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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10677/2021 R.G. vertente tra:
(Avv.ti STEFANO POTENZA E Parte_1
LUCIO LEMMA)
-OPPONENTI-
CONTRO
Avv. GIANLUIGI STANO) CP_1
-OPPOSTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2085/2021 (R.G. n. 636/2021) emesso da questo Tribunale, la (di seguito anche solo la ) otteneva ingiunzione CP_1 CP_1 di pagamento della somma pari ad € 635.000,00, importo corrisposto a mezzo assegni circolari alla
(di seguito anche solo ) a titolo di prestito, poi Parte_1 Parte_1 non restituito, giusta scrittura privata del 28.2.2011, maggiorata degli interessi al tasso bancario via via vigente a partire dal 28.02.2012, nonché spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti della Parte_1
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, la ha chiesto: Parte_1
“- in via preliminare, revocare la provvisoria esecutività del decreto d'ingiunzione n. 2085/2021,
R.G. 636/2021, emesso dal Tribunale Civile di Bari, Sezione IV, in data 11.05.2021, notificato in data 21.06.2021, in quanto non sussistono le condizioni di legge;
- nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2085/2021, R.G. 636/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Bari, Sezione IV, in data 11.05.2021, notificato in data 21.06.2021, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva ”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la chiedendo: “in via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione per le ragioni meglio esposte in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite;
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per le ragioni esplicitate in narrativa;
nel merito, rigettare l'istanza di revoca del decreto opposto per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.2085/2021 emesso
l'11.05.2021 dal Tribunale di Bari nel procedimento monitorio avente RG n.636/2021; con riserva di meglio controdedurre nell'eventuale prefiggendo termine ex art.183 6° co. c.p.c., rigettare integralmente l'opposizione della;
in virtù della domanda Parte_1 di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c., si chiede che l'On.
Giudicante voglia condannare la al pagamento di quella soma che Controparte_2 riterrà opportuna in via equitativa.”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 7.1.22 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Trattenuta la causa in decisione con provvedimento del 4.7.23, con ordinanza del 2.11.23 la stessa è stata rimessa in istruttoria con ammissione della prova testimoniale richiesta dalla e CP_1 disposto, altresì, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari (periodo febbraio, marzo ed aprile 2011) della ordine poi confermato con provvedimento del Parte_1
21.11.23 con cui è stata altresì rigettata la richiesta di CTU grafologica e di CTU contabile.
Rimesso in termini l'avv. Stano per la citazione del teste ammesso, , sul Testimone_1 presupposto che questi, nelle more del presente giudizio era stato nominato amministratore delegato della veniva dapprima revocata la prova testimoniale e, successivamente, rilevato Controparte_2 che la sua nomina non era stata ancora iscritta presso il Registro delle Imprese (non potendo quindi la stessa essere opposta a terzi), veniva fissata l'udienza per la sua escussione.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale di . Testimone_1 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 25.3.25 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della relative alla tardività dell'opposizione e alla “nullità e/o inesistenza della procura CP_1 rilasciata all'avv. potenza –nullità e/o inesistenza della notifica dell'opposizione” (v. pag. 6 e 7 conclusionale perché infondate. CP_1
Difatti, quanto al primo profilo, basato sul presupposto che “L'atto di citazione in opposizione è stato notificato via pec dall'Avv. Stefano Potenza per ben tre volte, in data
31.07.2021” e che “Nelle prime due occasioni, gli atti erano illeggibili ed in formato non conforme rispetto alle norme in materia ritenuta l'iniziale notifica inidonea ad opporre il decreto di che trattasi, ed inesistenti le successive notifiche (…) anche in considerazione del fatto che le procure alle liti in favore dei legali di controparte sono state rilasciate senza alcuna facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione.” (v. pag. 6 conclusionale Apulia), si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, “l'art. 647 c.p.c., secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto (…) essendo consentito rinnovare l'opposizione sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto, detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di opposizione in sè considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro” (Cfr. Cassazione civile , sez. I, 23 ottobre 2008, n. 25621; Corte Costituzionale, sent. n. 18 del 2002)
Pertanto, considerato che le tre notifiche dell'opposizione de qua sono state tutte notificate in data 31.7.21 (quindi nel rispetto del termine di 40 giorni ex artt. 641 e 647 c.p.c. a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo all'odierna opponente avvenuta in data 21.6.21) a nulla rileva la circostanza che le prime due opposizioni fossero illeggibili, così come sostenuto dalla difesa dell'Apulia, essendo sufficiente che almeno una (la terza) lo fosse, come confermato dalla difesa dell'opposta avendo la stessa preso posizione sulle contestazioni mosse dai difensori delle Pt_1 con l'atto di opposizione. Priva di pregio è, inoltre, l'asserita nullità/inesistenza dell'opposizione, sul presupposto che
“le procure alle liti in favore dei legali di controparte sono state rilasciate senza alcuna facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione” e che “La notifica dell'opposizione è altresì inesistente poiché trasmessa via pec unitamente dall'Avv. Potenza, il cui conferimento d'incarico, tuttavia, non è conforme alle norme in materia.”, atteso che dall'esame della documentazione depositata in atti dall'opponente (procure alle liti allegate all'atto di opposizione de quo) risulta, invece, che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentate pro tempore della avv. Potenza, è stata Pt_1 regolarmente sottoscritta dallo stesso, il quale in questo giudizio ricopre la duplice veste di difensore e di parte, nonché autenticata dall'altro difensore costituito, l'avv. Lemma, e dallo stesso inviata via pec al difensore della avv. Stano, con conferimento di “ogni e qualunque potere CP_1 di legge (…) ivi compreso (…) di rinunciare alla causa” (v. all.to opposizione), fermo restando che la rinnovazione della notifica dell'opposizione non comporta necessariamente la rinuncia agli atti e/o all'azione.
3. Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità della richiesta di pagamento della somma pari ad € 635.000,00 avanzata in sede monitoria dalla CP_1
in qualità di società finanziatrice, nei confronti della
[...] Parte_1
società finanziata, rinveniente da un prestito erogato dalla prima alla seconda giusta scrittura
[...] privata del 28.02.2011 (v. all.to 1 fasc. monitorio) e contestuale consegna di assegni circolari complessivamente di pari importo, segnatamente gli assegni: (i) n. 0700069658-02 di € 50.000,00 tratto dalla;
(ii) n.0300360338-05 di € 5.000,00 tratto dalla Controparte_3
; (iii) n.0700069657-01 di € 50.000,00 tratto dalla Controparte_3 CP_3
; (iv) n.53-52178649-12 di €.200.000,00 tratto dalla Banca Popolare Controparte_3 del Mezzogiorno;
(v) n.53-52178650-00 di €.180.000,00 tratto dalla Banca Popolare del
Mezzogiorno; (vi) n.7.311.729.901-08 di € 50.000,00 tratto dalla Unicredit;
(vii) n.7.311.729.900-
07 di € 50.000,00 tratto dalla Unicredit;
(viii) n.7.311.729.899-06 di € 50.000,00 tratto dalla
Unicredit.
In particolare, nella scrittura privata del 28.02.2011 è stato pattuito che la avrebbe Parte_1 dovuto restituire il capitale finanziato “entro e non oltre 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo bancario, (la cooperativa provvederà a rifondere alla società l'importo di € CP_1
635.000,00)” sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto dare inizio alla realizzazione di alcune opere edilizie (in quanto vincitrice di bando di concorso pubblico indetto dal Comune di Bari ed avente ad oggetto la realizzazione di opere di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata) “(…) entro
12 (dodici) mesi dalla data di stipula della presente scrittura privata”; ( v. all.to 1 fasc. monitorio, pagg. 3 e 4). Inoltre, l' a sostegno della propria tesi, ha depositato in sede monitoria i bilanci CP_1 abbreviati della al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 (v. all.ti nn. 9 e 10 fasc. monitorio), in Parte_1 cui vi è l'espresso riconoscimento del debito in esame da parte dell'opponente, nello specifico nella nota integrativa di entrambi i bilanci (v. pag. 8 dei documenti testé citati, dove invero è indicato l'importo di € 630.000,00).
Ciò posto, la difesa della ha disconosciuto la scrittura privata del 28.02.2011 ed ha, Parte_1 inoltre, contestato l'incasso degli assegni dell' (v. pag. 3 opposizione), ragion per cui, con CP_1 ordinanza del 2.11.2023, è stata disposta l'escussione del teste indicato dall'opposta (mezzo di prova ammesso ai fini della verificazione ex art. 216 c.p.c.
considerato che
la citata norma recita
“proponendo i mezzi di prova che ritiene utili”, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente), , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Testimone_1 Parte_1 all'epoca della sottoscrizione della scrittura in esame (2011) e sottoscrittore della stessa, nonché, con ordinanza del 21.11.23, è stato ordinato alla di esibire ex art. 210 c.p.c. gli estratti Parte_1 conto bancari relativi a febbraio, marzo ed aprile 2011, ordine poi disatteso di cui si dirà meglio oltre.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio, precisamente nel lasso temporale successivo all'ordinanza del 2.11.2023 avente ad oggetto l'intimazione del teste ivi ammesso, il difensore della avv. Stano, ha appreso dell'esistenza di una grave malattia che ha colpito sua moglie, CP_1 causando il ricovero in ospedale della stessa con comprensibile necessità di assistenza (v. all.ti all'istanza dell'11.12.23 di parte opposta) la cui circostanza, unitamente al breve termine disposto per l'intimazione del teste e la data di escussione dello stesso (3.11.2023 e 21.11.2023), ha giustificato la concessione della rimessione in termini ex art. 153, 2 co. c.p.c. con il provvedimento del 12.12.23, essendo stato provato il legittimo impedimento a svolgere l'attività professionale da parte dell'avv. Stano (ovvero l'intimazione del teste ) a fronte di una causa non imputabile Tes_1 allo stesso e riferibile ad un evento che presenta il carattere dell'assolutezza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725
e Cass. civ., 23 novembre 2018, n. 30512).
Successivamente alla rimessione in termini, con atto del 12.02.24 la difesa della ha Parte_1 depositato in atti il verbale del Consiglio di amministrazione dell'opponente del 24.01.2024, unitamente al verbale dell'assemblea dei soci del 8.2.2024, da cui risultava la “nomina, a consigliere ed amministratore delegato, tramite cooptazione, del socio .” (v. all.ti Testimone_1
25 e 26 istanza opponente del 12.2.24), motivo per cui con provvedimento del 13.2.24 è stata disposta la revoca dell'ordinanza di escussione del teste per incompatibilità; poiché, però, il non aveva assunto il ruolo di consigliere ed amministratore delegato della Tes_1 Parte_1 come è emerso dall'esame della visura storica della società opponente al 22.5.24 depositata in atti dalla difesa dell' (v. all.to 25 istanza del 22.5.24), in cui non vi è la registrazione della CP_1 nomina del presso la Camera di Commercio, rendendo quindi tale nomina non opponibile Tes_1
a terzi, con provvedimento del 28.5.24 la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza dell'8.10.2024 per la sua escussione.
All'udienza dell'8.10.24 il teste escusso, , ha risposto che “(...) le Testimone_1 sottoscrizioni apposte sulla copia della scrittura privata del 28/2/11 (allegato 1 produzione dell ) sono le mie, confermo che sono le mie e che sono apposte di mio pugno (…) Ricordo CP_1 che al momento della sottoscrizione ritirai gli assegni relativi a quella scrittura privata. Riconosco nelle copie degli assegni che mi vengono mostrate (allegati 2/6 della produzione della ) una CP_1 sigla a me riferibile posta sul timbro della cooperativa. Trattasi di sigle che apposi quale consegna di cui ho detto (…) Detti assegni furono versati sul conto della cooperativa”. (v. verbale dell'8.10.24).
Pertanto, alla luce della testimonianza resa dal , il quale è stato amministratore unico Tes_1 della dall'08.03.2006 al 23.06.2016 (v. visura storica all.to 25 istanza di Parte_1 Parte_1 parte opposta del 22.5.24), nonché sottoscrittore della scrittura privata del 28.02.2011, può ritenersi provata la dazione, a mezzo assegni circolari, della somma pari ad € 635.000,00 da parte della in favore della somma che la difesa della non ha provato di aver CP_1 Parte_1 Parte_1 restituito alla CP_1
A ciò si aggiunga che la difesa della ha fornito sia in sede monitoria che nel corso del CP_1 presente giudizio altri e specifici elementi probatori precisi e convergenti a sostegno della propria domanda, quali i bilanci abbreviati della al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 (v. all.ti nn. 9 e Parte_1
10 fasc. monitorio) - in cui vi è l'espresso riconoscimento del debito in esame da parte dell'opponente, nello specifico nella nota integrativa di entrambi i bilanci -, gli assegni circolari depositati in atti e gli estratti conto della da cui emerge per tabulas il pagamento dei detti CP_1 assegni.
La difesa della invece, non ha allegato alcun elemento probatorio teso a Parte_1 contrastare la richiesta di pagamento della limitandosi a giustificare il mancato CP_1 adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto gli estratti conto bancari dell'opponente relativi a febbraio, marzo ed aprile 2011), con il deposito in atti unicamente della richiesta degli e/c avanzata a mezzo pec nei confronti proprio del , richiesta rimasta Tes_1 inevasa poiché il ha risposto che “gli estratti conto bancari del febbraio, marzo ed aprile Tes_1 2011 della cooperativa erano depositati presso la sede legale della stessa, in Bari alla via Picone nr. 19 sino alla data della mia carica (23.06.2016). Successivamente Ella (avv. Potenza), unitamente al consiglio di amministrazione, ha dato seguito al trasferimento presso l'attuale sede legale, per cui non sono in grado di aiutarla nell'ottemperare alla richiesta del Tribunale. (v. all.to
23 atto dell'11.12.23 dell'opponente). La predetta difesa non ha fornito prova, quindi, di aver richiesto agli istituti bancari presso cui la ha in essere rapporti bancari gli estratti conto Parte_1 oggetto di esibizione, condotta che rappresenta un argomento di prova ex art. 210, 3 co., c.p.c. e
116, 2 co. c.p.c.
Quanto, poi, all'eccepita prescrizione decennale avanzata dalla difesa della si Parte_1 rileva che la stessa è infondata atteso che, da un lato, il riconoscimento di debito contenuto nei bilanci dell'opposta interrompe annualmente il decorso del termine prescrizionale e, dall'altro alto, poiché la difesa della ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la lettera di messa in mora CP_1 del 30.12.2020 (v. all.to 13 fasc. monitorio) inviata all'indirizzo pec dell'opponente prima del decorso del termine di dieci anni a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata del
28.02.2011.
4. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa dell'Apulia non ricorrendo i presupposti della mala fede e della cola grave richieste dalla citata norma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e mini iper le altre due, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 2085/2021 (R.G. n. 636/2021);
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali del giudizio di merito in favore della che liquida in € 18.420,00 per CP_1 compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) rigetta la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, li 15.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10677/2021 R.G. vertente tra:
(Avv.ti STEFANO POTENZA E Parte_1
LUCIO LEMMA)
-OPPONENTI-
CONTRO
Avv. GIANLUIGI STANO) CP_1
-OPPOSTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2085/2021 (R.G. n. 636/2021) emesso da questo Tribunale, la (di seguito anche solo la ) otteneva ingiunzione CP_1 CP_1 di pagamento della somma pari ad € 635.000,00, importo corrisposto a mezzo assegni circolari alla
(di seguito anche solo ) a titolo di prestito, poi Parte_1 Parte_1 non restituito, giusta scrittura privata del 28.2.2011, maggiorata degli interessi al tasso bancario via via vigente a partire dal 28.02.2012, nonché spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti della Parte_1
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, la ha chiesto: Parte_1
“- in via preliminare, revocare la provvisoria esecutività del decreto d'ingiunzione n. 2085/2021,
R.G. 636/2021, emesso dal Tribunale Civile di Bari, Sezione IV, in data 11.05.2021, notificato in data 21.06.2021, in quanto non sussistono le condizioni di legge;
- nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2085/2021, R.G. 636/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Bari, Sezione IV, in data 11.05.2021, notificato in data 21.06.2021, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva ”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la chiedendo: “in via CP_1 preliminare, accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione per le ragioni meglio esposte in narrativa, con vittoria di spese e compensi di lite;
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per le ragioni esplicitate in narrativa;
nel merito, rigettare l'istanza di revoca del decreto opposto per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.2085/2021 emesso
l'11.05.2021 dal Tribunale di Bari nel procedimento monitorio avente RG n.636/2021; con riserva di meglio controdedurre nell'eventuale prefiggendo termine ex art.183 6° co. c.p.c., rigettare integralmente l'opposizione della;
in virtù della domanda Parte_1 di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art.96 c.p.c., si chiede che l'On.
Giudicante voglia condannare la al pagamento di quella soma che Controparte_2 riterrà opportuna in via equitativa.”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 7.1.22 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Trattenuta la causa in decisione con provvedimento del 4.7.23, con ordinanza del 2.11.23 la stessa è stata rimessa in istruttoria con ammissione della prova testimoniale richiesta dalla e CP_1 disposto, altresì, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari (periodo febbraio, marzo ed aprile 2011) della ordine poi confermato con provvedimento del Parte_1
21.11.23 con cui è stata altresì rigettata la richiesta di CTU grafologica e di CTU contabile.
Rimesso in termini l'avv. Stano per la citazione del teste ammesso, , sul Testimone_1 presupposto che questi, nelle more del presente giudizio era stato nominato amministratore delegato della veniva dapprima revocata la prova testimoniale e, successivamente, rilevato Controparte_2 che la sua nomina non era stata ancora iscritta presso il Registro delle Imprese (non potendo quindi la stessa essere opposta a terzi), veniva fissata l'udienza per la sua escussione.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale di . Testimone_1 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 25.3.25 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della relative alla tardività dell'opposizione e alla “nullità e/o inesistenza della procura CP_1 rilasciata all'avv. potenza –nullità e/o inesistenza della notifica dell'opposizione” (v. pag. 6 e 7 conclusionale perché infondate. CP_1
