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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10504/2023 vertente
TRA
appresentato e difeso dall'avv.to MARRA MICHELE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. BELLORO Controparte_1
DONATO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.8.2023 parte ricorrente esponeva: di essere stato assunto in data 3\8\2022 dalla resistente in persona del legale rappr.te pro tempore per lavorare presso Controparte_2
l'unità locale di SAN CIPRIANO D'AVERSA alla via provinciale 52\54 con un orario di lavoro diviso in 4 ore al giorno per 5 giorni della settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con mansioni di
IMPIEGATO DI 5 LIVELLO CON INQUADRAMENTO NEL CCNL SETTORE TERZIARIO
DISTRIBUZIONE E SERVIZI;
che durante il rapporto di lavoro aveva percepito una retribuzione pari alla somma di euro 8,99417 oraria;
che il contratto di lavoro con la resistente era previsto per un periodo dal 3\8\2022 fino al 3\11\2022, ma alla scadenza il contratto veniva prorogato sempre alle medesime condizioni con ultima scadenza prossima al 31\10\2023 ; che nonostante il contratto scritto prevedesse un orario settimanale di 20 ore , ovvero 4 ore al giorno per 5 giorni della settimana, il ricorrente, di fatto aveva sempre lavorato per 7 giorni su 7 settimanali e precisamente per 6 giorni per 7 ore di lavoro mentre per un solo giorno la domenica oppure il sabato per dieci ore, percependo una retribuzione assolutamente non adeguata di circa 800 euro mensili netti;
che durante tutto il periodo di lavoro non riceveva la busta paga ad eccezione di quella di novembre 2022; di non aver mai ottenuto permessi, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima etutto quanto collegato al rapporto di lavoro appena dedotto.
Esponeva inoltre che in data 11 giugno 2023 il ricorrente svolgeva il suo turno di lavoro pomeridiano che terminava alle ore 23,00 con il sig. e al termine del turno con la presenza dello Controparte_3
stesso venivano eseguite le operazioni di chiusura della cassa per verificare la CP_3
corrispondenza tra entrate ed uscite e le operazioni si chiudevano regolarmente senza alcun problema;
che tuttavia la mattina seguente, invece, il ricorrente che doveva osservare il turno mattutino motivo per il quale si recava sul posto di lavoro ,ma dopo pochi minuti dall'apertura presso l'esercizio commerciale convenivano il legale rapp,te della società ed altri soci che gli chiedevano di confessare di un presunto ammanco di denaro e proponevano una ritenuta mensile di euro 200,00 per rientrare dallo stesso;
che al rifiuto del ricorrente il giorno successivo gli veniva comunicato un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino alla data di cessazione del contratto.
Tutto ciò premesso parte ricorrente eccepiva in primo luogo la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento, evidenziando come il provvedimento fosse stato adottato senza alcun procedimento disciplinare e fondato su fatti non veritieri. Chiedeva quindi la condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni per i mesi dal provvedimento di sospensione alla naturale conclusione del contratto
Chiedeva inoltre la condanna della società al pagamento del TFR maturato, indennità per ferie non godute, 13 e 14 esima non versate, nonchè al pagamento per il lavoro supplementare svolto, quantificando le somme in un totale di euro 45.887 ,06 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta ed espletata prova orale, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va rilevato che incontestata, oltre che provata documentalmente, è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la società in virtù del contratto sottoscritto il che prevedeva l'assunzione a termine del ricorrente inizialmente dal 3.8.2022 al 3.11.2022, poi prorogato al 30.10.2023 .
Dal contratto in oggetto si evince l'inquadramento del ricorrente nel V livello del CCNL settore
Terziario distribuzione e servizi, che resta quindi la contrattazione espressamente applicata al rapporto, rispetto a quella invocata dal ricorrente stesso (CNNL Sale Bingo).
Venendo all'esame della prima domanda, ovvero l'impugnazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato il 12.6.2023 e comunicato il 13.6.2023, il ricorso è fondato.
Tale sospensione disposta con effetto immediato e sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro
(30.10.2023) ha, per stessa allegazione più volte ribadita da parte resistente, natura disciplinare.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 225 del CCNL applicabile al rapporto la sanzione poteva avere una durata massima di giorni 10.
Nel caso di specie invece la sanzione risulta irrogata dal 13.6.2023 al 30.10.2023, termine di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, integra di per sè un vero e proprio licenziamento o meglio recesso anticipato.
Ciò sarebbe sufficiente a ritenere la illegittimità della sanzione inflitta.
Ma vi è di più.
Come noto l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) è soggetta a precisi obblighi procedimentali di contestazione preventiva della condotta al lavoratore e concessione di un termine al lavoratore stesso per presentare le sue difese.
Ciò per quanto riguarda il CCNL applicabile al rapporto viene il procedimento regolato dall'art. 7 del codice disciplinare, che vieta al datore di lavoro di adottare sanzioni disciplinari senza preventiva e formale contestazione e senza averlo sentito a sua difesa e dall'art. 240 del CCNL che prescrive
“L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”.
Nel caso di specie non risulta né allegata né provata alcuna preventiva contestazione, ovvero alcuna concessione del termine a sua difesa, anche se il provvedimento di irrogazione della sanzione vi fa riferimento. Del resto il provvedimento, quale sanzione definitiva, risulta adottato in data immediatamente successiva allo svolgimento dei fatti asseritamente rilevanti dal punto di vista disciplinare.
La sanzione inflitta si presenta di conseguenza del tutto nulla e ciò a prescindere dalla fondatezza delle circostanze addebitate e dalle evidenti contraddizioni fra quanto addebitato ( ammanchi per circa 16.600 accertati in data 12.6.2023) e quanto invece denunciato alla ve si ipotizzano ammanchi CP_4
protrattisi per due anni senza che nessuno li rilevasse prima della denuncia.
La sanzione va quindi annullata.
Ne consegue che l'illegittimo recesso anticipato dal rapporto di lavoro operato dal datore di lavoro comporta l'obbligo per quest'ultimo di versare a titolo di risarcimento del danno tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore sino alla data di naturale scadenza del contratto, ovvero dal
12.6.2023 al 30.10.2023.
Passando all'esame dell'an relativo alle domande di differenze retributive, ovvero plus orario, ferie e permessi non goduti, 13 e 14 mensilità e TFR giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè
l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che
l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Ciò posto parte ricorrente ha in primo luogo richiesto la remunerazione per il lavoro svolto in plus orario rispetto alle 4 ore giornaliere per cinque giorni settimanali previsti nel contratto di part-time orizzontale.
L'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova “piena e rigorosa” in merito.
I testi di parte resistente hanno infatti negato decisamente che il seguisse un orario pari Parte_1
a 7/10 ore lavorative al giorno, riferendo che lo stesso lavorava su turni di soli 4 ore giornaliere per cinque giorni (cfr. testimonianza testi e ), laddove il teste di parte Testimone_1 Tes_2
ricorrente sig. ha riferito circostanze di per sé poco plausibili, ovvero che circa tre/ quattro Tes_3
volte a settimana accompagnava il al lavoro, partendo da a Crispano alle 16 Parte_1 Per_1
dopo aver smesso di lavorare a Teverola lui stesso alle 15, per poi andarlo a prendere alle 23, a puro titolo amicale. Lo stesso teste ha poi riferito di non aver visto il al lavoro ad eccezione Parte_1
delle poche volte in cui entrava per giocare la schedina.
Non sussistono quindi riscontri sufficienti a fondare l'assunto del ricorrente sull'orario supplementare;
la domanda va di conseguenza rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda relativa a ferie e permessi non goduti;
va osservato che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, incombe su di lui l'onere di dimostrare di aver prestato l'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, restando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(Cassazione 7696/2020 fra le tante). Anche in questo caso non essendo stata fornita prova, posto che l'unico teste attoreo nulla ha riferito di preciso in proposito, la domanda va respinta.
Deve invece trovare accoglimento la domanda relativa alla 13esima e 14esima mensilità e al TFR non avendo il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provarne il pagamento, adempiuto a tale obbligo.
Ed infatti la società si è limitata ad allegare un presunto pagamento in contanti del TFR di cui non è stato fornito riscontro alcuno.
Venendo al quantum delle somme dovute va precisato che non possono essere presi in considerazione i conteggi allegati da parte ricorrente (e specificamente contestati), sviluppati non solo su di un orario di lavoro non provato ma sulla base di un CCNL (sale Bingo) non applicabile al rapporto per cui è causa.
La retribuzione base va quindi determinata secondo quanto risultante in busta paga ovvero 800 euro mensili.
La società va quindi condanna al pagamento delle retribuzioni dal 12.6.2023 al 30.10.2023, pari ad euro 3600,00 al pagamento della 13essima e 14esima mensilità per l'intero rapporto di lavoro pari ad euro 1932,66, e al pagamento del TFR (ottenuto moltiplicando la retribuzione lorda diviso 13,5, per anno di servizio) pari ad euro 1808,00, per un totale di 7340,66
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale e la rivalutazione ai sensi dell'art. 409 III coma cpc dalla maturazione al soddisfo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensare per la metà ponendo la restante parte a carico della resistente, come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara la nullità del provvedimento di sospensione adottato in data 12.6.2023; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 3600,00 a titolo di retribuzioni maturate e non versate dal 12.6.2023 al
30.10.2023; al pagamento della 13essima e 14esima mensilità per l'intero rapporto di lavoro pari ad euro 1932,66, e al pagamento del TFR pari ad euro 1808,00, per un totale di 7340,66 il tutto oltre interessi e rivalutazione secondo indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo. Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della resistente, liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro 1670,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10504/2023 vertente
TRA
appresentato e difeso dall'avv.to MARRA MICHELE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. BELLORO Controparte_1
DONATO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.8.2023 parte ricorrente esponeva: di essere stato assunto in data 3\8\2022 dalla resistente in persona del legale rappr.te pro tempore per lavorare presso Controparte_2
l'unità locale di SAN CIPRIANO D'AVERSA alla via provinciale 52\54 con un orario di lavoro diviso in 4 ore al giorno per 5 giorni della settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con mansioni di
IMPIEGATO DI 5 LIVELLO CON INQUADRAMENTO NEL CCNL SETTORE TERZIARIO
DISTRIBUZIONE E SERVIZI;
che durante il rapporto di lavoro aveva percepito una retribuzione pari alla somma di euro 8,99417 oraria;
che il contratto di lavoro con la resistente era previsto per un periodo dal 3\8\2022 fino al 3\11\2022, ma alla scadenza il contratto veniva prorogato sempre alle medesime condizioni con ultima scadenza prossima al 31\10\2023 ; che nonostante il contratto scritto prevedesse un orario settimanale di 20 ore , ovvero 4 ore al giorno per 5 giorni della settimana, il ricorrente, di fatto aveva sempre lavorato per 7 giorni su 7 settimanali e precisamente per 6 giorni per 7 ore di lavoro mentre per un solo giorno la domenica oppure il sabato per dieci ore, percependo una retribuzione assolutamente non adeguata di circa 800 euro mensili netti;
che durante tutto il periodo di lavoro non riceveva la busta paga ad eccezione di quella di novembre 2022; di non aver mai ottenuto permessi, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima etutto quanto collegato al rapporto di lavoro appena dedotto.
Esponeva inoltre che in data 11 giugno 2023 il ricorrente svolgeva il suo turno di lavoro pomeridiano che terminava alle ore 23,00 con il sig. e al termine del turno con la presenza dello Controparte_3
stesso venivano eseguite le operazioni di chiusura della cassa per verificare la CP_3
corrispondenza tra entrate ed uscite e le operazioni si chiudevano regolarmente senza alcun problema;
che tuttavia la mattina seguente, invece, il ricorrente che doveva osservare il turno mattutino motivo per il quale si recava sul posto di lavoro ,ma dopo pochi minuti dall'apertura presso l'esercizio commerciale convenivano il legale rapp,te della società ed altri soci che gli chiedevano di confessare di un presunto ammanco di denaro e proponevano una ritenuta mensile di euro 200,00 per rientrare dallo stesso;
che al rifiuto del ricorrente il giorno successivo gli veniva comunicato un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino alla data di cessazione del contratto.
Tutto ciò premesso parte ricorrente eccepiva in primo luogo la nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento, evidenziando come il provvedimento fosse stato adottato senza alcun procedimento disciplinare e fondato su fatti non veritieri. Chiedeva quindi la condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni per i mesi dal provvedimento di sospensione alla naturale conclusione del contratto
Chiedeva inoltre la condanna della società al pagamento del TFR maturato, indennità per ferie non godute, 13 e 14 esima non versate, nonchè al pagamento per il lavoro supplementare svolto, quantificando le somme in un totale di euro 45.887 ,06 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta ed espletata prova orale, disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente va rilevato che incontestata, oltre che provata documentalmente, è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la società in virtù del contratto sottoscritto il che prevedeva l'assunzione a termine del ricorrente inizialmente dal 3.8.2022 al 3.11.2022, poi prorogato al 30.10.2023 .
Dal contratto in oggetto si evince l'inquadramento del ricorrente nel V livello del CCNL settore
Terziario distribuzione e servizi, che resta quindi la contrattazione espressamente applicata al rapporto, rispetto a quella invocata dal ricorrente stesso (CNNL Sale Bingo).
Venendo all'esame della prima domanda, ovvero l'impugnazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato il 12.6.2023 e comunicato il 13.6.2023, il ricorso è fondato.
Tale sospensione disposta con effetto immediato e sino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro
(30.10.2023) ha, per stessa allegazione più volte ribadita da parte resistente, natura disciplinare.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 225 del CCNL applicabile al rapporto la sanzione poteva avere una durata massima di giorni 10.
Nel caso di specie invece la sanzione risulta irrogata dal 13.6.2023 al 30.10.2023, termine di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, integra di per sè un vero e proprio licenziamento o meglio recesso anticipato.
Ciò sarebbe sufficiente a ritenere la illegittimità della sanzione inflitta.
Ma vi è di più.
Come noto l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) è soggetta a precisi obblighi procedimentali di contestazione preventiva della condotta al lavoratore e concessione di un termine al lavoratore stesso per presentare le sue difese.
Ciò per quanto riguarda il CCNL applicabile al rapporto viene il procedimento regolato dall'art. 7 del codice disciplinare, che vieta al datore di lavoro di adottare sanzioni disciplinari senza preventiva e formale contestazione e senza averlo sentito a sua difesa e dall'art. 240 del CCNL che prescrive
“L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”.
Nel caso di specie non risulta né allegata né provata alcuna preventiva contestazione, ovvero alcuna concessione del termine a sua difesa, anche se il provvedimento di irrogazione della sanzione vi fa riferimento. Del resto il provvedimento, quale sanzione definitiva, risulta adottato in data immediatamente successiva allo svolgimento dei fatti asseritamente rilevanti dal punto di vista disciplinare.
La sanzione inflitta si presenta di conseguenza del tutto nulla e ciò a prescindere dalla fondatezza delle circostanze addebitate e dalle evidenti contraddizioni fra quanto addebitato ( ammanchi per circa 16.600 accertati in data 12.6.2023) e quanto invece denunciato alla ve si ipotizzano ammanchi CP_4
protrattisi per due anni senza che nessuno li rilevasse prima della denuncia.
La sanzione va quindi annullata.
Ne consegue che l'illegittimo recesso anticipato dal rapporto di lavoro operato dal datore di lavoro comporta l'obbligo per quest'ultimo di versare a titolo di risarcimento del danno tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore sino alla data di naturale scadenza del contratto, ovvero dal
12.6.2023 al 30.10.2023.
Passando all'esame dell'an relativo alle domande di differenze retributive, ovvero plus orario, ferie e permessi non goduti, 13 e 14 mensilità e TFR giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè
l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che
l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” In altre parole trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato infine che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Ciò posto parte ricorrente ha in primo luogo richiesto la remunerazione per il lavoro svolto in plus orario rispetto alle 4 ore giornaliere per cinque giorni settimanali previsti nel contratto di part-time orizzontale.
L'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova “piena e rigorosa” in merito.
I testi di parte resistente hanno infatti negato decisamente che il seguisse un orario pari Parte_1
a 7/10 ore lavorative al giorno, riferendo che lo stesso lavorava su turni di soli 4 ore giornaliere per cinque giorni (cfr. testimonianza testi e ), laddove il teste di parte Testimone_1 Tes_2
ricorrente sig. ha riferito circostanze di per sé poco plausibili, ovvero che circa tre/ quattro Tes_3
volte a settimana accompagnava il al lavoro, partendo da a Crispano alle 16 Parte_1 Per_1
dopo aver smesso di lavorare a Teverola lui stesso alle 15, per poi andarlo a prendere alle 23, a puro titolo amicale. Lo stesso teste ha poi riferito di non aver visto il al lavoro ad eccezione Parte_1
delle poche volte in cui entrava per giocare la schedina.
Non sussistono quindi riscontri sufficienti a fondare l'assunto del ricorrente sull'orario supplementare;
la domanda va di conseguenza rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda relativa a ferie e permessi non goduti;
va osservato che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, incombe su di lui l'onere di dimostrare di aver prestato l'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, restando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(Cassazione 7696/2020 fra le tante). Anche in questo caso non essendo stata fornita prova, posto che l'unico teste attoreo nulla ha riferito di preciso in proposito, la domanda va respinta.
Deve invece trovare accoglimento la domanda relativa alla 13esima e 14esima mensilità e al TFR non avendo il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provarne il pagamento, adempiuto a tale obbligo.
Ed infatti la società si è limitata ad allegare un presunto pagamento in contanti del TFR di cui non è stato fornito riscontro alcuno.
Venendo al quantum delle somme dovute va precisato che non possono essere presi in considerazione i conteggi allegati da parte ricorrente (e specificamente contestati), sviluppati non solo su di un orario di lavoro non provato ma sulla base di un CCNL (sale Bingo) non applicabile al rapporto per cui è causa.
La retribuzione base va quindi determinata secondo quanto risultante in busta paga ovvero 800 euro mensili.
La società va quindi condanna al pagamento delle retribuzioni dal 12.6.2023 al 30.10.2023, pari ad euro 3600,00 al pagamento della 13essima e 14esima mensilità per l'intero rapporto di lavoro pari ad euro 1932,66, e al pagamento del TFR (ottenuto moltiplicando la retribuzione lorda diviso 13,5, per anno di servizio) pari ad euro 1808,00, per un totale di 7340,66
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale e la rivalutazione ai sensi dell'art. 409 III coma cpc dalla maturazione al soddisfo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensare per la metà ponendo la restante parte a carico della resistente, come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara la nullità del provvedimento di sospensione adottato in data 12.6.2023; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 3600,00 a titolo di retribuzioni maturate e non versate dal 12.6.2023 al
30.10.2023; al pagamento della 13essima e 14esima mensilità per l'intero rapporto di lavoro pari ad euro 1932,66, e al pagamento del TFR pari ad euro 1808,00, per un totale di 7340,66 il tutto oltre interessi e rivalutazione secondo indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo. Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della resistente, liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro 1670,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione
Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo