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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2291 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
, ivi residente via Aurelio Saffi 3, con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Pietro Plachesi.
– appellante-
Contro
nata a [...] il 13 marzo1944 (CF Controparte_1
), residente in [...], con il C.F._2
patrocinio dell'avv. Ester Voce.
-appellata-
e nei confronti di
(CF ), (CF CP_2 C.F._3 Controparte_3
, (CF ), C.F._4 CP_4 C.F._5 CF ), (CF Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
, (CF ) e C.F._7 AR C.F._8
(CF ), gli ultimi due quali eredi di CP_8 C.F._9 Per_1
[...]
-appellati contumaci-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1083/2021 del 29 ottobre- 4 novembre
2021 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 maggio 2024. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 16 maggio 2024. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 1083/2021 del 29 ottobre-4 novembre 2021,
ha rigettato domanda di , Parte_1 CP_2 CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP
, proposta nei confronti di , mirante alla
[...] Controparte_1
dichiarazione di non autenticità e, quindi, di nullità dei testamenti olografi di
, portanti la data 14 dicembre 1998 e pubblicati rispettivamente il Persona_2
10 novembre 2015 e in data 8 gennaio 2018, di identico contenuto, con i quali era stata istituita erede , con conseguente determinazione delle quote Controparte_1
spettanti agli eredi legittimi e attribuzione dei beni loro spettanti (all'originaria attrice
, deceduta in corso di causa, dopo l'interruzione del Persona_1
procedimento e la sua riassunzione, sono succeduti gli eredi e AR
, i quali, non costituendosi in giudizio, hanno abbandonato la domanda CP_8
pag. 2/15 originariamente avanzata dalla defunta). Il Tribunale ha, quindi, condannato gli attori a rimborsare ad le spese di lite, liquidate in 7.254,00 Euro per Controparte_1
compensi e in 1.875,00 Euro per spese di CTP, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa. Ha posto definitivamente a carico degli attori le spese di TU, così come liquidate in corso di causa.
2- Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'assunto di parte attrice in ordine alla falsità di entrambi i testamenti olografi apparentemente riferibili ad era rimasto del tutto privo di corredo Persona_2
probatorio;
- che la causa era stata istruita mediante TU grafologica a firma della dott.ssa dalle cui conclusioni (pienamente ribadite anche a seguito delle Persona_3
osservazioni svolte dal consulente di parte attrice) il Collegio non aveva motivo di discostarsi, essendo la relazione basata su di un approfondito e dettagliato esame, oltre che saldamente ed esaustivamente motivata;
-che il TU aveva evidenziato come la grafia espressa nelle schede testamentarie presentasse “gesti molto personalizzati e difficilmente imitabili”, nonché naturalezza e spontaneità, in quanto non erano presenti indici di forzatura ed era tracciata in modo automatico, abituale e coerente sia nel testo che nella firma e non presentava segni di artificio o di insincerità (cfr. pag. 9, 12 e 13 della relazione);
-che, in ragione delle analogie rilevate – e dettagliatamente descritte a pagg. 14 –
21della relazione – i due testamenti erano da attribuire ad un'unica mano;
- che, quanto alla genuinità delle schede testamentarie, con analisi precisa e puntuale il
TU aveva dato atto dell'omogeneità dello stile grafico tra testo e firma e pag. 3/15 riconducibilità ad un'unica mano scrivente ed aveva evidenziato come il documento non presentasse anomalie – in quanto integro e con una buona trama grafica - né alterazioni di inchiostro o aggiunte di bianchetti, e in ognuno dei documenti fosse presente presumibilmente un unico inchiostro che si comportava allo stesso modo (a conferma quindi della dedotta contemporaneità della redazione di entrambe le schede in verifica);
- che dall'analisi delle scritture comparative acquisite (occorrendo, peraltro, ribadire che era onere della parte che aveva agito produrre in giudizio, a sostegno della allegata non autenticità delle schede testamentarie, la documentazione di raffronto, di certa provenienza dalla de cuius e coeva con le schede testamentarie, posto che le caratteristiche della grafia riscontrate dal TU, cioè andamento un po' faticoso,
angolosità e grandezza irregolare delle lettere, ecc., consentivano di affermare che si verteva in ipotesi di grafia senile, manifestandosi dai 70 anni in poi, e che R_
, nel 1998, aveva effettivamente 74 anni) erano emerse molte analogie nella
[...]
grafia, sia in termini di occupazione dello spazio che di morfologia e fisionomia dettagliatamente descritte (cfr. pagg. 29 - 43 della relazione, da intendersi integralmente richiamate);
-che il TU aveva, quindi, concluso per l'attribuzione dei due documenti in verifica ad un unico scrivente ed aveva escluso che si vertesse in ipotesi di apocrifi, che “non trova
riscontri nelle dimostrazioni sopra prodotte”, laddove “viene invece confermata la tesi
di genuinità del documento che risulta autografo ed attribuibile alla de cuius, R_
”;
[...]
