Decreto cautelare 13 novembre 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6016 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lelio Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico della Provincia di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del PEI a.s. 2025/2026, prot. -OMISSIS- del 28.10.2025, in atti, dove s’attesta che “al minore -OMISSIS- è stato assegnato un docente di sostegno per la copertura di 18 ore settimanali a fronte di un orario scolastico di 27 ore settimanali, ripartite su 5 giorni”, nonostante in seguito al GLO, tenutosi il 13.10.2025, come da verbale del 13 ottobre 2025, sia stata formalizzata la richiesta della presenza del docente di sostegno per tutte le 27 ore settimanali, in quanto con le sole 18 ore settimanali non si riesce ad assicurare la continuità dell'intervento didattico nel percorso formativo, sia del minore che del contesto classe;
- di ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno, determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'istituto in questione;
nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (27 ore settimanali e comunque per un numero di ore massimo, adeguato alla patologia sofferta);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che i ricorrenti sono genitori – esercenti la relativa potestà – del minore -OMISSIS- di anni 15, affetto da “Disturbo dello spettro autistico di entità grave, con marcata compromissione delle abilità sociocomunicative, presenza di stereotipie motorie e verbali e pertanto riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104 del 1992 ex art. 3 comma 3 (doc. 3 del ric.) e bisognevole di assistenza continua con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (doc.2).
Il minore frequenta per l'A.S. 2025/2026 il -OMISSIS- del Liceo statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, -OMISSIS-, indirizzo Scienze applicate, dove, a fronte di un orario scolastico di 27 ore settimanali ripartite in 5 giorni, gli è stato assegnato l'insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, come risulta dal PEI a.s. 2025/2026 Prot.-OMISSIS-(doc 5 del ric.).
Tutto ciò nonostante il minore abbia bisogno di un sostegno 1/1 garantito per tutte le ore di frequenza scolastica, come si desume dalla diagnosi funzionale del 4 giugno 2025 che prescrive rapporto in deroga per gravità (doc.4 del ric.).
2. I ricorrenti genitori lamentano che, a causa della grave patologia da cui è affetto, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnate al minore sono state determinate senza considerare la gravità del suo stato ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
Tutto è ampiamente illustrato nel verbale del GLO del 13 ottobre 2025 ed in particolare nella relazione del 01.10.2025 -OMISSIS-della neuropsichiatra dott.ssa -OMISSIS- dell'Azienda Sanitaria -OMISSIS- Nord, dove si attesta, altresì, la necessità di sostegno scolastico specializzato per tutte le ore di frequenza, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti e per facilitare l’inclusione nel contesto classe (doc 6-7 del ricorso).
Il numero di ore di sostegno concesso al minore è, comunque, da ritenersi assolutamente inadeguato in relazione alla gravità della patologia da cui è affetto, secondo quanto attestato dall'ASL competente con la citata diagnosi funzionale ed anche secondo quanto previsto nel verbale del GLO del 13.10.2025 (doc.6), che, per l’anno scolastico 2025/2026, ha ritenuto necessaria la presenza del docente specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica, pari a 27 ore settimanali;
- in data 28 novembre 2025 si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, poi producendo gli atti procedimentali;
3. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art. 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
4. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio, appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato, pertanto, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
5. Considerato che pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione diacronica del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente sopra citato, che addita 27 ore di sostegno per l’anno in corso; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) la diagnosi funzionale appena esaminata; d) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno, rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
6. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI deve essere annullato, unitamente al coevo verbale di GLOH, conseguendone il dovere dell’Amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore -OMISSIS- 27 (ventisette) ore di sostegno scolastico.
7. Ritenuto, quanto alla richiesta, contenuta nelle conclusioni del ricorso, di: “in via subordinata, accertare il conseguente inadempimento dell’Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti e subendi”, che la sua configurazione, in termini espressamente “subordinati”, rispetto alla richiesta, del pari ivi contenuta, “in via principale, (di) annullare, previa sospensiva, il PEI a.s. 2025/2026 Prot.-OMISSIS- (doc. 5) ed ogni altro atto consequenziale e presupposto, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione”, implica – in conseguenza dell’accoglimento, da parte del Tribunale, della richiesta principale d’annullamento del predetto P.E.I. per l’a.s. 2025/2026 – il rigetto della subordinata, tra l’altro sfornita di qualsivoglia elemento probatorio, che specificasse i danni asseritamente subiti dai ricorrenti;
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuarsi entro il termine, ivi fissato.
Rigetta la richiesta subordinata di risarcimento dei danni, avanzata in ricorso.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.