Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 25/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 19/82024 sub nr. 116/2024 R.G. da:
, nato in [...], il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Bertolaso del foro di Verona giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
, con sede legale in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, Controparte_1
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t - P.VA , P.VA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pegoraro del Foro di Trento, giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: impugnazione sanzioni disciplinari e licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
si eccepisce formalmente la genericità dei motivi addotti nel licenziamento de quo,
IN VIA PRINCIPALE,
A) per i motivi in fatto e in diritto di cui in ricorso, accertata la nullità del
1
dell'art. 2 Dl.gs 23/2015:
dichiararsi nullo il licenziamento intimato al ricorrente e condannarsi la società in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t - P.VA - alla reintegra P.VA_1
del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni di fatto espletate prima del licenziamento impugnato, nonché a risarcire il danno spettante al signor pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione Pt_1
utile per il TFR (pari ad € 3.207,64 mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
condannarsi la parte convenuta, ut supra individuata, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi per i medesimi periodi;
IN VIA SUBORDINATA SUB A):
B) accertata l'insussistenza dei fatti storici contestati, sia per la violazione del CCNL
applicato, sia per la genericità dell'iniziativa disciplinare, sia per la violazione del diritto di difesa, (intesi quali elementi sostanziali) accertata, altresì, l'applicabilità
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 23/2015:
dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato al signor per Pt_1
insussistenza dei fatti contestati con lettera del 12.12.23 e conseguentemente, condannarsi la società in 38060 Controparte_1
Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona del legale rappresentante p.t -
2 P.VA , - alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e P.VA_1
nelle mansioni di fatto espletate prima del licenziamento impugnato e a risarcire il danno spettante al signor pari ad un'indennità Pt_1
commisurata all'ultima retribuzione utile per il TFR (pari ad € 3.207,64
mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
condannarsi la parte convenuta, ut supra individuata, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi per i medesimi periodi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA SUB A):
C) accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo (anche sotto il profilo della violazione del CCNL, del diritto di difesa, della genericità dell'iniziativa disciplinare) ed accertata,
altresì, l'applicabilità dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 23/2015:
dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società
convenuta al signor e conseguentemente, condannarsi Pt_1
in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t - P.VA , al risarcimento del P.VA_1
danno in favore del ricorrente, commisurato all'indennità massima prevista ex lege e pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari alla somma complessiva di € 115.475,04 (€ 3.207,64 x
36), o in caso di accertata mancata sussistenza del requisito dimensionale alla somma di € 19.245,84 (€ 3.207,64 x 6) ovvero in estremo subordine all'indennità risarcitoria ritenuta di giustizia, in considerazione
3 dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri previsti dalla legge,
che non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA SUB A):
C) accertata la tardività del licenziamento irrogato al signor sotto il Pt_1
profilo procedimentale ed accertata altresì l'applicabilità dell'art. 4 del
D.lgs 23/15
• dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società
convenuta al signor e conseguentemente, condannarsi Pt_1
in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t - P.VA , al risarcimento del P.VA_1
danno in favore del ricorrente, commisurato all'indennità massima prevista ex lege e pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari alla somma complessiva di € 38.491,68 (€ 3.207,64 x
12), o in caso di accertata mancata sussistenza del requisito dimensionale alla somma di € 19.245,84 (€ 3.207,64 x 6) ovvero in estremo subordine all'indennità risarcitoria ritenuta di giustizia, in considerazione dell'anzianità di servizio e degli ulteriori parametri previsti dalla legge,
che non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità
IN VIA PRINCIPALE:
accertata per le ragioni di cui in narrativa l'illegittimità formale e sostanziale dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni conservative irrogate con provvedimenti del 7.12.23 (e precisamente con racc.
20047264765-5, con racc. 200472647713, con racc. 200385044536 e con racc.
200472647724), nonché con provvedimento del 12.12.23), dichiararsi
4 l'illegittimità dei rimproveri del 7.12.23, delle multe del 7.12.23 e della sospensione del 12.12.23 e condannarsi la convenuta Controparte_1
in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona del legale rappresentante p.t - P.VA alla restituzione in favore del P.VA_1
ricorrente delle trattenute operate a titolo di multa e/o ssopensione.
accertata la spettanza in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, in ragione della nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato, condannarsi la società in 38060 Villa Controparte_1
Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona del legale rappresentante p.t - P.VA
, -a corrispondere al ricorrente il relativo importo pari ad € P.VA_1
1.603,82
accertata le indebite trattenute pari a complessivamente € 255,94 a titolo di asserita assenza ingiustificata che figura nelle buste paga di ottobre e novembre 2023, stante la giustificatezza dell'assenza (o meglio la messa a disposizione del lavoratore) e l'illegittimità delle trattenute, condannarsi in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t - P.VA , a corrispondere in P.VA_1
favore del signor l'importo corrispondente di € 255,94. Pt_1
Emettersi a carico della convenuta ed a favore del ricorrente decreto ingiuntivo di consegna della busta paga relativa alla mensilità di dicembre 2023 (e di quella terminativa del rapporto) mai consegnata a lavoratore e condannarsi Controparte_1
in 38060 Villa Lagarina, Via Pesenti, n. 4, in persona del legale rappresentante p.t - P.VA al pagamento del corrispondente P.VA_1
5 importo a titolo di spettanze terminative del rapporto e comprensivo altresì' delle eventuali trattenute eventualmente operate a titolo di assenza ingiustificata, previo accertamento della loro illegittimità-
Sulle somme così determinate andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino all'effettivo saldo (art. 429 cpc).
Sentenza esecutiva come per legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi con spese generali
(15%), VA e CPA”.
Convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così
giudicare:
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la legittimità
del licenziamento irrogato al dipendente in data 29.12.2023 e per l'effetto rigettare, per i motivi esposti in narrativa,
tutte le domande svolte dal ricorrente;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la legittimità
di tutti i provvedimenti disciplinari impugnati dal ricorrente, e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dallo stesso;
- rigettare tutte le altre domande formulate in giudizio dal ricorrente.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di illegittimità e/o annullabilità del licenziamento impugnato, ridurre il quantum risarcitorio,
per i motivi di cui in narrativa, di un importo pari all'aliunde perceptum,
6 da accertarsi in corso di causa;
IN OGNI CASO
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite e compensi di avvocato, oltre alle spese generali 15%
ex DM n. 147/2022, ad VA e 4% CNPA. Nello specifico si richiede che, ai sensi e agli effetti dell'art. 4, comma
I bis, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., il compenso sia determinato tenuto conto dei parametri generali sia aumentato fino al 30% in ragione della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati;
”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/8/2024 - premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze di dal 7/6/2022 con mansioni di Controparte_1
autista, di avere ricevuto svariate contestazioni e sanzioni disciplinari e di essere stato licenziato con lettera dd. 29/12/2023 per asserita assenza ingiustificata dal 4 al 12 dicembre 2023 - conveniva in giudizio innanzi a questa tribunale la citata società per sentire accertare l'illegittimità delle sanzioni conservative irrogategli e la natura ritorsiva – o, in subordine,
l'illegittimità - del licenziamento e per sentire conseguentemente annullare le sanzioni conservative, nonché per sentirla condannare alla reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, al pagamento delle indennità ex art. 3,
7 comma 2 D.L.vo 23/2015 o, in ulteriore subordine, ex art. 3, comma 1.
A sostegno delle sue pretese relative al licenziamento evidenziava come la convenuta, dopo avere creato in lui l'affidamento su una discutibile prassi che lo legittimava, in caso di mancata assegnazione di ordini di servizio, a rimanere presso la propria abitazione a disposizione dell'Azienda, avesse,
in evidente rappresaglia alle sue doglianze, intenzionalmente omesso di inviargli ordini di servizio, lasciandolo privo di direttive per contestargli poi l'assenza ingiustificata ed intimargli, sulla base della stessa, il provvedimento di licenziamento per giusta causa, attribuendo di fatto ad una condotta autorizzata da una prassi invalsa in azienda una rilevanza disciplinare tale da compromettere il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e determinarne la risoluzione immediata.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta contestava in toto la ricostruzione dei fatti fornita ex adverso, in particolare quanto alla prassi secondo la quale, in assenza di disposizioni di viaggio impartite tramite il servizio di messaggistica Whatsapp, al lavoratore fosse automaticamente concesso di non presentarsi in servizio,
e sottolineava come il licenziamento fosse dipeso da una intollerabile,
provocatoria e sfidante irreperibilità che il lavoratore aveva scientemente posto in essere, con conseguente impossibilità di assegnazione di disposizioni di viaggio e programmazione dei carichi.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione,
venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
8 All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
PRETESA RITORSIVITÀ DEL LICENZIAMENTO
Parte ricorrente afferma che il licenziamento sarebbe ritorsivo in quanto la datrice di lavoro, dopo avere introdotto la discutibile prassi di lasciarlo a casa in caso di mancata assegnazione di ordini di servizio, avrebbe intenzionalmente preso a non inviargli ordini di servizio, lasciandolo privo di direttive per contestargli poi l'assenza ingiustificata, attribuendo di fatto ad una condotta autorizzata da una prassi invalsa in azienda una rilevanza disciplinare tale da compromettere il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e determinarne la risoluzione immediata.