-che il TU aveva , poi, escluso che si vertesse in ipotesi di imitazione, in quanto l'imitatore non avrebbe potuto mantenere inalterate tutte le caratteristiche grafiche pag. 4/15 riscontrate sia nei testi che nelle firme, che presentavano un imprinting inconfondibile, o di dissimulazione, poiché gli effetti della dissimulazione modificavano contemporaneamente diversi parametri grafici che nel caso di specie non si erano verificati, ed aveva affermato come alquanto probabile la data di redazione indicata nelle schede;
-che, in definitiva, “le due schede testamentarie X1 e X2 non sono apocrife, perché i due
documenti esprimono genuinità e presentano il massimo grado di confidenza tecnica
con le numerose comparative della de cuius, , che probabilmente le ha Persona_2
composte e o riconfermate contemporaneamente o in tempi alquanto vicini” (cfr. pag.
46 della relazione);
-che tali risultanze istruttorie erano senz'altro dirimenti laddove si considerasse che la stessa consulente di parte, in sede di valutazione sulla genuinità del testamento nella relazione di parte depositata unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, si era espressa in termini tutt'altro che certi, ritenendo “probabilmente apocrifo il testamento
olografo”;
-che si era potuto, poi, appurare come - senza dubbio alcuno – tra la defunta anziana signora e la TE convenuta vi fosse un intenso legame tale da giustificare le determinazioni della testatrice di istituirla erede universale;
-che la zia e la TE erano vicine di casa (la de cuius risiedeva in via Gervasi al n. 143
e la TE al n. 147), e tale circostanza di per sé sola rendeva verosimile che tra le due vi fosse una intensa frequentazione e in particolare una costante cura della zia da parte della più giovane TE;
pag. 5/15 -che il rapporto di assistenza e di cura da parte della TE era così forte da determinare la zia a cointestare alla stessa TE quasi tutti i suoi rapporti bancari (conti corrente,
libretti di deposito, titoli obbligazionari), laddove la stessa TE, con dichiarazione resa all'amministrazione di sostengo – e versata in atti dagli stessi attori – aveva dichiarato che tali sostanze erano di pertinenza esclusiva della de cuius, così palesando l'assenza di qualunque volontà di accampare pretese sulle stesse (che invece, a buon diritto, in ragione della presunzione di contitolarità, avrebbe potuto avanzare) e di appropriarsene;
-che la formale cointestazione dei titoli e dei denari ad , dalla Controparte_1
stessa riconosciuta in totale buonafede, verosimilmente funzionale a consentire alla più
giovane TE di avere accesso al denaro della zia per curarne le esigenze e i bisogni quotidiani, palesava, quindi, ulteriormente l'esistenza di un intenso legame di fiducia tra le due parenti che giustificava e trovava naturale compimento finale nella istituzione della TE quale erede universale della zia;
-che non vi era, quindi, necessità di procedere ad ulteriore istruzione, avendo il Collegio
a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere e dovendosi confermare la valutazione del giudice istruttore quanto alle prove orali richieste dalle parti;
-che le domande di parte attrice dovevano essere, pertanto, rigettate, non essendo emersa la prova della non autenticità dei testamenti olografi attribuiti – ed attribuibili –
alla defunta;
Persona_2
- che le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014,
dovevano essere poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta;
pag. 6/15 -che anche le spese di TU, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, e le spese di CTP sostenute – e documentate dalla convenuta per € 1.875,00 – dovevano essere poste definitivamente a carico di parte attrice
3- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo Parte_1
a ben sette motivi.
Si è costituita e ha resistito all'appello. Controparte_1
Sono rimasti contumaci , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , nonché
[...] Controparte_9 Controparte_6 [...]
e , quali eredi di . CP_7 CP_8 Persona_1
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Vanno trattati preliminarmente e congiuntamente il sesto e il settimo motivo di appello di che si risolvono, in buona sostanza, nella reiterazione Parte_1
di critiche rivolte alla TU grafologica espletata in primo grado e nella censura all'operato del Giudice di prime cure, per avere acriticamente recepito le conclusioni alle quali era pervenuto il nominato TU, senza prendere specifica posizione sulle conclusioni alle quali era pervenuto il proprio consulente di parte.
I motivi di gravame ora in esame, oltre ad essere palesemente infondati, rasentano l'inammissibilità, ove si consideri che l'espletamento della TU si è caratterizzato per un serrato contraddittorio tecnico, nell'ambito del quale il Consulente di ufficio ha puntualmente analizzato ed espressamente confutato i rilievi che il CTP di Pt_1
ha rivolto alle conclusioni cui era pervenuto.
[...]
