TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1106/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Giuseppe Ferrari Amorotti e Giuseppe Parte_1
Cantergiani
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con Avv.ti Daniela Ida Savasi e Francesca Laura Dionigi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio le società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della il 18.9.2020 con contratto a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio livello 7 del CCNL
Metalmeccanica Industria e passaggio alla categoria B3 livello 7 a decorrere dal mese di luglio 2021, esponeva che nel contratto individuale di lavoro era stata stabilita una “retribuzione mensile netta onnicomprensiva di euro 2.800,00 ed erogata in 13 mensilità” ed il diritto ad un “buono pasto del valore di Euro
1 5,29 per ciascun giorno di lavoro effettivo con successivo adeguamento economico”.
Deduceva che il rapporto di lavoro era cessato il 14.4.2023 in ragione delle dimissioni rese il 14.3.2023 e lamentava la mancata consegna dei cedolini paga di marzo e aprile 2023 e l'omessa corresponsione delle mensilità di febbraio, marzo, aprile 2023.
Evidenziava che dall'accertamento tecnico di parte risultava un credito nei confronti del datore di lavoro del complessivo importo di € 20.115,26 per i titoli meglio indicati alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo e, dopo aver rilevato che con atto di compravendita in data 03-05/05/2023, la
[...] aveva ceduto l'azienda alla Controparte_1 Controparte_3 assumendo la responsabilità solidale delle convenute, concludeva chiedendo
“[..] IN VIA PREGIUDIZIALE: -per la causale spiegata, allegata e documentata in premessa, pronunciarsi, ai sensi dell'art.186 ter c.p.c., nei confronti della
e/o della , anche Controparte_1 Controparte_3 in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ordinanza- ingiunzione di consegna al ricorrente dei cedolini paga di marzo Parte_1
e aprile 2023, inerenti al rapporto di lavoro citato e descritto in premessa cessato in data 14/04/2023. NEL MERITO: per la causale spiegata, allegata e documentata in premessa, accertarsi e dichiararsi la sussistenza nella fattispecie della responsabilità solidale fra le sopra citate società resistenti, ai sensi dell'art.2560 secondo comma c.c., oppure, in subordine, in virtù del principio generale della responsabilità solidale del cessionario, e per l'effetto condannarsi in via solidale le predette società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di euro 20.115,26 (di cui € 9.587,65 netti ed € 10.527,61 lordi, per i titoli e le voci descritti, specificati e documentati in premessa), o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e dovuta in corso di causa [..]”.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 domanda e concludeva chiedendo “[..] Rigettare il ricorso proposta dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui in Pt_1 narrativa;
- Dichiarare che la somma spettante allo stesso è pari ad euro
4.988,16 e che la stessa sarà corrisposta dalla società con un piano di rientro
2 da stabilirsi con l'ausilio dell'Ill.mo giudice adito;
- Esigere immediatamente la produzione di tutte le somme corrisposte al per il rimborso del Pt_1 chilometraggio pari ad euro 750,00 per ogni busta paga erogata, le buste paga erogate sono 36 [..]”.
La benchè citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Istruita a mezzo CTU contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 13.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, ritenersi abbandonata da parte ricorrente la domanda, proposta in via pregiudiziale, intesa ad ottenere la pronuncia di ordinanza- ingiunzione di consegna dei cedolini paga di marzo e aprile 2023 siccome non reiterata nelle successive note scritte e comunque non più sorretta da alcun attuale interesse stante il deposito delle citate buste paga da parte della costituita società convenuta (cfr. all. 19 fasc. resistente).
Ciò precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
È documentalmente provato (cfr. contratto di lavoro e buste paga in fasc. ricorrente) il rapporto di lavoro oggetto di causa – comunque non contestato dalla società costituita – così come è documentata la dedotta cessione di azienda tra le società convenute (cfr. atto notarile in fasc. ricorrente).
Ciò detto, costituendosi in giudizio la ha Controparte_2 contestato la domanda deducendo: 1) che il ricorrente, in più occasioni, aveva deciso senza alcuna autorizzazione e/o comunicazione preventiva di non recarsi sul luogo di lavoro e che a tali condotte era seguita l'adozione a suo carico di provvedimenti disciplinari, non contestati, sicchè erano legittime le trattenute delle somme operate nei suoi confronti di cui la parte aveva chiesto la restituzione;
2) che non competevano al ricorrente le somme rivendicate poiché le indennità dei buoni pasti, per espressa richiesta del lavoratore, erano state convogliate in premi ad personam di importi variabili, nonché in rimborsi chilometrici che, benchè non documentati dal ricorrente, erano stati comunque corrisposti;
3) che il TFR spettante era pari 7.112,31 ma che, decurtati gli acconti corrisposti, la somma dovuta al ricorrente ammontava ad € 4.988,16.
3 Ora, l'argomento difensivo della società convenuta che fa leva sulla legittimità delle trattenute operate nei confronti del ricorrente in ragione degli illeciti disciplinari da questi commessi e dei relativi provvedimenti sanzionatori adottati a suo carico non coglie nel segno.
Ed invero, prescindendo da ogni considerazione sulla fondatezza degli addebiti come dedotti in memoria e sulla legittimità dei procedimenti disciplinari azionati dal datore di lavoro – il cui iter, ad avviso della parte ricorrente, non è stato rispettoso delle prescrizioni dettate dalla L. n. 300/1970 e dall'art. 8 del
CCNL (cfr. note scritte) – si osserva, in via assorbente, che in atti non risultano depositati provvedimenti sanzionatori a carico del ricorrente ma soltanto note di contestazione di illecito disciplinare (cfr. nota PEC del 26.1.2023 e nota PEC del 13.4.2023 all. 2 e 8 fasc. resistente) non seguite da alcun atto di irrogazione di sanzioni.
Le trattenute operate dal datore di lavoro appaiono dunque prive di ragione giustificativa poiché è insussistente il presupposto sul quale queste si fondano, ossia l'atto (o gli atti) con il quale (o con i quali) sono state irrogate al lavoratore la sanzioni, non essendo stati tali atti in concreto adottati;
al riguardo non possono certamente considerarsi atti di irrogazione di sanzione i
“riscontri” del 7.2.2023 e del 5.7.2023 menzionati in comparsa dalla costituita società (all. 3 e 15 fasc. resistente) poiché con tali “riscontri” il datore di lavoro si è limitato a confermare la contestazione di addebito a suo tempo elevata e la sanzione inflitta (?), sanzione, ripetesi, non irrogata in quanto solo
“preannuciata” nella contestazione del 26.1.2023 e neppure menzionata e individuata nella contestazione del 13.4.2023.
È invece parzialmente condivisibile l'argomento difensivo della resistente che fa leva sulla non debenza dell'indennità buoni pasto.
Sul punto, se è documentato che in forza del contratto individuale stipulato
(all. 1 fasc. ricorrente) al ricorrente era dovuta anche la corresponsione da parte del datore di lavoro di un “buono pasto del valore di Euro 5,29 per ciascun giorno di lavoro effettivo con successivo adeguamento economico” (cfr. punto 7 del contratto), nondimeno è altrettanto vero che dalle buste paga prodotte dal ricorrente si desume la fondatezza della allegazione della resistente secondo cui il buono pasto è stato convogliato in un premio ad
4 personam e in rimborsi chilometrici, allegazione questa peraltro non contestata da parte ricorrente.
Ed invero, dall'esame di tali buste paga risulta che con decorrenza da maggio
2022 è stata inclusa tra le competenze anche la voce “premio ad personam” e quella di “rimborso Km” non previste nelle buste paga delle precedenti mensilità sicchè deve ritenersi – stante anche la mancata contestazione di parte ricorrente – che a far data da maggio 2022 il buono pasto sia stato sostituito dal predetto premio e rimborso.
Nulla quindi compete al ricorrente a titolo di buono pasto per il periodo da maggio 2022 e fino alla cessazione del rapporto mentre la pretesa è fondata in relazione al periodo precedente - ossia per il periodo dal febbraio 2022 (in ricorso la parte reclama il pagamento del buono pasto dal 1.2.2022 al
14.4.2023, cfr. pag. 2 e conteggio in atti) e sino al mese di aprile 2022 posto che per tale periodo non risulta né la erogazione dell'importo corrispondente ai buoni pasto maturati né quella del premio ad personam e del rimborso chilometrico.
Rispetto, infine, al TFR la società resistente ha dedotto (producendo un prospetto di calcolo, cfr. all. 18) che il TFR ammontava ad € 7.112,31 e di aver corrisposto al ricorrente a tale titolo degli acconti da detrarre da tale importo, acconti che tuttavia non ha documentato nulla depositando in proposito.
Sugli ulteriori titoli per i quali è stata proposta domanda giudiziale (differenza retributiva dicembre 2022 e 13° mensilità 2022 nonché mensilità non corrisposte di febbraio, marzo, aprile 2023, ferie e permessi residui) nulla la società resistente ha dedotto e tantomeno provato limitandosi a depositare le buste paga di marzo e aprile 2023 che, tuttavia, non recano né la sottoscrizione per quietanza del lavoratore né sono accompagnate da documentazione attestante il pagamento degli importi ivi indicati.
Disposta consulenza tecnica l'ausiliare (Dott. Sorace S.M. – elaborato depositato il 22.1.2025) ha quantificato in € 12.702,42 il credito di parte ricorrente.
In particolare, il CTU ha espunto dal dovuto l'importo di € 500,00 corrispondente alle trattenute indicate nelle busta paga di dicembre 2022 e gennaio 2023 (per l'importo di euro 250,00 ciascuna e recanti la dicitura trattenute trasferta MXP) ritenendo giustificate dette trattenute (cfr. pag 9
5 elaborato); ha altresì espunto l'importo di € 1.785,79 per ferie ed € 3.668,68 per permessi reclamati dal ricorrente sul presupposto che “[..] dalla consultazione della ultima busta paga relativa al mese di aprile 2023 [..] ha accertato che al lavoratore con questa busta paga sono state riconosciuti i giorni di ferie non goduti ed i permessi residui per cui nessun importo è dovuto al lavoratore a tale titolo” [..]”; ha, rispetto al TFR, ritenuto che “[..] al lavoratore spetta un T.F.R lordo complessivo di euro 7.112,31 dal quale devono essere sottratti gli importi già erogati al fondo pensione pari ad euro
2.084,33 e quelli inseriti nella ultima busta paga di aprile pari ad euro 29,94 per un totale lordo da corrispondere pari ad euro 4.998,04 [..]”.
Con ordinanza del 11.2.2025 l'ausiliario è stato invitato alla riformulazione dei conteggi, in particolare con la inclusione nel quantum spettante al ricorrente anche di quanto dovuto a titolo di buoni pasto per il periodo da febbraio ad aprile 2022, dell'importo di € 500,00 corrispondente alle trattenute operate dal datore di lavoro, degli importi di € 1.785,79 e di € 3.668,69 a titolo di ferie e permessi, dell'importo di € 29,94 a titolo di TFR;
l'integrazione è motivata, quanto alla inclusione della voce di credito relativa ai buoni pasto (nella indicata misura) e dell'importo di € 500,00 a titolo di trattenuta in ragione di quanto innanzi osservato e, quanto alla inclusione della voce di credito relativa a ferie, permessi e TFR, poichè non v'è prova che gli detti emolumenti, indicati nella busta paga di aprile 2023 siano stati effettivamente corrisposti al ricorrente non riportando, come anticipato, detto prospetto paga la sua sottoscrizione per quietanza né essendo stato comunque documentato l'avvenuto pagamento degli importi indicati in detta busta paga.
Depositata la richiesta integrazione alla relazione peritale (cfr. elaborato depositato il 12.4.2025) il CTU ha, quindi, accertato il complessivo credito di parte ricorrente ammontante in € 15.603,27.
La relazione (con la relativa integrazione) è esauriente, corretta sul piano metodologico e priva di vizi logici e può, pertanto, essere posta alla base della presente decisione sicchè le società convenute sono tenute al pagamento, in solido tra loro ex art. 2112 c.c. in ragione della documentata cessione di azienda, in favore di parte ricorrente dell'importo di € 15.603,27 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6 Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico delle società convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
e la al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di €
15.603,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna le società convenute al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico della società convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1106/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Giuseppe Ferrari Amorotti e Giuseppe Parte_1
Cantergiani
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con Avv.ti Daniela Ida Savasi e Francesca Laura Dionigi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.3.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio le società in epigrafe e, premesso di essere stato assunto alle dipendenze della il 18.9.2020 con contratto a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio livello 7 del CCNL
Metalmeccanica Industria e passaggio alla categoria B3 livello 7 a decorrere dal mese di luglio 2021, esponeva che nel contratto individuale di lavoro era stata stabilita una “retribuzione mensile netta onnicomprensiva di euro 2.800,00 ed erogata in 13 mensilità” ed il diritto ad un “buono pasto del valore di Euro
1 5,29 per ciascun giorno di lavoro effettivo con successivo adeguamento economico”.
Deduceva che il rapporto di lavoro era cessato il 14.4.2023 in ragione delle dimissioni rese il 14.3.2023 e lamentava la mancata consegna dei cedolini paga di marzo e aprile 2023 e l'omessa corresponsione delle mensilità di febbraio, marzo, aprile 2023.
Evidenziava che dall'accertamento tecnico di parte risultava un credito nei confronti del datore di lavoro del complessivo importo di € 20.115,26 per i titoli meglio indicati alle pagg.
2-3 dell'atto introduttivo e, dopo aver rilevato che con atto di compravendita in data 03-05/05/2023, la
[...] aveva ceduto l'azienda alla Controparte_1 Controparte_3 assumendo la responsabilità solidale delle convenute, concludeva chiedendo
“[..] IN VIA PREGIUDIZIALE: -per la causale spiegata, allegata e documentata in premessa, pronunciarsi, ai sensi dell'art.186 ter c.p.c., nei confronti della
e/o della , anche Controparte_1 Controparte_3 in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ordinanza- ingiunzione di consegna al ricorrente dei cedolini paga di marzo Parte_1
e aprile 2023, inerenti al rapporto di lavoro citato e descritto in premessa cessato in data 14/04/2023. NEL MERITO: per la causale spiegata, allegata e documentata in premessa, accertarsi e dichiararsi la sussistenza nella fattispecie della responsabilità solidale fra le sopra citate società resistenti, ai sensi dell'art.2560 secondo comma c.c., oppure, in subordine, in virtù del principio generale della responsabilità solidale del cessionario, e per l'effetto condannarsi in via solidale le predette società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di euro 20.115,26 (di cui € 9.587,65 netti ed € 10.527,61 lordi, per i titoli e le voci descritti, specificati e documentati in premessa), o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e dovuta in corso di causa [..]”.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_2 domanda e concludeva chiedendo “[..] Rigettare il ricorso proposta dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui in Pt_1 narrativa;
- Dichiarare che la somma spettante allo stesso è pari ad euro
4.988,16 e che la stessa sarà corrisposta dalla società con un piano di rientro
2 da stabilirsi con l'ausilio dell'Ill.mo giudice adito;
- Esigere immediatamente la produzione di tutte le somme corrisposte al per il rimborso del Pt_1 chilometraggio pari ad euro 750,00 per ogni busta paga erogata, le buste paga erogate sono 36 [..]”.
La benchè citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Istruita a mezzo CTU contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 13.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, ritenersi abbandonata da parte ricorrente la domanda, proposta in via pregiudiziale, intesa ad ottenere la pronuncia di ordinanza- ingiunzione di consegna dei cedolini paga di marzo e aprile 2023 siccome non reiterata nelle successive note scritte e comunque non più sorretta da alcun attuale interesse stante il deposito delle citate buste paga da parte della costituita società convenuta (cfr. all. 19 fasc. resistente).
Ciò precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
È documentalmente provato (cfr. contratto di lavoro e buste paga in fasc. ricorrente) il rapporto di lavoro oggetto di causa – comunque non contestato dalla società costituita – così come è documentata la dedotta cessione di azienda tra le società convenute (cfr. atto notarile in fasc. ricorrente).
Ciò detto, costituendosi in giudizio la ha Controparte_2 contestato la domanda deducendo: 1) che il ricorrente, in più occasioni, aveva deciso senza alcuna autorizzazione e/o comunicazione preventiva di non recarsi sul luogo di lavoro e che a tali condotte era seguita l'adozione a suo carico di provvedimenti disciplinari, non contestati, sicchè erano legittime le trattenute delle somme operate nei suoi confronti di cui la parte aveva chiesto la restituzione;
2) che non competevano al ricorrente le somme rivendicate poiché le indennità dei buoni pasti, per espressa richiesta del lavoratore, erano state convogliate in premi ad personam di importi variabili, nonché in rimborsi chilometrici che, benchè non documentati dal ricorrente, erano stati comunque corrisposti;
3) che il TFR spettante era pari 7.112,31 ma che, decurtati gli acconti corrisposti, la somma dovuta al ricorrente ammontava ad € 4.988,16.
3 Ora, l'argomento difensivo della società convenuta che fa leva sulla legittimità delle trattenute operate nei confronti del ricorrente in ragione degli illeciti disciplinari da questi commessi e dei relativi provvedimenti sanzionatori adottati a suo carico non coglie nel segno.
Ed invero, prescindendo da ogni considerazione sulla fondatezza degli addebiti come dedotti in memoria e sulla legittimità dei procedimenti disciplinari azionati dal datore di lavoro – il cui iter, ad avviso della parte ricorrente, non è stato rispettoso delle prescrizioni dettate dalla L. n. 300/1970 e dall'art. 8 del
CCNL (cfr. note scritte) – si osserva, in via assorbente, che in atti non risultano depositati provvedimenti sanzionatori a carico del ricorrente ma soltanto note di contestazione di illecito disciplinare (cfr. nota PEC del 26.1.2023 e nota PEC del 13.4.2023 all. 2 e 8 fasc. resistente) non seguite da alcun atto di irrogazione di sanzioni.
Le trattenute operate dal datore di lavoro appaiono dunque prive di ragione giustificativa poiché è insussistente il presupposto sul quale queste si fondano, ossia l'atto (o gli atti) con il quale (o con i quali) sono state irrogate al lavoratore la sanzioni, non essendo stati tali atti in concreto adottati;
al riguardo non possono certamente considerarsi atti di irrogazione di sanzione i
“riscontri” del 7.2.2023 e del 5.7.2023 menzionati in comparsa dalla costituita società (all. 3 e 15 fasc. resistente) poiché con tali “riscontri” il datore di lavoro si è limitato a confermare la contestazione di addebito a suo tempo elevata e la sanzione inflitta (?), sanzione, ripetesi, non irrogata in quanto solo
“preannuciata” nella contestazione del 26.1.2023 e neppure menzionata e individuata nella contestazione del 13.4.2023.
È invece parzialmente condivisibile l'argomento difensivo della resistente che fa leva sulla non debenza dell'indennità buoni pasto.
Sul punto, se è documentato che in forza del contratto individuale stipulato
(all. 1 fasc. ricorrente) al ricorrente era dovuta anche la corresponsione da parte del datore di lavoro di un “buono pasto del valore di Euro 5,29 per ciascun giorno di lavoro effettivo con successivo adeguamento economico” (cfr. punto 7 del contratto), nondimeno è altrettanto vero che dalle buste paga prodotte dal ricorrente si desume la fondatezza della allegazione della resistente secondo cui il buono pasto è stato convogliato in un premio ad
4 personam e in rimborsi chilometrici, allegazione questa peraltro non contestata da parte ricorrente.
Ed invero, dall'esame di tali buste paga risulta che con decorrenza da maggio
2022 è stata inclusa tra le competenze anche la voce “premio ad personam” e quella di “rimborso Km” non previste nelle buste paga delle precedenti mensilità sicchè deve ritenersi – stante anche la mancata contestazione di parte ricorrente – che a far data da maggio 2022 il buono pasto sia stato sostituito dal predetto premio e rimborso.
Nulla quindi compete al ricorrente a titolo di buono pasto per il periodo da maggio 2022 e fino alla cessazione del rapporto mentre la pretesa è fondata in relazione al periodo precedente - ossia per il periodo dal febbraio 2022 (in ricorso la parte reclama il pagamento del buono pasto dal 1.2.2022 al
14.4.2023, cfr. pag. 2 e conteggio in atti) e sino al mese di aprile 2022 posto che per tale periodo non risulta né la erogazione dell'importo corrispondente ai buoni pasto maturati né quella del premio ad personam e del rimborso chilometrico.
Rispetto, infine, al TFR la società resistente ha dedotto (producendo un prospetto di calcolo, cfr. all. 18) che il TFR ammontava ad € 7.112,31 e di aver corrisposto al ricorrente a tale titolo degli acconti da detrarre da tale importo, acconti che tuttavia non ha documentato nulla depositando in proposito.
Sugli ulteriori titoli per i quali è stata proposta domanda giudiziale (differenza retributiva dicembre 2022 e 13° mensilità 2022 nonché mensilità non corrisposte di febbraio, marzo, aprile 2023, ferie e permessi residui) nulla la società resistente ha dedotto e tantomeno provato limitandosi a depositare le buste paga di marzo e aprile 2023 che, tuttavia, non recano né la sottoscrizione per quietanza del lavoratore né sono accompagnate da documentazione attestante il pagamento degli importi ivi indicati.
Disposta consulenza tecnica l'ausiliare (Dott. Sorace S.M. – elaborato depositato il 22.1.2025) ha quantificato in € 12.702,42 il credito di parte ricorrente.
In particolare, il CTU ha espunto dal dovuto l'importo di € 500,00 corrispondente alle trattenute indicate nelle busta paga di dicembre 2022 e gennaio 2023 (per l'importo di euro 250,00 ciascuna e recanti la dicitura trattenute trasferta MXP) ritenendo giustificate dette trattenute (cfr. pag 9
5 elaborato); ha altresì espunto l'importo di € 1.785,79 per ferie ed € 3.668,68 per permessi reclamati dal ricorrente sul presupposto che “[..] dalla consultazione della ultima busta paga relativa al mese di aprile 2023 [..] ha accertato che al lavoratore con questa busta paga sono state riconosciuti i giorni di ferie non goduti ed i permessi residui per cui nessun importo è dovuto al lavoratore a tale titolo” [..]”; ha, rispetto al TFR, ritenuto che “[..] al lavoratore spetta un T.F.R lordo complessivo di euro 7.112,31 dal quale devono essere sottratti gli importi già erogati al fondo pensione pari ad euro
2.084,33 e quelli inseriti nella ultima busta paga di aprile pari ad euro 29,94 per un totale lordo da corrispondere pari ad euro 4.998,04 [..]”.
Con ordinanza del 11.2.2025 l'ausiliario è stato invitato alla riformulazione dei conteggi, in particolare con la inclusione nel quantum spettante al ricorrente anche di quanto dovuto a titolo di buoni pasto per il periodo da febbraio ad aprile 2022, dell'importo di € 500,00 corrispondente alle trattenute operate dal datore di lavoro, degli importi di € 1.785,79 e di € 3.668,69 a titolo di ferie e permessi, dell'importo di € 29,94 a titolo di TFR;
l'integrazione è motivata, quanto alla inclusione della voce di credito relativa ai buoni pasto (nella indicata misura) e dell'importo di € 500,00 a titolo di trattenuta in ragione di quanto innanzi osservato e, quanto alla inclusione della voce di credito relativa a ferie, permessi e TFR, poichè non v'è prova che gli detti emolumenti, indicati nella busta paga di aprile 2023 siano stati effettivamente corrisposti al ricorrente non riportando, come anticipato, detto prospetto paga la sua sottoscrizione per quietanza né essendo stato comunque documentato l'avvenuto pagamento degli importi indicati in detta busta paga.
Depositata la richiesta integrazione alla relazione peritale (cfr. elaborato depositato il 12.4.2025) il CTU ha, quindi, accertato il complessivo credito di parte ricorrente ammontante in € 15.603,27.
La relazione (con la relativa integrazione) è esauriente, corretta sul piano metodologico e priva di vizi logici e può, pertanto, essere posta alla base della presente decisione sicchè le società convenute sono tenute al pagamento, in solido tra loro ex art. 2112 c.c. in ragione della documentata cessione di azienda, in favore di parte ricorrente dell'importo di € 15.603,27 oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6 Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico delle società convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
e la al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di €
15.603,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna le società convenute al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico della società convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7