso: “atto e conferma che il medesimo manterrà contemporaneamente lo status di lavoratore subordinato con inquadramento dirigenziale con trattamento retributivo di cui al CCNL dei Dirigenti dell'Industria, gli accordi, regolamenti e trattamenti aziendali nonché secondo i patti e condizioni individualmente convenuti, permanendo il vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo”. Non possono quindi sussistere dubbi circa la sussistenza di un vincolo di subordinazione fra il ricorrente e la società convenuta, in quanto le stesse parti lo hanno dichiarato espressamente nel contratto di lavoro tra le stesse, ma se, per assurdo, tanto non bastasse, si potrebbe dedurre la natura subordinata del vincolo, dal momento patologico del rapporto di lavoro, ossia dal licenziamento disciplinare. Sul punto infatti, è documentale che, in una prima fase di peggioramento del rapporto tra le parti, a fine ottobre 2022, il CEO della JM signor ha lamentato Persona_1 con il signor di aver “semplicemente ignorato la mia autorizzazione ad acquistare Pt_1
i sottocomponenti per il piano 2022 e le conseguenze sono devastanti” e ancora:
“L'ordine è stato quindi instradato attraverso l'Irlanda, ma poi tu hai deciso autonomamente, senza dirlo a nessuno, di cambiare la strategia e di ordinare una piccola parte di ciò che avevamo deciso. […] Inoltre, un'altra mia decisione che hai scelto di non seguire è stata l'assunzione di un team di soluzioni internazionali”;
“Queste azioni sono così sconvolgenti e preoccupanti perché hanno violato i fondamenti della nostra attività: lavoro di squadra, trasparenza ed esecuzione. Hai sostituito il tuo giudizio al mio e hai violato non solo la mia fiducia ma anche quella dei tuoi colleghi, distruggendo la nostra capacità di agire come una squadra e danneggiando la tua stessa efficacia come leader. Nessuna organizzazione può sopravvivere quando i leader non fanno ciò che ci si aspetta da loro”. Da tale documentazione emerge, con evidenza, contrariamente a quanto allegato dalla società convenuta, che non vi era in capo al alcuna autonomia decisionale e Pt_1 gestoria che non passasse dal riscontro di Persona_1
Anzi, è lo stesso che ha manifestato, dichiarato e riconosciuto la Persona_1 subordinazione del ricorrente quando gli ha chiesto, nell'email del 03-11-2022 una serie di documenti riguardanti il suo rapporto di lavoro “ – ho alcune idee sui prossimi Pt_1 passi da compiere. Prima di affrontare questa conversazione, vorrei dare una risposta alla questione sulla buonuscita che hai sollevato. Ho parlato con un legale italiano –
pagina 9 di 18 mi ha mandato una richiesta di informazioni – ho copia-incollato qui di seguito le cinque informazioni richieste: 1) data precisa di assunzione, come indicata sulla busta paga; 2) livello di inquadramento contrattuale: immagino sia un dirigente, ma da confermare; 3) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto;
4) retribuzione annua lorda attuale;
5) importo dei bonus/retribuzione variabile corrisposta negli ultimi 36 mesi Inoltre, il legale vuole analizzare la documentazione contrattuale (non ricordo di aver mai discusso con te i termini del tuo contratto di lavoro, ma dimmi se ne esiste uno e inviatemelo), e la tua ultima busta paga”. E ancora, ad abundantiam, a riprova della subordinazione del ricorrente e del suo assoggettamento al potere disciplinare del Consiglio di Amministrazione della società convenuta, depone la circostanza che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare con lettera di contestazione il 18-11-22, al quale è seguito il licenziamento per asserita giusta causa, oggetto del presente procedimento. Se la società non avesse riconosciuto tale vincolo, non avrebbe avuto alcun senso un iter di tale genere. Pertanto viene respinta la prima questione preliminare proposta dalla società convenuta, in quanto palesemente infondata e pretestuosa. Osserva poi il Tribunale che le medesime conclusioni posso essere tratte anche per la seconda e terza argomentazione preliminare. Invero, emerge dagli atti, che gli emolumenti finanziari che ha percepito il ricorrente venivano liquidati in busta paga come retribuzione variabile (premi e bonus), così come sancito dal comma 1 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Il comma primo, infatti, disciplina le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sancendo il principio dell'onnicomprensività, secondo cui tutte "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro " costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò è quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 427 del 25 ottobre 2019. Tanto premesso e considerato, trattandosi di retribuzione del lavoratore dipendente, ne consegue la Giurisdizione e la competenza di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
B) Sulla ritorsività del licenziamento
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, di accertarsi la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo.