Difatti, quanto al primo profilo, basato sul presupposto che “L'atto di citazione in opposizione è stato notificato via pec dall'Avv. Stefano Potenza per ben tre volte, in data
31.07.2021” e che “Nelle prime due occasioni, gli atti erano illeggibili ed in formato non conforme rispetto alle norme in materia ritenuta l'iniziale notifica inidonea ad opporre il decreto di che trattasi, ed inesistenti le successive notifiche (…) anche in considerazione del fatto che le procure alle liti in favore dei legali di controparte sono state rilasciate senza alcuna facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione.” (v. pag. 6 conclusionale Apulia), si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, “l'art. 647 c.p.c., secondo il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto (…) essendo consentito rinnovare l'opposizione sempre nel rispetto dei termini fissati nel decreto, detta rinnovabilità deve ammettersi non solo in relazione ad un vizio dell'atto di opposizione in sè considerato, ma anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente, non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro” (Cfr. Cassazione civile , sez. I, 23 ottobre 2008, n. 25621; Corte Costituzionale, sent. n. 18 del 2002)
Pertanto, considerato che le tre notifiche dell'opposizione de qua sono state tutte notificate in data 31.7.21 (quindi nel rispetto del termine di 40 giorni ex artt. 641 e 647 c.p.c. a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo all'odierna opponente avvenuta in data 21.6.21) a nulla rileva la circostanza che le prime due opposizioni fossero illeggibili, così come sostenuto dalla difesa dell'Apulia, essendo sufficiente che almeno una (la terza) lo fosse, come confermato dalla difesa dell'opposta avendo la stessa preso posizione sulle contestazioni mosse dai difensori delle Pt_1 con l'atto di opposizione. Priva di pregio è, inoltre, l'asserita nullità/inesistenza dell'opposizione, sul presupposto che
“le procure alle liti in favore dei legali di controparte sono state rilasciate senza alcuna facoltà di rinunciare agli atti ed all'azione” e che “La notifica dell'opposizione è altresì inesistente poiché trasmessa via pec unitamente dall'Avv. Potenza, il cui conferimento d'incarico, tuttavia, non è conforme alle norme in materia.”, atteso che dall'esame della documentazione depositata in atti dall'opponente (procure alle liti allegate all'atto di opposizione de quo) risulta, invece, che la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentate pro tempore della avv. Potenza, è stata Pt_1 regolarmente sottoscritta dallo stesso, il quale in questo giudizio ricopre la duplice veste di difensore e di parte, nonché autenticata dall'altro difensore costituito, l'avv. Lemma, e dallo stesso inviata via pec al difensore della avv. Stano, con conferimento di “ogni e qualunque potere CP_1 di legge (…) ivi compreso (…) di rinunciare alla causa” (v. all.to opposizione), fermo restando che la rinnovazione della notifica dell'opposizione non comporta necessariamente la rinuncia agli atti e/o all'azione.
3. Ciò premesso, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità della richiesta di pagamento della somma pari ad € 635.000,00 avanzata in sede monitoria dalla CP_1
in qualità di società finanziatrice, nei confronti della
[...] Parte_1
società finanziata, rinveniente da un prestito erogato dalla prima alla seconda giusta scrittura
[...] privata del 28.02.2011 (v. all.to 1 fasc. monitorio) e contestuale consegna di assegni circolari complessivamente di pari importo, segnatamente gli assegni: (i) n. 0700069658-02 di € 50.000,00 tratto dalla;
(ii) n.0300360338-05 di € 5.000,00 tratto dalla Controparte_3
; (iii) n.0700069657-01 di € 50.000,00 tratto dalla Controparte_3 CP_3
; (iv) n.53-52178649-12 di €.200.000,00 tratto dalla Banca Popolare Controparte_3 del Mezzogiorno;
(v) n.53-52178650-00 di €.180.000,00 tratto dalla Banca Popolare del
Mezzogiorno; (vi) n.7.311.729.901-08 di € 50.000,00 tratto dalla Unicredit;
(vii) n.7.311.729.900-
07 di € 50.000,00 tratto dalla Unicredit;
(viii) n.7.311.729.899-06 di € 50.000,00 tratto dalla
Unicredit.
In particolare, nella scrittura privata del 28.02.2011 è stato pattuito che la avrebbe Parte_1 dovuto restituire il capitale finanziato “entro e non oltre 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo bancario, (la cooperativa provvederà a rifondere alla società l'importo di € CP_1
635.000,00)” sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto dare inizio alla realizzazione di alcune opere edilizie (in quanto vincitrice di bando di concorso pubblico indetto dal Comune di Bari ed avente ad oggetto la realizzazione di opere di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata) “(…) entro
12 (dodici) mesi dalla data di stipula della presente scrittura privata”; ( v. all.to 1 fasc. monitorio, pagg. 3 e 4). Inoltre, l' a sostegno della propria tesi, ha depositato in sede monitoria i bilanci CP_1 abbreviati della al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 (v. all.ti nn. 9 e 10 fasc. monitorio), in Parte_1 cui vi è l'espresso riconoscimento del debito in esame da parte dell'opponente, nello specifico nella nota integrativa di entrambi i bilanci (v. pag. 8 dei documenti testé citati, dove invero è indicato l'importo di € 630.000,00).
Ciò posto, la difesa della ha disconosciuto la scrittura privata del 28.02.2011 ed ha, Parte_1 inoltre, contestato l'incasso degli assegni dell' (v. pag. 3 opposizione), ragion per cui, con CP_1 ordinanza del 2.11.2023, è stata disposta l'escussione del teste indicato dall'opposta (mezzo di prova ammesso ai fini della verificazione ex art. 216 c.p.c.
considerato che
la citata norma recita
“proponendo i mezzi di prova che ritiene utili”, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente), , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Testimone_1 Parte_1 all'epoca della sottoscrizione della scrittura in esame (2011) e sottoscrittore della stessa, nonché, con ordinanza del 21.11.23, è stato ordinato alla di esibire ex art. 210 c.p.c. gli estratti Parte_1 conto bancari relativi a febbraio, marzo ed aprile 2011, ordine poi disatteso di cui si dirà meglio oltre.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio, precisamente nel lasso temporale successivo all'ordinanza del 2.11.2023 avente ad oggetto l'intimazione del teste ivi ammesso, il difensore della avv. Stano, ha appreso dell'esistenza di una grave malattia che ha colpito sua moglie, CP_1 causando il ricovero in ospedale della stessa con comprensibile necessità di assistenza (v. all.ti all'istanza dell'11.12.23 di parte opposta) la cui circostanza, unitamente al breve termine disposto per l'intimazione del teste e la data di escussione dello stesso (3.11.2023 e 21.11.2023), ha giustificato la concessione della rimessione in termini ex art. 153, 2 co. c.p.c. con il provvedimento del 12.12.23, essendo stato provato il legittimo impedimento a svolgere l'attività professionale da parte dell'avv. Stano (ovvero l'intimazione del teste ) a fronte di una causa non imputabile Tes_1 allo stesso e riferibile ad un evento che presenta il carattere dell'assolutezza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725
e Cass. civ., 23 novembre 2018, n. 30512).
Successivamente alla rimessione in termini, con atto del 12.02.24 la difesa della ha Parte_1 depositato in atti il verbale del Consiglio di amministrazione dell'opponente del 24.01.2024, unitamente al verbale dell'assemblea dei soci del 8.2.2024, da cui risultava la “nomina, a consigliere ed amministratore delegato, tramite cooptazione, del socio .” (v. all.ti Testimone_1
25 e 26 istanza opponente del 12.2.24), motivo per cui con provvedimento del 13.2.24 è stata disposta la revoca dell'ordinanza di escussione del teste per incompatibilità; poiché, però, il non aveva assunto il ruolo di consigliere ed amministratore delegato della Tes_1 Parte_1 come è emerso dall'esame della visura storica della società opponente al 22.5.24 depositata in atti dalla difesa dell' (v. all.to 25 istanza del 22.5.24), in cui non vi è la registrazione della CP_1 nomina del presso la Camera di Commercio, rendendo quindi tale nomina non opponibile Tes_1
a terzi, con provvedimento del 28.5.24 la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza dell'8.10.2024 per la sua escussione.