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v.
Cass. n. 741 del 2024; n. 6838 del 2023; n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del
2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019, ecc.), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e
9 quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà
negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta
“di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n.
741/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova che la sanzione disciplinare espulsiva sia stata determinata esclusivamente dalle invocate ragioni, con la conseguenza che va esclusa la natura ritorsiva della stessa.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
La domanda subordinata volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento merita, invece, accoglimento.
Il licenziamento è stato intimato per assenza ingiustificata dal 4 al 12
dicembre 2023.
La convenuta non ha, tuttavia, fornito prova convincente circa l'esistenza di ordini di servizio relativi al lavoro da svolgere in quei giorni da parte del ricorrente.
La tesi secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto comunque recarsi in azienda la mattina per ricevere l'ordine di servizio si pone in contrasto con
10 l'usanza, ampiamente riferita dai testimoni, di indicare le destinazioni sin dalla sera precedente a mezzo di telefonata e/o messaggio Whatt's app.
Non avendo la convenuta dimostrato di avere ritualmente impartito gli ordini di servizio – ovvero di essersi trovata nell'impossibilità di farlo –
non vi è alcuno spazio per tacciare di ingiustificatezza l'assenza del lavoratore nei giorni compresi tra il 4 ed il 12/12/2023, con conseguente illegittimità del comminato licenziamento.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
CONSERVATIVE.
Le sanzioni disciplinari conservative irrogate al lavoratore in data
7/12/2023 sono del pari illegittime e, come tali, vanno annullate.
La prima sanzione del rimprovero scritto relativa al mancato rispetto delle procedure di verifica del semirimorchio tg. XA395AT risulta priva di riscontro probatorio, non essendo stato dimostrato che il mezzo sia stato danneggiato in data 24/10/2023 all'atto dell'ultimo utilizzo da parte del ricorrente.
La seconda sanzione (rimprovero scritto) riguarda l'effettuazione in data
24/10/2023 di un viaggio da Bolzano a Fondo passando dal Passo Palade
anziché da Mezzolomabrdo ed appare palesemente pretestuosa atteso che il viaggio attraverso il passo risulta decisamente più breve e, comunque,
non vietato alla tipologia di mezzo guidato dall'autista.
La terza e la quarta sanzione (multa pari rispettivamente a due e tre ore di retribuzione) riguardano le pretese assenze ingiustificate nelle giornate del
26, 28 e 30 ottobre 2023 e risultano illegittime per le stesse ragioni già viste
11 in sede di esame del licenziamento, ossia la mancata dimostrazione da parte della datrice di lavoro dell'ingiustificatezza dell'assenza.
La quinta sanzione (sospensione di un giorno) relativa alla presentazione del lavoratore in ritardo nella giornata del 17/11/2023 risulta non adeguatamente comprovata dalla e, come tale, non può che CP_1
essere annullata.
CONSEGUENZE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
L'inesistenza del fatto posto a base del licenziamento comporta l'applicazione del disposto ex art. 3, comma 2 d.lgs. 23/2015, con condanna della datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
L'importo di detta indennità va determinato in € 2.699,98 lordi mensili sulla base della media delle retribuzioni corrisposte al ricorrente nelle buste paga in atti, non essendo corretto né l'importo di € 3.207,64 indicato dal ricorrente, né quello di € 2.155,45 indicato dalla convenuta .
Essendo trascorso oltre un anno dal licenziamento, l'indennità spettante al ricorrente ammonta ad € 32.399,76.
Dall'indennità di cui sopra ve detratto l'importo di € 10.872,34 lordi che il ricorrente ha ricevuto in relazione al rapporto di lavoro a termine instaurato con Corriere Rosa srl dal 16/9/2024 alla fine del 2024.
Non si tiene conto dell'importo ulteriore che il ricorrente ha percepito – o avrebbe potuto percepire – oltre quella data, essendo esso posteriore
12 all'anno dal licenziamento.
SPESE
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) annulla le sanzioni disciplinari conservative irrogate al ricorrente, con condanna della convenuta a restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2) dichiara l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento e, per l'effetto,
condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari, già dedotto l'aliunde perceptum, ad € 21.527,42 lordi,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 4.000, oltre iva se dovuta, cnpa e 15%.
Così deciso in Rovereto il 25 marzo 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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