pagina 10 di 18 Sul punto giova innanzitutto rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta — assimilabile a quello discriminatorio, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (Cass. 8 agosto 2011, n. 17087). Come noto, la disciplina del licenziamento ritorsivo prevista dal comma 1 dell'art. 18 Statuto dei Lavorati è applicabile anche alla categoria dei dirigenti d'azienda. Quanto al carattere ritorsivo del licenziamento - e quindi alla domanda di accertamento della nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che
l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. N°5555 del 2011). L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro, grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (Cass. N°10047 del 2004 e N°18283 del 2010). Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (primo comma dell'art. 18 I. 300/70, come novellato dalla legge N°92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il Giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione della Giusta Causa o del Giustificato Motivo Oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 L. n. 300/70.
pagina 11 di 18 Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dallo stesso richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. N°9468 del 2019). Pertanto, nella presente fattispecie, il Tribunale deve procedere, anzitutto, alla verifica della sussistenza o meno della causale posta a fondamento del recesso. Ebbene, com'è pacifico e documentato, la società resistente ha licenziato il ricorrente per giusta causa, con le seguenti motivazioni: “Le contestiamo formalmente i seguenti fatti, di cui siamo recentemente venuti a conoscenza al termine di una verifica contabile interna condotta dalla società capogruppo. Nel gennaio 2016 Lei comunicava all'ufficio HR della Società di aver esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione del sistema contributivo;
in conseguenza di tale scelta, il trattamento retributivo a Lei corrisposto della Società avrebbe costituito base imponibile ai fini contributivi fino ad un limite di massimale annualmente determinato di anno in anno (c.d. massimale contributivo). Ebbene, dalle evidenze documentali emerse durante la predetta verifica interna è emerso che Lei nel giugno 2016 abbia dato ordine alle funzioni interne ed esterne alla Società che si occupano della gestione delle buste paga di erogare in Suo favore un elemento economico denominato “Elemento di Perequazione Previdenziale” di importo coincidente con la contribuzione previdenziale teorica conteggiata sulle quote retributive eccedenti il predetto massimale contributivo. Ciò avveniva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, come da prassi interna aziendale, del Suo responsabile, Sig.
[...]
, così procurandosi un indebito guadagno a danno della Società pari, nel Persona_1 solo periodo dal 2018 al 2022, a circa € 840.000,00. Parimenti, Lei autorizzava la medesima operazione di cui sopra per altri due dirigenti della società, segnatamente il Sig. nel maggio 2016 e il Sig. nel dicembre Persona_2 Persona_3
2020. Anche in tale situazione Lei agiva senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Sig. , generando un danno alla Società per i Persona_1 seguenti importi: (tabella con importi con un totale di Euro 580.730,93 per TA ed Euro 32.996,40 per ”. Per_3
Trattandosi quindi di un licenziamento sostanzialmente disciplinare, occorre verificare il fondamento e l'effettività della contestazione mossa, nonché il nesso di causalità tra quest'ultima e il licenziamento intimato. Ciò posto, osserva il Tribunale che è provato documentalmente, che nel 2016 il signor ha deciso di cambiare regime pensionistico, passando dal sistema retributivo al Pt_1 sistema contributivo. Sul punto, il ricorrente ha sostenuto che tale cambiamento era stato preso in accordo (solo orale) con il CEO il quale gli aveva posto come unica Persona_1 condizione per il cambio di regime, il non gravare l'azienda con costi ulteriori.
pagina 12 di 18 Tale opzione infatti, avrebbe generato, come ha generato, per l'azienda dei “risparmi” che venivano liquidati al ricorrente a titolo retributivo sotto la voce “elemento perequativo”. Detta erogazione, secondo le allegazioni del ricorrente, era nota e condivisa da tutti, nell'ambito della società convenuta, tra cui lo stesso CEO sig. Persona_1
La convenuta ha contestato, invece, l'assenza di tale accordo e l'aggravamento dei costi per l'azienda, con conseguente domanda di risarcimento del danno. Ciò posto, osserva il Tribunale che è emerso dai documenti e dalle testimonianze rese nel giudizio davanti al Tribunale di Bologna Sez. Imprese (RG. N°5380/2023), lo stretto rapporto fiduciario e personale fra il ricorrente ed il CEO della JM EL,
[...]
ed è emersa la consolidata prassi tra i due, di prendere accordi informali a Persona_1 voce.
