Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione per sanzioni amministrative;
violazione dell'art. 14 della legge
In nome del Popolo italiano 689/1981
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 4/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
avv. Sandro Picchiarelli) Controparte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_2
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
1.4.2025 la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante di con ricorso in riassunzione depositato il Controparte_1
2.1.2025 all'esito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di
Spoleto, per ottenere l'annullamento della ordinanza-ingiunzione n. OI-001726007
relativa all'atto di accertamento n. 5800.03/06/2019.0156458 emessa nei propri CP_2
CP_ confronti dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di € 477,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2016 e, in via gradata, per richiedere la rideterminazione della sanzione amministrativa al minimo edittale. L'opponente, dopo avere evidenziato la genericità dell'ordinanza-ingiunzione notificatagli, ha eccepito l'estinzione
CP_ 2. Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 4.3.2025, l' ha dichiarato che gli atti di accertamento della violazione sono stati regolarmente notificati all'interessato, ha contestato l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 in quanto,
nel caso in esame, non consta alcuna trasmissione degli atti da parte dell'Autorità
Giudiziaria dalla quale fare decorrere il termine ed ha negato la maturazione del termine quinquennale di prescrizione. Da ultimo, ha difeso la legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione notificata ricordando che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva posta in essere è oggetto di provvedimenti vincolati per i quali la motivazione consiste nella chiara individuazione del presupposto normativo.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 Va disattesa in premessa l'eccezione di genericità del provvedimento impugnato, i presupposti del quale sono individuabili in base all'atto di accertamento notificato il
CP_
3.6.2019 al quale si è fatto cenno che è stato versato in atti dall' e che è stato notificato al ricorrente.
3.2 Nel merito residuo, l'ordinanza-ingiunzione va annullata perché è stata emessa in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
22 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella
33 materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie1 (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad €
10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi
versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i
periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…” confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022
(essendo le violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale),
CP_ l' ha l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di
90 giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato,
mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è stata accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, per l'anno 2016, l' ha attestato di avere acclarato il
3.6.2019 – semplicemente in base a verifiche di archivio senza alcun accertamento particolare – l'omesso versamento di ritenute previdenziali, notificando la contestazione della violazione il successivo 13.6.2019. Pertanto, come argomentato dalla difesa dell'opponente, l'ente ha contestato la violazione tardivamente con conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'u.c. dell'art. 14 della legge n. 689/1981, giacché, a fronte della consumazione dell'illecito avvenuta a seguito dell'omesso pagamento delle ritenute entro il giorno 16
del mese successivo a quello di riferimento, va osservato che l'ente previdenziale ha
44 potuto avere contezza della violazione nel mese immediatamente successivo a quello di competenza, a seguito della trasmissione telematica da parte del sostituto d'imposta dei modelli Uniemens ai sensi dell'art. 44, co. 9, d.l. 30 settembre n. 2003, n. 269 da effettuarsi “entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento”. Tenuto conto che la data di scadenza dell'ultimo giorno utile al fine della trasmissione del modello per l'anno 2016 in riferimento alla mensilità di aprile (ultima mensilità oggetto di
CP_ contestazione) è da individuarsi nel 31 maggio 2016, l ha provveduto a notificare il verbale di accertamento ben oltre i 90 giorni dalla avvenuta constatazione dai propri archivi dell'infrazione, ovvero in data 13.6.2019, sicché l'ordinanza-ingiunzione va annullata in quanto è maturato il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m. alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata, scaglione compreso fra € 0,01 e € 1.100,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 500,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 1.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si discute nel caso in esame di omesso versamento di ritenute relative alle mensilità di marzo ed aprile 2016 e cioè di situazioni maturate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 15.1.2016.