Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24481/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA, 6 20124 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PICCA DANTE, elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 6 00195 ROMA, presso il difensore avv. PICCA DANTE
CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti;
parte convenuta ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere, previo accertamento della risoluzione dell'Accordo Controparte_1
Quadro del 10.10.2016 a mezzo di clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18, la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla sua violazione, nonché alla restituzione di tutte le stampanti di proprietà di illegittimamente trattenute dalla Pt_1 stessa fornitrice, ovvero al pagamento del relativo controvalore in denaro.
1
anzitempo le stampanti consegnate ai conduttori (clienti di ed acquistate per loro Pt_1
conto da quest'ultima), trattenendole presso di sé al fine di reimmetterle sul mercato e trarne ulteriore profitto.
Ciò sarebbe avvenuto senza comunicare alcunché a inducendo i conduttori a credere Pt_1
si trattasse di una chiusura anticipata dei contratti di locazione, motivo per cui questi ultimi, rimasti privi del bene, avevano interrotto il pagamento dei canoni di locazione a Pt_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 29.11.2022 eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione dell'Accordo Quadro del 10.10.2016 e delle relative domande accessorie formulate dall'attrice nell'atto introduttivo “trattandosi di documento contrattuale caducato-annullato e/o comunque reso del tutto inefficace dal successivo
Accordo Quadro del 27.2.2017 sottoscritto tra le parti” e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 30.11.2022 svolgeva domanda riconvenzionale volta ad Pt_1 ottenere la risoluzione dell'accordo quadro del 27.2.2017 sia ex art. 1456 c.c. che per grave inadempimento.
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., esaurita l'istruttoria orale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024, all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica – depositate dalla sola difesa della parte attrice - ed, infine, trattenuta in decisione.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risoluzione dell'Accordo Quadro del 27.2.2017 e delle relative domande accessorie formulate dall'attrice alla prima udienza del 30.11.2022.
Trattasi, infatti, di domanda che è conseguenza delle eccezioni svolte da nella CP_1 propria comparsa di costituzione, la quale non ha negato di avere sottoscritto l'Accordo
2 Quadro del 10.10.2016 (cfr. doc. 1 o di non aver mai svolto il ruolo di fornitore, ma ha Pt_1
prodotto un Accordo stipulato in data successiva, ovvero il 27.2.2017, sostitutivo del Pt_2
precedente (cfr. doc. 2 . CP_1
Trattasi, quest'ultima, di eccezione e non di mera difesa, dalla quale sorgeva dunque il legittimo diritto per l'attrice di modificare le domande già proposte (cfr. Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 28873 del 08/11/2024; conforme Cass. Ord. n. 18546/2020).
Peraltro, l'Accordo Quadro rinnovato il 27.2.2017 ricalca quasi pedissequamente il contenuto di quello del 10.10.2016.
L'oggetto dei due Accordi Quadro era identico (cfr. art. 2 di entrambi gli Accordi), concernendo in particolare:
1) la vendita del materiale a “al fine di concederlo in locazione”; Pt_1
2) le modalità di conclusione dei singoli contratti di locazione operativa e la consegna dei beni ai conduttori;
3) la possibilità per il fornitore di riacquistare il materiale “una volta che il contratto di locazione operativa sia giunto a scadenza” (cfr. par. seguente).
Anche con il rinnovato Accordo Quadro del 2017, gli obblighi in capo al fornitore erano infatti la verifica in ordine alla corretta e completa compilazione delle proposte di locazione operativa (cfr. artt. 5 e 6 Accordo Quadro 2017 – art. 5 Accordo Quadro 2016) e la successiva consegna dei beni ai conduttori (cfr. artt. 7, 11 comma 3, 12 e 13 Accordo Quadro 2017 e artt. 9 comma 4, 10 e 13 Accordo Quadro 2016).
Venendo al merito, le domande svolte da devono trovare accoglimento, Parte_1
per quanto di ragione.
È pacifico ed incontestato che abbia svolto il ruolo di fornitore nell'ambito di diversi CP_1
contratti di locazione operativa conclusi tra e soggetti terzi. Pt_1
L'attrice ha prodotto tutti i contratti di locazione di beni mobili con riferimento ai quali i conduttori hanno svolto contestazioni lamentando condotte illecite del fornitore (cfr. docc. 12,
15, 21, 24, 29, 32, 38, 41, 46, 49, 55, 58, 63, 69, 70, 79, 84, 87, 93, 96, 101, 104, 109, 112, 117, 120,
126, 129, 135, 140, 146, 147, 148, 158, 161, 169, 182, 183, 184, 195, 200, 203, 204, 205, 215, 219 e
223).
3 È, quindi, dimostrata l'avvenuta conclusione dei vari contratti ed il diritto di a Pt_1
conseguire i relativi canoni.
Per ognuno di tali contratti, l'attrice ha prodotto i relativi verbali di consegna e i DDT (cfr. docc. 13, 16, 22, 25, 30, 33, 39, 42, 47, 50, 56, 59, 64, 71, 72, 80, 88, 94, 97, 102, 105, 110, 113, 118,
121, 127, 130, 136, 141, 149, 150, 151, 160, 166, 171, 185, 186, 187, 196, 201, 206, 207, 208, 217,
220, 226) che faceva sottoscrivere ai singoli clienti e che poi inviava a CP_1 Pt_1
Tali documenti comprovano l'avvenuta consegna dei beni, dalla quale derivava l'obbligo per di pagare le fatture emesse dal fornitore per la vendita dei beni stessi: il pagamento di Pt_1 al fornitore era, infatti, immediatamente successivo all'avvenuta consegna dei beni e, Pt_1
quindi, al perfezionamento dei singoli contratti di locazione (cfr. art. 3, ultimo comma, dei contratti di locazione - artt. 7, 11 comma 3 e 13 Accordo Quadro 2017 - artt. 9, 10 e 13 Accordo
Quadro 2016.
Ed infatti, ha prodotto tutte le singole fatture di acquisto saldate a che Pt_1 CP_1
riconosce di aver incassato ogni importo (cfr. docc. 14, 23, 31,40, 48, 57, 65, 73, 81, 86, 95,103,
111, 119, 128, 131, 137, 142, 152, 154, 162 e 170, 181, 188, 189, 190, 197, 209, 211, 216, 221 e 225). ha, dunque, dimostrato di aver acquistato dal fornitore tutte le stampanti di Pt_1 CP_1 cui chiede la restituzione: sono, infatti, state prodotte tutte le relative fatture di vendita emesse da (cfr. docc. 14, 23, 31,40, 48, 57, 65, 73, 81, 86, 95,103, 111, 119, 128, 131, 137, CP_1
142, 152, 154, 162 e 170, 181, 188, 189, 190, 197, 209, 211, 216, 221 e 225), di cui la convenuta non ha mai contestato il saldo.
E' quindi provato che abbia incassato da la somma di Euro 118.231,50, CP_1 Pt_1
richiesta da quest'ultima quale controvalore delle stampanti di cui chiede la restituzione (cfr. file excel sub doc. 229 – memoria ex art. 183 c. 6 n.1 . Pt_1
È altresì pacifico che in violazione dell'Accordo Quadro, ritirava prima della CP_1 scadenza del contratto le stampanti consegnate ai conduttori, trattenendole presso di sé, senza comunicare alcunché a Pt_1
Sul punto, la difesa della convenuta non ha contestato la circostanza, ma si è limitata ad eccepire che il ritiro delle stampanti sarebbe avvenuto per un necessario rinnovamento tecnologico delle stampanti OK (cfr. pag. 4, punti 6 e 7 comparsa) e che avrebbe CP_1
avuto diritto di trattenere le stampanti ritirate, anche se di proprietà di in virtù di un Pt_1
4 diritto di opzione stabilito in proprio favore nell'Accordo Quadro (cfr. pag. 3, punti 3 e 4, e pag. 5, punto 12, comparsa).
Deve, tuttavia, escludersi che fosse sorto alcun diritto di riacquisto a favore del fornitore, né in virtù dell'Accordo Quadro stipulato il 10.10.2016 (cfr. doc. 2) né a seguito del rinnovo dell'Accordo in data 27.2.2017 (cfr. doc. 2 . CP_1
L'art. 2, lett. e), dell'Accordo 2017 prevedeva, infatti, la possibilità per il fornitore di riacquistare il materiale solo “una volta che il contratto di locazione operativa sia giunto a scadenza”, così escludendo che potesse ritirare i beni di proprietà di senza CP_1 Pt_1 peraltro corrisponderle alcunché, in vigenza del relativo contratto.
Ancor più chiaro l'art. 16 dell'Accordo Quadro 2017 che, sotto la rubrica “Riacquisto del
Materiale”, prevedeva, al comma 1, che solo al termine di ciascun contratto, avrebbe Pt_1 potuto concedere al Fornitore, che ne avesse fatto richiesta, la facoltà di riacquistare il
Materiale e al comma 2, che “solo alla data di scadenza naturale del contratto di locazione” il fornitore avrebbe potuto avvalersi della facoltà di riacquisto.
Ebbene, non ha riscattato i beni al termine delle locazioni, ma li ha ritirati prima CP_1
della scadenza senza ricevere alcuna autorizzazione da parte di e senza Pt_1 corrisponderle alcuna somma, così violando l'Accordo Quadro del quale ha, dunque, Pt_1
invocato la risoluzione di diritto ex art. 20.
Il ritiro delle stampanti è stato ammesso dalla stessa convenuta sia ai punti 7 e 12 (pag. 4 e 5) della comparsa di costituzione:
1. punto 7: “la Convenuta si vedeva costretta a provvedere alla sostituzione delle apparecchiature con altre di marca , decisamente più affidabili e performanti”; CP_2
2. punto 12: “In alcuni casi, al termine del periodo di noleggio [in realtà ben prima, n.d.r.] la acquisiva le stampanti”; CP_1 sia nelle missive stragiudiziali del 15.4.2022 e del 20.05.2022 (cfr. docc. 4 e 6 atto di citazione
. Pt_1
Lo stesso sentito come teste sul cap. 1 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 Testimone_1 dell'attrice, all'udienza del 5.10.2023 ha confermato di aver ritirato i beni: “le abbiamo ritirate in anticipo dai clienti perché non andavano bene e le abbiamo tenute nel nostro magazzino”.
5 Il ritiro anzitempo delle stampanti emerge, altresì, dalla stesse e-mail e dichiarazioni dei conduttori come riepilogate a pag. 5 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. dell'attrice (cfr. docc. 9, 20, 28, 35, 176b, 44, 45, 52, 61, 67, 76 83, 90, 99, 107, 116, 123, 132, 180, 191, 198, 212,
218, 222, 227) alle quali non ha mai replicato, nonché ex art. 116 comma 2 c.p.c. dallo CP_1
stesso contegno serbato da la quale si è ripetutamente rifiutata di presenziare CP_1
in udienza per rendere il richiesto interrogatorio formale in ben tre occasioni consecutive
(udienza del 5.10.2023, del 29.02.2024 e del 14.03.2024) adducendo “astenia” e “cefalea”.
Risulta pienamente provata, altresì, anche la mancata consegna iniziale delle stampanti oggetto dei contratti di locazione relative alle posizioni dei Conduttori Parte_3
SCLN Network S.r.l. e The Quantock Institute S.r.l. come si desume non Controparte_3
solo dalla mancata contestazione della convenuta in giudizio, ma anche dalle stesse mail dei conduttori indirizzate a Pt_1
Ci si riferisce ai seguenti documenti:
- docc. 144 e 145 (posizione → per questa posizione, a pag. 9 della comparsa, Parte_3 confessa che “La seconda stampante non veniva acquistata e pertanto consegnata in quanto CP_1
macchinario uscito dalla produzione”;
- docc. 155 (a pag. 2 vi è la mail del Fornitore in data 26.7.2021, con la quale il Sig. CP_1
tenta di prendere tempo a fronte delle lamentele del conduttore) e pag.
3-5 del doc. 156
(posizione ; Controparte_4
- docc. 164 e 165 (posizione SCLN Network S.r.l.) → nelle mail del 22.3.2021 (cfr. pag. 6 del doc. 164) e del 6.5.2021 (cfr. pag. 2 doc. 165), il Sig. ammette di non aver mai CP_1
consegnato la stampante prevista dal contratto) → Per questa posizione il conduttore ha sporto querela in sede penale (cfr. doc. 167 pag. 3);
- doc. 168 → mail indirizzata dal conduttore direttamente a lamentando la mancata CP_1 consegna dei beni, mai riscontrata dal Fornitore (posizione The Quantock Institute S.r.l.) →
Per questa posizione il conduttore ha sporto querela in sede penale (cfr. doc. 172).
Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo rimasto privo di giustificazione il ritiro anzitempo delle stampanti da parte della convenuta o la loro mancata iniziale consegna, consegue la declaratoria di risoluzione dell'Accordo Quadro del 27.2.2017 a mezzo clausola risolutiva espressa (cfr. artt. 15 e 20), con condanna di al pagamento a favore di CP_1
6 degli importi come precisati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e mai Pt_1
specificamente contestati dalla difesa della convenuta.
Tali importi sono costituiti:
- dai canoni di locazione per Euro 67.212,20 (riepilogati nel file sub doc. 228 prodotto dalla attrice) che i conduttori non hanno corrisposto a a causa del fatto che il fornitore Pt_1
aveva ritirato loro i beni o non glieli aveva mai consegnati;
CP_1
- dal controvalore in denaro per Euro 118.231,50 (come riepilogato nel file sub doc. 229 prodotto dalla attrice) delle singole stampanti di proprietà di (indicate nelle fatture di Pt_1 vendita emesse da Locarent– cfr: docc. 14, 23, 31,40, 48, 57, 65, 73, 81, 86, 95,103, 111, 119, 128,
131, 137, 142 , 152, 154, 162 e 170, 181, 188, 189, 190, 197, 209, 211, 216, 221 e 225) che la convenuta ha ammesso di aver ritirato o mai consegnato e per cui l'attrice ha richiesto la condanna delle convenuta, in via alternativa, o alla restituzione o al relativo controvalore in denaro.
E' indubbio che tali danni siano eziologicamente ricollegabili alle condotte di anche CP_1 alla luce dell'art. 15 c. 1 dell'Accordo Quadro del 2017 il quale dispone che “il Fornitore sarà responsabile di ogni fatto o evento direttamente o indirettamente derivante dell'inosservanza di quanto previsto” nell'Accordo Quadro stesso.
Non può, invece, essere riconosciuto alcun danno di immagine.
Se è vero che la giurisprudenza ha da tempo configurato l'ammissibilità del danno di immagine anche per le persone giuridiche, nella forma di perdita di reputazione commerciale dei consociati (o di una determinata cerchia di essi) per l'ente (cfr. ex plurimis Cass. civ. n.
23624/2014, n. 22396/2013 e n. 18082/2013), è altrettanto vero che proprio di recente ha avuto occasione di affermare che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di
7 elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata)”, allegazioni che nel caso di specie risultano carenti (cfr. Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Né, infine, vale a scalfire tali conclusioni quanto dedotto dalla convenuta circa il fatto che starebbe procedendo a rimborsare ai conduttori, in virtù di piani di rientro concordati con i medesimi, le somme dovute.
A prescindere dal fatto che trattasi di circostanza indimostrata e che costituisce, peraltro, un ulteriore riconoscimento di debito, è ad avere subito un danno dalla condotta della Pt_1
convenuta, che è da quantificarsi nel valore dei canoni non incassati dai conduttori in relazione ai contratti di locazione in essere con i medesimi ed alla mancata restituzione dei beni di sua proprietà.
In conclusione, devesi accertare e dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro del 27.2.2017
(cfr. doc. 2 avversario), a mezzo di clausola risolutiva espressa (cfr. artt. 15 e 20).
Per l'effetto, deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 della somma di Euro 67.212,20 a titolo di danno patrimoniale pari ai canoni non Pt_1
incassati, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.
Devesi, altresì, condannare alla restituzione (a proprie cure e spese, Controparte_1 previo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1
di tutti i beni di proprietà di ancora nella sua disponibilità o, in Email_1 Pt_1
via alternativa, al relativo controvalore in denaro pari ad Euro 118.231,50, come indicato nel file excel sub 229, sommatoria delle seguenti fatture di acquisto: cfr. docc. 14, 23, 31,40, 48, 57,
65, 73, 81, 86, 95,103, 111, 119, 128, 131, 137, 142 (metà del valore della fattura), 152, 154, 162 e
170, 181, 188, 189, 190 (metà del valore della fattura), 197, 209, 211, 216, 221 e 225.
Le spese seguono la soccombenza di e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi CP_1
del D.M. 55/2014, valori medi.
Deve, tuttavia, rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti di Pt_1
essendosi il giudizio svolto nell'ambito della normale dialettica processuale, né CP_1
8 ravvisandosi gli estremi della mala fede o della colpa grave nella condotta posta in essere dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara la risoluzione dell'Accordo Quadro del 27.2.2017 ex art. 1456 c.c. stipulato tra e Controparte_1 Parte_1
2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 67.212,20 a titolo di danno patrimoniale pari ai canoni non incassati, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;
3) condanna alla restituzione (a proprie cure e spese, previo Controparte_1
appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1
magazzino@grenke.it) di tutti i beni di proprietà di ancora nella sua Pt_1 disponibilità o, in via alternativa, al relativo controvalore in denaro pari ad Euro
118.231,50, per le causali di cui in motivazione;
4) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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