Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18042 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: usucapione, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Rocco Maglione
-ATTORE-
E
codice fiscale: Controparte_1 C.F._1
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che l'odierno attore, in virtù di possesso pacifico, non violento, ininterrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione degli immobili oggi censiti nel NCEU del detto comune al foglio 261, particella 42, sub. 701 e foglio 261, particella 43, sub. 701, ordinare all'Ufficio del Territorio del Servizio di Pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158
c.c., a favore dell'attore, dei beni sopradescritti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di ingiustificata opposizione.
1
L'attore ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, della proprietà di due locali terranei adiacenti siti a Milano,
via Ezio Biondi n. 5, con accesso dal cortile interno dell'edificio, in catasto fabbricati identificati al foglio 261, particella 42, subalterno 701 ed alla particella 43, subalterno 701, deducendo di averne avuto la disponibilità
esclusiva per un periodo continuativo largamente superiore al ventennio.
Al fine di giustificare l'individuazione della convenuta quale unico possibile contraddittore rispetto alla suindicata domanda, ha poi dedotto che tali immobili in origine si appartenevano, giusta atto di vendita del 02/03/1966
(doc. 2), alla sig.ra in , cui succedevano mortis causa i figli Persona_1 Pt_1
e ; , padre dell'attore, decedeva nel 2016 Persona_2 CP_2 Persona_2
lasciando quali eredi l'istante e la sorella, che in seguito rinunciava all'eredità
(doc. 6); , a sua volta, lasciava come unico erede il coniuge CP_2
che perciò veniva convenuta in giudizio essendo l'unico Controparte_1
soggetto astrattamente legittimato a reclamare diritti sugli immobili.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, raccolta la prova testimoniale ammessa e deferito l'interrogatorio formale alla convenuta, che non si è presentata a renderlo nonostante la rituale notifica dell'ordinanza di ammissione del 20/12/2024, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, nel merito i testimoni escussi hanno effettivamente confermato il possesso pacifico ed esclusivo dei suindicati locali da parte dell'attore, a far data dall'anno 2008, confermando altresì che l'attore è stato sempre l'unico a occuparsi della manutenzione e del pagamento degli oneri
2 condominiali.
Ciò impone di ritenere come ammesse le circostanze di cui all'interrogatorio formale deferito alla convenuta e, in particolare, quella di cui al secondo capitolo di seguito riportato: “dica se è vero, per quanto a Sua conoscenza, che il Sig. , per oltre venti anni ha goduto degli immobili siti in Parte_1
Milano alla via Biondi n.5, identificati, come da documenti che le vengono rammostrati, nel catasto del Comune di Milano al foglio 261, particella 42,
sub. 701 e particella 43, sub. 701 e che ne ha sempre curato la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria”.
La domanda va dunque accolta, ricorrendo tutte le condizioni volute dall'art. 1158 del codice civile.
Nulla va statuito sulle spese siccome richieste per il solo caso di ingiustificata opposizione alla domanda, non verificatosi attesa la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che nato a [...] il [...] ha Parte_1
acquistato per usucapione la piena proprietà dei locali terranei siti a Milano,
via Ezio Biondi n. 5, in catasto fabbricati identificati al foglio 261,
particella 42, subalterno 701 ed al foglio 261, particella 43, subalterno 701;
2)ordina la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 del codice civile.
Milano, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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