Infatti, nel verbale di udienza del 18-03-2024, ha affermato: “la Persona_1 maggior parte delle comunicazioni tra me ed il avveniva in maniera informale, Pt_1 in quanto le cose di business cambiavano in corso d'anno ed io valutavo la performance del perché lui riportava a me;
si trattava di una fase in cui la società era una Pt_1 startup e questa era la modalità. Sono sempre stato chiaro con il , con l'ufficio Pt_1 risorse umane e finanze sul compenso dovuto al;
per quello che riguarda le Pt_1 comunicazioni salariali , sui compensi per il sig. queste erano comunicate e Pt_1 documentate per il tramite degli uffici delle risorse umane e delle finanze ed erano documentate in quanto poi erano firmate da me. Preciso che parlavo con gli uffici sulle decisioni salariali, retribuzione e bonus e questo rientrava in una procedura che è stata valida per 10 anni ed alcune decisioni venivano firmate da me ed altre no, nella maggior parte delle volte erano decisioni verbali e non sono mai state contestate nell'ultimo decennio”. Il teste, tuttavia, ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte del sul cambio di regime previdenziale, e di esserne venuto a conoscenza solo a Pt_1 novembre 2022. Tale ultimo assunto non può essere ritenuto credibile, per le ragioni di seguito esposte. Appare infatti chiaro, dalla testimonianza della signora resa nel Testimone_1 giudizio innanzi al Tribunale di Bologna Sez. Imprese (RG. 5380/2023)), che il costo del personale della convenuta era oggetto di specifica voce del budget societario, anche se non era espressamente indicata la voce “elemento perequativo”. Tuttavia, il budget aziendale della veniva validato anche dal CFO CP_1 della JM, signor Parte_2
Sul punto è stata acquisita agli atti la corrispondenza tra (CFO di Testimone_1
) e (CFO di JM) del marzo 2022 nella quale è riportato il CP_1 Parte_2 dettaglio dei premi con competenza 2021 per ciascuna persona, e, nel file allegato, è specificato in chiaro l'elemento perequativo (“El. Per. Prev.”), come voce distinta ed elemento della retribuzione.
pagina 13 di 18 Tanto premesso, non è poi credibile la circostanza che, per diversi anni, dal 2016 al 2022, la società convenuta e la società americana non abbiano mai rilevato alcuna anomalia in riferimento a queste ingenti somme di denaro erogate al ricorrente, come eccepito dalla società convenuta. Invero, preme evidenziare che non si tratta solo dell'elemento perequativo previdenziale erogato al pari ad Euro 1.083.388,14, ma anche dell'elemento perequativo erogato Pt_1 ad altri due dirigenti, e per un ammontare complessivo di Euro Persona_2 Per_3
1.681.552,29 (si veda sul punto la CTU Dott.ssa , RG 5380/2023). Per_4
E ancora, a riprova della piena conoscenza, sia da parte della convenuta che della JM, del meccanismo utilizzato dai tre dirigenti emergono alcuni scambi di mail fra i due CFO ( e nel marzo 2020 in cui la illustrava al che il Tes_1 Pt_2 Tes_1 Pt_2
e il TA avevano raggiunto la massima contribuzione e che, pertanto la Pt_1 quota parte dei contributi sui premi diventava retribuzione lorda per gli stessi e Pt_1
“Puoi trovare l'importo del bonus "lordo" (seconda colonna) e poi il Persona_2 relativo costo aziendale (ultima colonna). ( ) e ( Per_2 Persona_2 Pt_1 Pt_1 hanno già raggiunto il tetto massimo di contribuzione per cui ciò che non viene versato come contribuzione viene versato loro come bonus lordo”, e allegava alla e-mail CP_3
i dettagli retributivi da cui si evinceva l'elemento perequativo. In tale quadro, si deve aggiungere che la CTU contabile conferita dal Giudice della Sez. Imprese (RG 5380/2023), ha accertato che la società convenuta non solo non ha subito perdite economiche dal cambio di regime contributivo effettuato dal bensì Pt_1
“l'elemento perequativo previdenziale è stato corrisposto al sig. nel periodo 2016 Pt_1
– 2022 generando minori esborsi per la società, rispetto ai contributi previdenziali che avrebbe sostenuto, per €. 56.280,06”. Tanto era già stato confermato nel 2016 come risulta dallo scambio di mail fra il ricorrente, la signora e la signora “Ciao CP_7 Controparte_8 Pt_1 appena finito incontro chiarificatore con . Il costo totale tuo e di NO CP_7 non è aumentati x effetto del cambiamento nel regime contributivo (anzi si abbassa leggermente)”. E' quindi palesemente paradossale e documentalmente confutato, che Controparte_6 affermi di non essere stata a conoscenza di tale circostanza, dopo anni in cui la stessa era scritta e documentata nella contabilità e conosciuta da tutto il management.
