TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22172/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22172/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 28/03/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189
c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASO CORRADO, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- PARTE ATTRICE
E
c.f.: , elett.te dom.to presso la sede dell'ente NT P.IVA_1
unitamente all'Avv. DI RUSSO DOMENICO, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti - PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30 ottobre 2023, il sig. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, emesso a norma Parte_1
dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, recante il prot. n. PG/2023/776451 e la data del
28/09/2023, emesso al fine di procedere al recupero delle indennità di occupazione sine titulo asseritamente non versate, derivanti dall'utilizzo dell'area e degli immobili siti in alla Via delle Repubbliche Marinare n. 226, foglio 170 particella 614, ed CP_1
identificati nell'inventario del patrimonio del Comune di con codice unità CP_1
immobiliare n. S14160001; in particolare è stato intimato il pagamento della somma di €
223.567,54 a titolo di indennità di occupazione dal 01.01.2013 sino al 25.09.2023, oltre ad € 13.066,21 per interessi, per un totale di € 236.633,75.
L'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa del evidenziando CP_1
come la presunta occupazione senza titolo contestata all'attore trovava, invece, fondamento nell'esistenza del decreto n. 5591 del 04.02.1994, con cui veniva pronunciata l'espropriazione delle aree in questione in favore della gestione di liquidazione delle attività del di - - in persona del CP_2 CP_1 Controparte_3
Funzionario incaricato nominato dal con delibera del 19.01.1994 ai sensi dell'art. 84 della L. 14.05.1981 n. 219.
L'attore ha rilevato che nessuna attività connessa alla pronunciata espropriazione è stata realizzata sulle aree in oggetto, e che sono scaduti tutti i termini di P.U., e che tale circostanza era stata portata all'attenzione del Tribunale Amministrativo CP_4
Napoli, nel giudizio recante il n. 3545/2019.
[...]
- 2 - Pertanto, ha ritenuto l'atto impugnato nullo fin dall'origine, nonché inidoneo a costituire alcuna pretesta ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639, ed ha chiesto la sospensione del provvedimento e la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo.
Inoltre, il sig. ha ritenuto che il credito azionato difetti, in ogni caso, dei Parte_1
requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, NT
negandone la fondatezza, ed ha dedotto di essere divenuto proprietario dell'area sita alla
Via delle Repubbliche Marinare n. 226 a seguito di procedura espropriativa regolarmente conclusa.
Più precisamente, ha sostenuto che l'area è stata espropriata per essere destinata alla realizzazione di verde pubblico e di parcheggio da asservire all'attiguo cimitero di
Barra, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore e Cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 1/3/05.
L'opposto Comune ha elencato gli atti da cui emergerebbe il corretto svolgimento della procedura (cfr. pagg 2-3 della comparsa di costituzione e risposta), ed in particolare il Decreto di espropriazione n. 5991 del 4-2-1994, che risulterebbe regolarmente trascritto in favore del C.I.P.E. con R.P. 7627 del 31-5-1994.
Il Comune di ha poi evidenziato che l'opponente occupava inizialmente il CP_1
predetto cespite in quanto conduttore dell'autolavaggio S. Cristoforo di proprietà della
Sud Industria s.p.a., e poi come custode temporaneo. Nonostante l'avvenuta espropriazione del terreno, il Sig. avrebbe, tuttavia, continuato ad occupare sine Parte_1
titulo l'immobile e, pertanto, con nota del 10-7-2017 prot. n. 546847 la Direzione del patrimonio del evidenziava l'occupazione abusiva dell'area; con nota CP_1 CP_1
del 12-11-2018 prot. n. 979377 la Polizia Municipale di riferiva degli accertamenti CP_1
eseguiti e, con nota prot. n. 5377 del 16/10/2018, veniva formulata alla procura della
- 3 - Repubblica apposita notizia di reato a carico di per occupazione abusiva. Ad essa Parte_1
seguiva la nota prot. n. 1041742 del 29-11-2018, con cui il sig. veniva diffidato al Parte_1
rilascio dell'area abusivamente occupata ed al pagamento di tutte le somme dovute a causa della occupazione abusiva nonchè, in ragione della perdurante inottemperanza,
l'Ordinanza n. 10 del 10-6-2019, con cui veniva ordinato lo sgombero delle aree e degli immobili abusivamente occupati, nel termine di gg. 15 dalla notifica.
L'opposto Comune ha rilevato che avverso tale provvedimento il sig. aveva Parte_1
promosso ricorso al T.A.R. Campania, iscritto al n. R.G. 3545/2019, ma la relativa istanza cautelare è stata respinta con Ordinanza n. 1811/2020.
A seguito del mancato pagamento, sarebbe seguito d'avviso di accertamento esecutivo impugnato nel presente giudizio.
Il ha richiamato, inoltre, la sentenza 9564/2023 della X sez. del Tribunale di CP_1
Napoli, pubblicata il 20/10/2023, nel giudizio tra il e l'altro occupante NT
dell'area limitrofa oggetto della medesima procedura espropriativa, e sul punto anche le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 651/2023, che avrebbero negato che la semplice inerzia della P.A., successiva ad un valido provvedimento di esproprio per pubblica utilità, sia idonea a recidere il vincolo di indisponibilità del bene e renderlo così usucapibile, occorrendo a tali fini l'interversione del possesso da parte di colui che lo detiene.
Alla luce di ciò, il ha dunque ritenuto corretta la qualificazione del bene, CP_1
appartenente al patrimonio indisponibile del e la sussistenza NT
dell'obbligo di corresponsione delle somme intimate.
In tal senso, ha richiamato la disciplina di cui all'art. 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora deve restituire la cosa, ed è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (salvo il maggior danno), quantificato con il canone legale di € 1.713,90 mensili e con l'aggiunta dei soli interessi legali.
- 4 - In via subordinata, il ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento CP_1
del danno per occupazione abusiva.
Con ordinanza del 28.03.2024, veniva disposta la CTU e nominato l'architetto
[...]
, che depositava la perizia in data 30 ottobre 2024. Per_2
All'udienza del 18.11.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.03.2025 per il passaggio in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con la concessione dei termini previsti da tale norma, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
********
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del presente giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal CP_1
ovvero l'avviso di accertamento esecutivo PG/2023/776451 del 28.09.2023.
[...]
L'atto in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato emesso ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'assenza di qualsivoglia titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile; a fronte di tali premesse viene genericamente richiesto il pagamento delle somme ivi individuate quale credito maturato in ragione dell'occupazione, senza ulteriori specificazioni;
si rinviene, poi, un richiamo ad una “indennità di occupazione dell'area”; difetta, inoltre, qualsivoglia individuazione dei criteri adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso omette di esplicitare l'esatta natura e fonte del credito vantato;
in particolare non è dato comprendere se esso sia il corrispettivo dovuto in base ad un valido titolo concessorio e/o detentivo ovvero sia la somma richiesta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto ovvero, ancora, se costituisca una indennità che trovi fonte nella legge;
neppure appaiono esplicitati ovvero documentati, come detto, i criteri di calcolo degli importi indicati nel riepilogo contabile.
- 5 - Solo in sede di costituzione in giudizio il a finalmente provato a far NT
chiarezza in ordine al titolo delle somme richieste ed ai criteri di quantificazione adottati, formulando, inoltre, le plurime domande riconvenzionali sopra individuate.
Ciò chiarito, va dichiarato fondato il motivo di opposizione concernente
l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge
160/2019, per i crediti in oggetto, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792,
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adot-tare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari”
e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale».
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi Enti e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad
- 6 - avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis.
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione della fonte del credito azionato ovvero dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione;
gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante l'occupazione dell'area e degli immobili ivi collocati, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore di detti immobili;
in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta illiquido e pertanto il non poteva NT
avvalersi dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta (a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamen-te previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristallizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie,
l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario;
tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui “in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d.
n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per
- 7 - contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità”).
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così
Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A..
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex RD
639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza del credito richiesto sulla base dei titoli denunziati e la congruenza dell'importo richiesto quale indennità di occupazione.
Ciò chiarito, va preventivamente valutata la domanda riconvenzionale proposta dal in comparsa si legge quanto segue: “in via subordinata, nella denegata NT
- 8 - ipotesi in cui si ritenga l'atto di accerta mento impugnato non utile per il recupero del credito vantato dall'amministrazione, si formula in questa sede domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva.
Considerato che l'area oggetto di occupazione abusiva è destinata alla realizzazione di infrastrutture di quartiere e standards urbanistici, l'illecita protrazione nel godimento dell'immobile ha causato all'Ente un danno suscettibile di tutela risarcitoria quale “danno normale” derivante dalla specifiche circostanze allegate.
Ovvero secondo i noti criteri di causalità dall'illecita condotta dell'oppone te è derivata l'impossibilità per l'Ente di destinare l'area alla collettività con le modalità stabilite con gli atti pianificatori.
Invero, contrariamente a quanto ex adverso, la mancata realizzazione delle opere di pubblica utilità piuttosto che all'inerzia della p.a. è viceversa stata causata dalla condotta illecita del Sig. la che non ha sgomberato l'area nonostante le diffide e le denunce Pt_1
penali.
Per gli effetti, secondo quanto di recente chiarito da SS.UU. n. 33645 del 15/11/2022, sussistendo gli elementi per la configurazione del danno derivante dalla mancata possibilità per l'ente di realizzare le opere di pubblica utilità a servizio del quartiere,
l'opponente deve essere condannato al risarcimento del danno da occupazione abusiva del suolo. Il danno può essere valutato equitativamente attingendo al paramento del canone locativo di mercato e dunque anch'esso nella misura di € 1.713,90 mensili a decorrere dal 2013 con rivalutazione ISTAT pari ad € 223.567,54 fino al 28-9-2023 oltre i successivi maturati e maturandi fino alla data della emissione sentenza oltre interessi come per legge”.
L'ordine delle questioni poste dalla predetta domanda involge l'accertamento della contestata occupazione degli immobili comunali e l'insussistenza di un valido titolo atto a giustificarla.
- 9 - In citazione si legge che “il presupposto della presunta occupazione senza titolo contestata all'attore è costituito dall'esistenza del decreto n. 5591 del 04.02.1994, con cui veniva pronunciata l'espropriazione delle aree in questione in favore della gestione di liquidazione delle attività del Sindaco di - Commissario Straordinario di Governo - CP_1
in persona del Funzionario incaricato nominato dal con delibera del 19.01.1994 ai sensi dell'art. 84 della L. 14.05.1981 n. 219.
Dal del detto decreto, però, il ricorrente ha continuato ad occupare e detenere il possesso delle aree in argomento fino all'attualità”.
Costituisce, pertanto, circostanza non solo non contestata, ma finanche espressamente ammessa che l'attore, anche dopo il decreto di esproprio reso in data 04 febbraio 1994, abbia continuato ad occupare gli immobili oggetto di causa;
parimenti incontestata è la titolarità degli stessi in capo al NT
La circostanza che intende valorizzare l'attore è la sostanziale inerzia della PA, pur all'esito dell'esproprio delle aree, atteso che “nessuna attività connessa alla pronunciata espropriazione è stata realizzata sulle aree in oggetto, le quali ancora oggi si presentano nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla data del
04.06.1982, allorquando veniva redatto lo stato di consistenza e di occupazione da parte dell'Amministrazione comunale. In ogni caso, oltre alla mancata realizzazione delle opere di cui al decreto definitivo di espropriazione del 1994, occorre considerare che, ad oggi, sono scaduti tutti i termini di P.U., con la conseguenza che qualsiasi atto di rivendicazione della predetta area da parte del subentrato al Commissario NT
Straordinario di Governo ex lege L. 14.05.1981 n. 219 Titolo VIII, avverrebbe in assoluta carenza di potere e come tale risulterebbe chiaramente illegittimo”.
Ha, inoltre, evidenziato di avere avviato il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo
Sezione Settima (giudizio recante il n. 3545/2019), Controparte_5
volto, appunto, ad acclarare l'illegittimità dell'iniziative recuperatoria.
- 10 - Il ha replicato evidenziando come lo stesso TAR abbia già valutato e CP_1 CP_1
rigettato l'istanza di sospensione, assumendo, con Ordinanza n. 1811/2020, che il ricorso non appare assistito da idoneo fumus di fondatezza tenuto conto che parte ricorrente non ha giustificato con alcun titolo giuridico di possesso di un bene che allo stato si configura di proprietà pubblica.
Il ha, inoltre, dedotto quanto segue: “E' altrettanto incontestata la NT
circostanza che l'opponente occupava inizialmente il predetto cespite in quanto conduttore dell'autolavaggio S. Cristoforo di proprietà della Sud Industria s.p.a., e poi come custode temporaneo. Al momento del completamento della procedura di esproprio
e con il trasferimento della proprietà in capo al il titolo che ab origine NT
giustificava l'occupazione dell'immobile non è stato rinnovato per cui viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 1591
c.c., il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, nel quale confluiscono le relative componenti. Correttamente l'Amministrazione ha identificato il corrispettivo convenuto, con il canone legale (C. 8913/2002), sulla scorta del quale ha emesso la bollettazione nella misura di € 1.713,90 mensili e con l'aggiunta unicamente degli interessi legali trattandosi di debito di valuta di natura contrattuale ( C. 7546/2002;
Corte di Appello Catania 18.11.2005). Il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna - costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile - prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore (C. 6368/1995). Ne consegue la piena legittimità dell'atto di accertamento e intimazione impugnato che deve essere confermato con rigetto dell'opposizione con tutte le conseguenze di legge”.
L'assunto da cui pare, pertanto, prendere le mosse il è che il OR NT
, alla data dell'esproprio (4 febbraio 1994), fosse il conduttore Parte_1
- 11 - dell'immobile in virtù di un contratto di locazione intercorso con l'originario proprietario (la società Sud Industria S.p.A.), contratto da considerarsi cessato e/o risolto in ragione della vicenda espropriativa, da ciò derivando l'obbligo di restituzione dell'immobile e l'obbligo di corrispondere quanto previsto dall'art.1591 c.c. (“il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”).
L'assunto non è condivisibile.
Deve, in particolare, escludersi che l'attore corrisponda al soggetto espropriato, atteso che dal relativo decreto emerge univocamente che il bene era originariamente in titolarità e nella disponibilità della società Sud Industria S.p.A.; inoltre dal verbale di consistenza (cfr. allegato n.1 alla produzione di parte convenuta) recante la data del 4 giugno 1982 emerge un generico riferimento alla presenza sui luoghi del OR ER
, definito conduttore ed, equivocamente, marito della titolare ORa
[...]
. Controparte_6
Trattasi, con tutta evidenza, di soggetti diversi dal OR , il quale, Parte_1
alla data del giugno 1982, aveva appena 15 anni;
neppure è dedotta o documentata qualsivoglia vicenda circolatoria del contratto di locazione facente capo al OR ER
o alla ORa .
[...] Controparte_6
In breve:
a) non è documentata l'esistenza di un contratto di locazione intercorso tra la Sud
Industria S.p.A., quale locatore, ed i ORi e/o ON _6
, quali conduttori;
[...]
b) non è dedotta e/o provata qualsivoglia vicenda circolatoria della posizione contrattuale facente ai predetti conduttori in capo all'attore.
Sebbene debba escludersi che il credito risarcitorio azionato possa trovare fondamento nel disposto di cui all'art.1591 c.c., va, in ogni caso, riconosciuta ed
- 12 - affermata la configurabilità dell'illecita ed indebita occupazione dell'immobile da parte dell'attore per il periodo individuato nell'avviso impugnato (gennaio 2013-settembre
2023), atteso che l'attore non ha finanche dedotto l'esistenza di un valido titolo detentivo.
È, quindi, evidente che detta occupazione ha obiettivamente assunto i connotati dell'occupazione sine titulo, integrante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliana di cui all'art.2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo.
Occorre, a tal punto, interrogarsi sulla possibilità di accedere all'invocata tutela risarcitoria.
Va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 hanno composto un contrasto insorto fra la Seconda e la
Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Si è, in particolare, affermato che:
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
- 13 - mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nel caso di specie il in ordine allo specifico profilo del danno NT
patito in ragione dell'occupazione sine titulo, ha dedotto che “l'immobile di cui si discute appartiene al patrimonio indisponibile del in quanto formalmente così NT
censito nell'inventario comunale e in concreto destinato all'uso pubblico costituito dalla realizzazione di standards urbanistici. In particolare, come si evince dalla documentazione in atti l'area è stata espropriata per essere destinata alla realizzazione di verde pubblico e di parcheggio da asservire all'attiguo cimitero di Barra. Della vicenda si è già occupata
Codesta Sez. IV del Tribunale Civile di Napoli che, con la sentenza 9564/2023 pubblicata il
20/10/2023, nel giudizio tra il e l'altro occupante dell'area limitrofa NT
oggetto della medesima procedura espopriativa, ha inequivocabilmente accertato che il bene in esame, a seguito di provvedimento di espropriazione da parte della P.A., è entrato
a far parte del patrimonio del patrimonio indisponibile proprio in NT
ragione della pubblica utilità cui è stato destinato il bene stesso, richiamando sul punto anche le Sezioni Unite della Cor te di Cassazione, con la pronuncia n. 651/2023, che hanno negato che la semplice inerzia della P.A., successiva ad un valido provvedimento di esproprio per pubblica utilità, sia idonea a recidere il vincolo di indisponibilità del bene e renderlo così usucapibile, occorrendo a tali fini l'interversione del possesso da parte di colui che lo detiene….Ed invero l'assenza di attività sull'area che si presenta nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso, più che una inerzia della
p.a. è stata la conseguenza della condotta illecita posta in essere dall'attore che non ha mai sgomberato l'area nonostante le plurime diffide e denunce… l'area oggetto di occupazione abusiva è destinata alla realizzazione di infrastrutture di quartiere e
- 14 - standards urbanistici, l'illecita protrazione nel godimento dell'immobile ha causato all'Ente un danno suscettibile di tutela risarcitoria quale “danno normale” derivante dalla specifiche circostanze allegate.
Ovvero secondo i noti criteri di causalità dall'illecita condotta dell'opponente è derivata l'impossibilità per l'Ente di destinare l'area alla collettività con le modalità stabilite con gli atti pianificatori. Invero, contrariamente a quanto ex adverso, la mancata realizzazione delle opere di pubblica utilità piuttosto che all'inerzia della p.a. è viceversa stata causata dalla condotta illecita del Sig. la che non ha sgomberato l'area Pt_1
nonostante le diffide e le denunce penali. Per gli effetti, secondo quanto di recente chiarito da SS.UU. n. 33645 del 15/11/2022, sussistendo gli elementi per la configurazione del danno derivante dalla mancata possibilità per l'ente di realizzare le opere di pubblica utilità a servizio del quartiere, l'opponente deve essere condannato al risarcimento del danno da occupazione abusiva del suolo. Il danno può essere valutato equitativamente attingendo al paramento del canone locativo di mercato e dunque anch'esso nella misura di € 1.713,90 mensili a decorrere dal 2013 con rivalutazione ISTAT pari ad € 223.567,54 fino al 28-9-2023 oltre i successivi maturati e maturandi fino alla data della emissione sentenza oltre interessi come per legge”.
In breve il danno paventato dal convenuto e correlato all'indisponibilità dell'area in ragione dell'occupazione sine titulo è rappresentato dal non aver potuto destinare la predetta area alle opere di pubblica utilità a servizio del quartiere, come prefigurate negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Ritiene questo Giudice che il abbia, pertanto, soddisfatto l'onere NT
deduttivo e probatorio, come individuato dalla Suprema Corte nella richiamata pronunzia;
invero rientra sicuramente nella nozione di privazione del godimento diretto da parte del proprietario l'ipotesi in cui il bene, rientrante nel patrimonio indisponibile di un ente, sia stato, in ragione dell'occupazione sine titulo, concretamente sottratto alla
- 15 - destinazione ed all'utilizzo da parte della collettività, come prevista dagli strumenti urbanistici richiamati dall'ente.
In breve l'ente ha soddisfatto l'onere di allegazione della concreta possibilità di godimento perduta, da intendersi quale godimento diretto mediante messa a disposizione del bene in favore dei cittadini (verde pubblico e parcheggio a servizio del vicino cimitero).
Venendo alla quantificazione del danno, può farsi parimenti applicazione dei principi in tema di liquidazione equitativa del danno parametrata al valore di locazione dell'immobile, criterio concretamente affidato al ctu nominato in corso di causa, il quale, all'esito dei condivisibili accertamenti peritali, ha concluso affermando che “con riferimento ai valori locatizi di mercato ed in particolare con riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate ed alla quantificazione prodotta del il sottoscritto è pervenuto alla seguente NT
determinazione del valore locatizio di mercato dell'immobile in esame:
- a) per ciascuna mensilità € 1.230,00;
- b) totale delle mensilità dal 1gennaio 2013 al 31 agosto 2024 € 172.200,00
- c) totale interessi € 14.249,64
- totale b+c = € 186.249,64”
Il ctu ha specificamente replicato ai rilievi critici mossi dai ctp delle rispettive parti;
invero di nessun rilievo è la circostanza eventualmente emersa nel corso degli accertamenti peritali afferenti alla presenza di ulteriori soggetti occupanti l'area in oggetto, atteso che l'attore non ha mai contestato di aver occupato l'intero immobile oggetto di causa per il periodo in esame;
al contempo congrue appaiono le repliche del ctu ai rilievi critici del ctp del volti essenzialmente a contestare i valori minimi CP_1
OMI concretamente utilizzati;
sul punto è sufficiente fare rinvio a dette repliche ed alla
- 16 - correttezza della valutazione, tenuto conto delle scadenti condizioni in cui versa l'immobile in oggetto.
Può, quindi, affermarsi che il totale dovuto dall'attore a titolo di risarcimento danni per l'occupazione illegittima degli immobili oggetto di causa per il periodo che va dal gennaio 2013 al settembre 2023 è pari ad euro € 186.249,64.
Tali conteggi non sono stati specificamente contestati dall'attore.
Tale importo deve ritenersi comprensivo anche dei cd. Interessi compensativi;
invero
è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile…; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Tale principio è, appunto, alla base del calcolo degli interessi operato dal ctu.
Conclusivamente l'attore va condannato al pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 186.249,64, oltre interessi al tasso legale dalla NT
data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del OR e si liquidano Parte_1
come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente all'entità del credito riconosciuto in sentenza, dei valori medi di tariffa (tenuto conto del pregio delle difese svolte dal ed, NT
inoltre, della manifesta fondatezza delle pretese azionate).
Le spese di ctu, infine, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice che va condannata a rivalere il delle somme a NT
tale titolo eventualmente anticipate al nominato consulente.
P.Q.M.
- 17 - Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di accertamento
[...]
PG/2023/923665 del 13.11.2023, in quanto adottato dal in NT
difetto dei presupposti di legge;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dal e per l'effetto condanna l'opponente al NT Parte_1
pagamento in favore di detto ente, a titolo di risarcimento ex art.2043 c.c. per occupazione sine titulo dell'immobile indicato in atti, dell'importo di euro
186.249,64, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 NT
spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
➢ pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice che va condannata a rivalere il delle somme NT
a tale titolo eventualmente anticipate al nominato consulente
Così deciso in Napoli il 22 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 18 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22172/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 28/03/2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189
c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI MASO CORRADO, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- PARTE ATTRICE
E
c.f.: , elett.te dom.to presso la sede dell'ente NT P.IVA_1
unitamente all'Avv. DI RUSSO DOMENICO, c.f.: , dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti - PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30 ottobre 2023, il sig. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, emesso a norma Parte_1
dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, recante il prot. n. PG/2023/776451 e la data del
28/09/2023, emesso al fine di procedere al recupero delle indennità di occupazione sine titulo asseritamente non versate, derivanti dall'utilizzo dell'area e degli immobili siti in alla Via delle Repubbliche Marinare n. 226, foglio 170 particella 614, ed CP_1
identificati nell'inventario del patrimonio del Comune di con codice unità CP_1
immobiliare n. S14160001; in particolare è stato intimato il pagamento della somma di €
223.567,54 a titolo di indennità di occupazione dal 01.01.2013 sino al 25.09.2023, oltre ad € 13.066,21 per interessi, per un totale di € 236.633,75.
L'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa del evidenziando CP_1
come la presunta occupazione senza titolo contestata all'attore trovava, invece, fondamento nell'esistenza del decreto n. 5591 del 04.02.1994, con cui veniva pronunciata l'espropriazione delle aree in questione in favore della gestione di liquidazione delle attività del di - - in persona del CP_2 CP_1 Controparte_3
Funzionario incaricato nominato dal con delibera del 19.01.1994 ai sensi dell'art. 84 della L. 14.05.1981 n. 219.
L'attore ha rilevato che nessuna attività connessa alla pronunciata espropriazione è stata realizzata sulle aree in oggetto, e che sono scaduti tutti i termini di P.U., e che tale circostanza era stata portata all'attenzione del Tribunale Amministrativo CP_4
Napoli, nel giudizio recante il n. 3545/2019.
[...]
- 2 - Pertanto, ha ritenuto l'atto impugnato nullo fin dall'origine, nonché inidoneo a costituire alcuna pretesta ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639, ed ha chiesto la sospensione del provvedimento e la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo.
Inoltre, il sig. ha ritenuto che il credito azionato difetti, in ogni caso, dei Parte_1
requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, NT
negandone la fondatezza, ed ha dedotto di essere divenuto proprietario dell'area sita alla
Via delle Repubbliche Marinare n. 226 a seguito di procedura espropriativa regolarmente conclusa.
Più precisamente, ha sostenuto che l'area è stata espropriata per essere destinata alla realizzazione di verde pubblico e di parcheggio da asservire all'attiguo cimitero di
Barra, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore e Cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 1/3/05.
L'opposto Comune ha elencato gli atti da cui emergerebbe il corretto svolgimento della procedura (cfr. pagg 2-3 della comparsa di costituzione e risposta), ed in particolare il Decreto di espropriazione n. 5991 del 4-2-1994, che risulterebbe regolarmente trascritto in favore del C.I.P.E. con R.P. 7627 del 31-5-1994.
Il Comune di ha poi evidenziato che l'opponente occupava inizialmente il CP_1
predetto cespite in quanto conduttore dell'autolavaggio S. Cristoforo di proprietà della
Sud Industria s.p.a., e poi come custode temporaneo. Nonostante l'avvenuta espropriazione del terreno, il Sig. avrebbe, tuttavia, continuato ad occupare sine Parte_1
titulo l'immobile e, pertanto, con nota del 10-7-2017 prot. n. 546847 la Direzione del patrimonio del evidenziava l'occupazione abusiva dell'area; con nota CP_1 CP_1
del 12-11-2018 prot. n. 979377 la Polizia Municipale di riferiva degli accertamenti CP_1
eseguiti e, con nota prot. n. 5377 del 16/10/2018, veniva formulata alla procura della
- 3 - Repubblica apposita notizia di reato a carico di per occupazione abusiva. Ad essa Parte_1
seguiva la nota prot. n. 1041742 del 29-11-2018, con cui il sig. veniva diffidato al Parte_1
rilascio dell'area abusivamente occupata ed al pagamento di tutte le somme dovute a causa della occupazione abusiva nonchè, in ragione della perdurante inottemperanza,
l'Ordinanza n. 10 del 10-6-2019, con cui veniva ordinato lo sgombero delle aree e degli immobili abusivamente occupati, nel termine di gg. 15 dalla notifica.
L'opposto Comune ha rilevato che avverso tale provvedimento il sig. aveva Parte_1
promosso ricorso al T.A.R. Campania, iscritto al n. R.G. 3545/2019, ma la relativa istanza cautelare è stata respinta con Ordinanza n. 1811/2020.
A seguito del mancato pagamento, sarebbe seguito d'avviso di accertamento esecutivo impugnato nel presente giudizio.
Il ha richiamato, inoltre, la sentenza 9564/2023 della X sez. del Tribunale di CP_1
Napoli, pubblicata il 20/10/2023, nel giudizio tra il e l'altro occupante NT
dell'area limitrofa oggetto della medesima procedura espropriativa, e sul punto anche le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 651/2023, che avrebbero negato che la semplice inerzia della P.A., successiva ad un valido provvedimento di esproprio per pubblica utilità, sia idonea a recidere il vincolo di indisponibilità del bene e renderlo così usucapibile, occorrendo a tali fini l'interversione del possesso da parte di colui che lo detiene.
Alla luce di ciò, il ha dunque ritenuto corretta la qualificazione del bene, CP_1
appartenente al patrimonio indisponibile del e la sussistenza NT
dell'obbligo di corresponsione delle somme intimate.
In tal senso, ha richiamato la disciplina di cui all'art. 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora deve restituire la cosa, ed è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (salvo il maggior danno), quantificato con il canone legale di € 1.713,90 mensili e con l'aggiunta dei soli interessi legali.
- 4 - In via subordinata, il ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento CP_1
del danno per occupazione abusiva.
Con ordinanza del 28.03.2024, veniva disposta la CTU e nominato l'architetto
[...]
, che depositava la perizia in data 30 ottobre 2024. Per_2
All'udienza del 18.11.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.03.2025 per il passaggio in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con la concessione dei termini previsti da tale norma, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
********
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del presente giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal CP_1
ovvero l'avviso di accertamento esecutivo PG/2023/776451 del 28.09.2023.
[...]
L'atto in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato emesso ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'assenza di qualsivoglia titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile; a fronte di tali premesse viene genericamente richiesto il pagamento delle somme ivi individuate quale credito maturato in ragione dell'occupazione, senza ulteriori specificazioni;
si rinviene, poi, un richiamo ad una “indennità di occupazione dell'area”; difetta, inoltre, qualsivoglia individuazione dei criteri adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso omette di esplicitare l'esatta natura e fonte del credito vantato;
in particolare non è dato comprendere se esso sia il corrispettivo dovuto in base ad un valido titolo concessorio e/o detentivo ovvero sia la somma richiesta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto ovvero, ancora, se costituisca una indennità che trovi fonte nella legge;
neppure appaiono esplicitati ovvero documentati, come detto, i criteri di calcolo degli importi indicati nel riepilogo contabile.
- 5 - Solo in sede di costituzione in giudizio il a finalmente provato a far NT
chiarezza in ordine al titolo delle somme richieste ed ai criteri di quantificazione adottati, formulando, inoltre, le plurime domande riconvenzionali sopra individuate.
Ciò chiarito, va dichiarato fondato il motivo di opposizione concernente
l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge
160/2019, per i crediti in oggetto, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792,
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adot-tare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari”
e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale».
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi Enti e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad
- 6 - avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis.
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione della fonte del credito azionato ovvero dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione;
gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante l'occupazione dell'area e degli immobili ivi collocati, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore di detti immobili;
in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta illiquido e pertanto il non poteva NT
avvalersi dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta (a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamen-te previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristallizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie,
l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario;
tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui “in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d.
n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per
- 7 - contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità”).
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così
Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A..
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex RD
639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza del credito richiesto sulla base dei titoli denunziati e la congruenza dell'importo richiesto quale indennità di occupazione.
Ciò chiarito, va preventivamente valutata la domanda riconvenzionale proposta dal in comparsa si legge quanto segue: “in via subordinata, nella denegata NT
- 8 - ipotesi in cui si ritenga l'atto di accerta mento impugnato non utile per il recupero del credito vantato dall'amministrazione, si formula in questa sede domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva.
Considerato che l'area oggetto di occupazione abusiva è destinata alla realizzazione di infrastrutture di quartiere e standards urbanistici, l'illecita protrazione nel godimento dell'immobile ha causato all'Ente un danno suscettibile di tutela risarcitoria quale “danno normale” derivante dalla specifiche circostanze allegate.
Ovvero secondo i noti criteri di causalità dall'illecita condotta dell'oppone te è derivata l'impossibilità per l'Ente di destinare l'area alla collettività con le modalità stabilite con gli atti pianificatori.
Invero, contrariamente a quanto ex adverso, la mancata realizzazione delle opere di pubblica utilità piuttosto che all'inerzia della p.a. è viceversa stata causata dalla condotta illecita del Sig. la che non ha sgomberato l'area nonostante le diffide e le denunce Pt_1
penali.
Per gli effetti, secondo quanto di recente chiarito da SS.UU. n. 33645 del 15/11/2022, sussistendo gli elementi per la configurazione del danno derivante dalla mancata possibilità per l'ente di realizzare le opere di pubblica utilità a servizio del quartiere,
l'opponente deve essere condannato al risarcimento del danno da occupazione abusiva del suolo. Il danno può essere valutato equitativamente attingendo al paramento del canone locativo di mercato e dunque anch'esso nella misura di € 1.713,90 mensili a decorrere dal 2013 con rivalutazione ISTAT pari ad € 223.567,54 fino al 28-9-2023 oltre i successivi maturati e maturandi fino alla data della emissione sentenza oltre interessi come per legge”.
L'ordine delle questioni poste dalla predetta domanda involge l'accertamento della contestata occupazione degli immobili comunali e l'insussistenza di un valido titolo atto a giustificarla.
- 9 - In citazione si legge che “il presupposto della presunta occupazione senza titolo contestata all'attore è costituito dall'esistenza del decreto n. 5591 del 04.02.1994, con cui veniva pronunciata l'espropriazione delle aree in questione in favore della gestione di liquidazione delle attività del Sindaco di - Commissario Straordinario di Governo - CP_1
in persona del Funzionario incaricato nominato dal con delibera del 19.01.1994 ai sensi dell'art. 84 della L. 14.05.1981 n. 219.
Dal del detto decreto, però, il ricorrente ha continuato ad occupare e detenere il possesso delle aree in argomento fino all'attualità”.
Costituisce, pertanto, circostanza non solo non contestata, ma finanche espressamente ammessa che l'attore, anche dopo il decreto di esproprio reso in data 04 febbraio 1994, abbia continuato ad occupare gli immobili oggetto di causa;
parimenti incontestata è la titolarità degli stessi in capo al NT
La circostanza che intende valorizzare l'attore è la sostanziale inerzia della PA, pur all'esito dell'esproprio delle aree, atteso che “nessuna attività connessa alla pronunciata espropriazione è stata realizzata sulle aree in oggetto, le quali ancora oggi si presentano nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla data del
04.06.1982, allorquando veniva redatto lo stato di consistenza e di occupazione da parte dell'Amministrazione comunale. In ogni caso, oltre alla mancata realizzazione delle opere di cui al decreto definitivo di espropriazione del 1994, occorre considerare che, ad oggi, sono scaduti tutti i termini di P.U., con la conseguenza che qualsiasi atto di rivendicazione della predetta area da parte del subentrato al Commissario NT
Straordinario di Governo ex lege L. 14.05.1981 n. 219 Titolo VIII, avverrebbe in assoluta carenza di potere e come tale risulterebbe chiaramente illegittimo”.
Ha, inoltre, evidenziato di avere avviato il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo
Sezione Settima (giudizio recante il n. 3545/2019), Controparte_5
volto, appunto, ad acclarare l'illegittimità dell'iniziative recuperatoria.
- 10 - Il ha replicato evidenziando come lo stesso TAR abbia già valutato e CP_1 CP_1
rigettato l'istanza di sospensione, assumendo, con Ordinanza n. 1811/2020, che il ricorso non appare assistito da idoneo fumus di fondatezza tenuto conto che parte ricorrente non ha giustificato con alcun titolo giuridico di possesso di un bene che allo stato si configura di proprietà pubblica.
Il ha, inoltre, dedotto quanto segue: “E' altrettanto incontestata la NT
circostanza che l'opponente occupava inizialmente il predetto cespite in quanto conduttore dell'autolavaggio S. Cristoforo di proprietà della Sud Industria s.p.a., e poi come custode temporaneo. Al momento del completamento della procedura di esproprio
e con il trasferimento della proprietà in capo al il titolo che ab origine NT
giustificava l'occupazione dell'immobile non è stato rinnovato per cui viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del rapporto contrattuale. Ai sensi dell'art. 1591
c.c., il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, nel quale confluiscono le relative componenti. Correttamente l'Amministrazione ha identificato il corrispettivo convenuto, con il canone legale (C. 8913/2002), sulla scorta del quale ha emesso la bollettazione nella misura di € 1.713,90 mensili e con l'aggiunta unicamente degli interessi legali trattandosi di debito di valuta di natura contrattuale ( C. 7546/2002;
Corte di Appello Catania 18.11.2005). Il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna - costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile - prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore (C. 6368/1995). Ne consegue la piena legittimità dell'atto di accertamento e intimazione impugnato che deve essere confermato con rigetto dell'opposizione con tutte le conseguenze di legge”.
L'assunto da cui pare, pertanto, prendere le mosse il è che il OR NT
, alla data dell'esproprio (4 febbraio 1994), fosse il conduttore Parte_1
- 11 - dell'immobile in virtù di un contratto di locazione intercorso con l'originario proprietario (la società Sud Industria S.p.A.), contratto da considerarsi cessato e/o risolto in ragione della vicenda espropriativa, da ciò derivando l'obbligo di restituzione dell'immobile e l'obbligo di corrispondere quanto previsto dall'art.1591 c.c. (“il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”).
L'assunto non è condivisibile.
Deve, in particolare, escludersi che l'attore corrisponda al soggetto espropriato, atteso che dal relativo decreto emerge univocamente che il bene era originariamente in titolarità e nella disponibilità della società Sud Industria S.p.A.; inoltre dal verbale di consistenza (cfr. allegato n.1 alla produzione di parte convenuta) recante la data del 4 giugno 1982 emerge un generico riferimento alla presenza sui luoghi del OR ER
, definito conduttore ed, equivocamente, marito della titolare ORa
[...]
. Controparte_6
Trattasi, con tutta evidenza, di soggetti diversi dal OR , il quale, Parte_1
alla data del giugno 1982, aveva appena 15 anni;
neppure è dedotta o documentata qualsivoglia vicenda circolatoria del contratto di locazione facente capo al OR ER
o alla ORa .
[...] Controparte_6
In breve:
a) non è documentata l'esistenza di un contratto di locazione intercorso tra la Sud
Industria S.p.A., quale locatore, ed i ORi e/o ON _6
, quali conduttori;
[...]
b) non è dedotta e/o provata qualsivoglia vicenda circolatoria della posizione contrattuale facente ai predetti conduttori in capo all'attore.
Sebbene debba escludersi che il credito risarcitorio azionato possa trovare fondamento nel disposto di cui all'art.1591 c.c., va, in ogni caso, riconosciuta ed
- 12 - affermata la configurabilità dell'illecita ed indebita occupazione dell'immobile da parte dell'attore per il periodo individuato nell'avviso impugnato (gennaio 2013-settembre
2023), atteso che l'attore non ha finanche dedotto l'esistenza di un valido titolo detentivo.
È, quindi, evidente che detta occupazione ha obiettivamente assunto i connotati dell'occupazione sine titulo, integrante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliana di cui all'art.2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo.
Occorre, a tal punto, interrogarsi sulla possibilità di accedere all'invocata tutela risarcitoria.
Va rammentato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 hanno composto un contrasto insorto fra la Seconda e la
Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
Si è, in particolare, affermato che:
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
• nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
- 13 - mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Nel caso di specie il in ordine allo specifico profilo del danno NT
patito in ragione dell'occupazione sine titulo, ha dedotto che “l'immobile di cui si discute appartiene al patrimonio indisponibile del in quanto formalmente così NT
censito nell'inventario comunale e in concreto destinato all'uso pubblico costituito dalla realizzazione di standards urbanistici. In particolare, come si evince dalla documentazione in atti l'area è stata espropriata per essere destinata alla realizzazione di verde pubblico e di parcheggio da asservire all'attiguo cimitero di Barra. Della vicenda si è già occupata
Codesta Sez. IV del Tribunale Civile di Napoli che, con la sentenza 9564/2023 pubblicata il
20/10/2023, nel giudizio tra il e l'altro occupante dell'area limitrofa NT
oggetto della medesima procedura espopriativa, ha inequivocabilmente accertato che il bene in esame, a seguito di provvedimento di espropriazione da parte della P.A., è entrato
a far parte del patrimonio del patrimonio indisponibile proprio in NT
ragione della pubblica utilità cui è stato destinato il bene stesso, richiamando sul punto anche le Sezioni Unite della Cor te di Cassazione, con la pronuncia n. 651/2023, che hanno negato che la semplice inerzia della P.A., successiva ad un valido provvedimento di esproprio per pubblica utilità, sia idonea a recidere il vincolo di indisponibilità del bene e renderlo così usucapibile, occorrendo a tali fini l'interversione del possesso da parte di colui che lo detiene….Ed invero l'assenza di attività sull'area che si presenta nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso, più che una inerzia della
p.a. è stata la conseguenza della condotta illecita posta in essere dall'attore che non ha mai sgomberato l'area nonostante le plurime diffide e denunce… l'area oggetto di occupazione abusiva è destinata alla realizzazione di infrastrutture di quartiere e
- 14 - standards urbanistici, l'illecita protrazione nel godimento dell'immobile ha causato all'Ente un danno suscettibile di tutela risarcitoria quale “danno normale” derivante dalla specifiche circostanze allegate.
Ovvero secondo i noti criteri di causalità dall'illecita condotta dell'opponente è derivata l'impossibilità per l'Ente di destinare l'area alla collettività con le modalità stabilite con gli atti pianificatori. Invero, contrariamente a quanto ex adverso, la mancata realizzazione delle opere di pubblica utilità piuttosto che all'inerzia della p.a. è viceversa stata causata dalla condotta illecita del Sig. la che non ha sgomberato l'area Pt_1
nonostante le diffide e le denunce penali. Per gli effetti, secondo quanto di recente chiarito da SS.UU. n. 33645 del 15/11/2022, sussistendo gli elementi per la configurazione del danno derivante dalla mancata possibilità per l'ente di realizzare le opere di pubblica utilità a servizio del quartiere, l'opponente deve essere condannato al risarcimento del danno da occupazione abusiva del suolo. Il danno può essere valutato equitativamente attingendo al paramento del canone locativo di mercato e dunque anch'esso nella misura di € 1.713,90 mensili a decorrere dal 2013 con rivalutazione ISTAT pari ad € 223.567,54 fino al 28-9-2023 oltre i successivi maturati e maturandi fino alla data della emissione sentenza oltre interessi come per legge”.
In breve il danno paventato dal convenuto e correlato all'indisponibilità dell'area in ragione dell'occupazione sine titulo è rappresentato dal non aver potuto destinare la predetta area alle opere di pubblica utilità a servizio del quartiere, come prefigurate negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Ritiene questo Giudice che il abbia, pertanto, soddisfatto l'onere NT
deduttivo e probatorio, come individuato dalla Suprema Corte nella richiamata pronunzia;
invero rientra sicuramente nella nozione di privazione del godimento diretto da parte del proprietario l'ipotesi in cui il bene, rientrante nel patrimonio indisponibile di un ente, sia stato, in ragione dell'occupazione sine titulo, concretamente sottratto alla
- 15 - destinazione ed all'utilizzo da parte della collettività, come prevista dagli strumenti urbanistici richiamati dall'ente.
In breve l'ente ha soddisfatto l'onere di allegazione della concreta possibilità di godimento perduta, da intendersi quale godimento diretto mediante messa a disposizione del bene in favore dei cittadini (verde pubblico e parcheggio a servizio del vicino cimitero).
Venendo alla quantificazione del danno, può farsi parimenti applicazione dei principi in tema di liquidazione equitativa del danno parametrata al valore di locazione dell'immobile, criterio concretamente affidato al ctu nominato in corso di causa, il quale, all'esito dei condivisibili accertamenti peritali, ha concluso affermando che “con riferimento ai valori locatizi di mercato ed in particolare con riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate ed alla quantificazione prodotta del il sottoscritto è pervenuto alla seguente NT
determinazione del valore locatizio di mercato dell'immobile in esame:
- a) per ciascuna mensilità € 1.230,00;
- b) totale delle mensilità dal 1gennaio 2013 al 31 agosto 2024 € 172.200,00
- c) totale interessi € 14.249,64
- totale b+c = € 186.249,64”
Il ctu ha specificamente replicato ai rilievi critici mossi dai ctp delle rispettive parti;
invero di nessun rilievo è la circostanza eventualmente emersa nel corso degli accertamenti peritali afferenti alla presenza di ulteriori soggetti occupanti l'area in oggetto, atteso che l'attore non ha mai contestato di aver occupato l'intero immobile oggetto di causa per il periodo in esame;
al contempo congrue appaiono le repliche del ctu ai rilievi critici del ctp del volti essenzialmente a contestare i valori minimi CP_1
OMI concretamente utilizzati;
sul punto è sufficiente fare rinvio a dette repliche ed alla
- 16 - correttezza della valutazione, tenuto conto delle scadenti condizioni in cui versa l'immobile in oggetto.
Può, quindi, affermarsi che il totale dovuto dall'attore a titolo di risarcimento danni per l'occupazione illegittima degli immobili oggetto di causa per il periodo che va dal gennaio 2013 al settembre 2023 è pari ad euro € 186.249,64.
Tali conteggi non sono stati specificamente contestati dall'attore.
Tale importo deve ritenersi comprensivo anche dei cd. Interessi compensativi;
invero
è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile…; ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Tale principio è, appunto, alla base del calcolo degli interessi operato dal ctu.
Conclusivamente l'attore va condannato al pagamento in favore del Parte_1
dell'importo di euro 186.249,64, oltre interessi al tasso legale dalla NT
data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del OR e si liquidano Parte_1
come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente all'entità del credito riconosciuto in sentenza, dei valori medi di tariffa (tenuto conto del pregio delle difese svolte dal ed, NT
inoltre, della manifesta fondatezza delle pretese azionate).
Le spese di ctu, infine, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice che va condannata a rivalere il delle somme a NT
tale titolo eventualmente anticipate al nominato consulente.
P.Q.M.
- 17 - Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di accertamento
[...]
PG/2023/923665 del 13.11.2023, in quanto adottato dal in NT
difetto dei presupposti di legge;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dal e per l'effetto condanna l'opponente al NT Parte_1
pagamento in favore di detto ente, a titolo di risarcimento ex art.2043 c.c. per occupazione sine titulo dell'immobile indicato in atti, dell'importo di euro
186.249,64, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
➢ condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 NT
spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
➢ pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice che va condannata a rivalere il delle somme NT
a tale titolo eventualmente anticipate al nominato consulente
Così deciso in Napoli il 22 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 18 -