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
pag. 7/15 giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il TU
ha, come si è già avuto modo di precisare, pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
Preme, peraltro, sottolineare che il primo Giudice non ha fondato il proprio convincimento circa l'olografia dei due testamenti del 14 dicembre 1998, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2018, aventi, nella sostanza, identico contenuto
(l'istituzione di erede di , TE della testatrice Controparte_1 R_
), sulle sole risultanze della espletata TU grafologica, avendo individuato
[...]
elementi di riscontro nello stretto rapporto che legava la zia alla Persona_2
pag. 8/15 TE , idoneo indubbiamente a giustificare la determinazione Controparte_1
della prima di istituire erede universale la seconda, e, in particolare, sottolineato:
che la zia e la TE erano vicine di casa (la de cuius risiedeva in via Gervasi al n. 143 e la TE al n. 147) e tale circostanza di per sé sola rendeva verosimile che tra le due vi fosse una intensa frequentazione e in particolare una costante cura della zia da parte della più giovane TE (l'amministratore di sostegno di , nel Persona_2
rendiconto finale del 2 dicembre 2015, ha affermato che, nei precedenti quindici anni e fino alla apertura della procedura di amministrazione di sostegno, era stata CP_1
ad occuparsi dell'anziana beneficiaria dal punto di vista umano e
[...]
finanziario, curando, in particolare, nell'interesse di quest'ultima, i relativi averi, oneri ed incombenze) ;
-che il rapporto di assistenza e di cura da parte della TE era così forte da determinare la zia a cointestare alla stessa TE quasi tutti i suoi rapporti bancari (conti corrente,
libretti di deposito, titoli obbligazionari), laddove la stessa TE, con dichiarazione resa all'amministrazione di sostegno – e versata in atti dagli stessi attori – aveva dichiarato che tali sostanze erano di pertinenza esclusiva della de cuius, così palesando l'assenza di qualunque volontà di accampare pretese sulle stesse (che invece, a buon diritto, in ragione della presunzione di contitolarità, avrebbe potuto avanzare) e di appropriarsene;
-che la formale cointestazione dei titoli e dei denari ad , dalla Controparte_1
stessa riconosciuta in totale buonafede, verosimilmente funzionale a consentire alla più
giovane TE di avere accesso al denaro della zia per curarne le esigenze e i bisogni quotidiani, palesava, quindi, ulteriormente l'esistenza di un intenso legame di fiducia tra pag. 9/15 le due parenti che giustificava e trovava naturale compimento finale nella istituzione della TE quale erede universale della zia.
5- con il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo Parte_1
di appello, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, ha, in qualche modo, cercato di sminuire l'elemento utilizzato dal Giudice
di prime cure quale argomento a sostegno delle risultanze della TU grafologica,
consistente nello stretto legame esistente tra la testatrice e l'istituita erede, zia e TE.
Orbene, con il primo motivo di gravame ha evidenziato che era Parte_1
illogico che il Tribunale di Forlì avesse reputato che tra l'appellata e la de cuius si fosse instaurato un forte legame, posto che si era determinata a Persona_2
rivolgersi a Notaio di fiducia, per avere delucidazioni circa la redazione di un testamento olografo, e ad istituire erede la TE ad appena un mese di CP_1
distanza dal decesso del marito (avvenuto il 30 ottobre 1998).
La circostanza dedotta appare assolutamente ininfluente, perché inidonea ad escludere l'esistenza di un solido rapporto affettivo e di fiducia tra zia e TE, ove si tenga presente che, fin dal 1985, la testatrice aveva cointestato all' appellata buoni postali acquistati con denaro che le apparteneva in via esclusiva (vedi documentazione in atti).
In siffatto contesto, appare irrilevante l'esistenza di due testamenti aventi medesimi contenuto e data, ove si tenga presente che, in uno dei due testamenti (quello pubblicato il 10 novembre 2015), viene affermato che, nell'ipotesi in cui l'istituita erede
“……..mi dovesse premorire e nel caso in cui non possa o non Controparte_1
voglia accettare l'eredità le istituisco il suo marito e, Persona_4
nell'altro (quello pubblicato in data 8 gennaio 2018), ““……..mi dovesse premorire e
pag. 10/15 nel caso in cui non possa o non voglia accettare l'eredità le sostituisco il suo marito
. Persona_4
Il Giudice di prime cure ha tenuto conto di entrambi i testamenti, non ravvisando alcuna anomalia nella circostanza che abbia redatto due schede di Persona_2
contenuto sostanzialmente identico. Risulta verosimile, infatti, che la testatrice si sia consultata con un Notaio e che, nel secondo testamento, su consiglio del professionista cui si era rivolta, abbia usato il verbo “sostituisco”, più appropriato da un punto di vista tecnico, per regolamentare l'ipotesi di premorienza della istituita o il caso in cui quest'ultima non potesse o volesse accettare l'eredità, come si evince anche dal documento 36 della produzione della appellata.
6- Con il secondo motivo di appello, dopo avere reiterato le Parte_1
asserzioni, di cui al primo motivo, circa la decisione di di Persona_2
nominare come sua erede universale l'appellata ad appena un mese di distanza dalla morte del proprio marito, sulle quali si rinvia a quanto in precedenza evidenziato, ha rilevato che la circostanza che non avesse accampato alcuna Controparte_1
pretesa sui conti bancari cointestati con la de cuius non era da attribuire alla sua assoluta buona fede, ma a un astuto stratagemma per ostentare una specchiata onestà e dimostrarsi degna di assumere la qualità di erede universale.
Orbene, si è in presenza, come pare palese, di mere congetture rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio.
7-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha richiamato l'attenzione della Corte
sulla pluralità di testamenti lasciati dalla de cuius, reputando strana e sospetta la circostanza, che era stata, invece, ignorata dal giudice di primo grado.
pag. 11/15 Ebbene, le argomentazioni di non inficiano le conclusioni alle Parte_1
quali è pervenuto il Tribunale di Forlì, apparendo evidente che il secondo testamento,
nella sostanza identico al primo, è stato verosimilmente redatto per recepire un consiglio del Notaio, cui la testatrice si era rivolta, come emerge dall'impiego di un termine tecnicamente più appropriato (vedi ancora documento 36 della appellata) per disciplinare l'ipotesi della premorienza della erede istituita o della sua mancata accettazione dell'eredità, come si è già avuto modo di rilevare allorché si è trattato del primo motivo di gravame.
L'assunto di circa la non veridicità della data del testamento Parte_1
pubblicato nel 2015, è rimasto, comunque, del tutto sfornito di prova, essendo la tesi dell'appellante basata su mere congetture.
Giova ricordare, in diritto, che la parte che intenda sconfessare la veridicità della data apposta in calce ad un testamento olografo, ex art. 602 comma 3 c. c, è tenuta a proporre una specifica domanda di accertamento negativo e assume, in tal modo, l'incombenza di provare il proprio assunto anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore (vedi Cassazione civile sez. II - 23/02/2021, n. 4833; Cassazione civile sez. II -
22/09/2017, n. 22197).
8-Con il quarto motivo di appello, ha ulteriormente riproposto Parte_1
la propria tesi sulla mancanza di un forte legame tra l'appellata e la de cuius. Ha, in proposito, posto l'accento sulla circostanza che, nel 2014, vale a dire un anno prima dal decesso della de cuius, gli altri parenti avevano chiesto al Tribunale di Forlì che venisse nominato un amministratore di sostegno, sul presupposto che l'appellata CP_1
non si stesse prendendo adeguatamente cura dell'anziana, sottolineando, peraltro, che il pag. 12/15 dato non era stato in alcun modo smentito da e chiedendo alla Controparte_1
Corte di riflettere sui motivi per i quali appellata non si fosse attivata personalmente per la nomina di un amministratore di sostegno, posto che aveva, invece, atteso l'impulso degli altri parenti.
Rileva la Corte che si è in presenza di fatti ininfluenti per la decisione, atteso che il rapporto fiduciario e il legame affettivo, esistenti tra , e la TE si Persona_2
sono protratti per almeno un trentennio, come attestato anche dalle date dei buoni postali che la prima aveva cointestato alla seconda e dal materiale fotografico in atti, le cui risultanze non sono state contestate dall'appellante.
Evidente risulta, peraltro, la genericità delle argomentazioni di Parte_1
comunque non supportate dagli atti della procedura di amministrazione di sostegno.
9-Con il quinto motivo di appello, ha posto l'accento sulla Parte_1
stranezza della disposizione testamentaria che prevedeva la sostituzione di Per_4
el caso in cui fosse premorta alla de cuius o non
[...] Controparte_1
avesse potuto o voluto accettare l'eredità. Orbene, a prescindere dalla considerazione della insindacabilità della volontà testamentaria di , che non aveva Persona_2
figli ed era rimasta vedova, va sottolineato che il ra marito della appellata e Per_4
che tale disposizione testamentaria attesta semmai, ancora una volta, il legame affettivo esistente tra la testatrice e il nucleo familiare della TE istituita erede.
10- In definitiva, l'appello di deve essere senz'altro rigettato, Parte_1
senza necessità di ulteriori attività istruttorie, tanto più che non possono essere esaminati gli ulteriori rilievi, non contenuti nell'atto di impugnazione, che l'appellante pag. 13/15 ha rivolto alla sentenza del Tribunale di Forlì nel corso del presente giudizio di gravame, anche sulla scorta di ulteriore perizia di parte.
11-Le spese del grado devono seguire la soccombenza quanto al rapporto processuale
. Parte_2
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
Ad spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci.
12- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
, liquidandole in 8.470,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese
[...]
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pag. 14/15 dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 31
dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2291 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
, ivi residente via Aurelio Saffi 3, con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Pietro Plachesi.
– appellante-
Contro
nata a [...] il 13 marzo1944 (CF Controparte_1
), residente in [...], con il C.F._2
patrocinio dell'avv. Ester Voce.
-appellata-
e nei confronti di
(CF ), (CF CP_2 C.F._3 Controparte_3
, (CF ), C.F._4 CP_4 C.F._5 CF ), (CF Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
, (CF ) e C.F._7 AR C.F._8
(CF ), gli ultimi due quali eredi di CP_8 C.F._9 Per_1
[...]
-appellati contumaci-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1083/2021 del 29 ottobre- 4 novembre
2021 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 maggio 2024. Parte_1
Per come da note scritte depositate il 16 maggio 2024. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 1083/2021 del 29 ottobre-4 novembre 2021,
ha rigettato domanda di , Parte_1 CP_2 CP_3
, , e
[...] CP_4 Controparte_5 CP
, proposta nei confronti di , mirante alla
[...] Controparte_1
dichiarazione di non autenticità e, quindi, di nullità dei testamenti olografi di
, portanti la data 14 dicembre 1998 e pubblicati rispettivamente il Persona_2
10 novembre 2015 e in data 8 gennaio 2018, di identico contenuto, con i quali era stata istituita erede , con conseguente determinazione delle quote Controparte_1
spettanti agli eredi legittimi e attribuzione dei beni loro spettanti (all'originaria attrice
, deceduta in corso di causa, dopo l'interruzione del Persona_1
procedimento e la sua riassunzione, sono succeduti gli eredi e AR
, i quali, non costituendosi in giudizio, hanno abbandonato la domanda CP_8
pag. 2/15 originariamente avanzata dalla defunta). Il Tribunale ha, quindi, condannato gli attori a rimborsare ad le spese di lite, liquidate in 7.254,00 Euro per Controparte_1
compensi e in 1.875,00 Euro per spese di CTP, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa. Ha posto definitivamente a carico degli attori le spese di TU, così come liquidate in corso di causa.
2- Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che l'assunto di parte attrice in ordine alla falsità di entrambi i testamenti olografi apparentemente riferibili ad era rimasto del tutto privo di corredo Persona_2
probatorio;
- che la causa era stata istruita mediante TU grafologica a firma della dott.ssa dalle cui conclusioni (pienamente ribadite anche a seguito delle Persona_3
osservazioni svolte dal consulente di parte attrice) il Collegio non aveva motivo di discostarsi, essendo la relazione basata su di un approfondito e dettagliato esame, oltre che saldamente ed esaustivamente motivata;
-che il TU aveva evidenziato come la grafia espressa nelle schede testamentarie presentasse “gesti molto personalizzati e difficilmente imitabili”, nonché naturalezza e spontaneità, in quanto non erano presenti indici di forzatura ed era tracciata in modo automatico, abituale e coerente sia nel testo che nella firma e non presentava segni di artificio o di insincerità (cfr. pag. 9, 12 e 13 della relazione);
-che, in ragione delle analogie rilevate – e dettagliatamente descritte a pagg. 14 –
21della relazione – i due testamenti erano da attribuire ad un'unica mano;
- che, quanto alla genuinità delle schede testamentarie, con analisi precisa e puntuale il
TU aveva dato atto dell'omogeneità dello stile grafico tra testo e firma e pag. 3/15 riconducibilità ad un'unica mano scrivente ed aveva evidenziato come il documento non presentasse anomalie – in quanto integro e con una buona trama grafica - né alterazioni di inchiostro o aggiunte di bianchetti, e in ognuno dei documenti fosse presente presumibilmente un unico inchiostro che si comportava allo stesso modo (a conferma quindi della dedotta contemporaneità della redazione di entrambe le schede in verifica);
- che dall'analisi delle scritture comparative acquisite (occorrendo, peraltro, ribadire che era onere della parte che aveva agito produrre in giudizio, a sostegno della allegata non autenticità delle schede testamentarie, la documentazione di raffronto, di certa provenienza dalla de cuius e coeva con le schede testamentarie, posto che le caratteristiche della grafia riscontrate dal TU, cioè andamento un po' faticoso,
angolosità e grandezza irregolare delle lettere, ecc., consentivano di affermare che si verteva in ipotesi di grafia senile, manifestandosi dai 70 anni in poi, e che R_
, nel 1998, aveva effettivamente 74 anni) erano emerse molte analogie nella
[...]
grafia, sia in termini di occupazione dello spazio che di morfologia e fisionomia dettagliatamente descritte (cfr. pagg. 29 - 43 della relazione, da intendersi integralmente richiamate);
-che il TU aveva, quindi, concluso per l'attribuzione dei due documenti in verifica ad un unico scrivente ed aveva escluso che si vertesse in ipotesi di apocrifi, che “non trova
riscontri nelle dimostrazioni sopra prodotte”, laddove “viene invece confermata la tesi
di genuinità del documento che risulta autografo ed attribuibile alla de cuius, R_
”;
[...]
-che il TU aveva , poi, escluso che si vertesse in ipotesi di imitazione, in quanto l'imitatore non avrebbe potuto mantenere inalterate tutte le caratteristiche grafiche pag. 4/15 riscontrate sia nei testi che nelle firme, che presentavano un imprinting inconfondibile, o di dissimulazione, poiché gli effetti della dissimulazione modificavano contemporaneamente diversi parametri grafici che nel caso di specie non si erano verificati, ed aveva affermato come alquanto probabile la data di redazione indicata nelle schede;
-che, in definitiva, “le due schede testamentarie X1 e X2 non sono apocrife, perché i due
documenti esprimono genuinità e presentano il massimo grado di confidenza tecnica
con le numerose comparative della de cuius, , che probabilmente le ha Persona_2
composte e o riconfermate contemporaneamente o in tempi alquanto vicini” (cfr. pag.
46 della relazione);
-che tali risultanze istruttorie erano senz'altro dirimenti laddove si considerasse che la stessa consulente di parte, in sede di valutazione sulla genuinità del testamento nella relazione di parte depositata unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, si era espressa in termini tutt'altro che certi, ritenendo “probabilmente apocrifo il testamento
olografo”;
-che si era potuto, poi, appurare come - senza dubbio alcuno – tra la defunta anziana signora e la TE convenuta vi fosse un intenso legame tale da giustificare le determinazioni della testatrice di istituirla erede universale;
-che la zia e la TE erano vicine di casa (la de cuius risiedeva in via Gervasi al n. 143
e la TE al n. 147), e tale circostanza di per sé sola rendeva verosimile che tra le due vi fosse una intensa frequentazione e in particolare una costante cura della zia da parte della più giovane TE;
pag. 5/15 -che il rapporto di assistenza e di cura da parte della TE era così forte da determinare la zia a cointestare alla stessa TE quasi tutti i suoi rapporti bancari (conti corrente,
libretti di deposito, titoli obbligazionari), laddove la stessa TE, con dichiarazione resa all'amministrazione di sostengo – e versata in atti dagli stessi attori – aveva dichiarato che tali sostanze erano di pertinenza esclusiva della de cuius, così palesando l'assenza di qualunque volontà di accampare pretese sulle stesse (che invece, a buon diritto, in ragione della presunzione di contitolarità, avrebbe potuto avanzare) e di appropriarsene;
-che la formale cointestazione dei titoli e dei denari ad , dalla Controparte_1
stessa riconosciuta in totale buonafede, verosimilmente funzionale a consentire alla più
giovane TE di avere accesso al denaro della zia per curarne le esigenze e i bisogni quotidiani, palesava, quindi, ulteriormente l'esistenza di un intenso legame di fiducia tra le due parenti che giustificava e trovava naturale compimento finale nella istituzione della TE quale erede universale della zia;
-che non vi era, quindi, necessità di procedere ad ulteriore istruzione, avendo il Collegio
a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere e dovendosi confermare la valutazione del giudice istruttore quanto alle prove orali richieste dalle parti;
-che le domande di parte attrice dovevano essere, pertanto, rigettate, non essendo emersa la prova della non autenticità dei testamenti olografi attribuiti – ed attribuibili –
alla defunta;
Persona_2
- che le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014,
dovevano essere poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta;
pag. 6/15 -che anche le spese di TU, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, e le spese di CTP sostenute – e documentate dalla convenuta per € 1.875,00 – dovevano essere poste definitivamente a carico di parte attrice
3- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo Parte_1
a ben sette motivi.
Si è costituita e ha resistito all'appello. Controparte_1
Sono rimasti contumaci , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , nonché
[...] Controparte_9 Controparte_6 [...]
e , quali eredi di . CP_7 CP_8 Persona_1
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4-Vanno trattati preliminarmente e congiuntamente il sesto e il settimo motivo di appello di che si risolvono, in buona sostanza, nella reiterazione Parte_1
di critiche rivolte alla TU grafologica espletata in primo grado e nella censura all'operato del Giudice di prime cure, per avere acriticamente recepito le conclusioni alle quali era pervenuto il nominato TU, senza prendere specifica posizione sulle conclusioni alle quali era pervenuto il proprio consulente di parte.
I motivi di gravame ora in esame, oltre ad essere palesemente infondati, rasentano l'inammissibilità, ove si consideri che l'espletamento della TU si è caratterizzato per un serrato contraddittorio tecnico, nell'ambito del quale il Consulente di ufficio ha puntualmente analizzato ed espressamente confutato i rilievi che il CTP di Pt_1
ha rivolto alle conclusioni cui era pervenuto.
[...]
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
pag. 7/15 giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in
quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il TU
ha, come si è già avuto modo di precisare, pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
Preme, peraltro, sottolineare che il primo Giudice non ha fondato il proprio convincimento circa l'olografia dei due testamenti del 14 dicembre 1998, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2018, aventi, nella sostanza, identico contenuto
(l'istituzione di erede di , TE della testatrice Controparte_1 R_
), sulle sole risultanze della espletata TU grafologica, avendo individuato
[...]
elementi di riscontro nello stretto rapporto che legava la zia alla Persona_2
pag. 8/15 TE , idoneo indubbiamente a giustificare la determinazione Controparte_1
della prima di istituire erede universale la seconda, e, in particolare, sottolineato:
che la zia e la TE erano vicine di casa (la de cuius risiedeva in via Gervasi al n. 143 e la TE al n. 147) e tale circostanza di per sé sola rendeva verosimile che tra le due vi fosse una intensa frequentazione e in particolare una costante cura della zia da parte della più giovane TE (l'amministratore di sostegno di , nel Persona_2
rendiconto finale del 2 dicembre 2015, ha affermato che, nei precedenti quindici anni e fino alla apertura della procedura di amministrazione di sostegno, era stata CP_1
ad occuparsi dell'anziana beneficiaria dal punto di vista umano e
[...]
finanziario, curando, in particolare, nell'interesse di quest'ultima, i relativi averi, oneri ed incombenze) ;
-che il rapporto di assistenza e di cura da parte della TE era così forte da determinare la zia a cointestare alla stessa TE quasi tutti i suoi rapporti bancari (conti corrente,
libretti di deposito, titoli obbligazionari), laddove la stessa TE, con dichiarazione resa all'amministrazione di sostegno – e versata in atti dagli stessi attori – aveva dichiarato che tali sostanze erano di pertinenza esclusiva della de cuius, così palesando l'assenza di qualunque volontà di accampare pretese sulle stesse (che invece, a buon diritto, in ragione della presunzione di contitolarità, avrebbe potuto avanzare) e di appropriarsene;
-che la formale cointestazione dei titoli e dei denari ad , dalla Controparte_1
stessa riconosciuta in totale buonafede, verosimilmente funzionale a consentire alla più
giovane TE di avere accesso al denaro della zia per curarne le esigenze e i bisogni quotidiani, palesava, quindi, ulteriormente l'esistenza di un intenso legame di fiducia tra pag. 9/15 le due parenti che giustificava e trovava naturale compimento finale nella istituzione della TE quale erede universale della zia.
5- con il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo Parte_1
di appello, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, ha, in qualche modo, cercato di sminuire l'elemento utilizzato dal Giudice
di prime cure quale argomento a sostegno delle risultanze della TU grafologica,
consistente nello stretto legame esistente tra la testatrice e l'istituita erede, zia e TE.
Orbene, con il primo motivo di gravame ha evidenziato che era Parte_1
illogico che il Tribunale di Forlì avesse reputato che tra l'appellata e la de cuius si fosse instaurato un forte legame, posto che si era determinata a Persona_2
rivolgersi a Notaio di fiducia, per avere delucidazioni circa la redazione di un testamento olografo, e ad istituire erede la TE ad appena un mese di CP_1
distanza dal decesso del marito (avvenuto il 30 ottobre 1998).
La circostanza dedotta appare assolutamente ininfluente, perché inidonea ad escludere l'esistenza di un solido rapporto affettivo e di fiducia tra zia e TE, ove si tenga presente che, fin dal 1985, la testatrice aveva cointestato all' appellata buoni postali acquistati con denaro che le apparteneva in via esclusiva (vedi documentazione in atti).
In siffatto contesto, appare irrilevante l'esistenza di due testamenti aventi medesimi contenuto e data, ove si tenga presente che, in uno dei due testamenti (quello pubblicato il 10 novembre 2015), viene affermato che, nell'ipotesi in cui l'istituita erede
“……..mi dovesse premorire e nel caso in cui non possa o non Controparte_1
voglia accettare l'eredità le istituisco il suo marito e, Persona_4
nell'altro (quello pubblicato in data 8 gennaio 2018), ““……..mi dovesse premorire e
pag. 10/15 nel caso in cui non possa o non voglia accettare l'eredità le sostituisco il suo marito
. Persona_4
Il Giudice di prime cure ha tenuto conto di entrambi i testamenti, non ravvisando alcuna anomalia nella circostanza che abbia redatto due schede di Persona_2
contenuto sostanzialmente identico. Risulta verosimile, infatti, che la testatrice si sia consultata con un Notaio e che, nel secondo testamento, su consiglio del professionista cui si era rivolta, abbia usato il verbo “sostituisco”, più appropriato da un punto di vista tecnico, per regolamentare l'ipotesi di premorienza della istituita o il caso in cui quest'ultima non potesse o volesse accettare l'eredità, come si evince anche dal documento 36 della produzione della appellata.
6- Con il secondo motivo di appello, dopo avere reiterato le Parte_1
asserzioni, di cui al primo motivo, circa la decisione di di Persona_2
nominare come sua erede universale l'appellata ad appena un mese di distanza dalla morte del proprio marito, sulle quali si rinvia a quanto in precedenza evidenziato, ha rilevato che la circostanza che non avesse accampato alcuna Controparte_1
pretesa sui conti bancari cointestati con la de cuius non era da attribuire alla sua assoluta buona fede, ma a un astuto stratagemma per ostentare una specchiata onestà e dimostrarsi degna di assumere la qualità di erede universale.
Orbene, si è in presenza, come pare palese, di mere congetture rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio.
7-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha richiamato l'attenzione della Corte
sulla pluralità di testamenti lasciati dalla de cuius, reputando strana e sospetta la circostanza, che era stata, invece, ignorata dal giudice di primo grado.
pag. 11/15 Ebbene, le argomentazioni di non inficiano le conclusioni alle Parte_1
quali è pervenuto il Tribunale di Forlì, apparendo evidente che il secondo testamento,
nella sostanza identico al primo, è stato verosimilmente redatto per recepire un consiglio del Notaio, cui la testatrice si era rivolta, come emerge dall'impiego di un termine tecnicamente più appropriato (vedi ancora documento 36 della appellata) per disciplinare l'ipotesi della premorienza della erede istituita o della sua mancata accettazione dell'eredità, come si è già avuto modo di rilevare allorché si è trattato del primo motivo di gravame.
L'assunto di circa la non veridicità della data del testamento Parte_1
pubblicato nel 2015, è rimasto, comunque, del tutto sfornito di prova, essendo la tesi dell'appellante basata su mere congetture.
Giova ricordare, in diritto, che la parte che intenda sconfessare la veridicità della data apposta in calce ad un testamento olografo, ex art. 602 comma 3 c. c, è tenuta a proporre una specifica domanda di accertamento negativo e assume, in tal modo, l'incombenza di provare il proprio assunto anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore (vedi Cassazione civile sez. II - 23/02/2021, n. 4833; Cassazione civile sez. II -
22/09/2017, n. 22197).
8-Con il quarto motivo di appello, ha ulteriormente riproposto Parte_1
la propria tesi sulla mancanza di un forte legame tra l'appellata e la de cuius. Ha, in proposito, posto l'accento sulla circostanza che, nel 2014, vale a dire un anno prima dal decesso della de cuius, gli altri parenti avevano chiesto al Tribunale di Forlì che venisse nominato un amministratore di sostegno, sul presupposto che l'appellata CP_1
non si stesse prendendo adeguatamente cura dell'anziana, sottolineando, peraltro, che il pag. 12/15 dato non era stato in alcun modo smentito da e chiedendo alla Controparte_1
Corte di riflettere sui motivi per i quali appellata non si fosse attivata personalmente per la nomina di un amministratore di sostegno, posto che aveva, invece, atteso l'impulso degli altri parenti.
Rileva la Corte che si è in presenza di fatti ininfluenti per la decisione, atteso che il rapporto fiduciario e il legame affettivo, esistenti tra , e la TE si Persona_2
sono protratti per almeno un trentennio, come attestato anche dalle date dei buoni postali che la prima aveva cointestato alla seconda e dal materiale fotografico in atti, le cui risultanze non sono state contestate dall'appellante.
Evidente risulta, peraltro, la genericità delle argomentazioni di Parte_1
comunque non supportate dagli atti della procedura di amministrazione di sostegno.
9-Con il quinto motivo di appello, ha posto l'accento sulla Parte_1
stranezza della disposizione testamentaria che prevedeva la sostituzione di Per_4
el caso in cui fosse premorta alla de cuius o non
[...] Controparte_1
avesse potuto o voluto accettare l'eredità. Orbene, a prescindere dalla considerazione della insindacabilità della volontà testamentaria di , che non aveva Persona_2
figli ed era rimasta vedova, va sottolineato che il ra marito della appellata e Per_4
che tale disposizione testamentaria attesta semmai, ancora una volta, il legame affettivo esistente tra la testatrice e il nucleo familiare della TE istituita erede.
10- In definitiva, l'appello di deve essere senz'altro rigettato, Parte_1
senza necessità di ulteriori attività istruttorie, tanto più che non possono essere esaminati gli ulteriori rilievi, non contenuti nell'atto di impugnazione, che l'appellante pag. 13/15 ha rivolto alla sentenza del Tribunale di Forlì nel corso del presente giudizio di gravame, anche sulla scorta di ulteriore perizia di parte.
11-Le spese del grado devono seguire la soccombenza quanto al rapporto processuale
. Parte_2
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
Ad spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Controparte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci.
12- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
, liquidandole in 8.470,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese
[...]
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pag. 14/15 dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 31
dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 15/15