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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8471 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Santopaolo (c.f. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Mugnano di Napoli, alla Via G. Leopardi n. 1, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cancelli CP_1 P.IVA_1
(c.f. ), domiciliato in Napoli, al Largo F. Torraca n. 71, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Russo (c.f. C.F._4
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/09/2023, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1807/2023 Parte_1
del 18/05/2023 notificatogli in data 10/07/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 12.430,50 euro, oltre interessi e spese, in virtù del contratto n.
7003939 del 17/04/2007 originariamente intrattenuto con Banca 24-7 S.p.A.
(mediante intermediario finanziario Kent Finanziaria). A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il decreto ingiuntivo era nullo per carenza dei presupposti di cui all'art. 634
c.p.c. in quanto l'opposta non aveva dato prova della corretta individuazione del credito ceduto, della sua comunicazione e dell'avvenuto pagamento del credito oggetto di esame;
b) il credito sorto dal contratto n. 7003939 era stato soddisfatto in quanto la società assicurativa quale surrogatrice del credito della intermediaria CP_2
Kent Finanziaria, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4853/2019 per 7.396,41 euro. In relazione al detto decreto era stata proposta opposizione a seguito della quale si definì la lite in via stragiudiziale con il pagamento di
3.500,00 euro;
c) la società IT S.p.A. non poteva cedere il suo diritto di credito alla
[...]
in quanto non era titolare del detto diritto poiché la società assicuratrice CP_1
aveva effettuato il pagamento delle somme dovute alla società CP_2
IT e, contestualmente, surrogandosi nella posizione creditoria di quest'ultima.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa CP_1
deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione del difetto di titolarità del credito azionato era infondata in quanto la transazione avvenuta tra l'opponente e la società assicurativa in data CP_2
23/04/2020 era successiva alla cessione del credito avvenuta in data 25/09/2019 tra IT S.p.A. e CP_1
b) l'eccezione di avvenuto pagamento del credito azionato era infondata in quanto la transazione intervenuta tra l'opponente e non riguardava CP_2
l'obbligazione di rimborso di 42.000,00 euro assunta dall'opponente con la sottoscrizione del contratto di prestito personale oggetto di causa bensì
2
R.g.a.c.c. 8471/2023 l'indennizzo parziale di 7.396,41 euro, pagato da in favore della CP_2
IT a seguito della richiesta di quest'ultima in attivazione della garanzia assicurativa prestata;
a fortiori dalla lettura del certificato conforme ex art. 50
T.U.B. emerge che l'importo dovuto dall'opponente era di 42.000,00 euro di cui:
- n. 98 quote scadute al 31.07.2015, pari a 34.300,00 euro, di cui n. 31 quote insolute pari a 10.850,00 euro;
- interessi scalari del 3,850% per anticipata estinzione pari a 276,97 euro;
- interessi su quote arretrate 3,8500%, pari a
1.580,50 euro e un rimborso spese per rata pari a 26,62 euro;
c) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova della cessione del credito e della sua comunicazione era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente era stato oggetto di una cessione di crediti, ex artt. 1260 c.c. e ss., avvenuta in data 25/09/2019 della quale era stata fornita comunicazione con lettera raccomandata a/r.
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 12.430,50 euro la ha CP_1
fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento n.
7003939 sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestate dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20067015834302, che costituisce fonte dalla quale si origina il credito e la ricezione della somma finanziata.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare del CP_1
credito controverso per effetto di una cessione di crediti ex art. 1260 c.c., effettuata in suo favore da IT il 25/09/2019, della quale è stata fornita comunicazione con lettera raccomandata a/r n. 61787593677- 9 del 05/05/2021 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 09/06/2021 e mediante richiesta di
3
R.g.a.c.c. 8471/2023 decreto ingiuntivo, pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
L'eccezione di avvenuto pagamento del credito in virtù dell'atto di transazione del
23/04/2020 intervenuto tra e l'odierno opponente è infondata in CP_2
quanto la detta transazione non riguarda l'obbligazione di rimborso assunta dall'opponente con la sottoscrizione del contratto di prestito personale n.
7003939 oggetto di esame, bensì l'indennizzo parziale di 7.396,41 euro pagato da a IT a seguito dell'attivazione della polizza assicurativa n. CP_2
J4051190000 con cui la società assicuratrice “ha garantito il contraente contro il rischio da perdite pecuniarie, da questo subite per la mancata estinzione del prestito erogato
a . Dalla lettura dell'atto di quietanza emerge chiaramente che “il Parte_1
contraente dichiara altresì, nel rispetto delle condizioni di convenzione e di polizza e per effetto del presente pagamento, di surrogare la società, fino alla concorrenza del sopraindicato importo, nei diritti ed azioni da lui vantati nei confronti del cedente e di terzi” e, dalla lettura dell'art. 6 del contratto di prestito personale n. 7003939 del
17/04/2007, emerge che “per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia rischi impiego, la compagnia assicurativa sarà surrogata alla delegataria, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante”, e nel caso di specie la società assicurativa CP_2
che ha agito in forza del diritto di surroga della compagnia assicuratrice, ha
[...]
transatto con l'opponente limitatamente all'importo dovuto a titolo di indennizzo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
a) rigetta l'opposizione;
4
R.g.a.c.c. 8471/2023 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 CP_1
liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 8471/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8471 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Santopaolo (c.f. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Mugnano di Napoli, alla Via G. Leopardi n. 1, presso il suo studio
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cancelli CP_1 P.IVA_1
(c.f. ), domiciliato in Napoli, al Largo F. Torraca n. 71, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Russo (c.f. C.F._4
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/09/2023, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1807/2023 Parte_1
del 18/05/2023 notificatogli in data 10/07/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 12.430,50 euro, oltre interessi e spese, in virtù del contratto n.
7003939 del 17/04/2007 originariamente intrattenuto con Banca 24-7 S.p.A.
(mediante intermediario finanziario Kent Finanziaria). A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) il decreto ingiuntivo era nullo per carenza dei presupposti di cui all'art. 634
c.p.c. in quanto l'opposta non aveva dato prova della corretta individuazione del credito ceduto, della sua comunicazione e dell'avvenuto pagamento del credito oggetto di esame;
b) il credito sorto dal contratto n. 7003939 era stato soddisfatto in quanto la società assicurativa quale surrogatrice del credito della intermediaria CP_2
Kent Finanziaria, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4853/2019 per 7.396,41 euro. In relazione al detto decreto era stata proposta opposizione a seguito della quale si definì la lite in via stragiudiziale con il pagamento di
3.500,00 euro;
c) la società IT S.p.A. non poteva cedere il suo diritto di credito alla
[...]
in quanto non era titolare del detto diritto poiché la società assicuratrice CP_1
aveva effettuato il pagamento delle somme dovute alla società CP_2
IT e, contestualmente, surrogandosi nella posizione creditoria di quest'ultima.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, impugnando ogni avversa CP_1
deduzione e istanza, chiedeva il rigetto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione del difetto di titolarità del credito azionato era infondata in quanto la transazione avvenuta tra l'opponente e la società assicurativa in data CP_2
23/04/2020 era successiva alla cessione del credito avvenuta in data 25/09/2019 tra IT S.p.A. e CP_1
b) l'eccezione di avvenuto pagamento del credito azionato era infondata in quanto la transazione intervenuta tra l'opponente e non riguardava CP_2
l'obbligazione di rimborso di 42.000,00 euro assunta dall'opponente con la sottoscrizione del contratto di prestito personale oggetto di causa bensì
2
R.g.a.c.c. 8471/2023 l'indennizzo parziale di 7.396,41 euro, pagato da in favore della CP_2
IT a seguito della richiesta di quest'ultima in attivazione della garanzia assicurativa prestata;
a fortiori dalla lettura del certificato conforme ex art. 50
T.U.B. emerge che l'importo dovuto dall'opponente era di 42.000,00 euro di cui:
- n. 98 quote scadute al 31.07.2015, pari a 34.300,00 euro, di cui n. 31 quote insolute pari a 10.850,00 euro;
- interessi scalari del 3,850% per anticipata estinzione pari a 276,97 euro;
- interessi su quote arretrate 3,8500%, pari a
1.580,50 euro e un rimborso spese per rata pari a 26,62 euro;
c) l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova della cessione del credito e della sua comunicazione era infondata in quanto il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente era stato oggetto di una cessione di crediti, ex artt. 1260 c.c. e ss., avvenuta in data 25/09/2019 della quale era stata fornita comunicazione con lettera raccomandata a/r.
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 12.430,50 euro la ha CP_1
fornito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento n.
7003939 sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestate dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20067015834302, che costituisce fonte dalla quale si origina il credito e la ricezione della somma finanziata.
La legittimazione ad agire di sussiste, in quanto è divenuta titolare del CP_1
credito controverso per effetto di una cessione di crediti ex art. 1260 c.c., effettuata in suo favore da IT il 25/09/2019, della quale è stata fornita comunicazione con lettera raccomandata a/r n. 61787593677- 9 del 05/05/2021 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 09/06/2021 e mediante richiesta di
3
R.g.a.c.c. 8471/2023 decreto ingiuntivo, pertanto, non può dubitarsi della piena efficacia della suddetta cessione verso il debitore.
L'eccezione di avvenuto pagamento del credito in virtù dell'atto di transazione del
23/04/2020 intervenuto tra e l'odierno opponente è infondata in CP_2
quanto la detta transazione non riguarda l'obbligazione di rimborso assunta dall'opponente con la sottoscrizione del contratto di prestito personale n.
7003939 oggetto di esame, bensì l'indennizzo parziale di 7.396,41 euro pagato da a IT a seguito dell'attivazione della polizza assicurativa n. CP_2
J4051190000 con cui la società assicuratrice “ha garantito il contraente contro il rischio da perdite pecuniarie, da questo subite per la mancata estinzione del prestito erogato
a . Dalla lettura dell'atto di quietanza emerge chiaramente che “il Parte_1
contraente dichiara altresì, nel rispetto delle condizioni di convenzione e di polizza e per effetto del presente pagamento, di surrogare la società, fino alla concorrenza del sopraindicato importo, nei diritti ed azioni da lui vantati nei confronti del cedente e di terzi” e, dalla lettura dell'art. 6 del contratto di prestito personale n. 7003939 del
17/04/2007, emerge che “per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia rischi impiego, la compagnia assicurativa sarà surrogata alla delegataria, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante”, e nel caso di specie la società assicurativa CP_2
che ha agito in forza del diritto di surroga della compagnia assicuratrice, ha
[...]
transatto con l'opponente limitatamente all'importo dovuto a titolo di indennizzo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
a) rigetta l'opposizione;
4
R.g.a.c.c. 8471/2023 b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 CP_1
liquidandole in 3.000,00 euro per compensi e 450,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 7 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 8471/2023