All'udienza dell'8.10.24 il teste escusso, , ha risposto che “(...) le Testimone_1 sottoscrizioni apposte sulla copia della scrittura privata del 28/2/11 (allegato 1 produzione dell ) sono le mie, confermo che sono le mie e che sono apposte di mio pugno (…) Ricordo CP_1 che al momento della sottoscrizione ritirai gli assegni relativi a quella scrittura privata. Riconosco nelle copie degli assegni che mi vengono mostrate (allegati 2/6 della produzione della ) una CP_1 sigla a me riferibile posta sul timbro della cooperativa. Trattasi di sigle che apposi quale consegna di cui ho detto (…) Detti assegni furono versati sul conto della cooperativa”. (v. verbale dell'8.10.24).
Pertanto, alla luce della testimonianza resa dal , il quale è stato amministratore unico Tes_1 della dall'08.03.2006 al 23.06.2016 (v. visura storica all.to 25 istanza di Parte_1 Parte_1 parte opposta del 22.5.24), nonché sottoscrittore della scrittura privata del 28.02.2011, può ritenersi provata la dazione, a mezzo assegni circolari, della somma pari ad € 635.000,00 da parte della in favore della somma che la difesa della non ha provato di aver CP_1 Parte_1 Parte_1 restituito alla CP_1
A ciò si aggiunga che la difesa della ha fornito sia in sede monitoria che nel corso del CP_1 presente giudizio altri e specifici elementi probatori precisi e convergenti a sostegno della propria domanda, quali i bilanci abbreviati della al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 (v. all.ti nn. 9 e Parte_1
10 fasc. monitorio) - in cui vi è l'espresso riconoscimento del debito in esame da parte dell'opponente, nello specifico nella nota integrativa di entrambi i bilanci -, gli assegni circolari depositati in atti e gli estratti conto della da cui emerge per tabulas il pagamento dei detti CP_1 assegni.
La difesa della invece, non ha allegato alcun elemento probatorio teso a Parte_1 contrastare la richiesta di pagamento della limitandosi a giustificare il mancato CP_1 adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto gli estratti conto bancari dell'opponente relativi a febbraio, marzo ed aprile 2011), con il deposito in atti unicamente della richiesta degli e/c avanzata a mezzo pec nei confronti proprio del , richiesta rimasta Tes_1 inevasa poiché il ha risposto che “gli estratti conto bancari del febbraio, marzo ed aprile Tes_1 2011 della cooperativa erano depositati presso la sede legale della stessa, in Bari alla via Picone nr. 19 sino alla data della mia carica (23.06.2016). Successivamente Ella (avv. Potenza), unitamente al consiglio di amministrazione, ha dato seguito al trasferimento presso l'attuale sede legale, per cui non sono in grado di aiutarla nell'ottemperare alla richiesta del Tribunale. (v. all.to
23 atto dell'11.12.23 dell'opponente). La predetta difesa non ha fornito prova, quindi, di aver richiesto agli istituti bancari presso cui la ha in essere rapporti bancari gli estratti conto Parte_1 oggetto di esibizione, condotta che rappresenta un argomento di prova ex art. 210, 3 co., c.p.c. e
116, 2 co. c.p.c.
Quanto, poi, all'eccepita prescrizione decennale avanzata dalla difesa della si Parte_1 rileva che la stessa è infondata atteso che, da un lato, il riconoscimento di debito contenuto nei bilanci dell'opposta interrompe annualmente il decorso del termine prescrizionale e, dall'altro alto, poiché la difesa della ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo la lettera di messa in mora CP_1 del 30.12.2020 (v. all.to 13 fasc. monitorio) inviata all'indirizzo pec dell'opponente prima del decorso del termine di dieci anni a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata del
28.02.2011.
4. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa dell'Apulia non ricorrendo i presupposti della mala fede e della cola grave richieste dalla citata norma.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e mini iper le altre due, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Decreto ingiuntivo n. 2085/2021 (R.G. n. 636/2021);
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali del giudizio di merito in favore della che liquida in € 18.420,00 per CP_1 compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) rigetta la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, li 15.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma