CA
Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Genova
Prima Sezione - Volontaria
DECRETO
N. R.G. 292/2024
Il Consigliere designato Stefano Tarantola provvedendo nel procedimento per equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 letto il ricorso depositato in data 10/12/2024 con cui è stata proposta richiesta di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 da Parte_1
) nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dalle C.F._1
Avvocatesse Genta Silvia (C.F. e Piana Simona (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Carcare (SV), via Castellani 24/2, C.F._3 giusta procura in calce al ricorso
Esaminati i documenti allegati.
Ritenuti:
1. la competenza della Corte d'Appello di Genova;
2. l'ammissibilità del ricorso del ricorso ex art. 1 ter L. 89/2001 e successive modifiche in quanto non si applica il comma 1 dell'art 2 in relazione all'art. 1 ter della norma citata, e successive modifiche (rimedi preventivi), non essendo previsti specifici rimedi preventivi azionabili in sede di procedura concorsuale;
3. la proponibilità del ricorso per la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 4 della menzionata Legge n. 89/2001.
Rilevato che:
i. nel caso in esame il giudizio presupposto è una procedura fallimentare
( dichiarato con sentenza del Tribunale di Savona n. Controparte_1
28/10) e che quindi il dies a quo per il calcolo della durata del processo presupposto è quello del decreto di ammissione al passivo (v. Cass. Ord.
7864/2018) sia in via tempestiva che tardiva al passivo del fallimento ovvero il
26/6/2012;
ii. la procedura si è conclusa in data 14/8/2024 con il deposito del provvedimento di chiusura del fallimento con una durata di anni 12, mesi 1 e giorni 18;
iii. la durata della procedura fallimentare in argomento eccede il limite della ragionevolezza e della congruità di cui all'art. 2 della L. n. 89 del 2001 previsto in sei anni in misura di anni 5, mesi 9 e giorni 26 (dedotto il periodo di 114 giorni di sospensione ex lege a causa della epidemia Covid) arrotondato con una singola operazione a 6 anni (cfr. Cass. 21194/2022) equivalenti ex art. 2 bis, comma 1, L. 89/2001, ad anni 6.
Ritenuto che: i. non sussistono i presupposti per l'esclusione dell'indennizzo ex art. 2 comma 2 quinquies L.89/2001;
ii. pare equo individuare – in base in base ai criteri equitativi, alla quantificazione operata in casi consimili, all'oggetto del giudizio presupposto, attinente a questioni di carattere economico e non coinvolgente diritti personalissimi, nonché tenuto conto della giurisprudenza di legittimità relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo
(cfr. Cass. n. 3157 del 2019; Cass. n.14974 del 2015) - l'importo di euro 400,00 per ogni anno di durata del giudizio presupposto eccedente il termine ragionevole e così la somma complessiva in astratto di 2.400,00 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
iii. nel caso in esame non si configura il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001 (nel testo introdotto dal D.L. n.
83/2012, convertito in L. n. 134/2102; v. Cass. 22 dicembre 2015 n.25804), stante l'entità del credito ammesso per sorte capitale al passivo fallimentare come da doc.7 allegato al ricorso (v. Cass. 16 gennaio 2025 n.1103); iv. nel caso di specie è possibile procedere alla riduzione del 20% ai sensi dell'art 2- bis comma 1-bis della Legge n. 89 del 2001, in conformità di quanto affermato dal Supremo Collegio secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art.
2- bis della l. n. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo
l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.” (cfr, Cass, Ord. n.
734/23);
v. può essere liquidata, per le ragioni sopra esposte, la somma di 1.920,00 euro in relazione alla quale deve essere pronunciata l'ingiunzione; vi. le spese della presente procedura devono essere liquidate – con riferimento all'importo ingiunto – in conformità alla vigente T.F. con riguardo ai minimi della tabella per procedimenti monitori ed in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 0,01 - euro 5.200,00), stante la semplicità delle questioni oggetto di ricorso, e pertanto in complessivi euro 237,00 (euro 473,00 valore dei
"medi" - decurtato del 50%; Cass. n. 16512/2020) oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre rimborso per esborsi ripetibili nella misura documentata di euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 INGIUNGE al in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_2 immediatamente, per le causali di cui in motivazione, in favore di Pt_1
:
[...]
1. la somma di euro 1.920,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
2. le spese di questa procedura liquidate in euro 237,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre rimborso per esborsi ripetibili nella misura documentata di euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
3. autorizza in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Genova 04/03/2025
Il Consigliere designato
Stefano Tarantola
Pag. 3 di 3
Prima Sezione - Volontaria
DECRETO
N. R.G. 292/2024
Il Consigliere designato Stefano Tarantola provvedendo nel procedimento per equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 letto il ricorso depositato in data 10/12/2024 con cui è stata proposta richiesta di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 da Parte_1
) nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dalle C.F._1
Avvocatesse Genta Silvia (C.F. e Piana Simona (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Carcare (SV), via Castellani 24/2, C.F._3 giusta procura in calce al ricorso
Esaminati i documenti allegati.
Ritenuti:
1. la competenza della Corte d'Appello di Genova;
2. l'ammissibilità del ricorso del ricorso ex art. 1 ter L. 89/2001 e successive modifiche in quanto non si applica il comma 1 dell'art 2 in relazione all'art. 1 ter della norma citata, e successive modifiche (rimedi preventivi), non essendo previsti specifici rimedi preventivi azionabili in sede di procedura concorsuale;
3. la proponibilità del ricorso per la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 4 della menzionata Legge n. 89/2001.
Rilevato che:
i. nel caso in esame il giudizio presupposto è una procedura fallimentare
( dichiarato con sentenza del Tribunale di Savona n. Controparte_1
28/10) e che quindi il dies a quo per il calcolo della durata del processo presupposto è quello del decreto di ammissione al passivo (v. Cass. Ord.
7864/2018) sia in via tempestiva che tardiva al passivo del fallimento ovvero il
26/6/2012;
ii. la procedura si è conclusa in data 14/8/2024 con il deposito del provvedimento di chiusura del fallimento con una durata di anni 12, mesi 1 e giorni 18;
iii. la durata della procedura fallimentare in argomento eccede il limite della ragionevolezza e della congruità di cui all'art. 2 della L. n. 89 del 2001 previsto in sei anni in misura di anni 5, mesi 9 e giorni 26 (dedotto il periodo di 114 giorni di sospensione ex lege a causa della epidemia Covid) arrotondato con una singola operazione a 6 anni (cfr. Cass. 21194/2022) equivalenti ex art. 2 bis, comma 1, L. 89/2001, ad anni 6.
Ritenuto che: i. non sussistono i presupposti per l'esclusione dell'indennizzo ex art. 2 comma 2 quinquies L.89/2001;
ii. pare equo individuare – in base in base ai criteri equitativi, alla quantificazione operata in casi consimili, all'oggetto del giudizio presupposto, attinente a questioni di carattere economico e non coinvolgente diritti personalissimi, nonché tenuto conto della giurisprudenza di legittimità relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo
(cfr. Cass. n. 3157 del 2019; Cass. n.14974 del 2015) - l'importo di euro 400,00 per ogni anno di durata del giudizio presupposto eccedente il termine ragionevole e così la somma complessiva in astratto di 2.400,00 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
iii. nel caso in esame non si configura il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001 (nel testo introdotto dal D.L. n.
83/2012, convertito in L. n. 134/2102; v. Cass. 22 dicembre 2015 n.25804), stante l'entità del credito ammesso per sorte capitale al passivo fallimentare come da doc.7 allegato al ricorso (v. Cass. 16 gennaio 2025 n.1103); iv. nel caso di specie è possibile procedere alla riduzione del 20% ai sensi dell'art 2- bis comma 1-bis della Legge n. 89 del 2001, in conformità di quanto affermato dal Supremo Collegio secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art.
2- bis della l. n. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo
l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.” (cfr, Cass, Ord. n.
734/23);
v. può essere liquidata, per le ragioni sopra esposte, la somma di 1.920,00 euro in relazione alla quale deve essere pronunciata l'ingiunzione; vi. le spese della presente procedura devono essere liquidate – con riferimento all'importo ingiunto – in conformità alla vigente T.F. con riguardo ai minimi della tabella per procedimenti monitori ed in rapporto allo scaglione di riferimento (euro 0,01 - euro 5.200,00), stante la semplicità delle questioni oggetto di ricorso, e pertanto in complessivi euro 237,00 (euro 473,00 valore dei
"medi" - decurtato del 50%; Cass. n. 16512/2020) oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre rimborso per esborsi ripetibili nella misura documentata di euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 INGIUNGE al in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_2 immediatamente, per le causali di cui in motivazione, in favore di Pt_1
:
[...]
1. la somma di euro 1.920,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
2. le spese di questa procedura liquidate in euro 237,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre rimborso per esborsi ripetibili nella misura documentata di euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
3. autorizza in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Genova 04/03/2025
Il Consigliere designato
Stefano Tarantola
Pag. 3 di 3