Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
115/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Sotto il Monte Giovanni XXIII, via alle Brughiere n. 9/E
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mazzoleni
- RICORRENTE -
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente è residente in [...]il Monte Giovanni XXIII e quindi il centro dei suoi interessi principali
è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa
1
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che la parte ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 293 mila;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
considerato che il ricorrente è titolare di una quota indivisa pari a 2/9 di un fabbricato dal valore di circa euro 14 mila (per il quale è già stata formulata proposta di acquisto), nonché proprietario di due veicoli dal valore pressoché nullo, per di più soggetti a fermo amministrativo, ed è percettore di reddito da lavoro autonomo per circa euro 1.200,00 netti mensili;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito percepito dal debitore limitatamente alla somma di euro 837,00 mensili (come dal medesimo richiesto);
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dott. il quale ha asseritamente verificato la completezza e attendibilità Persona_1
della documentazione prodotta dal ricorrente, ma ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore in modo contraddittorio, in particolare qualificandolo come consumatore
(mediante il richiamo, contenuto a pagina 7 della relazione, all'art. 2 comma primo lettera e c.c.i.i.),
anziché come imprenditore minore (lettera d del medesimo articolo);
rilevato che la qualifica di imprenditore minore, riferita dal ricorrente nel ricorso introduttivo in assenza di prove documentali, è stata chiarita e documentata dal gestore della crisi (con la memoria depositata dal ricorrente in data 20 maggio 2025) soltanto a seguito della richiesta di chiarimenti contenuta nel decreto in data 5 maggio 2025;
ritenuto che la relazione dell'O.C.C. costituisce un allegato imprescindibile del ricorso per la liquidazione controllata depositato dal debitore, poiché le valutazioni del giudice dovrebbero essere fondate sui contenuti della relazione e dall'affidabilità di quanto riferito nella stessa, senza la necessità
2 di approfondimenti istruttori viceversa necessari in caso di relazioni lacunose o contraddittorie e considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore non possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
3 visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato il [...] in [...] e residente in [...]il Monte Giovanni CodiceFiscale_1
XXIII, via alle Brughiere n. 9/E;
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina liquidatore la dott.ssa Persona_2
ordina alla parte ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito dal ricorrente limitatamente alla somma di euro 837,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore con cadenza mensile l'importo eccedente, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente
4 sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
5 Bergamo, 28 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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