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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/07/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INDEBITA PERCEZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO – definitiva nella causa iscritta al n. 111/2024 R.G. Lav. promossa da:
[...]
Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _________________
Paolo TOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, come da procura allegata alla busta contenente il ricorso ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo PERIN ed Controparte_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Indebita percezione trattamento economico – Mansioni superiori
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare l'indebita percezione nel periodo 1° ottobre 2005 – 31 gennaio 2019 da parte dell'arch. del trattamento economico corrispondente alla qualifica CP_1 dirigenziale in virtù del verbale di conciliazione nullo e, conseguentemente, accertare il suo obbligo di rimborsare all' tale Parte_1 indebito trattamento nell'importo complessivo di € 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- accertare e dichiarare la compensazione tra l'importo netto di € 93.963,96, trattenuto dall dalle competenze di fine Parte_1 rapporto dell'arch. e l'importo netto di € 245.216,72 dalla stessa vantato a CP_1 titolo di ripetizione del maggior trattamento erogato al medesimo e, per l'effetto, condannare
1 l'arch. a corrispondere all CP_1 Parte_1 Parte_1
l'importo netto di € 151.252,76 o la diversa somma accertata nel corso del
[...] giudizio, a saldo del proprio credito.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, relativamente alla memoria di costituzione con domanda riconvenzionale depositata dall'arch. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, in via principale respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. n quanto infondata in fatto CP_1 ed in diritto;
in via subordinata respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. per compensazione, ex CP_1 art. 1242, comma 2, c.c., con il credito vantato dall per i maggiori importi corrisposti Pt_1 in virtù dell'inquadramento dirigenziale riconosciuto in via conciliativa, come quantificato in atti;
in ogni caso respingere la pretesa avversaria di quantificare il TFR sulla base del trattamento economico dirigenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Contrariis reiectis,
- In via preliminare, disporre con decreto ex art. 418 c.p.c. la fissazione dell'udienza di discussione in una data successiva rispetto a quella già fissata per il 25 luglio 2024;
- In via principale, accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito formulata dalla controparte, quantomeno per le somme versate prima del 1° febbraio 2014
e, in ogni caso, rigettare tutte le domande di parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
- In via riconvenzionale, condannare l Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , via
[...] Pt_1
Cesare Battisti n. 13, al pagamento in favore dell'Arch. dell'importo di € CP_1
150.493,97 lordi, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio, a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22.4.2024,
l conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Aosta l'arch. al fine di veder dichiarato il proprio diritto CP_1 alla restituzione dell'importo di euro 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali e conseguenzialmente -compensata detta somma con l'importo netto di euro 93.963,96 dovuto dall al convenuto a titolo di competenze di fine rapporto- vederlo Pt_1 condannato al pagamento della somma netta di euro 151.252,76.
In particolare sosteneva che, a seguito di verbale di conciliazione, la ricorrente riconosceva al proprio (ex) dipendente la qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal 26.7.2004 ed economica dal 1.9.2005; poiché a seguito di un lungo giudizio tale verbale di conciliazione veniva dichiarato nullo all'esito della sentenza della Corte di Cassazione
n°21525/2023 -dopo un'iniziale rigetto delle pretese dell a seguito della sentenza Pt_1 di questo Tribunale n°94/2010, confermata con sentenza della Corte di Appello di Torino con sentenza n°266/2012-, l richiedeva la ripetizione del maggior trattamento Pt_1 economico erogato al lavoratore in virtù di detto verbale di conciliazione.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l'arch. contestando le pretese CP_1 attoree ed, anzi, spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi svolto in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè era fissata udienza di discussione, al cui esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale del resistente.
***
Essendo pacifica -in quanto accertata con sentenza ormai passata in giudicato- la nullità del verbale di conciliazione in forza del quale al convenuto erano state riconosciute le mansioni dirigenziali, è necessario verificare -con onere probatorio a carico del dipendente- se le mansioni in concreto svolte anche successivamente a tale verbale potessero in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore e, quindi, portare al rigetto della domanda di ripetizione di indebito ed all'accoglimento della domanda riconvenzionale del lavoratore.
Punto di partenza è la normativa nazionale, regionale ed aziendale relativa all'individuazione delle funzioni dirigenziali.
3 Come è noto, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Analogamente, l'art. 5, L.R. n. 45/1995 prevedeva il conferimento ai dirigenti della direzione amministrativa consistente “nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione” nonché “nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno”.
Analogamente, l'art. 4, L.R. n. 22/2010 attribuisce ai dirigenti “l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano gli enti … verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico» indicando, tra le varie funzioni, quelle di «gestione delle risorse umane … gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate …. responsabilità dei procedimenti amministrativi … presidenza delle commissioni … responsabilità delle procedure di gara … stipulazione dei contratti di competenza …. rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi”.
Più nello specifico, poi, il Regolamento Organico del Personale – già approvato dall CP_2 nel marzo 1993 – prevedeva, all'art. 99, che “la funzione dirigenziale si esplica essenzialmente mediante: … il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati organizzativi dell'Ente. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Ente, è caratterizzato da: …. piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate …. diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni”
(vds. doc. 70 ricorrente).
Nel Regolamento di Organizzazione allegato al citato Regolamento la qualifica dirigenziale era prevista per l'incarico di coordinatore generale che “sovrintende a tutte le attività dell'Ente … assume le responsabilità delle direttive impartite ai servizi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente …. assicura il coordinamento tra le attività svolte dai
4 servizi ….. raccorda l'attività della struttura amministrativa dell'Ente con gli organi politico- istituzionali … adotta le determinazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicatigli dal Consiglio di Amministrazione” (vds. doc. 70 ricorrente).
A seguito della trasformazione dell nell disposta con L.R. n. 30/1999, lo Statuto CP_2 Pt_2 dell ha previsto, tra gli organi, il Direttore – incarico di natura dirigenziale – al quale Pt_1 sono affidate, tra l'altro, la gestione finanziaria, la presidenza di commissioni di gara e di concorso, l'adozione di concessioni e/o autorizzazioni, l'adozione dei provvedimenti con rilevanza esterna e la direzione del personale (vds. doc. 71 ricorrente).
Infine, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici – adottato nel 2020 – ha confermato le funzioni del Direttore, quale figura dirigenziale di primo livello ex art. 16, comma 2, L.R. n.
22/2010, ed ha previsto posizioni dirigenziali di secondo livello attribuendo ai relativi dirigenti l'adozione degli atti di gestione dei servizi ai medesimi affidati, tra cui “gli atti ed i contratti richiesti per dare attuazione a piani, programmi o progetti approvati dagli Organi dell'Azienda … gli atti di consenso, comunque denominati, e quelli riguardanti la definizione di fasi, anche conclusive, di procedimenti amministrativi previsti da norme di legge o di regolamento, compresi i procedimenti concorsuali … gli atti concernenti le funzioni di direzione e controllo delle strutture organizzative dell'Azienda, la gestione delle risorse umane, strumentali e di supporto, compresa la valutazione del personale, occorrenti per il funzionamento delle medesime, l'adozione di misure organizzative idonee a consentire lo svolgimento ottimale dell'attività di competenza ed il conseguimento dei risultati prefissi … gli atti autoritativi e quelli costituenti manifestazioni di giudizio e/o conoscenza, purché di natura strettamente tecnica, amministrativa o finanziaria … gli affidamenti e gli acquisti, nonché gli atti relativi all'esercizio dei poteri di spesa per l'attuazione di programmi, progetti e piani definiti e per il conseguimento degli obiettivi prefissi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con le modalità fissate nel Regolamento di contabilità” (vds. doc. 72 ricorrente).
Affinché possa verificarsi, poi, la fattispecie di esercizio di mansioni superiori, rilevante ai fini dell'applicazione di detta normativa, è necessaria la concreta sussistenza del presupposto della prevalenza, sotto il triplice aspetto "qualitativo, quantitativo e temporale" dell'attribuzione dei relativi compiti.
La costante giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma sopra riportata, affermando che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, in tanto determina il diritto alla relativa retribuzione, in quanto lo stesso sia avvenuto in modo pieno dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.
Così è stato enunciato il principio di diritto, per cui “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico a condizione che il lavoratore
5 assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione privo dei requisiti di regolarità” (vds. Cass. Sez. L., del 23.9.2016, n. 18712; nello stesso senso, vds. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 25837 del 11-12-2007, secondo cui il diritto alla maggiore retribuzione è condizionato allo svolgimento delle superiori mansioni
“sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza”; conf., Cass. Sez. lavoro, sent.
n. 27887 del 30-12-2009).
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il giudicante che non sembrano potersi ritenere dimostrati i fatti posti a fondamento delle pretese dell'attore in riconvenzionale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso con chiarezza che le mansioni espletate dall'arch. fossero prive della principale caratteristica e potere del dirigente, vale a dire la CP_1 possibilità di impegnare all'esterno la volontà dell . Pt_1
Così, a detta della teste “all'epoca gli atti di rilevanza esterni, per Statuto, dovevano Tes_1 essere sottoscritti da me come Direttore, così come i mandati di pagamento;
in caso di mia assenza (tipo ferie) io avevo delegato l'arch firmare in mia vece gli atti anche CP_1 Pt_2 non relativi al servizio tecnico, a parte la partecipazione al CdA, che avevo delegato ad altro collaboratore.
A.D.R.: Per quanto concerne la gestione patrimoniale, una parte che riguardava genericamente (ad esempio acquisto carta, computer e via dicendo) era gestita da me Pt_2 come Direttore. Per quanto concerne, invece, più nello specifico, le manutenzioni degli stabili, decideva le somme da mettere a bilancio, utilizzando i propri fondi. A questo Pt_2 punto le somme stanziate a bilancio venivano gestite dall'arch. sulla base degli appalti e dei singoli interventi di urgenza da effettuare, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.
A.D.R.: C'era una programmazione, approvata dal CdA, sulla base delle indicazioni dell'arch. tipo manutenzioni, interventi di nuova costruzione e via dicendo. C'erano CP_1 dei fondi stanziati a bilancio, che venivano utilizzati previa autorizzazione del CdA, a meno di interventi minori (se non sbaglio al di sotto di 20.00 euro circa) che potevano essere posti in essere direttamente su mio provvedimento previa relazione dell'arch. In pratica CP_1 nella delibera che io firmavo era richiamata l'intera relazione dell'arch. firmavo io CP_1 senza passare dal CdA. Per gli interventi superiori a questa cifra, invece, si passava dal
CdA e la relazione dell'arch. eniva comunque inserita nella delibera”. CP_1
Analogamente, per il teste “per quanto concerne la gestione patrimoniale del Tes_2
Servizio Tecnico, il CdA stanziava dei fondi a bilancio sulla base di un piano operativo annuale per la programmazione degli interventi. L'arch. predisponeva relazioni CP_1
6 tecniche, che venivano valutate dal CdA ed io le validavo. In pratica per le opere tecniche l'arch, redisponeva una relazione, io la “validavo” e la sottoponevo al CdA ed il CdA CP_1 valutava se approvare questo piano operativo, stanziando quindi i relativi fondi.
A.D.R.: A questo punto il responsabile del procedimento, arch predisponeva le gare CP_1 ed io come Direttore, firmavo gli atti finali di affidamento e i contratti. Da quello che ricordo,
i progetti esecutivi e le cose più importanti passavano di nuovo dal CdA, le pratiche più gestionali venivano portate avanti direttamente da me come Direttore.
A.D.R.: Non mi ricordo se il Direttore Lavori venisse nominato direttamente dall'Arch. CP_1 probabilmente se era un dipendente provvedeva il se era un esterno provvedeva il CP_1
Direttore, dovrebbe essere così.
A.D.R.: Lo Statuto prevedeva che il Direttore firmasse autorizzazioni o concessioni, io mi sono comportato in tal senso. Il ricorrente predisponeva la documentazione, ma poi firmavo io. Nel CdA mi sostituiva il rag. per il resto non mi ricordo di molte deleghe Per_1 rilasciate all'arch. può anche essere capitato, ma non mi ricordo con precisione”. CP_1
Paradigmatica, comunque, è la deposizione della teste dapprima assunta come Tes_3 semplice funzionaria e successivamente nominata Dirigente del Servizio Tecnico e Utenza, vale a dire due servizi che, prima del pensionamento del convenuto, non erano accorpati.
A detta della testimone, infatti, “l'arch. non aveva quindi una gestione dei fondi del CP_1 servizio tecnico. In pratica l'arch. non firmava atti di impegno, di liquidazione e via CP_1 dicendo;
neppure firmava contratti. Io, invece, ora firmo tutti i contratti, dagli inquilini agli appalti.
A.D.R.: Il mio lavoro ora è diverso da quello dell'arch. così, io firmo le “pagelle” da CP_1 sola, mentre l'arch. e proponeva e le firmava/vistava il Direttore;
le ferie le autorizzo CP_1 io mentre il resistente le autorizzava, ma ci voleva il visto del Direttore;
il cambio orario doveva essere vistato dal Direttore, ora non c'è più, perché ci sono orari flessibili;
io ho il potere di spesa sulle quote dei fondi di bilancio assegnati, l'arch. no;
posso anche CP_1 operare variazioni di bilancio all'interno dello stesso macro aggregato di capitoli a me assegnati, il ricorrente no;
io ho il potere di firmare contratti ed impegnare all'esterno la volontà di l'arch. o, se non delegato o in assenza del Direttore”. Pt_2 CP_1
A fronte di dichiarazioni di tal fatta, gli aspetti ulteriori delle mansioni svolte dal resistente, seppur brillantemente enunciate dalla di lui difesa, non sembrano giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale, alla luce del sopra citato orientamento giurisprudenziale circa la concreta sussistenza del presupposto della prevalenza, sotto il triplice aspetto
"qualitativo, quantitativo e temporale" dell'attribuzione dei relativi compiti dirigenziali.
7 Non è così, revocabile in dubbio che l'architetto si sia occupato dell'orario di lavoro del personale addetto al solo Servizio Tecnico, vagliando le richieste di “ferie” o le
“autorizzazioni al mutamento di orario di lavoro”.
Tuttavia, la circostanza deve, in primo luogo, essere puntualmente delimitata, posto che, comunque, questi provvedimenti necessitavano del “visto” del Direttore.
Ciò, infatti, è quanto hanno affermato i testi più in particolare, per la seconda Tes_1 Tes_3
“per quanto concerne il pieno ferie, questo veniva formato dall'arch. ed il Direttore CP_1 apponeva un visto. Ora la procedura è diversa, c'è un protocollo informatizzato, per cui approvo direttamente io le ferie senza il visto del Direttore.
A.D.R.: Anche per l'autorizzazione al cambio orario (di cui ho usufruito, dopo la maternità) io la concordavo con l'arch. ma poi c'era la firma del Direttore”)”. CP_1
Tuttavia, anche a voler ritenere -e non si vede come- che il sopra menzionato “visto” fosse in realtà irrilevante, non può non negarsi che si tratta di mansioni senz'altro residuali, tenuto conto dei numeri limitati dei dipendenti addetti al servizio coordinato dal convenuto.
A fortiori, assolutamente non decisive sono le uniche mansioni svolte con certezza dall'interessato e pienamente riconducibili all'invocato profilo dirigenziale, vale a dire quelle relative all'irrogazione delle minori sanzioni disciplinari. Invero, si tratta di un numero limitatissimo di casi (due in oltre 20 anni, uno relativo all'ing. e l'altro all'arch. , Tes_3 Per_2 per cui il “livello quantitativo” richiesto dalla Suprema Corte non appare minimamente raggiunto.
Rebus sic stantibus, diventano anche irrilevanti le valutazioni svolte dall'Ente in ordine alle prestazioni espletate dal resistente come “apparente” Dirigente prima dell'annullamento del verbale di conciliazione: si tratta di valutazioni, infatti, che non colgono l'essenza e la natura dell'attività lavorativa prestata dal dipendente, ma esprimono una valutazione discrezionale sull'operato del medesimo.
Non avendo, quindi, l'onerato fornito la piena prova circa lo svolgimento pieno ed effettivo di mansioni dirigenziali, sia dal punto di vista “qualitativo” sia dal punto di vista “quantitativo”, il trattamento economico somministratogli dall'attrice risulta indebitamente percepito: va dunque accolta la domanda di e rigettata quella riconvenzionale dell'arch. Pt_2 CP_1
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'indebito ammonta ad euro 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali: poiché il trattamento di fine rapporto pacificamente non versato come funzionario (e non come dirigente) è pari ad euro 93.963,96 netti, operata la dovuta compensazione residua un debito a carico del convenuto pari ad euro 151.252,76 netti.
***
8 Non resta, allora, che verificare la fondatezza delle ulteriori difese del resistente in ordine alla prescrizione del credito vantato da e dell'irripetibilità delle somme corrisposte al Pt_2 dipendente.
Sotto questo ultimo aspetto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte
(vds. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4323 del 20/02/2017. N. 8338 del 2010) “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.
Si tratta di orientamento assolutamente consolidato, tant'è che, ancor più di recente (vds.
Cass. Sez. Lav n°22093/2024 del 5.8.2024) il Supremo Consesso, in parte motiva, ha esplicitato che “… la Corte d'appello di Roma ha quindi accertato, nel caso di specie, la totale mancanza (in assenza persino di offerta di prova) dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte del de cuius (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), diversamente che in quello oggetto del proprio precedente, invocato dai ricorrenti e richiamato nella sentenza impugnata (sentenza n. 2064/2016), nel quale si dà invece atto del contrario (“ … tenuto conto che le maggiori retribuzioni sono state erogate … a fronte di superiori inquadramenti (con conseguente svolgimento delle relative mansioni superiori) …
”: così nella sua trascrizione al primo capoverso di pg. 10 del ricorso);
4.2. né si applica il principio di buona fede, che connota un atteggiamento soggettivo a fronte di un'obiettiva mancanza di titolo alla corresponsione della maggiore retribuzione, sicché appare corretto dare continuità all'indirizzo, per il quale, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell'art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass. 8 aprile 2010, n. 8338; Cass. 20 febbraio 2017,
n. 4323: entrambe in materia di impiego pubblico privatizzato, in caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente);
4.3. infine, neppure trova applicazione l'art. 2126 c.c., norma di chiusura in presenza di un'attività lavorativa prestata di fatto ma in violazione di legge, che per la sua remunerazione presuppone una prestazione lavorativa effettiva (che giustifica, in particolare, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità successivamente revocato, l'irripetibilità delle differenze retributive erogate in favore del lavoratore durante il periodo di effettivo servizio prestato nella predetta qualifica: Cass. 31
9 agosto 2018, n. 21523, in tema di pubblico impiego contrattualizzato), invece qui mancata nella sua corrispondenza al superiore inquadramento poi revocato”.
Applicati tali consolidati principi al caso di specie, stante il mancato riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, la somma de qua appare pienamente ripetibile.
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione per una pluralità di motivi.
Da un lato, infatti, le delibere di valutazione dell'operato dell'arch hanno fatto Pt_2 CP_1 sempre salva la “riserva di ripetizione” in caso di riforma -poi verificatasi- della sentenza del
Tribunale di Aosta che aveva escluso la nullità del verbale di conciliazione (vds. doc 78 ricorrente).
Difficilmente conciliabile con il decorso della prescrizione delle somme indebitamente versate in forza di tale verbale è, poi, il prolungarsi della pendenza del giudizio in ordine alla nullità del verbale: quantomeno fino alla prima pronuncia della Corte di Cassazione
(sentenza n°29578/2017) non aveva modo di richiedere la restituzione dei trattamenti Pt_2 stipendiali effettuati in forza di un verbale di conciliazione non dichiarato nullo dall'Autorità
Giudiziale.
Ogni dubbio, comunque, viene fugato dalle missive dell'attrice con cui controparte era stata messa in mora nell'anno 2010 e 2019 (vds. doc. 77 e 79 ricorrente): se è pur vero che la seconda lettera era stata indirizzata non alla parte personalmente, bensì al difensore che all'epoca e tutt'ora la assiste, la stessa appare essere pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'interessato, tant'è che il difensore con mail successiva ha risposto che avrebbe comunicato al proprio assistito la volontà attorea, in modo che questi potesse fare le proprie valutazioni.
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e la complessità degli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) condanna alla restituzione in favore di dell'importo netto di euro CP_1 Pt_2
151.252,76;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta, il 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
10
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
INDEBITA PERCEZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO – definitiva nella causa iscritta al n. 111/2024 R.G. Lav. promossa da:
[...]
Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _________________
Paolo TOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, come da procura allegata alla busta contenente il ricorso ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo PERIN ed Controparte_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio, come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Indebita percezione trattamento economico – Mansioni superiori
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare l'indebita percezione nel periodo 1° ottobre 2005 – 31 gennaio 2019 da parte dell'arch. del trattamento economico corrispondente alla qualifica CP_1 dirigenziale in virtù del verbale di conciliazione nullo e, conseguentemente, accertare il suo obbligo di rimborsare all' tale Parte_1 indebito trattamento nell'importo complessivo di € 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- accertare e dichiarare la compensazione tra l'importo netto di € 93.963,96, trattenuto dall dalle competenze di fine Parte_1 rapporto dell'arch. e l'importo netto di € 245.216,72 dalla stessa vantato a CP_1 titolo di ripetizione del maggior trattamento erogato al medesimo e, per l'effetto, condannare
1 l'arch. a corrispondere all CP_1 Parte_1 Parte_1
l'importo netto di € 151.252,76 o la diversa somma accertata nel corso del
[...] giudizio, a saldo del proprio credito.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, relativamente alla memoria di costituzione con domanda riconvenzionale depositata dall'arch. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, in via principale respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. n quanto infondata in fatto CP_1 ed in diritto;
in via subordinata respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. per compensazione, ex CP_1 art. 1242, comma 2, c.c., con il credito vantato dall per i maggiori importi corrisposti Pt_1 in virtù dell'inquadramento dirigenziale riconosciuto in via conciliativa, come quantificato in atti;
in ogni caso respingere la pretesa avversaria di quantificare il TFR sulla base del trattamento economico dirigenziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
ll Procuratore del resistente chiede e conclude:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Contrariis reiectis,
- In via preliminare, disporre con decreto ex art. 418 c.p.c. la fissazione dell'udienza di discussione in una data successiva rispetto a quella già fissata per il 25 luglio 2024;
- In via principale, accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito formulata dalla controparte, quantomeno per le somme versate prima del 1° febbraio 2014
e, in ogni caso, rigettare tutte le domande di parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
- In via riconvenzionale, condannare l Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , via
[...] Pt_1
Cesare Battisti n. 13, al pagamento in favore dell'Arch. dell'importo di € CP_1
150.493,97 lordi, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio, a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22.4.2024,
l conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Aosta l'arch. al fine di veder dichiarato il proprio diritto CP_1 alla restituzione dell'importo di euro 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali e conseguenzialmente -compensata detta somma con l'importo netto di euro 93.963,96 dovuto dall al convenuto a titolo di competenze di fine rapporto- vederlo Pt_1 condannato al pagamento della somma netta di euro 151.252,76.
In particolare sosteneva che, a seguito di verbale di conciliazione, la ricorrente riconosceva al proprio (ex) dipendente la qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal 26.7.2004 ed economica dal 1.9.2005; poiché a seguito di un lungo giudizio tale verbale di conciliazione veniva dichiarato nullo all'esito della sentenza della Corte di Cassazione
n°21525/2023 -dopo un'iniziale rigetto delle pretese dell a seguito della sentenza Pt_1 di questo Tribunale n°94/2010, confermata con sentenza della Corte di Appello di Torino con sentenza n°266/2012-, l richiedeva la ripetizione del maggior trattamento Pt_1 economico erogato al lavoratore in virtù di detto verbale di conciliazione.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l'arch. contestando le pretese CP_1 attoree ed, anzi, spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi svolto in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè era fissata udienza di discussione, al cui esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale del resistente.
***
Essendo pacifica -in quanto accertata con sentenza ormai passata in giudicato- la nullità del verbale di conciliazione in forza del quale al convenuto erano state riconosciute le mansioni dirigenziali, è necessario verificare -con onere probatorio a carico del dipendente- se le mansioni in concreto svolte anche successivamente a tale verbale potessero in qualche modo giustificare il preteso inquadramento superiore e, quindi, portare al rigetto della domanda di ripetizione di indebito ed all'accoglimento della domanda riconvenzionale del lavoratore.
Punto di partenza è la normativa nazionale, regionale ed aziendale relativa all'individuazione delle funzioni dirigenziali.
3 Come è noto, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Analogamente, l'art. 5, L.R. n. 45/1995 prevedeva il conferimento ai dirigenti della direzione amministrativa consistente “nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione” nonché “nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno”.
Analogamente, l'art. 4, L.R. n. 22/2010 attribuisce ai dirigenti “l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano gli enti … verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico» indicando, tra le varie funzioni, quelle di «gestione delle risorse umane … gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate …. responsabilità dei procedimenti amministrativi … presidenza delle commissioni … responsabilità delle procedure di gara … stipulazione dei contratti di competenza …. rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi”.
Più nello specifico, poi, il Regolamento Organico del Personale – già approvato dall CP_2 nel marzo 1993 – prevedeva, all'art. 99, che “la funzione dirigenziale si esplica essenzialmente mediante: … il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati organizzativi dell'Ente. L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Ente, è caratterizzato da: …. piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate …. diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni”
(vds. doc. 70 ricorrente).
Nel Regolamento di Organizzazione allegato al citato Regolamento la qualifica dirigenziale era prevista per l'incarico di coordinatore generale che “sovrintende a tutte le attività dell'Ente … assume le responsabilità delle direttive impartite ai servizi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente …. assicura il coordinamento tra le attività svolte dai
4 servizi ….. raccorda l'attività della struttura amministrativa dell'Ente con gli organi politico- istituzionali … adotta le determinazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicatigli dal Consiglio di Amministrazione” (vds. doc. 70 ricorrente).
A seguito della trasformazione dell nell disposta con L.R. n. 30/1999, lo Statuto CP_2 Pt_2 dell ha previsto, tra gli organi, il Direttore – incarico di natura dirigenziale – al quale Pt_1 sono affidate, tra l'altro, la gestione finanziaria, la presidenza di commissioni di gara e di concorso, l'adozione di concessioni e/o autorizzazioni, l'adozione dei provvedimenti con rilevanza esterna e la direzione del personale (vds. doc. 71 ricorrente).
Infine, il Regolamento di Organizzazione degli Uffici – adottato nel 2020 – ha confermato le funzioni del Direttore, quale figura dirigenziale di primo livello ex art. 16, comma 2, L.R. n.
22/2010, ed ha previsto posizioni dirigenziali di secondo livello attribuendo ai relativi dirigenti l'adozione degli atti di gestione dei servizi ai medesimi affidati, tra cui “gli atti ed i contratti richiesti per dare attuazione a piani, programmi o progetti approvati dagli Organi dell'Azienda … gli atti di consenso, comunque denominati, e quelli riguardanti la definizione di fasi, anche conclusive, di procedimenti amministrativi previsti da norme di legge o di regolamento, compresi i procedimenti concorsuali … gli atti concernenti le funzioni di direzione e controllo delle strutture organizzative dell'Azienda, la gestione delle risorse umane, strumentali e di supporto, compresa la valutazione del personale, occorrenti per il funzionamento delle medesime, l'adozione di misure organizzative idonee a consentire lo svolgimento ottimale dell'attività di competenza ed il conseguimento dei risultati prefissi … gli atti autoritativi e quelli costituenti manifestazioni di giudizio e/o conoscenza, purché di natura strettamente tecnica, amministrativa o finanziaria … gli affidamenti e gli acquisti, nonché gli atti relativi all'esercizio dei poteri di spesa per l'attuazione di programmi, progetti e piani definiti e per il conseguimento degli obiettivi prefissi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e con le modalità fissate nel Regolamento di contabilità” (vds. doc. 72 ricorrente).
Affinché possa verificarsi, poi, la fattispecie di esercizio di mansioni superiori, rilevante ai fini dell'applicazione di detta normativa, è necessaria la concreta sussistenza del presupposto della prevalenza, sotto il triplice aspetto "qualitativo, quantitativo e temporale" dell'attribuzione dei relativi compiti.
La costante giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma sopra riportata, affermando che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, in tanto determina il diritto alla relativa retribuzione, in quanto lo stesso sia avvenuto in modo pieno dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.
Così è stato enunciato il principio di diritto, per cui “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico a condizione che il lavoratore
5 assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione privo dei requisiti di regolarità” (vds. Cass. Sez. L., del 23.9.2016, n. 18712; nello stesso senso, vds. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 25837 del 11-12-2007, secondo cui il diritto alla maggiore retribuzione è condizionato allo svolgimento delle superiori mansioni
“sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza”; conf., Cass. Sez. lavoro, sent.
n. 27887 del 30-12-2009).
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il giudicante che non sembrano potersi ritenere dimostrati i fatti posti a fondamento delle pretese dell'attore in riconvenzionale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso con chiarezza che le mansioni espletate dall'arch. fossero prive della principale caratteristica e potere del dirigente, vale a dire la CP_1 possibilità di impegnare all'esterno la volontà dell . Pt_1
Così, a detta della teste “all'epoca gli atti di rilevanza esterni, per Statuto, dovevano Tes_1 essere sottoscritti da me come Direttore, così come i mandati di pagamento;
in caso di mia assenza (tipo ferie) io avevo delegato l'arch firmare in mia vece gli atti anche CP_1 Pt_2 non relativi al servizio tecnico, a parte la partecipazione al CdA, che avevo delegato ad altro collaboratore.
A.D.R.: Per quanto concerne la gestione patrimoniale, una parte che riguardava genericamente (ad esempio acquisto carta, computer e via dicendo) era gestita da me Pt_2 come Direttore. Per quanto concerne, invece, più nello specifico, le manutenzioni degli stabili, decideva le somme da mettere a bilancio, utilizzando i propri fondi. A questo Pt_2 punto le somme stanziate a bilancio venivano gestite dall'arch. sulla base degli appalti e dei singoli interventi di urgenza da effettuare, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.
A.D.R.: C'era una programmazione, approvata dal CdA, sulla base delle indicazioni dell'arch. tipo manutenzioni, interventi di nuova costruzione e via dicendo. C'erano CP_1 dei fondi stanziati a bilancio, che venivano utilizzati previa autorizzazione del CdA, a meno di interventi minori (se non sbaglio al di sotto di 20.00 euro circa) che potevano essere posti in essere direttamente su mio provvedimento previa relazione dell'arch. In pratica CP_1 nella delibera che io firmavo era richiamata l'intera relazione dell'arch. firmavo io CP_1 senza passare dal CdA. Per gli interventi superiori a questa cifra, invece, si passava dal
CdA e la relazione dell'arch. eniva comunque inserita nella delibera”. CP_1
Analogamente, per il teste “per quanto concerne la gestione patrimoniale del Tes_2
Servizio Tecnico, il CdA stanziava dei fondi a bilancio sulla base di un piano operativo annuale per la programmazione degli interventi. L'arch. predisponeva relazioni CP_1
6 tecniche, che venivano valutate dal CdA ed io le validavo. In pratica per le opere tecniche l'arch, redisponeva una relazione, io la “validavo” e la sottoponevo al CdA ed il CdA CP_1 valutava se approvare questo piano operativo, stanziando quindi i relativi fondi.
A.D.R.: A questo punto il responsabile del procedimento, arch predisponeva le gare CP_1 ed io come Direttore, firmavo gli atti finali di affidamento e i contratti. Da quello che ricordo,
i progetti esecutivi e le cose più importanti passavano di nuovo dal CdA, le pratiche più gestionali venivano portate avanti direttamente da me come Direttore.
A.D.R.: Non mi ricordo se il Direttore Lavori venisse nominato direttamente dall'Arch. CP_1 probabilmente se era un dipendente provvedeva il se era un esterno provvedeva il CP_1
Direttore, dovrebbe essere così.
A.D.R.: Lo Statuto prevedeva che il Direttore firmasse autorizzazioni o concessioni, io mi sono comportato in tal senso. Il ricorrente predisponeva la documentazione, ma poi firmavo io. Nel CdA mi sostituiva il rag. per il resto non mi ricordo di molte deleghe Per_1 rilasciate all'arch. può anche essere capitato, ma non mi ricordo con precisione”. CP_1
Paradigmatica, comunque, è la deposizione della teste dapprima assunta come Tes_3 semplice funzionaria e successivamente nominata Dirigente del Servizio Tecnico e Utenza, vale a dire due servizi che, prima del pensionamento del convenuto, non erano accorpati.
A detta della testimone, infatti, “l'arch. non aveva quindi una gestione dei fondi del CP_1 servizio tecnico. In pratica l'arch. non firmava atti di impegno, di liquidazione e via CP_1 dicendo;
neppure firmava contratti. Io, invece, ora firmo tutti i contratti, dagli inquilini agli appalti.
A.D.R.: Il mio lavoro ora è diverso da quello dell'arch. così, io firmo le “pagelle” da CP_1 sola, mentre l'arch. e proponeva e le firmava/vistava il Direttore;
le ferie le autorizzo CP_1 io mentre il resistente le autorizzava, ma ci voleva il visto del Direttore;
il cambio orario doveva essere vistato dal Direttore, ora non c'è più, perché ci sono orari flessibili;
io ho il potere di spesa sulle quote dei fondi di bilancio assegnati, l'arch. no;
posso anche CP_1 operare variazioni di bilancio all'interno dello stesso macro aggregato di capitoli a me assegnati, il ricorrente no;
io ho il potere di firmare contratti ed impegnare all'esterno la volontà di l'arch. o, se non delegato o in assenza del Direttore”. Pt_2 CP_1
A fronte di dichiarazioni di tal fatta, gli aspetti ulteriori delle mansioni svolte dal resistente, seppur brillantemente enunciate dalla di lui difesa, non sembrano giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale, alla luce del sopra citato orientamento giurisprudenziale circa la concreta sussistenza del presupposto della prevalenza, sotto il triplice aspetto
"qualitativo, quantitativo e temporale" dell'attribuzione dei relativi compiti dirigenziali.
7 Non è così, revocabile in dubbio che l'architetto si sia occupato dell'orario di lavoro del personale addetto al solo Servizio Tecnico, vagliando le richieste di “ferie” o le
“autorizzazioni al mutamento di orario di lavoro”.
Tuttavia, la circostanza deve, in primo luogo, essere puntualmente delimitata, posto che, comunque, questi provvedimenti necessitavano del “visto” del Direttore.
Ciò, infatti, è quanto hanno affermato i testi più in particolare, per la seconda Tes_1 Tes_3
“per quanto concerne il pieno ferie, questo veniva formato dall'arch. ed il Direttore CP_1 apponeva un visto. Ora la procedura è diversa, c'è un protocollo informatizzato, per cui approvo direttamente io le ferie senza il visto del Direttore.
A.D.R.: Anche per l'autorizzazione al cambio orario (di cui ho usufruito, dopo la maternità) io la concordavo con l'arch. ma poi c'era la firma del Direttore”)”. CP_1
Tuttavia, anche a voler ritenere -e non si vede come- che il sopra menzionato “visto” fosse in realtà irrilevante, non può non negarsi che si tratta di mansioni senz'altro residuali, tenuto conto dei numeri limitati dei dipendenti addetti al servizio coordinato dal convenuto.
A fortiori, assolutamente non decisive sono le uniche mansioni svolte con certezza dall'interessato e pienamente riconducibili all'invocato profilo dirigenziale, vale a dire quelle relative all'irrogazione delle minori sanzioni disciplinari. Invero, si tratta di un numero limitatissimo di casi (due in oltre 20 anni, uno relativo all'ing. e l'altro all'arch. , Tes_3 Per_2 per cui il “livello quantitativo” richiesto dalla Suprema Corte non appare minimamente raggiunto.
Rebus sic stantibus, diventano anche irrilevanti le valutazioni svolte dall'Ente in ordine alle prestazioni espletate dal resistente come “apparente” Dirigente prima dell'annullamento del verbale di conciliazione: si tratta di valutazioni, infatti, che non colgono l'essenza e la natura dell'attività lavorativa prestata dal dipendente, ma esprimono una valutazione discrezionale sull'operato del medesimo.
Non avendo, quindi, l'onerato fornito la piena prova circa lo svolgimento pieno ed effettivo di mansioni dirigenziali, sia dal punto di vista “qualitativo” sia dal punto di vista “quantitativo”, il trattamento economico somministratogli dall'attrice risulta indebitamente percepito: va dunque accolta la domanda di e rigettata quella riconvenzionale dell'arch. Pt_2 CP_1
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'indebito ammonta ad euro 245.216,72 al netto degli oneri fiscali e previdenziali: poiché il trattamento di fine rapporto pacificamente non versato come funzionario (e non come dirigente) è pari ad euro 93.963,96 netti, operata la dovuta compensazione residua un debito a carico del convenuto pari ad euro 151.252,76 netti.
***
8 Non resta, allora, che verificare la fondatezza delle ulteriori difese del resistente in ordine alla prescrizione del credito vantato da e dell'irripetibilità delle somme corrisposte al Pt_2 dipendente.
Sotto questo ultimo aspetto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte
(vds. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4323 del 20/02/2017. N. 8338 del 2010) “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.
Si tratta di orientamento assolutamente consolidato, tant'è che, ancor più di recente (vds.
Cass. Sez. Lav n°22093/2024 del 5.8.2024) il Supremo Consesso, in parte motiva, ha esplicitato che “… la Corte d'appello di Roma ha quindi accertato, nel caso di specie, la totale mancanza (in assenza persino di offerta di prova) dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori da parte del de cuius (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), diversamente che in quello oggetto del proprio precedente, invocato dai ricorrenti e richiamato nella sentenza impugnata (sentenza n. 2064/2016), nel quale si dà invece atto del contrario (“ … tenuto conto che le maggiori retribuzioni sono state erogate … a fronte di superiori inquadramenti (con conseguente svolgimento delle relative mansioni superiori) …
”: così nella sua trascrizione al primo capoverso di pg. 10 del ricorso);
4.2. né si applica il principio di buona fede, che connota un atteggiamento soggettivo a fronte di un'obiettiva mancanza di titolo alla corresponsione della maggiore retribuzione, sicché appare corretto dare continuità all'indirizzo, per il quale, in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa a norma dell'art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass. 8 aprile 2010, n. 8338; Cass. 20 febbraio 2017,
n. 4323: entrambe in materia di impiego pubblico privatizzato, in caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente);
4.3. infine, neppure trova applicazione l'art. 2126 c.c., norma di chiusura in presenza di un'attività lavorativa prestata di fatto ma in violazione di legge, che per la sua remunerazione presuppone una prestazione lavorativa effettiva (che giustifica, in particolare, in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità successivamente revocato, l'irripetibilità delle differenze retributive erogate in favore del lavoratore durante il periodo di effettivo servizio prestato nella predetta qualifica: Cass. 31
9 agosto 2018, n. 21523, in tema di pubblico impiego contrattualizzato), invece qui mancata nella sua corrispondenza al superiore inquadramento poi revocato”.
Applicati tali consolidati principi al caso di specie, stante il mancato riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, la somma de qua appare pienamente ripetibile.
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione per una pluralità di motivi.
Da un lato, infatti, le delibere di valutazione dell'operato dell'arch hanno fatto Pt_2 CP_1 sempre salva la “riserva di ripetizione” in caso di riforma -poi verificatasi- della sentenza del
Tribunale di Aosta che aveva escluso la nullità del verbale di conciliazione (vds. doc 78 ricorrente).
Difficilmente conciliabile con il decorso della prescrizione delle somme indebitamente versate in forza di tale verbale è, poi, il prolungarsi della pendenza del giudizio in ordine alla nullità del verbale: quantomeno fino alla prima pronuncia della Corte di Cassazione
(sentenza n°29578/2017) non aveva modo di richiedere la restituzione dei trattamenti Pt_2 stipendiali effettuati in forza di un verbale di conciliazione non dichiarato nullo dall'Autorità
Giudiziale.
Ogni dubbio, comunque, viene fugato dalle missive dell'attrice con cui controparte era stata messa in mora nell'anno 2010 e 2019 (vds. doc. 77 e 79 ricorrente): se è pur vero che la seconda lettera era stata indirizzata non alla parte personalmente, bensì al difensore che all'epoca e tutt'ora la assiste, la stessa appare essere pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'interessato, tant'è che il difensore con mail successiva ha risposto che avrebbe comunicato al proprio assistito la volontà attorea, in modo che questi potesse fare le proprie valutazioni.
Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e la complessità degli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) condanna alla restituzione in favore di dell'importo netto di euro CP_1 Pt_2
151.252,76;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta, il 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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