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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da:
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Gavezzotti ( ), presso il cui studio in Lodi, Via Solferino n. 18 è elettivamente C.F._2
domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ) - rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dagli Avv.ti Marina Motta (c.f.: ) e Chiara Maria Invernizzi C.F._4
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Lodi, Via C.F._5
Marsala n° 35
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi N°588/2024 – RG N°2431/2023 DEL
18/07/24, pubblicata in data 25/07/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte appellante: espressamente richiamate tutte le difese, le eccezioni, le deduzioni svolte in primo grado, da intendersi qui tutte richiamate, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 588/2024 del
Tribunale di Lodi, così giudicare:
A) IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, per tutte i motivi e le ragioni dedotte, la richiesta di modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n. 682/2012 e per l'effetto confermare l'obbligo del signor di versare in favore della CP_1
signora il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 300,00 mensili maggiorato Pt_1 dell'ISTAT a decorrere dal 1°/7/2011.
B) IN SUBORDINE
Per il caso di conferma della revoca ovvero per il caso di mera riduzione dell'assegno divorzile disporre che la riduzione/revoca abbia effetto dalla data della decisione del Tribunale di Lodi
C) COMUNQUE Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
D) IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 3338/2009 RG Tribunale di
Lodi. Si chiede inoltre di ammettere la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la ex casa coniugale in Cornegliano Laudense è stata costruita tra il 1974 ed il 1975 ed i pagamenti successivi al matrimonio venivano tutti effettuati con denaro prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi?
2) Vero che dal matrimonio (avvenuto nel 1975) sino al 1993 i proventi di lavoro della signora Pt_1
confluivano sul conto corrente comune dei coniugi?
3) Vero che durante il matrimonio il signor era sempre fuori casa per lavoro? CP_1
4) Vero che la ex casa coniugale è una villa di oltre 220 mq disposta su due piani composta da due appartamenti totalmente indipendenti l'uno dall'altro ed entrambi completamente arredati?
Teste: signora , GO, VI F.lli Cervi, signora Testimone_1 Testimone_2
Parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
Rigettare il ricorso in appello alla sentenza n.588/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data
25/07/2024 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e pertanto confermare in ogni sua parte la suddetta sentenza, correttamente motivata in ogni suo punto. Con le spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con il ricorso depositato nel settembre 2023, il signor lamentando una totale modifica delle CP_1
condizioni economiche delle parti (un reddito invariato ed un peggioramento delle condizioni di salute con conseguenti ingenti spese mediche per lui ed un incremento patrimoniale/reddituale a cui si aggiunge una convivenza con un altro uomo -il signor per la signora adiva Persona_1 Pt_1
il Tribunale di Lodi chiedendo, a modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza 682/2012 di divorzio, la revoca dell'obbligo a suo carico di versare l'assegno divorzile alla ex moglie.
La signora si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda avversaria. Pt_1
Con la sentenza n. 588/2024 depositata il 25/7/2024, notificata in data 26/7/2024, il Tribunale di
Lodi ha:
• • Revocato l'obbligo di di versare l'assegno divorzile a favore di Parte_2 Parte_1
a far data dal deposito del ricorso (e quindi dal settembre 2023 per € 3.996,00)
• • Condannato alla rifusione a favore di delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 liquidate in € 125,00 per spese, € 3.809,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA (per totali € 5.682,79).
Avverso tale sentenza la ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
1) ERRONEA VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
REDDITUALI/PATRIMONIALI DELLA SIGNORA TORTINI –
2) MANCATA VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE/REDDITUALI DEL SIGNOR SINIBALDI
3) OMESSA COMPARAZIONE DELLE RECIPROCHE CONDIZIONI
ECONOMICHE/PATRIMONIALI DEGLI EX – CONIUGI
4) INESISTENZA DI UNA STABILE RELAZIONE AFFETTIVA IDONEA A GIUSTIFICARE
LA REVOCA DELL'ASSEGNO
Nel presente giudizio si è costituito il affermando la correttezza della sentenza di primo CP_1
grado e chiedendone la conferma.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa, previo deposito di note scritte delle parti, veniva trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza resiste alle censure di parte appellante.
Il percepisce attualmente una pensione di 1.500,00 euro mensili circa. CP_1
E' cardiopatico: nel 2014 ha subito un intervento per stent coronarico e nel 2022 ha dovuto sostituire la valvola cardiaca. Di tali interventi vi è documentazione allegata al fascicolo di primo grado.
3 Tale condizione di salute non può non aver influito sulle sue capacità di produrre reddito con consulenze, essendo comunque pensionato ed avendo, circostanza non trascurabile, già 79 anni, (nato nel 1945).
La situazione economica della pare invecve migliorata negli ultimi anni: Pt_1
- ora percepisce una pensione di 1.100,00 euro, equivalente allo stipendio che percepiva al momento del divorzio;
- ha ereditato da una amica l'usufrutto di una appartamento in Carrara, zona notoriamente turistica, nonché' liquidità per euro 29.000,00. Il valore di tale usufrutto e' stato dalla stessa indicato Pt_1
in circa 40.000,00.
