Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2025REG.PROV.COLL.
N. 02394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2024, proposto da Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori RO IL e RI TA, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7044/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con il ricorso per ottemperanza in primo grado, gli odierni appellati hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli il 29 luglio 2022, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento senza dilazione, in favore dei signori IL RO e TA RI, a titolo di equa riparazione dei danni patrimoniali subiti per effetto della durata irragionevolmente eccessiva del processo, della somma di €. 1.600,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda, nonché delle seguenti somme: €. 27,00 per costo marca da bollo; €. 450,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% su compenso, iva e cpa se dovute.
1.2. Il giudice di prime cure ha accolto il gravame:
- rilevando “ come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile. In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001). Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria ”;
- dichiarando “ l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione; - per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condannando “ il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato), con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ”.
2. Avverso la sentenza ricorre il Ministero della giustizia, evidenziando l’erroneità del dictum , in quanto “ il Giudice di prime cure, considerando validamente trasmesse le dichiarazioni di cui all’art. 5 sexies cit., giustamente descritte come condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’Amministrazione (cfr. art. 5 sexies, comma 4, l. 89/2001), è incorso nella violazione delle norme indicate in rubrica. Il comma 3 bis dell’art. 5 sexies dispone, infatti, che “Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al 3 comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Non vi è, dunque, una libertà di forme nella trasmissione delle dichiarazioni in questione, dovendo essere rispettate le prescrizioni contenute in un apposito decreto dirigenziale, quale – nella specie - il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021 - Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3 bis del medesimo…..nel dettaglio, tale decreto – applicabile ai “decreti depositati successivamente alla data del 1/1/2022” (art. 3), come quello di cui è stata chiesta ex adverso l’ottemperanza, depositato in data 23 maggio 2022 – stabilisce che “La dichiarazione prevista dall’articolo 5 sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul Portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dalla piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale di cui al comma 1” (art. 1). Sennonché, nel caso in esame è pacifico che le dichiarazioni in questione siano state trasmesse (non già nel rispetto di quanto precisato dal menzionato decreto del 22 dicembre 2021, ma) esclusivamente a mezzo pec. La loro trasmissione, poiché avvenute secondo modalità difformi rispetto all’unica prevista dalla normativa sopra richiamata, deve considerarsi tamquam non esset, con conseguente mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 5 sexies. Da ciò deriva che il Ministero non avrebbe potuto emanare alcun ordine di pagamento, pena la violazione dell’art. 5 sexies, comma 4, l. 89/2001 ”.
3. Le parti appellate non si sono costituite.
4. Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024, poi riconvocata in data 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Con l’odierno appello, in particolare, la difesa erariale ha eccepito – nella sostanza - l’inammissibilità della domanda per il mancato previo assolvimento degli obblighi dichiarativi nelle forme di cui ai commi 1- bis e 3- bis dell’articolo 5- sexies della legge n. 89/2001, introdotti dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
2.2. Tali disposizioni intervengono sulla dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto prescritto dal comma 1 dello stesso articolo 5- sexies , e – in particolare – rimandano ad appositi decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia l’indicazione delle modalità di presentazione telematica della detta dichiarazione, da rendersi comunque usando i modelli ministeriali elaborati in attuazione del precedente comma 3 (modelli approvati con il decreto del Ministero della giustizia 28 ottobre 2016).
2.3. In attuazione delle disposizioni in questione, è stato adottato dal Ministero della giustizia il decreto 22 dicembre 2021, il cui articolo 1 al comma 1 stabilisce che la dichiarazione de qua viene rilasciata al Ministero medesimo “ esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it ”.
2.4. Sulla scorta di tale disposizione, l’Amministrazione ritiene che oggi non sia più sufficiente ad assolvere correttamente l’onere dichiarativo la trasmissione dei moduli – ancorché correttamente formati – a mezzo PEC, e che il mancato utilizzo della piattaforma indicata nell’articolo 1 del decreto 22 dicembre 2021 comporti l’impossibilità di esigere il credito e quindi l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
3.1. La Sezione non condivide tale orientamento, potendosi osservare, innanzitutto, che il tenore testuale della disposizione citata non è preclusivo nel senso voluto dal Dicastero della giustizia, essendo prescritta come cogente (attraverso l’avverbio “ esclusivamente ”) soltanto la presentazione della dichiarazione “ in via telematica ”, in coerenza con quanto richiesto dalla disposizione primaria, e non anche necessariamente l’impiego della piattaforma indicata nel prosieguo del comma sopra citato.
3.2. In via generale, infatti, l’articolo 38, comma 2, del precitato d.P.R. n. 445/2000, con riferimento alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, stabilisce che le stesse “ sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ”, ossia del codice dell’amministrazione digitale, e quest’ultimo articolo, alla lettera c-bis ), espressamente contempla tra le modalità di presentazione delle dette istanze e dichiarazioni la trasmissione dal domicilio digitale dell’istante o del dichiarante ovvero da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.
3.3. In conclusione, tenuto conto della necessità di interpretare la disposizione subprimaria in senso conforme a quanto stabilito dalle norme di rango superiore, oltre che al principio del divieto di aggravamento degli oneri procedimentali imposti agli amministrati, non può ritenersi che l’uso di una PEC in luogo della piattaforma ministeriale determini l’inesigibilità del credito e la consequenziale inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
3.4. In definitiva, deve ritenersi che – fermo restando l’obbligo di inoltro della dichiarazione in via telematica, nel rispetto delle disposizioni primarie dianzi citate – l’ulteriore incombente costituito dall’utilizzo della piattaforma ministeriale sia previsto a meri fini “collaborativi” e di agevolazione delle successive attività esecutive dell’Amministrazione, e non anche quale ulteriore adempimento condizionante l’esigibilità del credito.
4.Per quanto detto il Collegio respinge l’appello.
5. Nulla sulle spese di giudizio, non essendosi la parte appellata costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 novembre 2024, 15 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO