TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10059 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5473/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] cf. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
D'RI IA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUGLIELMO SILVANA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/03/2025 la sig.ra Parte_1 premesso:
- di aver contratto matrimonio in Cassano all'Ionio il 14.03.2019 con il sig. CP_1
- che dall'unione tra i predetti è nato il figlio (28.10.2018); Per_1
- di avere di fatto la propria residenza in Pozzuoli unitamente al figlio minore;
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
In data 01.10.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla pronuncia CP_1 di separazione personale dei coniugi e deduceva che nelle more aveva raggiunto un accordo con la ricorrente a totale definizione della controversia che tenesse conto anche della distanza geografica tra la propria residenza e quella del figlio minore.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 14.10.2025 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. tenuta nella forme dell'udienza cartolare le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui rappresentavano la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“ a) dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente;
b) disporre l'affidamento condiviso del minore con la collocazione presso la madre;
c) disciplinare il diritto di visita del padre tenuto conto della distanza dovuta alla sua residenza fuori regione e prevedendo che finché perdura tale distanza il sig. possa incontrare il CP_1 figlio con cadenza periodica in ragione di almeno un fine settimana al mese, con prelievo del minore il venerdì pomeriggio e riconsegna entro la domenica sera, nonché in ulteriori periodi di vacanza scolastica (festività natalizie, pasquali ed estive) da concordarsi tra i genitori in misura paritetica;
prevedendo, inoltre, idonee modalità di contatto telefonico o telematico (chiamate e videochiamate) con il figlio, da esercitarsi in giorni e orari concordati, in modo da tutelare la continuità affettiva e relazionale del minore con il padre;
ovvero qualora venga meno la distanza prevedere l'ordinaria modalità di incontro di 2 pomeriggi a settimana dalle 16:00 alle ore 20:00
(preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì) e week end alternati per i giorni di sabato e domenica con pernotto e rientro la domenica presso l'abitazione della madre;
d) disporre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento a titolo di CP_1 mantenimento per il minore della somma mensile di € 400,00, somma da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo lettore, da versarsi entro il 5 di ogni mese nelle mani della ricorrente;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del
Tribunale adito;
e) spese legali compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale degli avvocati che sottoscrivono il presente accordo”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi. Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
BULGARIA il 09/07/1998 e nato in [...] il CP_1
25/05/1990 ;
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano all'Ionio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 2, parte I, s. Sez., Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino