CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 511/2022 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. MANCA DAVIDE Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 16.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
b) annullare e Parte_1 riformare la sentenza n. 311/2022, emessa e pubblicata in data 11/05/2022, dal Tribunale di Nuoro
Dottoressa Federica Meloni, a definizione del procedimento avente R.G. 1433/2015, avuto riguardo a pagina 1 di 9 tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi compresa a Parte_1 regolamentazione delle spese di lite e CTU;
c) accertare e dichiarare la piena debenza altresì delle fatture n. 2014/024174119, emessa in data 06/10/2014, dell'importo di euro 132,24 e n.
2015/03595334, emessa in data 30/06/2015, per euro 15.455,19, oggetto della domanda riconvenzionale totalmente pretermessa in primo grado e per l'effetto d) condannare parte appellata, oltre all'importo di euro 92.591,15 già liquidato in primo grado, al pagamento anche dell'ulteriore importo di euro 247.097,91 e così per la complessiva somma di euro 339.689,06, pari al valore dell'originaria domanda posta in via riconvenzionale, quale corrispettivo per la somministrazione del servizio idrico in relazione alle fatture insolute in contestazione e di cui all'estratto conto in atti afferenti l'utente n. 6029461, n. 6014243 e n. 60189098, ovvero a quell'altra minore somma Pt_2 che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche all'esito dell'eventuale rinnovazione della
CTU, oltre interessi al tasso di mora nella misura del tasso ufficiale dalla Banca d'Italia per ogni singolo periodo di riferimento, incrementato della percentuale del 3,5% per il periodo di ritardo e fino al saldo, come espressamente previsto nell'allegato D – sanzioni – del regolamento. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita di voler disporre la rinnovazione della
CTU nei termini espressi nella superiore espositiva”.
Per “Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, Voglia pertanto l'Ill.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la Controparte_1 contestando le seguenti fatture con riferimento all'utenza relativa alla attività turistica Parte_1 sita in Budoni, località Pedra e Cupa, per un importo complessivo di € 323.130,28:
1) n. 201403436302 del 7.7.2014 per i consumi dal 1.1.2006 al 14.5.2014 pari ad € 201.272,73;
2) n. 2009021296264 del 11.2.2010 per i consumi dal 1.1.2005 al 30.9.2009 pari ad € 6.042,53;
3) n. 2009021296265 del 10.2.2012 per i consumi dal 1.1.2006 al 30.9.2009 pari ad € 78.588,31;
4) n. 20110216851 del 29.3.2011 per i consumi dal 1.10.2009 al 31.12.2010 pari ad € 8.936,22;
5) n. 201502110095 del 29.1.2015 per i consumi dal 15.5.2014 al 4.12.2014 pari ad € 28.290,49.
Inoltre, deduceva: pagina 2 di 9 - la prescrizione delle somme relative ai consumi degli anni 2006–2009, per le fatture nn.
201403436302, 2009021296264 e 2009021296265;
- l'anomalo funzionamento dei contatori posizionati all'ingresso e all'interno del campeggio;
- la non potabilità dell'acqua fornita per il periodo 2005–2015, con conseguente richiesta di riduzione tariffaria.
Pertanto, chiedeva:
1) l'annullamento delle fatture contestate e la rideterminazione degli importi;
2) la dichiarazione di responsabilità contrattuale di per la fornitura di acqua non potabile;
Pt_1
3) la riduzione delle tariffe applicate, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando integralmente le domande avverse e proponendo domanda Pt_1 riconvenzionale in relazione alle fatture nn. 2014024174119 e 201503595334, per un totale complessivo di € 339.689,06.
Previa istruzione della causa con produzioni documentali e CTU, il Giudice, con sentenza n. 311/2022 dell'11.5.2022, condannava la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Pt_1
92.591,15 e al pagamento delle spese di lite nonché di CTU. Pt_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti anche delle fatture nn. 20110216851 e
201502110095;
2) erronea valutazione in merito alla prova sulla non potabilità dell'acqua e illegittima riduzione del 50% degli importi dovuti a titolo di quota idrica;
3) erroneo criterio di ricalcolo dei consumi non conforme all'art. B.35.1 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
4) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa alle fatture nn. 2014024174119 e
201503595334;
5) erronea statuizione sulle spese di lite e CTU.
Pertanto, ha chiesto:
- in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda riconvenzionale per l'intero importo di € 339.689,06;
- in via istruttoria, la rinnovazione della CTU nei termini indicati;
- in ogni caso, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite e della CTU per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. CP_1
pagina 3 di 9 In data 11.5.2023 questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
All'udienza del 16.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione dei crediti pretesi per il periodo 2006/2009
Con il primo motivo di doglianza parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione in ordine alla prescrizione dei crediti, in quanto, a suo dire, il Giudice decideva ultrapetitum sulla prescrizione dei crediti fino al 2014 anziché fino al 2009, prendendo in considerazione il calcolo del CTU. Inoltre, secondo l'appellante, le fatture emesse sarebbero pienamente idonee ad interrompere la prescrizione.
La doglianza non è fondata per le ragioni dappresso.
Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità insegna che “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”.
La prescrizione del diritto di credito vantato da era di cinque anni, ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” fino al 1.1.2020.
La prescrizione inizia a decorrere dai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione dei relativi crediti.
Inoltre, stabilisce l'art. 2943 c.c. che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale
– sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. – può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo pagina 4 di 9 stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora” (Cass., sent. n.
6549/2016).
Inoltre, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass., sent. n. 15140/2021).
Applicando tali principi al caso concreto, il Giudice correttamente riteneva che la prescrizione non potesse dirsi interrotta a seguito dell'emissione delle fatture contestate, così giungendo ad affermare che una parte dei crediti fosse prescritta, in quanto le stesse non presentavano i requisiti dell'intimazione o richiesta di adempimento.
Non può accogliersi neanche la tesi dell'appellante sul fatto che la CTU sarebbe nulla per ultrapetita, in quanto il tecnico avrebbe effettuato il ricalcolo prendendo in considerazione la prescrizione dei crediti per i consumi dal 2006 al 2014 anziché sino al 2009.
Nella CTU si legge, infatti, che “Il riepilogo di tutti i dati delle varie fatture che ricoprono il periodo che va dal 2006 al 2014 oggetto della seguente vertenza, a sua volta li ho suddivisi in due periodi, in particolare nel primo che va dal 2006 al 2009, e l'altro che va dal 2010 al 2014, questo per dare la possibilità al G.I. di avere dati certi in caso che accolga la richiesta di prescrizione richiesta dalla parte attrice per gli anni antecedenti al 2010”.
Emerge, dunque, che il consulente calcolava gli importi dividendo in due periodi i consumi effettuati dall'utente (2006/2009 e 2010/2014) al fine di agevolare il Giudice nella decisione sulla prescrizione.
Sul punto, il Giudice correttamente prendeva in considerazione i soli importi calcolati dal consulente Part per gli anni dal 2006 al 2009, ridotti solo per la non potabilità dell'acqua, avendo la società a Mare eccepito la prescrizione dei crediti unicamente per tali anni.
Alla luce di ciò, non è necessario espletare una ulteriore CTU come richiesto da parte appellante.
pagina 5 di 9
2. Sulla non potabilità dell'acqua e sulla riduzione dell'importo dovuto
2.1. Il secondo motivo di appello attiene all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda relativa alla non potabilità dell'acqua. Secondo l'appellante il Giudice erroneamente prendeva in considerazione la decurtazione del 50% del CTU ed erroneamente quest'ultimo teneva in considerazione l'ordinanza sindacale n. 34 del 26.9.2009 e utilizzava ulteriori ordinanze sindacali non prodotte da controparte per ricalcolare la somma dovuta.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato dalle ordinanze sindacali che è Pt_1 rimasta inadempiente, avendo fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
Nel caso di specie, le ordinanze del prodotte vietavano l'utilizzo dell'acqua per Controparte_2 mancanza dei requisiti di potabilità.
Anche l'ordinanza sindacale n. 34 del 26.9.2009 vietava esplicitamente l'utilizzo dell'acqua per gli usi potabili, a nulla rilevando la causa determinata dalle precipitazioni temporalesche come eccepito dall'appellante.
Parte appellante si è doluto altresì del fatto che il consulente avrebbe reperito aliunde alcune ordinanze sindacali non prodotte dall'utente.
Sul punto, la Corte di Cassazione statuisce che “Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non pagina 6 di 9 si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio)” (Cass., ordinanza n.
21903 del 21.7.2023).
Appare quindi corretto che il consulente abbia esteso la propria attività anche a fatti consultabili pubblicamente non dedotti dall'utente e reperiti aliunde per stabilire il periodo in cui l'acqua non era potabile e provvedere poi alla relativa decurtazione.
2.2. Quanto alla doglianza relativa alla eccessiva riduzione degli importi per la non potabilità dell'acqua, si osserva che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Ciò posto, non si condivide la valutazione equitativa fatta dal Giudice che riduceva gli importi della quota idrica del 50%, in quanto l'acqua era stata comunque erogata.
Seguendo la giurisprudenza di questa Corte sul punto, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua,
l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore, per la sola quota relativa alla
“potabilizzazione” della voce del servizio idrico, pari al 12% dell'intera quota. Ne consegue che le fatture di cui al presente giudizio dovranno essere ricalcolate da riducendo del 12% la sola Pt_1 quota relativa alla “potabilizzazione” della voce del servizio idrico.
3. Sul criterio del ricalcolo dei consumi si è altresì doluta della erronea valutazione del Giudice nella parte in cui teneva in Pt_1 considerazione il criterio del ricalcolo dei consumi adottato dal consulente, a suo dire violativo del principio di cui all'art. B. 35.1 del R.S.I.I.
Anche tale censura non merita pregio.
L'art. B. 35.1 del R.S.I.I. dispone che, accertato il malfunzionamento del contatore, “[…] il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Il Regolamento prevede anche l'utilizzo dei consumi rilevati dal nuovo misuratore installato, in assenza di dati storici utili per il ricalcolo degli importi.
Nel caso di specie, si condivide la valutazione del primo Giudice che, sulla scorta della CTU espletata, utilizzava la media storica dei consumi in quanto “non si è potuta accertare la funzionalità dei contatori nei periodi pregressi” (cfr. CTU pp. 11-12 e all. 7) e prendeva in considerazione i dati rilevati pagina 7 di 9 dall'estratto e dalle letture effettuate da nel periodo dal 2013 al 2019, ritenendo tali dati Pt_1 veritieri in quanto il contatore installato nel 2013 era funzionante e quello successivo, installato nel
2017, era ancora in uso.
Dunque, corretta appare la valutazione del Giudice che ricalcolava i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni successivi, seguendo l'estratto e le letture effettuate da a seguito della Pt_1 sostituzione del contatore malfunzionante (2013 e 2017), non essendo, pertanto, necessario procedere ad una nuova CTU.
4. Sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 si è altresì doluta della omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale da lei proposta in
[...] primo grado relativa alle fatture n. 2014024174119 e 201503595334.
Tale motivo di appello deve essere accolto, come sotto precisato.
Erroneamente il Giudice non si pronunciava in merito alla domanda riconvenzionale proposta da relativa alle fatture nn. 2014024174119 e 201503595334. Pt_1
Quanto alla fattura n. 2014024174119 emessa in data 6.10.2014 dell'importo di € 132,24, che ha ad oggetto il deposito cauzionale, osserva questa Corte che essa non è mai stata contestata ed è, dunque, dovuta dall'utente.
Invece, la fattura n. 201503595334 emessa in data 30.6.2015 dell'importo di € 15.455,19 ha ad oggetto i consumi per il periodo dal 1.12.2014 e 31.5.2015.
Essendo il periodo contestato (per la non potabilità) quello che va dal 1.1.2006 al 4.12.2014, mentre il restante periodo (dal 5.12.2014 al 31.5.2015) non è oggetto di contestazione, anche gli importi della fattura n. 201503595334, che rientrano nel periodo della non potabilità dell'acqua dal 1.12.2014 al
4.12.2014, devono essere ricalcolati con i criteri di cui sopra, mentre i restanti importi sono dovuti dall'utente.
5. Sulle spese di lite e di CTU
Con l'ultimo motivo di appello ha lamentato l'erronea statuizione sulle spese di lite e CTU. Pt_1
Anche tale censura non merita pregio.
Erroneamente il Giudice poneva in capo ad il pagamento di tutte le spese del giudizio nonché Pt_1 quelle di CTU, nonostante avesse ridotto gli importi dovuti dall'utente da € 323.130,28 ad € 92.591,15
e senza considerare la domanda riconvenzionale su cui ometteva ogni statuizione.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata anche in relazione alle spese di giudizio e di CTU, che vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste a carico di per la restante parte, liquidata come in dispositivo. Parte_1 pagina 8 di 9 Ad identiche conclusioni si giunge per le spese del presente grado del giudizio, compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste a carico di per la restante parte di 2/3, liquidate in Parte_1 dispositivo secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello proposto da Pt_1
e in riforma parziale della sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data
[...]
11.5.2022, confermata nel resto:
1) ordina ad di rideterminare l'importo dovuto da per il periodo Parte_1 Controparte_1 dal 1.1.2006 al 4.12.2014 riducendo la sola quota relativa alla “potabilizzazione” della voce del servizio idrico, come sopra indicato;
2) dichiara dovuti gli importi anche della fattura n. 2014024174119 emessa in data 6.10.2014 dell'importo di € 132,24 (deposito cauzionale) e della fattura n. 201503595334 emessa in data
30.6.2015 dell'importo di € 15.455,19, con decurtazione, per quest'ultima, della sola quota relativa alla “potabilizzazione” della voce idrico per il periodo dal 1.12.2014 al 4.12.2014;
3) compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nonché quelle di CTU, che liquida per l'intero in € 7.052,00 per il primo grado e in € 7.160,00 per il secondo grado, per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 23.9.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 511/2022 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro appresentata e difesa dall'Avv. MANCA DAVIDE Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 16.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
b) annullare e Parte_1 riformare la sentenza n. 311/2022, emessa e pubblicata in data 11/05/2022, dal Tribunale di Nuoro
Dottoressa Federica Meloni, a definizione del procedimento avente R.G. 1433/2015, avuto riguardo a pagina 1 di 9 tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi compresa a Parte_1 regolamentazione delle spese di lite e CTU;
c) accertare e dichiarare la piena debenza altresì delle fatture n. 2014/024174119, emessa in data 06/10/2014, dell'importo di euro 132,24 e n.
2015/03595334, emessa in data 30/06/2015, per euro 15.455,19, oggetto della domanda riconvenzionale totalmente pretermessa in primo grado e per l'effetto d) condannare parte appellata, oltre all'importo di euro 92.591,15 già liquidato in primo grado, al pagamento anche dell'ulteriore importo di euro 247.097,91 e così per la complessiva somma di euro 339.689,06, pari al valore dell'originaria domanda posta in via riconvenzionale, quale corrispettivo per la somministrazione del servizio idrico in relazione alle fatture insolute in contestazione e di cui all'estratto conto in atti afferenti l'utente n. 6029461, n. 6014243 e n. 60189098, ovvero a quell'altra minore somma Pt_2 che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche all'esito dell'eventuale rinnovazione della
CTU, oltre interessi al tasso di mora nella misura del tasso ufficiale dalla Banca d'Italia per ogni singolo periodo di riferimento, incrementato della percentuale del 3,5% per il periodo di ritardo e fino al saldo, come espressamente previsto nell'allegato D – sanzioni – del regolamento. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita di voler disporre la rinnovazione della
CTU nei termini espressi nella superiore espositiva”.
Per “Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, Voglia pertanto l'Ill.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la Controparte_1 contestando le seguenti fatture con riferimento all'utenza relativa alla attività turistica Parte_1 sita in Budoni, località Pedra e Cupa, per un importo complessivo di € 323.130,28:
1) n. 201403436302 del 7.7.2014 per i consumi dal 1.1.2006 al 14.5.2014 pari ad € 201.272,73;
2) n. 2009021296264 del 11.2.2010 per i consumi dal 1.1.2005 al 30.9.2009 pari ad € 6.042,53;
3) n. 2009021296265 del 10.2.2012 per i consumi dal 1.1.2006 al 30.9.2009 pari ad € 78.588,31;
4) n. 20110216851 del 29.3.2011 per i consumi dal 1.10.2009 al 31.12.2010 pari ad € 8.936,22;
5) n. 201502110095 del 29.1.2015 per i consumi dal 15.5.2014 al 4.12.2014 pari ad € 28.290,49.
Inoltre, deduceva: pagina 2 di 9 - la prescrizione delle somme relative ai consumi degli anni 2006–2009, per le fatture nn.
201403436302, 2009021296264 e 2009021296265;
- l'anomalo funzionamento dei contatori posizionati all'ingresso e all'interno del campeggio;
- la non potabilità dell'acqua fornita per il periodo 2005–2015, con conseguente richiesta di riduzione tariffaria.
Pertanto, chiedeva:
1) l'annullamento delle fatture contestate e la rideterminazione degli importi;
2) la dichiarazione di responsabilità contrattuale di per la fornitura di acqua non potabile;
Pt_1
3) la riduzione delle tariffe applicate, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando integralmente le domande avverse e proponendo domanda Pt_1 riconvenzionale in relazione alle fatture nn. 2014024174119 e 201503595334, per un totale complessivo di € 339.689,06.
Previa istruzione della causa con produzioni documentali e CTU, il Giudice, con sentenza n. 311/2022 dell'11.5.2022, condannava la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Pt_1
92.591,15 e al pagamento delle spese di lite nonché di CTU. Pt_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti anche delle fatture nn. 20110216851 e
201502110095;
2) erronea valutazione in merito alla prova sulla non potabilità dell'acqua e illegittima riduzione del 50% degli importi dovuti a titolo di quota idrica;
3) erroneo criterio di ricalcolo dei consumi non conforme all'art. B.35.1 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
4) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa alle fatture nn. 2014024174119 e
201503595334;
5) erronea statuizione sulle spese di lite e CTU.
Pertanto, ha chiesto:
- in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda riconvenzionale per l'intero importo di € 339.689,06;
- in via istruttoria, la rinnovazione della CTU nei termini indicati;
- in ogni caso, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite e della CTU per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. CP_1
pagina 3 di 9 In data 11.5.2023 questa Corte ha rigettato le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
All'udienza del 16.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione dei crediti pretesi per il periodo 2006/2009
Con il primo motivo di doglianza parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione in ordine alla prescrizione dei crediti, in quanto, a suo dire, il Giudice decideva ultrapetitum sulla prescrizione dei crediti fino al 2014 anziché fino al 2009, prendendo in considerazione il calcolo del CTU. Inoltre, secondo l'appellante, le fatture emesse sarebbero pienamente idonee ad interrompere la prescrizione.
La doglianza non è fondata per le ragioni dappresso.
Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità insegna che “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”.
La prescrizione del diritto di credito vantato da era di cinque anni, ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” fino al 1.1.2020.
La prescrizione inizia a decorrere dai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione dei relativi crediti.
Inoltre, stabilisce l'art. 2943 c.c. che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale
– sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. – può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo pagina 4 di 9 stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora” (Cass., sent. n.
6549/2016).
Inoltre, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass., sent. n. 15140/2021).
Applicando tali principi al caso concreto, il Giudice correttamente riteneva che la prescrizione non potesse dirsi interrotta a seguito dell'emissione delle fatture contestate, così giungendo ad affermare che una parte dei crediti fosse prescritta, in quanto le stesse non presentavano i requisiti dell'intimazione o richiesta di adempimento.
Non può accogliersi neanche la tesi dell'appellante sul fatto che la CTU sarebbe nulla per ultrapetita, in quanto il tecnico avrebbe effettuato il ricalcolo prendendo in considerazione la prescrizione dei crediti per i consumi dal 2006 al 2014 anziché sino al 2009.
Nella CTU si legge, infatti, che “Il riepilogo di tutti i dati delle varie fatture che ricoprono il periodo che va dal 2006 al 2014 oggetto della seguente vertenza, a sua volta li ho suddivisi in due periodi, in particolare nel primo che va dal 2006 al 2009, e l'altro che va dal 2010 al 2014, questo per dare la possibilità al G.I. di avere dati certi in caso che accolga la richiesta di prescrizione richiesta dalla parte attrice per gli anni antecedenti al 2010”.
Emerge, dunque, che il consulente calcolava gli importi dividendo in due periodi i consumi effettuati dall'utente (2006/2009 e 2010/2014) al fine di agevolare il Giudice nella decisione sulla prescrizione.
Sul punto, il Giudice correttamente prendeva in considerazione i soli importi calcolati dal consulente Part per gli anni dal 2006 al 2009, ridotti solo per la non potabilità dell'acqua, avendo la società a Mare eccepito la prescrizione dei crediti unicamente per tali anni.
Alla luce di ciò, non è necessario espletare una ulteriore CTU come richiesto da parte appellante.
pagina 5 di 9
2. Sulla non potabilità dell'acqua e sulla riduzione dell'importo dovuto
2.1. Il secondo motivo di appello attiene all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda relativa alla non potabilità dell'acqua. Secondo l'appellante il Giudice erroneamente prendeva in considerazione la decurtazione del 50% del CTU ed erroneamente quest'ultimo teneva in considerazione l'ordinanza sindacale n. 34 del 26.9.2009 e utilizzava ulteriori ordinanze sindacali non prodotte da controparte per ricalcolare la somma dovuta.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato dalle ordinanze sindacali che è Pt_1 rimasta inadempiente, avendo fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
Nel caso di specie, le ordinanze del prodotte vietavano l'utilizzo dell'acqua per Controparte_2 mancanza dei requisiti di potabilità.
Anche l'ordinanza sindacale n. 34 del 26.9.2009 vietava esplicitamente l'utilizzo dell'acqua per gli usi potabili, a nulla rilevando la causa determinata dalle precipitazioni temporalesche come eccepito dall'appellante.
Parte appellante si è doluto altresì del fatto che il consulente avrebbe reperito aliunde alcune ordinanze sindacali non prodotte dall'utente.
Sul punto, la Corte di Cassazione statuisce che “Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non pagina 6 di 9 si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio)” (Cass., ordinanza n.
21903 del 21.7.2023).
Appare quindi corretto che il consulente abbia esteso la propria attività anche a fatti consultabili pubblicamente non dedotti dall'utente e reperiti aliunde per stabilire il periodo in cui l'acqua non era potabile e provvedere poi alla relativa decurtazione.
2.2. Quanto alla doglianza relativa alla eccessiva riduzione degli importi per la non potabilità dell'acqua, si osserva che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Ciò posto, non si condivide la valutazione equitativa fatta dal Giudice che riduceva gli importi della quota idrica del 50%, in quanto l'acqua era stata comunque erogata.
Seguendo la giurisprudenza di questa Corte sul punto, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua,
l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore, per la sola quota relativa alla
“potabilizzazione” della voce del servizio idrico, pari al 12% dell'intera quota. Ne consegue che le fatture di cui al presente giudizio dovranno essere ricalcolate da riducendo del 12% la sola Pt_1 quota relativa alla “potabilizzazione” della voce del servizio idrico.
3. Sul criterio del ricalcolo dei consumi si è altresì doluta della erronea valutazione del Giudice nella parte in cui teneva in Pt_1 considerazione il criterio del ricalcolo dei consumi adottato dal consulente, a suo dire violativo del principio di cui all'art. B. 35.1 del R.S.I.I.
Anche tale censura non merita pregio.
L'art. B. 35.1 del R.S.I.I. dispone che, accertato il malfunzionamento del contatore, “[…] il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Il Regolamento prevede anche l'utilizzo dei consumi rilevati dal nuovo misuratore installato, in assenza di dati storici utili per il ricalcolo degli importi.
Nel caso di specie, si condivide la valutazione del primo Giudice che, sulla scorta della CTU espletata, utilizzava la media storica dei consumi in quanto “non si è potuta accertare la funzionalità dei contatori nei periodi pregressi” (cfr. CTU pp. 11-12 e all. 7) e prendeva in considerazione i dati rilevati pagina 7 di 9 dall'estratto e dalle letture effettuate da nel periodo dal 2013 al 2019, ritenendo tali dati Pt_1 veritieri in quanto il contatore installato nel 2013 era funzionante e quello successivo, installato nel
2017, era ancora in uso.
Dunque, corretta appare la valutazione del Giudice che ricalcolava i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni successivi, seguendo l'estratto e le letture effettuate da a seguito della Pt_1 sostituzione del contatore malfunzionante (2013 e 2017), non essendo, pertanto, necessario procedere ad una nuova CTU.
4. Sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 si è altresì doluta della omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale da lei proposta in
[...] primo grado relativa alle fatture n. 2014024174119 e 201503595334.
Tale motivo di appello deve essere accolto, come sotto precisato.
Erroneamente il Giudice non si pronunciava in merito alla domanda riconvenzionale proposta da relativa alle fatture nn. 2014024174119 e 201503595334. Pt_1
Quanto alla fattura n. 2014024174119 emessa in data 6.10.2014 dell'importo di € 132,24, che ha ad oggetto il deposito cauzionale, osserva questa Corte che essa non è mai stata contestata ed è, dunque, dovuta dall'utente.
Invece, la fattura n. 201503595334 emessa in data 30.6.2015 dell'importo di € 15.455,19 ha ad oggetto i consumi per il periodo dal 1.12.2014 e 31.5.2015.
Essendo il periodo contestato (per la non potabilità) quello che va dal 1.1.2006 al 4.12.2014, mentre il restante periodo (dal 5.12.2014 al 31.5.2015) non è oggetto di contestazione, anche gli importi della fattura n. 201503595334, che rientrano nel periodo della non potabilità dell'acqua dal 1.12.2014 al
4.12.2014, devono essere ricalcolati con i criteri di cui sopra, mentre i restanti importi sono dovuti dall'utente.
5. Sulle spese di lite e di CTU
Con l'ultimo motivo di appello ha lamentato l'erronea statuizione sulle spese di lite e CTU. Pt_1
Anche tale censura non merita pregio.
Erroneamente il Giudice poneva in capo ad il pagamento di tutte le spese del giudizio nonché Pt_1 quelle di CTU, nonostante avesse ridotto gli importi dovuti dall'utente da € 323.130,28 ad € 92.591,15
e senza considerare la domanda riconvenzionale su cui ometteva ogni statuizione.
Alla luce del parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata anche in relazione alle spese di giudizio e di CTU, che vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste a carico di per la restante parte, liquidata come in dispositivo. Parte_1 pagina 8 di 9 Ad identiche conclusioni si giunge per le spese del presente grado del giudizio, compensate tra le parti nella misura di 1/3 e poste a carico di per la restante parte di 2/3, liquidate in Parte_1 dispositivo secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello proposto da Pt_1
e in riforma parziale della sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data
[...]
11.5.2022, confermata nel resto:
1) ordina ad di rideterminare l'importo dovuto da per il periodo Parte_1 Controparte_1 dal 1.1.2006 al 4.12.2014 riducendo la sola quota relativa alla “potabilizzazione” della voce del servizio idrico, come sopra indicato;
2) dichiara dovuti gli importi anche della fattura n. 2014024174119 emessa in data 6.10.2014 dell'importo di € 132,24 (deposito cauzionale) e della fattura n. 201503595334 emessa in data
30.6.2015 dell'importo di € 15.455,19, con decurtazione, per quest'ultima, della sola quota relativa alla “potabilizzazione” della voce idrico per il periodo dal 1.12.2014 al 4.12.2014;
3) compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nonché quelle di CTU, che liquida per l'intero in € 7.052,00 per il primo grado e in € 7.160,00 per il secondo grado, per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 23.9.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9