- ha ereditato da uno zio , nel 2020, la somma di 50.000,00 euro.
E' poi sostanzialmente incontestata la relazione, stabile da almeno 7/8 anni, con il signor PE
[...]
A prescindere dalla effettiva convivenza col compagno, contestata da parte appellante, non vi e' chi non veda che una tale relazione, che dura appunto da molti anni, abbia assunto il significato per la di un progetto di vita. Pt_1
Se cosi' non fosse, non si comprenderebbe l'aiuto che attualmente lei stessa afferma di dare al compagno, che ha problemi di salute, espressione di un vincolo di solidarieta' con il PE
Oggi che il nuovo compagno e' affetto dalla malattia non puo' avere reviviscenza la situazione antecedente alla ritenuta relazione stabile, ciò che legittimava l'erogazione da parte dell'ex coniuge di un assegno divorzile.
Quanto alle condizioni economiche del lo stesso percepisce una pensione di circa 1.439,00 CP_1
euro mese;
il suo modello unico indica infatti un reddito imponibile netto complessivo di euro
18.900,00 da pensione, da suddividersi in 13 mensilità.
Va infine valorizzato l'onere economico assunto dal che, dopo aver pagato il relativo mutuo CP_1
fino alla sua estinzione, ha donato l'appartamento in Lodi alla figlia comune, che era priva di abitazione.
Risulta infine che il viva da solo e quindi non puo' contare su aiuti di persone con lui CP_1 conviventi nell'affrontare le spese quotidiane di vita, in questa fase della vita quando la capacità di produrre reddito è, per evidenti ragioni, in declino.
Gli effetti della domanda di revoca non possono che avere effetto che dalla domanda proposta dal atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'assegno divorzile a suo CP_1
tempo riconosciuto non aveva natura alimentare, tale non essendo mai stato qualificato.
4 Concludendo, la sentenza di primo grado e' scevra da errori di valutazione ed adeguatamente motivata;
non potra' quindi che essere confermata in questa sede.
Al rigetto della domanda consegue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n.588/2024 del Tribunale di Lodi a Parte_1 CP_1
definizione della causa n. 2431/2023 RG, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna parte appellante alla refusione di parte appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Sussistono a carico della medesima parte appellante le condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Il Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da:
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Gavezzotti ( ), presso il cui studio in Lodi, Via Solferino n. 18 è elettivamente C.F._2
domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ) - rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dagli Avv.ti Marina Motta (c.f.: ) e Chiara Maria Invernizzi C.F._4
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Lodi, Via C.F._5
Marsala n° 35
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi N°588/2024 – RG N°2431/2023 DEL
18/07/24, pubblicata in data 25/07/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte appellante: espressamente richiamate tutte le difese, le eccezioni, le deduzioni svolte in primo grado, da intendersi qui tutte richiamate, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 588/2024 del
Tribunale di Lodi, così giudicare:
A) IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, per tutte i motivi e le ragioni dedotte, la richiesta di modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n. 682/2012 e per l'effetto confermare l'obbligo del signor di versare in favore della CP_1
signora il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile di € 300,00 mensili maggiorato Pt_1 dell'ISTAT a decorrere dal 1°/7/2011.
B) IN SUBORDINE
Per il caso di conferma della revoca ovvero per il caso di mera riduzione dell'assegno divorzile disporre che la riduzione/revoca abbia effetto dalla data della decisione del Tribunale di Lodi
C) COMUNQUE Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio
D) IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'acquisizione del fascicolo n. 3338/2009 RG Tribunale di
Lodi. Si chiede inoltre di ammettere la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la ex casa coniugale in Cornegliano Laudense è stata costruita tra il 1974 ed il 1975 ed i pagamenti successivi al matrimonio venivano tutti effettuati con denaro prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi?
2) Vero che dal matrimonio (avvenuto nel 1975) sino al 1993 i proventi di lavoro della signora Pt_1
confluivano sul conto corrente comune dei coniugi?
3) Vero che durante il matrimonio il signor era sempre fuori casa per lavoro? CP_1
4) Vero che la ex casa coniugale è una villa di oltre 220 mq disposta su due piani composta da due appartamenti totalmente indipendenti l'uno dall'altro ed entrambi completamente arredati?
Teste: signora , GO, VI F.lli Cervi, signora Testimone_1 Testimone_2
Parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
Rigettare il ricorso in appello alla sentenza n.588/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data
25/07/2024 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e pertanto confermare in ogni sua parte la suddetta sentenza, correttamente motivata in ogni suo punto. Con le spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con il ricorso depositato nel settembre 2023, il signor lamentando una totale modifica delle CP_1
condizioni economiche delle parti (un reddito invariato ed un peggioramento delle condizioni di salute con conseguenti ingenti spese mediche per lui ed un incremento patrimoniale/reddituale a cui si aggiunge una convivenza con un altro uomo -il signor per la signora adiva Persona_1 Pt_1
il Tribunale di Lodi chiedendo, a modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza 682/2012 di divorzio, la revoca dell'obbligo a suo carico di versare l'assegno divorzile alla ex moglie.
La signora si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda avversaria. Pt_1
Con la sentenza n. 588/2024 depositata il 25/7/2024, notificata in data 26/7/2024, il Tribunale di
Lodi ha:
• • Revocato l'obbligo di di versare l'assegno divorzile a favore di Parte_2 Parte_1
a far data dal deposito del ricorso (e quindi dal settembre 2023 per € 3.996,00)
• • Condannato alla rifusione a favore di delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 liquidate in € 125,00 per spese, € 3.809,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA (per totali € 5.682,79).
Avverso tale sentenza la ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
1) ERRONEA VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
REDDITUALI/PATRIMONIALI DELLA SIGNORA TORTINI –
2) MANCATA VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE/REDDITUALI DEL SIGNOR SINIBALDI
3) OMESSA COMPARAZIONE DELLE RECIPROCHE CONDIZIONI
ECONOMICHE/PATRIMONIALI DEGLI EX – CONIUGI
4) INESISTENZA DI UNA STABILE RELAZIONE AFFETTIVA IDONEA A GIUSTIFICARE
LA REVOCA DELL'ASSEGNO
Nel presente giudizio si è costituito il affermando la correttezza della sentenza di primo CP_1
grado e chiedendone la conferma.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa, previo deposito di note scritte delle parti, veniva trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza resiste alle censure di parte appellante.
Il percepisce attualmente una pensione di 1.500,00 euro mensili circa. CP_1
E' cardiopatico: nel 2014 ha subito un intervento per stent coronarico e nel 2022 ha dovuto sostituire la valvola cardiaca. Di tali interventi vi è documentazione allegata al fascicolo di primo grado.
3 Tale condizione di salute non può non aver influito sulle sue capacità di produrre reddito con consulenze, essendo comunque pensionato ed avendo, circostanza non trascurabile, già 79 anni, (nato nel 1945).
La situazione economica della pare invecve migliorata negli ultimi anni: Pt_1
- ora percepisce una pensione di 1.100,00 euro, equivalente allo stipendio che percepiva al momento del divorzio;
- ha ereditato da una amica l'usufrutto di una appartamento in Carrara, zona notoriamente turistica, nonché' liquidità per euro 29.000,00. Il valore di tale usufrutto e' stato dalla stessa indicato Pt_1
in circa 40.000,00.
- ha ereditato da uno zio , nel 2020, la somma di 50.000,00 euro.
E' poi sostanzialmente incontestata la relazione, stabile da almeno 7/8 anni, con il signor PE
[...]
A prescindere dalla effettiva convivenza col compagno, contestata da parte appellante, non vi e' chi non veda che una tale relazione, che dura appunto da molti anni, abbia assunto il significato per la di un progetto di vita. Pt_1
Se cosi' non fosse, non si comprenderebbe l'aiuto che attualmente lei stessa afferma di dare al compagno, che ha problemi di salute, espressione di un vincolo di solidarieta' con il PE
Oggi che il nuovo compagno e' affetto dalla malattia non puo' avere reviviscenza la situazione antecedente alla ritenuta relazione stabile, ciò che legittimava l'erogazione da parte dell'ex coniuge di un assegno divorzile.
Quanto alle condizioni economiche del lo stesso percepisce una pensione di circa 1.439,00 CP_1
euro mese;
il suo modello unico indica infatti un reddito imponibile netto complessivo di euro
18.900,00 da pensione, da suddividersi in 13 mensilità.
Va infine valorizzato l'onere economico assunto dal che, dopo aver pagato il relativo mutuo CP_1
fino alla sua estinzione, ha donato l'appartamento in Lodi alla figlia comune, che era priva di abitazione.
Risulta infine che il viva da solo e quindi non puo' contare su aiuti di persone con lui CP_1 conviventi nell'affrontare le spese quotidiane di vita, in questa fase della vita quando la capacità di produrre reddito è, per evidenti ragioni, in declino.
Gli effetti della domanda di revoca non possono che avere effetto che dalla domanda proposta dal atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'assegno divorzile a suo CP_1
tempo riconosciuto non aveva natura alimentare, tale non essendo mai stato qualificato.
4 Concludendo, la sentenza di primo grado e' scevra da errori di valutazione ed adeguatamente motivata;
non potra' quindi che essere confermata in questa sede.
Al rigetto della domanda consegue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n.588/2024 del Tribunale di Lodi a Parte_1 CP_1
definizione della causa n. 2431/2023 RG, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna parte appellante alla refusione di parte appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Sussistono a carico della medesima parte appellante le condizioni per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Il Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
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