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi accertata e provata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, poiché sono prive di ogni fondamento le contestazioni mosse al sull'attribuzione autonoma, abusiva e “vantaggiosa”, Pt_1 dell'elemento contributivo nella propria busta paga per i motivi sopra esposti. Verificata l'insussistenza della giusta causa apparentemente posta a fondamento del recesso, non resta ora che valutare il dedotto motivo ritorsivo. Il ricorrente ha assunto la ritorsività del licenziamento sul rilievo che esso sarebbe stato motivato, in realtà, dal rifiuto del ricorrente stesso, di trasferirsi negli Stati NIi per lavoro.
pagina 14 di 18 Avendo già richiamato la giurisprudenza in merito al concetto di ritorsività (inteso come l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità ex art. 1345 c.c. del licenziamento), è d'uopo rammentare che l'interprete così si è pronunciato sull'onere della prova: “In aderenza a Cass. n. 17087/2011 (conf. n. 24648/2015) è stato di recente ribadito che "l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019)”. Nel caso di specie, posto che la contestazione disciplinare alla base del recesso di parte convenuta è infondata e palesemente pretestuosa, per i motivi sopra esposti, è da ritenersi provato che l'unico motivo determinante del licenziamento sia stato il rifiuto da parte del di trasferirsi negli USA. Pt_1
Da tale rifiuto, ne è derivata l'ingiusta ed arbitraria reazione della società convenuta, la quale ha cercato un pretesto per “liberarsi” del ricorrente, che non era disponibile ad adattarsi al disegno organizzativo richiesto da . Persona_1
Il pretesto, in assenza di altro, è stato rinvenuto nella asserita mancata comunicazione del meccanismo dell'elemento perequativo nella busta paga del ricorrente. La prova della ritorsività del licenziamento, si rinviene agevolmente nei seguenti elementi. Innanzitutto, nel dato temporale: vi è coincidenza temporale tra il rifiuto espresso dal in data 26-27 ottobre 2022, momento in cui si era recato a per alcune Pt_1 CP_9 contestazioni che gli erano state mosse, e la seguente sospensione preventiva del 15 novembre da cui poi è stato dato avvio al procedimento disciplinare per fatti risalenti addirittura al 2016. Anche dal punto di vista logico è proibitivo sostenere che, a fine ottobre il CEO della JM signor abbia offerto al signor la gestione dell'intera Persona_1 Pt_1
SS NI qualora il ricorrente si fosse trasferito stabilmente negli Stati NIi, e qualche settimana più tardi lo abbia licenziato per giusta causa per un motivo asseritamente infondato, risalente ad anni prima, documentato in tutti i bilanci della società dal 2016, conosciuto dai vertici della stessa società, e che, tra l'altro, negli anni ha anche fatto risparmiare all'azienda una notevole somma di denaro. A ciò si aggiunge la circostanza che anche volendo accreditare per un attimo, la tesi di parte convenuta – del tutto indimostrata – che il licenziamento sia originato dalla presa di conoscenza del meccanismo dell'elemento perequativo nella busta paga del ricorrente, non si spiega come mai gli altri due dirigenti e , i Persona_2 Per_3 quali utilizzavano lo stesso meccanismo contributivo (con elemento perequativo in busta) del non abbiamo ricevuto la medesima contestazione disciplinare ed il Pt_1 relativo licenziamento per giusta causa, né alcuna contestazione.
pagina 15 di 18 Anzi, a maggior riprova della ricerca di un pretesto per “liberarsi” del solo ricorrente, deve essere citata la testimonianza del (nel procedimento innanzi la Sezione Per_3
Imprese del Trib. Di Bologna), il quale ha affermato che: “Si è vero, preciso che la voce dell'elemento perequativo non è mai stata sospesa. Nella busta paga del dicembre 2022 non mi era stata inclusa e quindi ho chiesto spiegazioni al mio responsabile
[...]
, lui mi ha detto che si sarebbe informato dalle risorse umane ed un paio di Per_5 giorni dopo ho saputo che si trattava di un errore e mi è stata ridata con la busta paga successiva”. Dalla testimonianza del emerge in maniera chiara e pacifica la pretestuosità del Per_3 licenziamento del ricorrente. Invero, se la società, come asserisce, si fosse veramente resa conto solamente nel novembre 2022 di tale meccanismo, non solo avrebbe dovuto avviare una contestazione disciplinare nei confronti di tutti i dirigenti che ne facevano utilizzo, ma avrebbe dovuto sospendere tale erogazione nelle buste paga di tutti gli usufruenti. Ciò non è stato, come conferma anche la Relazione tecnica d'Ufficio della Dott.ssa : “Si specifica che, Per_4 nel caso del Sig. , il dirigente ha continuato a percepire l'elemento Persona_2 perequativo anche nei periodi successivi a quelli oggetto di causa” e “Si specifica che, nel caso del Sig. il dirigente ha continuato a percepire l'elemento Per_3 perequativo anche nei periodi successivi a quelli oggetto di causa”. Alla luce delle ragioni sopra esposte, il motivo addotto a fondamento del licenziamento del è da ritenersi illecito ai sensi del 1345 cc ed è pertanto accertata la ritorsività Pt_1 del recesso, che ha visto come unico motivo determinante il rifiuto, legittimo, del ricorrente di non trasferirsi negli Stati NIi.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale avanzata dalla società convenuta deve essere respinta in quanto infondata ed inammissibile.
Invero, l'elemento perequativo è parte integrante della retribuzione e come accertato, era conosciuto e/o palesemente conoscibile dalla società convenuta che lo ha accettato, fin dal 2016, come meccanismo di retribuzione del ricorrente. Se tanto non bastasse, si rammenta, ad abundantiam, che la CTU contabile esperita nel procedimento davanti alla Sez. imprese RG. 5830/2023, ha accertato che non solo la società convenuta non ha avuto danni economici dal meccanismo dell'elemento perequativo adottato, bensì ha sostenuto un minor esborso fra il 2016 e il 2022 pari a: euro 56.280,06 per il euro 1.073,09 per il ed euro 28.962,79 per il Pt_1 Per_3
TA.
C) Sul danno del ricorrente
Parte ricorrente ha lamentato di aver subito dalla vicenda un danno di immagine professionale quantificabile in euro 219.920,39. Come ha correttamente sostenuto la convenuta, tale danno può essere ricondotto nell'alveo dei danni contrattualmente risarcibili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2059 e 2087 cod. civ., in presenza di condotte lesive della dignità ed immagine pagina 16 di 18 professionale del lavoratore, tutelate anche ai sensi degli artt. 2, 4 e 32 Cost., che si risolvano nella compromissione delle aspettative future di sviluppo della professionalità del lavoratore stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato in numerosi arresti ( Cass., sez. civ. III, n. 8827 e 8828 del 2003 e n. 16004/2003) che il lavoratore debba fornire le necessarie allegazioni con riferimento a tutti gli elementi idonei relativi ad una serie concatenata di fatti noti, che consentano di risalire al fatto che ha causato il danno dedotto. In altri termini, il danno di immagine non è un danno “in re ipsa” insito nella condotta illecita del datore di lavoro, ma è onere del lavoratore allegare in maniera specifica e puntuale i fatti che hanno cagionato il danno in questione e le conseguenze in termini di danno patrimoniale e non, che ne sono derivate. Nel caso in esame, il danno è stato allegato da parte ricorrente solo in via generale e astratta, ragione per cui l'onere della prova non può essere ritenuto assolto e la domanda deve essere respinta.
D) Sulla determinazione della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente
La determinazione della retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente è stata effettuata sulla base delle buste paga del ricorrente, relative alle retribuzioni percepite da Gennaio ad Ottobre 2022 compreso, documenti depositati e non oggetto di contestazioni tra le parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 60.000,00 per compensi professionali, ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro dichiara la nullità del licenziamento intimato da nei confronti di in data 29- Controparte_6 Parte_1
11-2022, in quanto ritorsivo.
Condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle Controparte_6 mansioni o in mansioni equivalenti, ed alla corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal mese di novembre 2022 alla reintegra, con interessi legale e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nell'ambito del regime previdenziale già in essere al momento del licenziamento. Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 173.793,80. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di parte Controparte_1 ricorrente, liquidate in euro 60.000,00 per compensi professionali, ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
pagina 17 di 18 Riserva nel termine di gg.60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 24/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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