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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
181/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2019 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la potestà delle minori , nata a [...] Persona_1 il 21.4.2007, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
; C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._5
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._6 CP_4
, nato a [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._7 Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F. , tutti in qualità di eredi legittimi della C.F._8 signora , nata a [...] il [...] e deceduta in Polistena (Rc) il Persona_2
2.1.2024, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Trimarchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Fazzari, in San Martino di Taurianova, via Celi n.1, PEC:
e ; Email_1 Email_2
APPELLANTI contro
, P.IVA: Controparte_6 P.IVA_1 in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo ed Cont elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Affari Legali dell' sito in Via Controparte_6
Sant'Anna II Tronco, PEC: ; Email_3
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità professionale - Appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n.
804/2018, emessa il 13.8.2024 e pubblicata il 16.8.2018 non notificata, nel proc. 100820/2012.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo 4.12.2012 , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà delle minori E , Persona_1 Parte_2 CP_1
, e , rispettivamente coniuge, figlie e
[...] CP_2 Persona_2 sorelle di , convenivano, innanzi al Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Persona_3
Cinquefrondi, l' per Controparte_6 sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della loro congiunta avvenuto in data 21.3.2010.
In particolare, gli attori deducevano che:
- , in stato di gravidanza a termine, si ricoverava presso il Presidio Ospedaliero Persona_3 di Polistena in data 19 marzo 2010;
- eseguiti gli accertamenti di rito, si programmava per il giorno successivo l'espletamento del parto cesareo in laparatomia;
- La visita di accettazione della paziente, così come anche i successivi esami di preparazione al parto, ecocardiogramma ed esame ecografico, riportavano condizioni della CP_1 assolutamente regolari e nella norma;
- Il giorno successivo, alle ore 9:00, eseguito l'intervento chirurgico programmato di laparatomia secondo Joel Cohen-isterectomia trasversale sul SVI con estrazione d feto di sesso femminile vivo e vitale, si verificava un sanguinamento anomalo;
- nonostante gli interventi praticati per interrompere il sanguinamento, anche con l'ausilio dell'equipe chirurgica, la paziente andava in shock emorragico, quindi, alle ore 16:30, veniva trasferita nel reparto di terapia intensiva e, in assenza di miglioramento, veniva disposto il trasferimento presso l' di , Controparte_8 Controparte_6 ove veniva ricoverata alle ore 23:15 presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con diagnosi d'ingresso: “shock emorragico”;
- ottenuta una stabilità emodinamica, la veniva trasportata in sala operatoria per CP_1 revisione dell'intervento chirurgico effettuato a Polistena;
- riscontrato un profuso sanguinamento delle presacrali, veniva eseguito un nuovo intervento, all'esito del quale veniva ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni ancora molto gravi;
- Alle ore 17:50 nella paziente si presentava un improvviso arresto cardiocircolatorio, le manovre di rianimazione non ripristinavano l'attività cardiaca e le funzioni vitali, sicché, poco dopo, ella decedeva;
- gli attori, previo accertamento del rapporto di cura con i sanitari del reparto di Ginecologia ed
Ostetricia del di chiedevano la Controparte_9 Controparte_6 condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori iure proprio, a causa ed in conseguenza dell'erronea prestazione professionale, quantificati nella misura complessiva di euro 1.911.906,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 9.4.2013 si costituiva L' Controparte_10
, chiedendo, attesa l'assenza di condotte negligenti o imprudenti dei medici coinvolti, il
[...] rigetto della domanda contestando la sussistenza di responsabilità ascrivibile ai sanitari e, quindi, all'ente ospedaliero. A sostegno della propria tesi, la convenuta produceva la nota prot. n. 1064 del 31.01.2013 a firma del
Direttore Sanitario , il quale escludeva ogni tipo di responsabilità della struttura CP_11 ospedaliera di Polistena, sostenendo la totale perizia, prudenza e diligenza dei medici intervenuti, sia durante l'intervento di parto cesareo, sia nella fase successiva e riconducendo la causa del decesso della signora “ad una gravissima emorragia da rottura spontanea di vene presacrali, non CP_1 prevedibile, non correggibile e non prodotta da incaute manovre”.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e c.t.u. medico-legale espletata dal dott. Persona_4
All'udienza del 1.2.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea parzialmente fondata.
Preliminarmente il giudice di prime cure evidenziava che gli attori avevano chiamato in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria deducendo, in particolare, che la stessa sarebbe stata inadempiente per aver provocato il decesso della paziente a causa di uno shock emorragico irreversibile e conseguente a lesione iatrogena delle vene presacrali provocata il 20 marzo 2010 nel corso del parto cesareo presso l'Unità di Ostetricia e Ginecologia della . Controparte_12
Invero, secondo il Tribunale, dalla relazione redatta dal dott. e depositata il giorno 2.11.2017, Per_4 risultava evidente la colpa dei medici intervenuti e provato il nesso di causalità tra la loro condotta e la morte della signora . Persona_3
Al momento del ricovero presso l'Ospedale di Polistena, la era in stato di gravidanza a CP_1 termine, senza particolari degni di nota, anzi la breve durata dell'intervento per l'estrazione del feto denotava che l'apertura della parete addominale, l'isterotomia e l'estrazione non avevano comportato difficoltà. Quanto all'imponente emorragia verificatasi subito dopo, il CTU valutava corretta e del tutto innocua la prima manovra di esteriorizzazione dell'utero, mentre aveva contestato la scelta dei ginecologi di eseguire un'isterectomia subtotale, intervento indicato nei casi, differenti da quelli in esame, in cui il sanguinamento proveniva dal corpo uterino e non anche laddove il punto di sanguinamento era, come scriveva l'operatore, “profondamente indovato verso la parete pelvica”. Ad avviso dell'ausiliario, un'isterectomia totale, con asportazione del collo dell'utero e legatura e sezione delle arterie uterine, avrebbe potuto risultare risolutiva atteso che, come già accaduto nel corso del primo intervento cesareo della vittima nell'anno 2007, era probabile che si fosse verificata una lacerazione lungo il margine sinistro del collo uterino. Secondo il CTU, altresì contestabile era la scelta dell'equipe dei chirurghi intervenuti di eseguire una incisione trasversale al posto di una laparotomia longitudinale, in quanto quest'ultima tecnica avrebbe consentito di esaminare con maggiore accuratezza il campo operatorio;
peraltro gli stessi, nonostante avessero notato, una volta legate le arterie ipogastriche, che il sanguinamento persisteva negli sfondati perivaginali, non avevano intuito che il sanguinamento provenisse dai vasi pre-sacrali, individuato solo successivamente dai chirurghi dell'ospedale di ove la paziente era stata trasportata. Controparte_8 CP_6
Il CTU, infine, sulla base delle cartelle cliniche, aveva escluso profili di responsabilità sanitaria in capo ai sanitari del reparto di terapia intensiva di Polistena, nonché ai rianimatori e chirurghi che avevano avuto in cura la signora presso il nosocomio reggino. CP_1
Dunque, il Tribunale riteneva che l'adozione della isterectomia subtotale anziché totale, consigliabile alla luce della provenienza del sanguinamento e della pregressa storia clinica della paziente (che durante il primo parto nel 2007 aveva affrontato una importante lacerazione del lato sinistro del collo uterino), l'incisione trasversale al posto di una laparotomia longitudinale sarebbe stata più utile per analizzare il campo operatorio ma l'omessa tempestiva individuazione del punto di sanguinamento (vasi pre-sacrali) aveva causato con elevato livello di probabilità lo shock emorragico che aveva condotto la giovane donna al decesso. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda giudiziale di accertamento della responsabilità proposta dagli attori nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta per i fatti contestati del 19 e 20 marzo 2010, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c.
In ordine al danno risarcibile, gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno biologico e morale da morte di un prossimo congiunto patito iure proprio.
Il giudice di prime cure evidenziava che nel caso di specie risultava documentalmente che il nucleo familiare della vittima era costituito dal coniuge dalle figlie e Parte_1 Persona_1 Pt_2
e che , e erano sorelle non conviventi della vittima. Controparte_1 CP_2 Per_2
Dunque, l'intensità del vincolo e il rapporto di convivenza tra coniuge, figlie e madre lasciavano presumere la sussistenza del pregiudizio morale e quello da lesione del rapporto parentale, mentre la sola ricorrenza del rapporto parentale, in assenza di convivenza e di qualsiasi deduzione sul pregiudizio subito, sul rapporto con la LL e sulle conseguenze del decesso di quest'ultima, non consentiva al Giudicante di ritenere fondata la domanda risarcitoria proposta da , CP_2
e . Controparte_1 Persona_2
Queste ultime, invero, si erano limitate a documentare il rapporto di parentela con la vittima senza allegare (né tantomeno provare) alcunché; per tali ragioni, il Tribunale riteneva fondata la domanda risarcitoria per lesione del rapporto parentale proposta da Parte_1 Persona_1
e - rispettivamente coniuge e figlie di - e, viceversa, infondate
[...] Parte_2 Persona_3 quelle avanzate dalle ulteriori parti, sorelle non conviventi della vittima.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona, privi di contenuto economico, la determinazione della posta risarcitoria doveva essere condotta sulla scorta di una valutazione prettamente equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., mediante il riferimento alle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018.
Al momento del tragico evento la vittima aveva 32 anni, pure 32, 3 Parte_1 Persona_1 anni e era appena nata;
applicando i predetti criteri, stante la convivenza, l'età dei soggetti Pt_2 coinvolti, le modalità del fatto di particolare drammaticità, il Giudice riteneva che spettava a
[...]
a e a l'importo pari ad € 225.960,00 ciascuno (a € Pt_1 Persona_1 Parte_2
165.960,00 veniva aggiunto l'importo di € 60.000 per la convivenza con la vittima, l'età dei superstiti inferiore a 45 anni, le modalità del fatto di particolare drammaticità). Condannava, quindi, l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_13 tempore al pagamento, in favore di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 dell'importo pari ad € 225.960,00 ciascuno.
Nella regolamentazione delle spese di lite, invece, tenendo conto dell'accoglimento della domanda proposta da e , per un verso, e del rigetto di Parte_1 Persona_1 Parte_2 quella proposta da , e , dall'altro e stante l'unicità Controparte_1 CP_2 Persona_2 della difesa, il Tribunale decideva per la compensazione delle spese processuali.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, venivano poste definitivamente a carico degli attori e della convenuta in solido nei rapporti con il c.t.u. e a carico dell' (totalmente CP_7 soccombente sulla domanda di accertamento della responsabilità) nei rapporti interni tra le parti.
In data 27.2.2019, con atto di citazione notificato in pari data, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà delle minori e Persona_1 Pt_2
, , , nonché ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in qualità di eredi legittimi di CP_4 Controparte_5 Per_2
, propongono appello e censurano la sentenza di primo grado con tre motivi di gravame.
[...] 1. Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui occorre conferire rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo”; errore di diritto.
2. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui si procede alla liquidazione del danno in favore del sig. e delle figlie minori e;
Parte_1 Persona_1 Parte_2
3. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “nella regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda proposta da
[...]
e per un verso e del rigetto di quella proposta Pt_1 Persona_1 Parte_2 da , , dall'altro, dal che consegue, stante Controparte_1 CP_2 Persona_2
l'unicità della difesa, la compensazione delle spese processuali”.
Con il primo motivo gli odierni appellanti censurano la sentenza laddove le richieste delle sorelle della vittima vengono integralmente rigettate.
In particolare, sottolineano che il giudizio di prime cure ha dato ragione ai deducenti accertando una responsabilità della struttura sanitaria, negando poi il diritto di alcuni degli attori al risarcimento del danno. Per tali ragioni sostengono che parte della sentenza impugnata sarebbe errata in diritto poiché comporterebbe l'astratta negazione della pretesa risarcitoria avanzata da alcuni dei prossimi congiunti;
inoltre, risulterebbe motivata in maniera del tutto insufficiente e contraddittoria.
Il Tribunale, aderendo ad un orientamento più restrittivo, avrebbe ritenuto – con riferimento al danno da iure proprio per perdita da congiunto – più idoneo l'orientamento secondo cui occorrerebbe conferire maggiore rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo. Invero, il Giudicante aveva ritenuto che mutasse anche l'onere probatorio richiesto: per quanto riguarda gli stretti congiunti, non conviventi con la vittima, ricorreva un onere probatorio più pregnante per dimostrare con alta probabilità la sussistenza di un rapporto particolarmente intenso e, per un altro verso, occorreva anche provare l'alterazione effettiva delle proprie abitudini di vita.
La suddetta premessa, secondo gli appellanti, sarebbe del tutto infondata in quanto il danno da perdita parentale sarebbe, innanzitutto, un danno non patrimoniale iure proprio, consistente non nella perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché della sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Dunque, escludere il danno da perdita del rapporto parentale sulla base dell'assenza di prova del danno dinamico – relazionale, sempre secondo la ricostruzione degli appellanti, si tradurrebbe in un errore di diritto perché comporterebbe l'astratta negazione della pretesa risarcitoria e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Per tali ragioni, ribadiscono che l'orientamento è ormai orientato nel senso di interpretare la figura del danno da perdita del rapporto parentale al pari di un ordinario danno – conseguenza e come tale risarcibile in quanto allegato e provato, seppur tramite presunzioni ex artt. 2927 – 2729 c.c.
Nel danno da perdita del rapporto parentale, dunque, acquistano rilievo decisivo una serie concatenata di fatti noti che nel caso di specie sono rappresentati dal fatto che la signora era Persona_3
l'ultimogenita di quattro sorelle rispettivamente di anni (all'epoca del decesso) 45, 39, 34 e 32, tutte nate in Taurianova e stabilitesi nel vicino circondario del paese d'origine.
I suddetti elementi, pertanto, secondo gli odierni appellanti, avrebbero dovuto essere oggetto di prudente apprezzamento da parte del primo giudice al fine di risalire al fatto ignoto, ossia l'esistenza del danno, tanto più che nel giudizio non era emersa prova contraria di un mancato legame affettivo derivante semplicemente dalla circostanza che si trattava di un rapporto effettivo tra sorelle che non potrà più esserci per colpa della convenuta Controparte_6
Ancora, la perdita di una persona cara, implica necessariamente, secondo parte appellante, una sofferenza morale che, nel caso di specie, costituisce la voce unitaria e onnicomprensiva del danno patrimoniale subito e per questo motivo le deducenti chiedono la condanna di controparte al risarcimento del danno subito anche dalle sorelle vittima.
Con il secondo motivo d'appello contestano, invece, la liquidazione del danno in favore di
[...]
e delle figlie minori. Pt_1
In particolare, sostengono che il danno da liquidarsi ai prossimi congiunti e, in particolare al coniuge, deve essere valutato complessivamente e equitativamente, tenendo conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima.
Dunque, ai fini di una congrua e adeguata valutazione la liquidazione del danno non patrimoniale dovrebbe, sempre secondo la ricostruzione degli odierni appellanti, corrispondere all'integrale ripartizione secondo un criterio di personalizzazione che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, dovrebbe tener conto, pur nell'ambito di determinati criteri, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto.
Nel caso di specie, invero, la sentenza di prime cure avrebbe solo apparentemente applicato i criteri relativi alla rispondenza tra le circostanze incontrovertibilmente accertate in causa e la quantificazione economica di ciascun criterio;
né alcun percorso, sempre secondo gli appellanti, si potrebbe evincere dalla sentenza nel passaggio tra la puntuale indicazione delle circostanze riscontrate e i criteri di determinazione del punteggio prodromico alla traduzione in termini economici della personalizzazione del danno.
Sostengono, pertanto, che in termini di personalizzazione del danno non può avere pari valutazione il criterio della convivenza all'interno del nucleo familiare riferita al coniuge adulto di 32 anni e la presenza delle due figlie in tenerissima età; il Giudice di prime cure, quindi, non avrebbe correttamente valorizzato le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame accertando l'effettiva consistenza del pregiudizio e conseguentemente la sentenza non risponderebbe all'imperativo di raggiungere con la maggior approssimazione possibile l'integrale risarcimento in favore degli odierni appellanti.
In conclusione, chiedono applicarsi la personalizzazione già richiesta in primo grado.
Infine, con il terzo motivo d'appello chiedono riformarsi la sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite che non avrebbero ragione di essere compensate in virtù dell'accoglimento dell'appello. Nell'ipotesi in cui, invece, anche in questo caso il Giudicante ritenesse che le sorelle della vittima non dovessero essere risarcite per il danno da perdita del rapporto parentale, chiedono comunque il rimborso delle spese legali sostenute da parte di in base al principio Parte_1 della soccombenza ex art. 96 c.p.c.
In conclusione, gli appellanti chiedono di riformare la sentenza impugnata a eccezione della parte in cui viene accertata la responsabilità dell' , in Controparte_14 persona del legale rappresentate p.t. (già Controparte_15
ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento in
[...] favore degli odierni appellanti secondo le seguenti voci di danno:
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dal signor coniuge della de Parte_1 cuius;
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dalle minore , figlia della Persona_1 de cuius;
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dalle minore , figlia della de cuius; Parte_2
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dalla signora , LL della de Controparte_1 cuius;
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dalla signora , LL della de CP_2 cuius;
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dagli eredi della LL , LL Persona_2 della de cuius; per tutti oltre interessi e rivalutazione monetaria conteggiati dal giorno del decesso alla data dell'effettivo soddisfo;
ovvero altra ulteriore somma accertata secondo equità o apprezzamento.
In data 25.9.2019 si costituisce L' Controparte_14
chiedendo di respingere l'appello proposto da ,
[...] Parte_1 Persona_1
, , , , perché inammissibile e infondato in Parte_2 CP_2 Persona_2 Controparte_1 fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata contesta il primo motivo di gravame sostenendo che lo stesso è infondato in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno morale deve formare oggetto di allegazione prima e di prova poi e non può essere considerato esistente in re ipsa, sicché la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno si può utilizzare solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale degli elementi costitutivi del danno reclamato. Nel caso di specie, secondo l' l'assenza di allegazioni fattuali (intensità del relativo vincolo Controparte_6 familiare, abitudini di vita e di frequentazione nonché la situazione di convivenza) renderebbe impossibile il ricorso a presunzioni semplici.
Anche il secondo motivo di censura relativo alla necessaria personalizzazione del danno, secondo parte appellata, sarebbe infondato in quanto in atti, da parte attorea, rispetto ai danni denunciati, non risulterebbero né specifiche allegazioni né tantomeno prove.
Controparte, difatti, si sarebbe limitata a sostenere che a causa della condotta dei sanitari gli appellanti avrebbero subito un danno in re ipsa, senza tuttavia allegare né provare di aver subito alcuna effettiva lesione. Nondimeno, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici;
secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Quanto, infine, al capo III di censura relativo alla compensazione delle spese, l'accoglimento parziale della domanda, quale è il pronunciamento di rigetto della domanda avanzata dalle sorelle della vittima e la reciprocità parziale, secondo parte appellata, ben giustifica la compensazione delle spese, attesa la imputabilità della posizione processuale ad un unico difensore per più parti.
All'udienza del 4.11.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla liquidazione del danno da perdita parentale
Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui occorre conferire rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo”. Alla luce di tale affermazione le sorelle di contestano le conclusioni cui è giunto il Persona_3
Tribunale laddove, aderendo ad un orientamento più restrittivo, ha negato loro il risarcimento del danno da perdita parentale conferendo maggiore rilievo all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo in assenza di convivenza.
Il motivo è fondato.
Invero, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 24689 del 5.11.2020)
Nel danno da perdita del rapporto parentale, dunque, acquistano rilievo decisivo una serie concatenata di fatti noti basati anche su presunzioni come stabilito dalla recente Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 22397 del 15.7.2022 secondo cui: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
In termini analoghi Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 4.3.2024: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
Tanto premesso, occorre dunque valutare se sia condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui la domanda delle sorelle della vittima non poteva essere accolta posto che queste ultime non solo non avevano provato la sussistenza di un danno, ma neppure lo avevano allegato, limitandosi a sostenere di vivere nello stesso circondario. Ritiene il collegio di condividere, al riguardo, il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035; 11/11/2019, n. 28989;
14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
Nello stesso senso: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” (Cassazione civile, sez. III, 30/08/2022, n. 25541).
Nel caso specifico, non ci sono elementi sulla scorta dei quali escludere il pregiudizio subito dalle appellanti a causa della perdita della Controparte_1 CP_2 Persona_2 LL, peraltro in circostanze particolarmente drammatiche.
Sul punto, quindi, il gravame merita accoglimento e l'impugnata sentenza deve essere riformata
Al fine di determinare il quantum del risarcimento, occorre applicare nuove tabelle del Tribunale di
Milano adottate il 5 giugno 2024.
Ed infatti, secondo consolidato indirizzo, “ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di “differenti criteri” per il risarcimento, il giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti, potendo siffatta richiesta essere avanzata anche in grado d'appello; in particolare, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari;
pertanto, il giudice di merito deve necessariamente attenersi ai criteri tabellari esistenti al momento della decisione ovvero, qualora intenda discostarsene, deve fornire idonea motivazione, in caso contrario non potendosi ritenere che la domanda risarcitoria abbia trovato il dovuto ristoro nella liquidazione effettuata” (Cass. civ. n. 25485/2016).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla
S.C., secondo cui, “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, dunque, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno, poiché “consentono di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civ. nn. 37009/2022, 28989/2019).
Pertanto, in accoglimento della domanda delle parti superstiti, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale dovrà essere così quantificato: a) € 71.316,00 per la LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella Controparte_1 della congiunta danneggiata, pari a 45, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 14; Punti in base all'età della vittima:16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 42)
b) € 74.712,00 per la LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella CP_2 della congiunta danneggiata, pari a 39, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 44)
c) € 74.712,00 per , e , in qualità di eredi della CP_3 CP_4 Controparte_5 LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella della congiunta Persona_2 danneggiata, pari a 34, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 44).
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata. Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d.
“attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 20.03.2010) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
2. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale in termini di personalizzazione
Con il secondo motivo d'appello , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà delle figlie minori e critica – ritenendola insufficiente – la Persona_1 Parte_2 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguente al decesso della congiunta , operata dalla sentenza impugnata. Persona_3
Gli istanti chiedono, quindi, la rideterminazione del danno mediante valutazione di personalizzazione, criterio della convivenza all'interno del nucleo familiare del marito e delle due figlie in tenerissima età e comunque insistendo nelle loro originarie domande risarcitorie.
Il motivo è infondato.
La liquidazione e personalizzazione del danno non patrimoniale, come rilevato dalla Cass. n. 28988/2019 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
“standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, rende necessario evitare che la considerazione di diversi profili di danno non patrimoniale porti a una liquidazione non corretta.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto ricorso alle tabelle di Milano 2018, all'epoca vigenti, ed ha tenuto conto tra l'altro dell'età della vittima, nonché di quella dei familiari superstiti, del numero dei superstiti, della particolare drammaticità del fatto.
Non sono stati allegati ulteriori elementi che possano determinare un'ulteriore personalizzazione del danno. L'assenza di ogni deduzione e allegazione esclude che possa applicarsi alcun correttivo o personalizzazione: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Civ., Sent. n. 33005 del 10/11/2021).
Nessuna maggiorazione, dunque, rispetto all'importo tabellare, può essere riconosciuta al coniuge ed ai figli della vittima, non essendo stati allegati e provati elementi idonei a giustificare una personalizzazione del danno.
Va, quindi, confermata la liquidazione del danno effettuata in primo grado in favore di
e delle figlie - pari ad € 246.196,81 ciascuno. Parte_1 - Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
Considerato l'esito complessivo della lite, appare equo procedere alla compensazione per metà delle spese di lite e porre a carico della parte convenuta la residua metà. Ed invero, benché sia stata accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dalle parti appellanti, tuttavia l'accoglimento è avvenuto in misura assai ridotta rispetto a quanto richiesto (circa la metà di quanto richiesto per
[...]
in proprio e n.q. di genitore di e , più della metà Pt_1 Persona_1 Parte_2 per , , nonché , Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in qualità di eredi legittimi di CP_4 Controparte_5 Per_2
).
[...]
Al fine di determinare il valore della causa, si ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Tenuto conto della natura, del valore della controversia e del grado di complessità delle questioni trattate, le spese di lite per il primo grado di giudizio devono essere liquidate, in favore dell'appellante applicando i parametri medi fissati con le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore compreso tra € 520.001 a € 1.000.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, per il primo grado di giudizio è complessivamente pari ad € 738.590,43).
Dunque, quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 29.193,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00; fase decisionale, valore medio: € 8.013,00. Operando poi la compensazione per metà dell'importo così determinato, parte appellata deve essere condannata al pagamento di € 14.596,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere determinato in € 220.720
(tenendo conto della maggior somma riconosciuta agli appellanti a titolo di risarcimento:
74.712+74.712+71.316)
Pertanto, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa ed applicando il relativo scaglione (€ 52.001 a € 260.000), il compenso deve essere così determinato: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, considerando che alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello: € 2.163,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Il compenso così determinato, pari ad € 12.154,00, deve essere per metà compensato e per la residua metà posto a carico di parte appellata soccombente.
Quindi, operando la compensazione per metà dell'importo così determinato, parte appellata deve essere condannata al pagamento di € 6.077,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Sulla scorta di tali considerazioni, rimane assorbito il terzo motivo di appello, con il quale parte appellante contestava l'avvenuta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE Parte_1 Controparte_16
, , , nonché
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , in qualità di eredi legittimi di
[...] CP_4 Controparte_5
, nei confronti di N.5 DI REGGIO LEG.RAPPR. Persona_2 CP_7 CP_6
PRO-TEMPORE e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l , leg. rappr. pro tempore,al pagamento a titolo di risarcimento Controparte_13 danni per la morte di della somma di € 71.316,00 in favore di ; Persona_3 Controparte_1 della somma di € 74.712,00 in favore di ; della somma di € 74.712,00 in favore di CP_2
, e , in qualità di eredi di , oltre CP_3 CP_4 Controparte_5 Persona_2 interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte appellata al pagamento della residua metà in favore di parte appellante pari ad € 6.077,00 per il presente grado di giudizio ed € 14.596,00 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed
IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott. Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2019 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la potestà delle minori , nata a [...] Persona_1 il 21.4.2007, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
; C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_2 C.F._5
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._6 CP_4
, nato a [...] il [...], C.F. , ,
[...] C.F._7 Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F. , tutti in qualità di eredi legittimi della C.F._8 signora , nata a [...] il [...] e deceduta in Polistena (Rc) il Persona_2
2.1.2024, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Trimarchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Fazzari, in San Martino di Taurianova, via Celi n.1, PEC:
e ; Email_1 Email_2
APPELLANTI contro
, P.IVA: Controparte_6 P.IVA_1 in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo ed Cont elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Affari Legali dell' sito in Via Controparte_6
Sant'Anna II Tronco, PEC: ; Email_3
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità professionale - Appello alla sentenza del Tribunale di Palmi n.
804/2018, emessa il 13.8.2024 e pubblicata il 16.8.2018 non notificata, nel proc. 100820/2012.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo 4.12.2012 , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà delle minori E , Persona_1 Parte_2 CP_1
, e , rispettivamente coniuge, figlie e
[...] CP_2 Persona_2 sorelle di , convenivano, innanzi al Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Persona_3
Cinquefrondi, l' per Controparte_6 sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della loro congiunta avvenuto in data 21.3.2010.
In particolare, gli attori deducevano che:
- , in stato di gravidanza a termine, si ricoverava presso il Presidio Ospedaliero Persona_3 di Polistena in data 19 marzo 2010;
- eseguiti gli accertamenti di rito, si programmava per il giorno successivo l'espletamento del parto cesareo in laparatomia;
- La visita di accettazione della paziente, così come anche i successivi esami di preparazione al parto, ecocardiogramma ed esame ecografico, riportavano condizioni della CP_1 assolutamente regolari e nella norma;
- Il giorno successivo, alle ore 9:00, eseguito l'intervento chirurgico programmato di laparatomia secondo Joel Cohen-isterectomia trasversale sul SVI con estrazione d feto di sesso femminile vivo e vitale, si verificava un sanguinamento anomalo;
- nonostante gli interventi praticati per interrompere il sanguinamento, anche con l'ausilio dell'equipe chirurgica, la paziente andava in shock emorragico, quindi, alle ore 16:30, veniva trasferita nel reparto di terapia intensiva e, in assenza di miglioramento, veniva disposto il trasferimento presso l' di , Controparte_8 Controparte_6 ove veniva ricoverata alle ore 23:15 presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con diagnosi d'ingresso: “shock emorragico”;
- ottenuta una stabilità emodinamica, la veniva trasportata in sala operatoria per CP_1 revisione dell'intervento chirurgico effettuato a Polistena;
- riscontrato un profuso sanguinamento delle presacrali, veniva eseguito un nuovo intervento, all'esito del quale veniva ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni ancora molto gravi;
- Alle ore 17:50 nella paziente si presentava un improvviso arresto cardiocircolatorio, le manovre di rianimazione non ripristinavano l'attività cardiaca e le funzioni vitali, sicché, poco dopo, ella decedeva;
- gli attori, previo accertamento del rapporto di cura con i sanitari del reparto di Ginecologia ed
Ostetricia del di chiedevano la Controparte_9 Controparte_6 condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori iure proprio, a causa ed in conseguenza dell'erronea prestazione professionale, quantificati nella misura complessiva di euro 1.911.906,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 9.4.2013 si costituiva L' Controparte_10
, chiedendo, attesa l'assenza di condotte negligenti o imprudenti dei medici coinvolti, il
[...] rigetto della domanda contestando la sussistenza di responsabilità ascrivibile ai sanitari e, quindi, all'ente ospedaliero. A sostegno della propria tesi, la convenuta produceva la nota prot. n. 1064 del 31.01.2013 a firma del
Direttore Sanitario , il quale escludeva ogni tipo di responsabilità della struttura CP_11 ospedaliera di Polistena, sostenendo la totale perizia, prudenza e diligenza dei medici intervenuti, sia durante l'intervento di parto cesareo, sia nella fase successiva e riconducendo la causa del decesso della signora “ad una gravissima emorragia da rottura spontanea di vene presacrali, non CP_1 prevedibile, non correggibile e non prodotta da incaute manovre”.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e c.t.u. medico-legale espletata dal dott. Persona_4
All'udienza del 1.2.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea parzialmente fondata.
Preliminarmente il giudice di prime cure evidenziava che gli attori avevano chiamato in giudizio esclusivamente la struttura sanitaria deducendo, in particolare, che la stessa sarebbe stata inadempiente per aver provocato il decesso della paziente a causa di uno shock emorragico irreversibile e conseguente a lesione iatrogena delle vene presacrali provocata il 20 marzo 2010 nel corso del parto cesareo presso l'Unità di Ostetricia e Ginecologia della . Controparte_12
Invero, secondo il Tribunale, dalla relazione redatta dal dott. e depositata il giorno 2.11.2017, Per_4 risultava evidente la colpa dei medici intervenuti e provato il nesso di causalità tra la loro condotta e la morte della signora . Persona_3
Al momento del ricovero presso l'Ospedale di Polistena, la era in stato di gravidanza a CP_1 termine, senza particolari degni di nota, anzi la breve durata dell'intervento per l'estrazione del feto denotava che l'apertura della parete addominale, l'isterotomia e l'estrazione non avevano comportato difficoltà. Quanto all'imponente emorragia verificatasi subito dopo, il CTU valutava corretta e del tutto innocua la prima manovra di esteriorizzazione dell'utero, mentre aveva contestato la scelta dei ginecologi di eseguire un'isterectomia subtotale, intervento indicato nei casi, differenti da quelli in esame, in cui il sanguinamento proveniva dal corpo uterino e non anche laddove il punto di sanguinamento era, come scriveva l'operatore, “profondamente indovato verso la parete pelvica”. Ad avviso dell'ausiliario, un'isterectomia totale, con asportazione del collo dell'utero e legatura e sezione delle arterie uterine, avrebbe potuto risultare risolutiva atteso che, come già accaduto nel corso del primo intervento cesareo della vittima nell'anno 2007, era probabile che si fosse verificata una lacerazione lungo il margine sinistro del collo uterino. Secondo il CTU, altresì contestabile era la scelta dell'equipe dei chirurghi intervenuti di eseguire una incisione trasversale al posto di una laparotomia longitudinale, in quanto quest'ultima tecnica avrebbe consentito di esaminare con maggiore accuratezza il campo operatorio;
peraltro gli stessi, nonostante avessero notato, una volta legate le arterie ipogastriche, che il sanguinamento persisteva negli sfondati perivaginali, non avevano intuito che il sanguinamento provenisse dai vasi pre-sacrali, individuato solo successivamente dai chirurghi dell'ospedale di ove la paziente era stata trasportata. Controparte_8 CP_6
Il CTU, infine, sulla base delle cartelle cliniche, aveva escluso profili di responsabilità sanitaria in capo ai sanitari del reparto di terapia intensiva di Polistena, nonché ai rianimatori e chirurghi che avevano avuto in cura la signora presso il nosocomio reggino. CP_1
Dunque, il Tribunale riteneva che l'adozione della isterectomia subtotale anziché totale, consigliabile alla luce della provenienza del sanguinamento e della pregressa storia clinica della paziente (che durante il primo parto nel 2007 aveva affrontato una importante lacerazione del lato sinistro del collo uterino), l'incisione trasversale al posto di una laparotomia longitudinale sarebbe stata più utile per analizzare il campo operatorio ma l'omessa tempestiva individuazione del punto di sanguinamento (vasi pre-sacrali) aveva causato con elevato livello di probabilità lo shock emorragico che aveva condotto la giovane donna al decesso. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda giudiziale di accertamento della responsabilità proposta dagli attori nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta per i fatti contestati del 19 e 20 marzo 2010, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c.
In ordine al danno risarcibile, gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno biologico e morale da morte di un prossimo congiunto patito iure proprio.
Il giudice di prime cure evidenziava che nel caso di specie risultava documentalmente che il nucleo familiare della vittima era costituito dal coniuge dalle figlie e Parte_1 Persona_1 Pt_2
e che , e erano sorelle non conviventi della vittima. Controparte_1 CP_2 Per_2
Dunque, l'intensità del vincolo e il rapporto di convivenza tra coniuge, figlie e madre lasciavano presumere la sussistenza del pregiudizio morale e quello da lesione del rapporto parentale, mentre la sola ricorrenza del rapporto parentale, in assenza di convivenza e di qualsiasi deduzione sul pregiudizio subito, sul rapporto con la LL e sulle conseguenze del decesso di quest'ultima, non consentiva al Giudicante di ritenere fondata la domanda risarcitoria proposta da , CP_2
e . Controparte_1 Persona_2
Queste ultime, invero, si erano limitate a documentare il rapporto di parentela con la vittima senza allegare (né tantomeno provare) alcunché; per tali ragioni, il Tribunale riteneva fondata la domanda risarcitoria per lesione del rapporto parentale proposta da Parte_1 Persona_1
e - rispettivamente coniuge e figlie di - e, viceversa, infondate
[...] Parte_2 Persona_3 quelle avanzate dalle ulteriori parti, sorelle non conviventi della vittima.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona, privi di contenuto economico, la determinazione della posta risarcitoria doveva essere condotta sulla scorta di una valutazione prettamente equitativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., mediante il riferimento alle più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018.
Al momento del tragico evento la vittima aveva 32 anni, pure 32, 3 Parte_1 Persona_1 anni e era appena nata;
applicando i predetti criteri, stante la convivenza, l'età dei soggetti Pt_2 coinvolti, le modalità del fatto di particolare drammaticità, il Giudice riteneva che spettava a
[...]
a e a l'importo pari ad € 225.960,00 ciascuno (a € Pt_1 Persona_1 Parte_2
165.960,00 veniva aggiunto l'importo di € 60.000 per la convivenza con la vittima, l'età dei superstiti inferiore a 45 anni, le modalità del fatto di particolare drammaticità). Condannava, quindi, l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_13 tempore al pagamento, in favore di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 dell'importo pari ad € 225.960,00 ciascuno.
Nella regolamentazione delle spese di lite, invece, tenendo conto dell'accoglimento della domanda proposta da e , per un verso, e del rigetto di Parte_1 Persona_1 Parte_2 quella proposta da , e , dall'altro e stante l'unicità Controparte_1 CP_2 Persona_2 della difesa, il Tribunale decideva per la compensazione delle spese processuali.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, venivano poste definitivamente a carico degli attori e della convenuta in solido nei rapporti con il c.t.u. e a carico dell' (totalmente CP_7 soccombente sulla domanda di accertamento della responsabilità) nei rapporti interni tra le parti.
In data 27.2.2019, con atto di citazione notificato in pari data, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà delle minori e Persona_1 Pt_2
, , , nonché ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in qualità di eredi legittimi di CP_4 Controparte_5 Per_2
, propongono appello e censurano la sentenza di primo grado con tre motivi di gravame.
[...] 1. Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui occorre conferire rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo”; errore di diritto.
2. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui si procede alla liquidazione del danno in favore del sig. e delle figlie minori e;
Parte_1 Persona_1 Parte_2
3. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “nella regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda proposta da
[...]
e per un verso e del rigetto di quella proposta Pt_1 Persona_1 Parte_2 da , , dall'altro, dal che consegue, stante Controparte_1 CP_2 Persona_2
l'unicità della difesa, la compensazione delle spese processuali”.
Con il primo motivo gli odierni appellanti censurano la sentenza laddove le richieste delle sorelle della vittima vengono integralmente rigettate.
In particolare, sottolineano che il giudizio di prime cure ha dato ragione ai deducenti accertando una responsabilità della struttura sanitaria, negando poi il diritto di alcuni degli attori al risarcimento del danno. Per tali ragioni sostengono che parte della sentenza impugnata sarebbe errata in diritto poiché comporterebbe l'astratta negazione della pretesa risarcitoria avanzata da alcuni dei prossimi congiunti;
inoltre, risulterebbe motivata in maniera del tutto insufficiente e contraddittoria.
Il Tribunale, aderendo ad un orientamento più restrittivo, avrebbe ritenuto – con riferimento al danno da iure proprio per perdita da congiunto – più idoneo l'orientamento secondo cui occorrerebbe conferire maggiore rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo. Invero, il Giudicante aveva ritenuto che mutasse anche l'onere probatorio richiesto: per quanto riguarda gli stretti congiunti, non conviventi con la vittima, ricorreva un onere probatorio più pregnante per dimostrare con alta probabilità la sussistenza di un rapporto particolarmente intenso e, per un altro verso, occorreva anche provare l'alterazione effettiva delle proprie abitudini di vita.
La suddetta premessa, secondo gli appellanti, sarebbe del tutto infondata in quanto il danno da perdita parentale sarebbe, innanzitutto, un danno non patrimoniale iure proprio, consistente non nella perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché della sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. Dunque, escludere il danno da perdita del rapporto parentale sulla base dell'assenza di prova del danno dinamico – relazionale, sempre secondo la ricostruzione degli appellanti, si tradurrebbe in un errore di diritto perché comporterebbe l'astratta negazione della pretesa risarcitoria e non la mera confutazione della sua fondatezza sul piano delle circostanze di fatto. Per tali ragioni, ribadiscono che l'orientamento è ormai orientato nel senso di interpretare la figura del danno da perdita del rapporto parentale al pari di un ordinario danno – conseguenza e come tale risarcibile in quanto allegato e provato, seppur tramite presunzioni ex artt. 2927 – 2729 c.c.
Nel danno da perdita del rapporto parentale, dunque, acquistano rilievo decisivo una serie concatenata di fatti noti che nel caso di specie sono rappresentati dal fatto che la signora era Persona_3
l'ultimogenita di quattro sorelle rispettivamente di anni (all'epoca del decesso) 45, 39, 34 e 32, tutte nate in Taurianova e stabilitesi nel vicino circondario del paese d'origine.
I suddetti elementi, pertanto, secondo gli odierni appellanti, avrebbero dovuto essere oggetto di prudente apprezzamento da parte del primo giudice al fine di risalire al fatto ignoto, ossia l'esistenza del danno, tanto più che nel giudizio non era emersa prova contraria di un mancato legame affettivo derivante semplicemente dalla circostanza che si trattava di un rapporto effettivo tra sorelle che non potrà più esserci per colpa della convenuta Controparte_6
Ancora, la perdita di una persona cara, implica necessariamente, secondo parte appellante, una sofferenza morale che, nel caso di specie, costituisce la voce unitaria e onnicomprensiva del danno patrimoniale subito e per questo motivo le deducenti chiedono la condanna di controparte al risarcimento del danno subito anche dalle sorelle vittima.
Con il secondo motivo d'appello contestano, invece, la liquidazione del danno in favore di
[...]
e delle figlie minori. Pt_1
In particolare, sostengono che il danno da liquidarsi ai prossimi congiunti e, in particolare al coniuge, deve essere valutato complessivamente e equitativamente, tenendo conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima.
Dunque, ai fini di una congrua e adeguata valutazione la liquidazione del danno non patrimoniale dovrebbe, sempre secondo la ricostruzione degli odierni appellanti, corrispondere all'integrale ripartizione secondo un criterio di personalizzazione che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, dovrebbe tener conto, pur nell'ambito di determinati criteri, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto.
Nel caso di specie, invero, la sentenza di prime cure avrebbe solo apparentemente applicato i criteri relativi alla rispondenza tra le circostanze incontrovertibilmente accertate in causa e la quantificazione economica di ciascun criterio;
né alcun percorso, sempre secondo gli appellanti, si potrebbe evincere dalla sentenza nel passaggio tra la puntuale indicazione delle circostanze riscontrate e i criteri di determinazione del punteggio prodromico alla traduzione in termini economici della personalizzazione del danno.
Sostengono, pertanto, che in termini di personalizzazione del danno non può avere pari valutazione il criterio della convivenza all'interno del nucleo familiare riferita al coniuge adulto di 32 anni e la presenza delle due figlie in tenerissima età; il Giudice di prime cure, quindi, non avrebbe correttamente valorizzato le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame accertando l'effettiva consistenza del pregiudizio e conseguentemente la sentenza non risponderebbe all'imperativo di raggiungere con la maggior approssimazione possibile l'integrale risarcimento in favore degli odierni appellanti.
In conclusione, chiedono applicarsi la personalizzazione già richiesta in primo grado.
Infine, con il terzo motivo d'appello chiedono riformarsi la sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite che non avrebbero ragione di essere compensate in virtù dell'accoglimento dell'appello. Nell'ipotesi in cui, invece, anche in questo caso il Giudicante ritenesse che le sorelle della vittima non dovessero essere risarcite per il danno da perdita del rapporto parentale, chiedono comunque il rimborso delle spese legali sostenute da parte di in base al principio Parte_1 della soccombenza ex art. 96 c.p.c.
In conclusione, gli appellanti chiedono di riformare la sentenza impugnata a eccezione della parte in cui viene accertata la responsabilità dell' , in Controparte_14 persona del legale rappresentate p.t. (già Controparte_15
ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento in
[...] favore degli odierni appellanti secondo le seguenti voci di danno:
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dal signor coniuge della de Parte_1 cuius;
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dalle minore , figlia della Persona_1 de cuius;
- € 463.050,00 quale danno iure proprio patito dalle minore , figlia della de cuius; Parte_2
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dalla signora , LL della de Controparte_1 cuius;
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dalla signora , LL della de CP_2 cuius;
- € 174.252,00 quale danno iure proprio patito dagli eredi della LL , LL Persona_2 della de cuius; per tutti oltre interessi e rivalutazione monetaria conteggiati dal giorno del decesso alla data dell'effettivo soddisfo;
ovvero altra ulteriore somma accertata secondo equità o apprezzamento.
In data 25.9.2019 si costituisce L' Controparte_14
chiedendo di respingere l'appello proposto da ,
[...] Parte_1 Persona_1
, , , , perché inammissibile e infondato in Parte_2 CP_2 Persona_2 Controparte_1 fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata contesta il primo motivo di gravame sostenendo che lo stesso è infondato in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno morale deve formare oggetto di allegazione prima e di prova poi e non può essere considerato esistente in re ipsa, sicché la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno si può utilizzare solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale degli elementi costitutivi del danno reclamato. Nel caso di specie, secondo l' l'assenza di allegazioni fattuali (intensità del relativo vincolo Controparte_6 familiare, abitudini di vita e di frequentazione nonché la situazione di convivenza) renderebbe impossibile il ricorso a presunzioni semplici.
Anche il secondo motivo di censura relativo alla necessaria personalizzazione del danno, secondo parte appellata, sarebbe infondato in quanto in atti, da parte attorea, rispetto ai danni denunciati, non risulterebbero né specifiche allegazioni né tantomeno prove.
Controparte, difatti, si sarebbe limitata a sostenere che a causa della condotta dei sanitari gli appellanti avrebbero subito un danno in re ipsa, senza tuttavia allegare né provare di aver subito alcuna effettiva lesione. Nondimeno, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici;
secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Quanto, infine, al capo III di censura relativo alla compensazione delle spese, l'accoglimento parziale della domanda, quale è il pronunciamento di rigetto della domanda avanzata dalle sorelle della vittima e la reciprocità parziale, secondo parte appellata, ben giustifica la compensazione delle spese, attesa la imputabilità della posizione processuale ad un unico difensore per più parti.
All'udienza del 4.11.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla liquidazione del danno da perdita parentale
Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “questo giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui occorre conferire rilievo non tanto all'aspetto formale della famiglia nucleare propriamente considerata o della convivenza, quanto piuttosto all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo”. Alla luce di tale affermazione le sorelle di contestano le conclusioni cui è giunto il Persona_3
Tribunale laddove, aderendo ad un orientamento più restrittivo, ha negato loro il risarcimento del danno da perdita parentale conferendo maggiore rilievo all'elemento sostanziale dell'intensità del rapporto affettivo in assenza di convivenza.
Il motivo è fondato.
Invero, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 24689 del 5.11.2020)
Nel danno da perdita del rapporto parentale, dunque, acquistano rilievo decisivo una serie concatenata di fatti noti basati anche su presunzioni come stabilito dalla recente Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 22397 del 15.7.2022 secondo cui: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
In termini analoghi Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 4.3.2024: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
Tanto premesso, occorre dunque valutare se sia condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui la domanda delle sorelle della vittima non poteva essere accolta posto che queste ultime non solo non avevano provato la sussistenza di un danno, ma neppure lo avevano allegato, limitandosi a sostenere di vivere nello stesso circondario. Ritiene il collegio di condividere, al riguardo, il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035; 11/11/2019, n. 28989;
14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
Nello stesso senso: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” (Cassazione civile, sez. III, 30/08/2022, n. 25541).
Nel caso specifico, non ci sono elementi sulla scorta dei quali escludere il pregiudizio subito dalle appellanti a causa della perdita della Controparte_1 CP_2 Persona_2 LL, peraltro in circostanze particolarmente drammatiche.
Sul punto, quindi, il gravame merita accoglimento e l'impugnata sentenza deve essere riformata
Al fine di determinare il quantum del risarcimento, occorre applicare nuove tabelle del Tribunale di
Milano adottate il 5 giugno 2024.
Ed infatti, secondo consolidato indirizzo, “ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di “differenti criteri” per il risarcimento, il giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti, potendo siffatta richiesta essere avanzata anche in grado d'appello; in particolare, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari;
pertanto, il giudice di merito deve necessariamente attenersi ai criteri tabellari esistenti al momento della decisione ovvero, qualora intenda discostarsene, deve fornire idonea motivazione, in caso contrario non potendosi ritenere che la domanda risarcitoria abbia trovato il dovuto ristoro nella liquidazione effettuata” (Cass. civ. n. 25485/2016).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle vigenti tabelle milanesi, conformi ai criteri indicati dalla
S.C., secondo cui, “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ. nn. 5948/2023, 33005/2021, 26300/2021, 10579/2021).
Le nuove tabelle del Tribunale di Milano, dunque, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno, poiché “consentono di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civ. nn. 37009/2022, 28989/2019).
Pertanto, in accoglimento della domanda delle parti superstiti, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale dovrà essere così quantificato: a) € 71.316,00 per la LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella Controparte_1 della congiunta danneggiata, pari a 45, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 14; Punti in base all'età della vittima:16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 42)
b) € 74.712,00 per la LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella CP_2 della congiunta danneggiata, pari a 39, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 44)
c) € 74.712,00 per , e , in qualità di eredi della CP_3 CP_4 Controparte_5 LL (considerando l'età della vittima, di anni 32, quella della congiunta Persona_2 danneggiata, pari a 34, l'assenza di convivenza e la sopravvivenza, nel nucleo familiare originario di 2 familiari: Valore del Punto Base: € 1.698,00; Punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 16; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12, Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0, atteso che nulla è stato addotto su punto, Punti totali riconosciuti: 44).
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato – che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, gli interessi devono essere calcolati sulla somma via via rivalutata. Dovrà pertanto utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi a far data dall'illecito sino alla c.d.
“attualità”, sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (ossia il 20.03.2010) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sino al soddisfo.
2. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale in termini di personalizzazione
Con il secondo motivo d'appello , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà delle figlie minori e critica – ritenendola insufficiente – la Persona_1 Parte_2 liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, conseguente al decesso della congiunta , operata dalla sentenza impugnata. Persona_3
Gli istanti chiedono, quindi, la rideterminazione del danno mediante valutazione di personalizzazione, criterio della convivenza all'interno del nucleo familiare del marito e delle due figlie in tenerissima età e comunque insistendo nelle loro originarie domande risarcitorie.
Il motivo è infondato.
La liquidazione e personalizzazione del danno non patrimoniale, come rilevato dalla Cass. n. 28988/2019 secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
“standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”, rende necessario evitare che la considerazione di diversi profili di danno non patrimoniale porti a una liquidazione non corretta.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto ricorso alle tabelle di Milano 2018, all'epoca vigenti, ed ha tenuto conto tra l'altro dell'età della vittima, nonché di quella dei familiari superstiti, del numero dei superstiti, della particolare drammaticità del fatto.
Non sono stati allegati ulteriori elementi che possano determinare un'ulteriore personalizzazione del danno. L'assenza di ogni deduzione e allegazione esclude che possa applicarsi alcun correttivo o personalizzazione: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Civ., Sent. n. 33005 del 10/11/2021).
Nessuna maggiorazione, dunque, rispetto all'importo tabellare, può essere riconosciuta al coniuge ed ai figli della vittima, non essendo stati allegati e provati elementi idonei a giustificare una personalizzazione del danno.
Va, quindi, confermata la liquidazione del danno effettuata in primo grado in favore di
e delle figlie - pari ad € 246.196,81 ciascuno. Parte_1 - Spese processuali
Resta da statuire sulle spese dei due gradi di giudizio, stante anche il potere/dovere officioso del giudice di appello di procedere ad una nuova valutazione, in caso di riforma del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ricorrendo la necessità di considerare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, l'esito complessivo della lite: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. (Cass. n. 3083/2017).
Considerato l'esito complessivo della lite, appare equo procedere alla compensazione per metà delle spese di lite e porre a carico della parte convenuta la residua metà. Ed invero, benché sia stata accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dalle parti appellanti, tuttavia l'accoglimento è avvenuto in misura assai ridotta rispetto a quanto richiesto (circa la metà di quanto richiesto per
[...]
in proprio e n.q. di genitore di e , più della metà Pt_1 Persona_1 Parte_2 per , , nonché , Controparte_1 CP_2 CP_3
, , in qualità di eredi legittimi di CP_4 Controparte_5 Per_2
).
[...]
Al fine di determinare il valore della causa, si ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Tenuto conto della natura, del valore della controversia e del grado di complessità delle questioni trattate, le spese di lite per il primo grado di giudizio devono essere liquidate, in favore dell'appellante applicando i parametri medi fissati con le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore compreso tra € 520.001 a € 1.000.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, per il primo grado di giudizio è complessivamente pari ad € 738.590,43).
Dunque, quanto al primo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 29.193,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00; fase decisionale, valore medio: € 8.013,00. Operando poi la compensazione per metà dell'importo così determinato, parte appellata deve essere condannata al pagamento di € 14.596,00 oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Quanto al presente grado di giudizio, il valore della causa deve essere determinato in € 220.720
(tenendo conto della maggior somma riconosciuta agli appellanti a titolo di risarcimento:
74.712+74.712+71.316)
Pertanto, applicando le Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenendo conto del valore della causa ed applicando il relativo scaglione (€ 52.001 a € 260.000), il compenso deve essere così determinato: fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, considerando che alcuna attività istruttoria è stata svolta in appello: € 2.163,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Il compenso così determinato, pari ad € 12.154,00, deve essere per metà compensato e per la residua metà posto a carico di parte appellata soccombente.
Quindi, operando la compensazione per metà dell'importo così determinato, parte appellata deve essere condannata al pagamento di € 6.077,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Sulla scorta di tali considerazioni, rimane assorbito il terzo motivo di appello, con il quale parte appellante contestava l'avvenuta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE Parte_1 Controparte_16
, , , nonché
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , in qualità di eredi legittimi di
[...] CP_4 Controparte_5
, nei confronti di N.5 DI REGGIO LEG.RAPPR. Persona_2 CP_7 CP_6
PRO-TEMPORE e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l , leg. rappr. pro tempore,al pagamento a titolo di risarcimento Controparte_13 danni per la morte di della somma di € 71.316,00 in favore di ; Persona_3 Controparte_1 della somma di € 74.712,00 in favore di ; della somma di € 74.712,00 in favore di CP_2
, e , in qualità di eredi di , oltre CP_3 CP_4 Controparte_5 Persona_2 interessi calcolati sulla somma devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino all'effettivo soddisfo.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte appellata al pagamento della residua metà in favore di parte appellante pari ad € 6.077,00 per il presente grado di giudizio ed € 14.596,00 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed
IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito