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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Il proprietario non ritira il cane e non paga il centro cinofilo: conseguenzeAvv. Filippo Portoghese · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2204 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa: da
nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore del rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi di Parte_2
Pietro e Antonella Lattanzio, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, P.za
Libertà n.12, presso lo studio dei procuratori, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Luca Troiani, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in San Benedetto del Tronto, Via Luigi Dari n. 45, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta- rinunciatario al mandato convenuto
OGGETTO: altri contratti d'opera pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19.3.2025 da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella sua qualità di Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_2
conveniva in giudizio per ivi sentir accertare e dichiarare il convenuto Controparte_1 tenuto al pagamento della complessiva somma di € 11.200,00, di cui € 4.000 per l'addestramento dei due cani di sua proprietà e € 7.200,00 a titolo di pensione per la cura di uno di essi, ovvero della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che il convenuto si rivolgeva al perché curasse Parte_2
l'addestramento dei suoi due cani di razza pastore LG, e ZE;
Per_1
- che le parti concordavano il corrispettivo dell'addestramento in € 4.000,00, comprensivo del costo della pensione degli animali per il periodo strettamente necessario all'addestramento, ed un ulteriore corrispettivo di € 20,00 per ogni giorno di permanenza degli animali, successivo all'addestramento, presso la pensione del Centro Cinofilo, a titolo di pagamento del sostentamento quotidiano e dell'igiene dei cani;
- che, in data 29.7.2014, i due animali venivano consegnati, dotati di microchip, nelle mani dell'allevatore - addestratore , presso il;
Parte_3 Parte_2
- che, in data 8.9.2014, l'addestratore comunicava telefonicamente al Parte_3
alla presenza di e , che l'addestramento era stato CP_1 Parte_4 Persona_2
ultimato e che i cani dovevano essere ritirati, ricordando di dover essere pagato;
- che il convenuto provvedeva a ritirare solo il cane lasciando l'altro cane ZE Per_1
presso il Centro Cinofilo per mesi, rendendosi irreperibile;
- che, nonostante i numerosi solleciti, l'animale veniva ritirato solo in data 1.10.2015 da un delegato del convenuto, che non provvedeva a pagare il corrispettivo richiesto.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio deducendo che il prezzo concordato per Controparte_1
l'addestramento era pari a € 2.000, che non era stato pattuito un importo per l'eventuale soggiorno degli animali al di fuori del periodo di addestramento, che la parte attrice non aveva adempiuto all'obbligazione, in quanto i cani non risultavano addestrati;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la sola parte attrice precisava le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla rinuncia al mandato da parte del difensore del convenuto.
Come noto, la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5410 del 11/04/2001).
Nel caso in esame, atteso che non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa alla sostituzione del procuratore originariamente costituito con altro procuratore, la rappresentanza legale dello stesso deve ritenersi ancora sussistente nell'ambito del presente procedimento.
Ancora, in via preliminare, mette conto precisare che il procuratore del convenuto non ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni. Com'è noto, nell'ipotesi in cui il procuratore non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass.
pagina 3 di 6 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222 del
09/05/2018).
Nel merito, la pretesa di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che non vi è contestazione sull'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, appuntandosi le principali divergenze tra le contrapposte argomentazioni sull'entità del compenso pattuito per l'addestramento e per la cura dei cani, nonché sull'esattezza della prestazione eseguita dalla società attrice.
Invero, in forza delle allegazioni documentali effettuate e delle risultanze della prova orale, nonché dell'assenza di contestazione da parte del convenuto, l'attrice ha provato il conferimento di incarico nei suoi confronti, avente ad oggetto l'addestramento di due cani di razza pastore LG.
I testi hanno rammentato la consegna degli animali presso la società attrice in data
29.7.2014 e lo svolgimento di attività di addestramento (cfr. dichiarazioni rese dai testi
); tali circostanze emergono anche dal tenore dei messaggi Per_2 CP_1 Tes_1
inviati dal convenuto all'addestratore e mai contestati (doc. da 1 a 7 allegati all'atto di citazione).
Quanto al compenso stabilito per l'attività di addestramento, le risultanze rinvenienti dall'esperita prova orale hanno dato conforto alle allegazioni attoree sulla pattuizione di un compenso pari a € 2.000 per l'addestramento di ciascun cane (cfr. dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale e dal teste . Parte_1 Parte_3
La circostanza risulta, altresì, confermata dai citati messaggi inviati dal convenuto, in cui quest'ultimo, a partire dall'aprile 2015, proponeva il pagamento in favore del centro cinofilo dell'importo complessivo di € 2.000 per ritirare il cane ZE, precisando che tale somma era stata “da te richiesta al tempo e da me accettati oggi perché divisi in mensilità”.
Del pari, deve ritenersi dimostrato che le parti abbiano concordato l'ulteriore importo di € 20,00 al giorno per la permanenza dei cani presso il centro, come riferito dal teste e come risulta implicitamente dalla predetta conversazione avvenuta tra le Parte_3
parti tramite messaggi telefonici, atteso che la proposta di pagamento formulata dal pagina 4 di 6 convenuto sembrava presupporre il versamento di un importo onnicomprensivo ai fini di una soluzione conciliativa.
Deve essere, invece, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta, in ragione dell'asserita inadeguatezza dell'addestramento dei cani.
In disparte dalla genericità di tale contestazione, l'eccezione in esame non può dirsi fondata sul principio di buona fede, atteso che la giustificazione del rifiuto di versare il corrispettivo è stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (cfr. Cass. n. 36295/2023; Cass. n. 22353/2010; Cass. n. 7528/2009; Cass. n.
10506/1994). Nella specie, infatti, nonostante i plurimi contatti tra le parti, non risulta che il convenuto abbia tempestivamente formulato contestazioni o riserve sull'attività svolta dal centro (cfr. dichiarazioni teste comunicazioni whatsapp, dichiarazione di ritiro Parte_3
del cane).
Devesi, inoltre, evidenziare che, a fronte dell'allegazione di inesattezza della prestazione, il creditore ha fornito adeguata prova contraria, in quanto, come detto, lo svolgimento dell'attività di addestramento è stata confermata dai testi escussi.
Giova, altresì, sottolineare che i testi e hanno precisato la Tes_1 Parte_3
necessità per il proprietario di svolgere un periodo di affiancamento insieme all'addestratore e di far continuare l'animale a seguire quanto appreso anche in epoca successiva all'addestramento, per evitare la perdita delle nozioni acquisite. Sul punto il convenuto nulla ha dedotto né ha dimostrato di aver posto in essere tali raccomandazioni, con conseguente imputabilità alla parte eccipiente dell'inadeguatezza del risultato finale ottenuto a seguito dell'attività di addestramento.
Infine, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, concluso l'addestramento (successivamente all'estate 2014, come confermato dal teste , il Per_2
ritiro del cane ZE è avvenuto in data 1.10.2015, con conseguente obbligo del convenuto di versare al centro cinofilo quanto concordato per l'attività di cura del cane svolta successivamente al periodo di addestramento.
pagina 5 di 6 In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 11.2000
(di cui € 4.000 per l'attività di addestramento e € 7.200 per ulteriore permanenza di un animale presso il centro) indicata in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel causa civile n. r.g. 2204/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 11.200,00 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
- condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, € 264 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2204 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa: da
nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore del rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi di Parte_2
Pietro e Antonella Lattanzio, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi, P.za
Libertà n.12, presso lo studio dei procuratori, giusta procura in calce all'atto di citazione attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. Luca Troiani, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in San Benedetto del Tronto, Via Luigi Dari n. 45, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta- rinunciatario al mandato convenuto
OGGETTO: altri contratti d'opera pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19.3.2025 da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella sua qualità di Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore del Parte_2
conveniva in giudizio per ivi sentir accertare e dichiarare il convenuto Controparte_1 tenuto al pagamento della complessiva somma di € 11.200,00, di cui € 4.000 per l'addestramento dei due cani di sua proprietà e € 7.200,00 a titolo di pensione per la cura di uno di essi, ovvero della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che il convenuto si rivolgeva al perché curasse Parte_2
l'addestramento dei suoi due cani di razza pastore LG, e ZE;
Per_1
- che le parti concordavano il corrispettivo dell'addestramento in € 4.000,00, comprensivo del costo della pensione degli animali per il periodo strettamente necessario all'addestramento, ed un ulteriore corrispettivo di € 20,00 per ogni giorno di permanenza degli animali, successivo all'addestramento, presso la pensione del Centro Cinofilo, a titolo di pagamento del sostentamento quotidiano e dell'igiene dei cani;
- che, in data 29.7.2014, i due animali venivano consegnati, dotati di microchip, nelle mani dell'allevatore - addestratore , presso il;
Parte_3 Parte_2
- che, in data 8.9.2014, l'addestratore comunicava telefonicamente al Parte_3
alla presenza di e , che l'addestramento era stato CP_1 Parte_4 Persona_2
ultimato e che i cani dovevano essere ritirati, ricordando di dover essere pagato;
- che il convenuto provvedeva a ritirare solo il cane lasciando l'altro cane ZE Per_1
presso il Centro Cinofilo per mesi, rendendosi irreperibile;
- che, nonostante i numerosi solleciti, l'animale veniva ritirato solo in data 1.10.2015 da un delegato del convenuto, che non provvedeva a pagare il corrispettivo richiesto.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio deducendo che il prezzo concordato per Controparte_1
l'addestramento era pari a € 2.000, che non era stato pattuito un importo per l'eventuale soggiorno degli animali al di fuori del periodo di addestramento, che la parte attrice non aveva adempiuto all'obbligazione, in quanto i cani non risultavano addestrati;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
La causa medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, istruita mediante prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la sola parte attrice precisava le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla rinuncia al mandato da parte del difensore del convenuto.
Come noto, la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5410 del 11/04/2001).
Nel caso in esame, atteso che non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa alla sostituzione del procuratore originariamente costituito con altro procuratore, la rappresentanza legale dello stesso deve ritenersi ancora sussistente nell'ambito del presente procedimento.
Ancora, in via preliminare, mette conto precisare che il procuratore del convenuto non ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni. Com'è noto, nell'ipotesi in cui il procuratore non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass.
pagina 3 di 6 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222 del
09/05/2018).
Nel merito, la pretesa di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che non vi è contestazione sull'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, appuntandosi le principali divergenze tra le contrapposte argomentazioni sull'entità del compenso pattuito per l'addestramento e per la cura dei cani, nonché sull'esattezza della prestazione eseguita dalla società attrice.
Invero, in forza delle allegazioni documentali effettuate e delle risultanze della prova orale, nonché dell'assenza di contestazione da parte del convenuto, l'attrice ha provato il conferimento di incarico nei suoi confronti, avente ad oggetto l'addestramento di due cani di razza pastore LG.
I testi hanno rammentato la consegna degli animali presso la società attrice in data
29.7.2014 e lo svolgimento di attività di addestramento (cfr. dichiarazioni rese dai testi
); tali circostanze emergono anche dal tenore dei messaggi Per_2 CP_1 Tes_1
inviati dal convenuto all'addestratore e mai contestati (doc. da 1 a 7 allegati all'atto di citazione).
Quanto al compenso stabilito per l'attività di addestramento, le risultanze rinvenienti dall'esperita prova orale hanno dato conforto alle allegazioni attoree sulla pattuizione di un compenso pari a € 2.000 per l'addestramento di ciascun cane (cfr. dichiarazioni rese dalla in sede di interrogatorio formale e dal teste . Parte_1 Parte_3
La circostanza risulta, altresì, confermata dai citati messaggi inviati dal convenuto, in cui quest'ultimo, a partire dall'aprile 2015, proponeva il pagamento in favore del centro cinofilo dell'importo complessivo di € 2.000 per ritirare il cane ZE, precisando che tale somma era stata “da te richiesta al tempo e da me accettati oggi perché divisi in mensilità”.
Del pari, deve ritenersi dimostrato che le parti abbiano concordato l'ulteriore importo di € 20,00 al giorno per la permanenza dei cani presso il centro, come riferito dal teste e come risulta implicitamente dalla predetta conversazione avvenuta tra le Parte_3
parti tramite messaggi telefonici, atteso che la proposta di pagamento formulata dal pagina 4 di 6 convenuto sembrava presupporre il versamento di un importo onnicomprensivo ai fini di una soluzione conciliativa.
Deve essere, invece, disattesa l'eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta, in ragione dell'asserita inadeguatezza dell'addestramento dei cani.
In disparte dalla genericità di tale contestazione, l'eccezione in esame non può dirsi fondata sul principio di buona fede, atteso che la giustificazione del rifiuto di versare il corrispettivo è stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (cfr. Cass. n. 36295/2023; Cass. n. 22353/2010; Cass. n. 7528/2009; Cass. n.
10506/1994). Nella specie, infatti, nonostante i plurimi contatti tra le parti, non risulta che il convenuto abbia tempestivamente formulato contestazioni o riserve sull'attività svolta dal centro (cfr. dichiarazioni teste comunicazioni whatsapp, dichiarazione di ritiro Parte_3
del cane).
Devesi, inoltre, evidenziare che, a fronte dell'allegazione di inesattezza della prestazione, il creditore ha fornito adeguata prova contraria, in quanto, come detto, lo svolgimento dell'attività di addestramento è stata confermata dai testi escussi.
Giova, altresì, sottolineare che i testi e hanno precisato la Tes_1 Parte_3
necessità per il proprietario di svolgere un periodo di affiancamento insieme all'addestratore e di far continuare l'animale a seguire quanto appreso anche in epoca successiva all'addestramento, per evitare la perdita delle nozioni acquisite. Sul punto il convenuto nulla ha dedotto né ha dimostrato di aver posto in essere tali raccomandazioni, con conseguente imputabilità alla parte eccipiente dell'inadeguatezza del risultato finale ottenuto a seguito dell'attività di addestramento.
Infine, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, concluso l'addestramento (successivamente all'estate 2014, come confermato dal teste , il Per_2
ritiro del cane ZE è avvenuto in data 1.10.2015, con conseguente obbligo del convenuto di versare al centro cinofilo quanto concordato per l'attività di cura del cane svolta successivamente al periodo di addestramento.
pagina 5 di 6 In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 11.2000
(di cui € 4.000 per l'attività di addestramento e € 7.200 per ulteriore permanenza di un animale presso il centro) indicata in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel causa civile n. r.g. 2204/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 11.200,00 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
- condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, € 264 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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