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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4879/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ), C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Pettinari Luca per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
in nome e per conto di
[...] [...]
Controparte_2 contumace appellata e in nome e per conto di Controparte_3 [...]
n nome e per conto di Controparte_4 Controparte_5
(C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Segnana Giorgio e Saletti Ferruccio per procure in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Tivoli n.1081/2022 pubblicata in data 28.6.2022.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione proposta dalle attuali appellanti contro il precetto per un credito di € 73.418,00 loro notificato a istanza di
[...] in rappresentanza della Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Nel giudizio era intervenuta, quale cessionaria del credito, per Controparte_5 mezzo della rappresentante a sua volta rappresentata da Controparte_4
. Controparte_3
Il titolo esecutivo azionato è costituito da due sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciate dal Tribunale Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina, a favore della (poi incorporata Controparte_6 da successivamente ridenominata Controparte_2
). Controparte_2
A motivo dell'opposizione, e avevano eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 Pt_2 Contr attiva di , osservando che al precetto non era stata allegata la procura sostanziale rilasciata dalla e che Controparte_2 non era stata loro notificata la cessione del credito a favore di quest'ultima. Inoltre avevano eccepito l'inesistenza del credito perché già estinto in forza dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. in data 28.6.2017 nell'ambito della procedura esecutiva pressi terzi n.1108/2017, instaurata dalla allora
[...] nei loro confronti pignorando il Controparte_6 credito derivante dalla locazione di un locale commerciale a tale . Persona_1
Riferivano che il terzo esecutato aveva rilasciato dichiarazione positiva e aveva cessato di versare alle locatrici il canone. L'ordinanza di assegnazione equivarrebbe a una cessione pro soluto del credito a favore del creditore procedente che avrebbe quindi liberato le debitrici esecutate. Infine avevano chiesto, in via subordinata, qualora l'ordinanza di assegnazione fosse stata ritenuta inefficace, la condanna della controparte al risarcimento del danno loro causato dalla mancata comunicazione alle debitrici esecutate dell'inadempimento del terzo, che aveva fatto sì che esse agissero in ritardo per lo sfratto, incontrando inoltre difficoltà a causa dell'irreperibilità del conduttore.
La sentenza di primo grado è motivata come segue:
“ritenuto, con riferimento al caso di specie, che siano infondati i motivi di opposizione considerato:
- quanto all'affermata carenza di legittimazione attiva, che con atto di fusione di società a Rogito Notaio in data 19/12/2016, rep. 77024, fasc. 33376, Persona_2 la è stata incorporata per Controparte_6 fusione dalla Controparte_7 che a seguito della predetta fusione ha assunto la denominazione di
[...]
(per effetto della predetta fusione Controparte_8 la società incorporante Controparte_8
ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., è subentrata in tutti i rapporti giuridici
[...] nonché in tutte le attività e passività);
- che la ha notificato l'atto di precetto nella qualità di Controparte_1 procuratrice con rappresentanza della RO
, in forza di procura conferita con atto a
[...] rogito notaio notaio in Marino, in data 23/01/2017 rep. 77192 racc. Per_2
33504;
- che “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (cfr. Cass. n. 8213 del 24 maggio 2012);
- che “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest'ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario” (cfr. Cass. n. 18719 del 27/07/2017); ritenuto, inoltre, che non sussista nessun rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. possa comportare la sospensione del presente processo in attesa della definizione del processo penale nei confronti del terzo pignorato non dovendosi risolvere una questione in sede penale dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa;
va inoltre ricordato che la sospensione del processo ha natura senz'altro eccezionale, in virtù di quanto indicato nel secondo comma dell'art. 111 della Costituzione (inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) dove il disfavore verso ogni ipotesi di sospensione è espresso dalla previsione che la legge non deve tollerare una irragionevole durata del processo;
ritenuto, infine, quanto alla domanda risarcitoria che sarebbe stato onere di parte opponente verificare il regolare adempimento di una propria obbligazione anche se in concreto eseguita da un terzo;
ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite stante la difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata dalle opponenti con un atto articolato in quattro motivi e contenente istanza di sospensione del processo per pregiudizialità penale riferita alla pendenza davanti al Tribunale Penale di Tivoli del procedimento n. 7624/2018 R.G.N.R. nei confronti di . Persona_1 Resiste all'appello costituita per mezzo della rappresentante Controparte_5
a sua volta rappresentata da Controparte_4 Controparte_3
[...]
Con ordinanza in data 3.2.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
ha respinto l'istanza ex art.295 c.p.c., ritenendo mancante il presupposto CP_1 del rapporto di pregiudizialità tra i due processi, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2024. Dopo due ulteriori rinvii d'ufficio per eccedenza del ruolo, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per le appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 28//2022, n. 1081/22, (GU. Dr. Ferdinando Scolaro), in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio stante la pregiudizialità del procedimento penale n. 7624/2018 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Tivoli, ovvero previa revoca dell'ordinanza resa in prime cure in data 29/10/2020, con ammissione delle prove orali tutte articolate nella memoria ex art. 183 VI° co. C.p.c. sopra riportate e conseguente riapertura dell'istruttoria, in accoglimento del presente appello e di motivi sopra articolati, dichiarare nullo ed inefficace il precetto notificato in data 12/11/2017, per le causali dedotte in premessa, per l'eccepita carenza di legittimazione attiva, l'assenza di interesse anche per liberazione delle opponenti dal credito ceduto a terzi pro soluto, ed in via riconvenzionale condannare Controparte_10
previo accertamento della sua responsabilità ex art. 1218 C.C. e 2043
[...]
e ss. C.C. per le causali in premessa anche in relazione alle condotte successive all'assegnazione del credito in sede giudiziale, al pagamento in favore delle opponenti della somma da determinarsi anche equitativamente nella misura non inferiore ad €. 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal novembre 2018. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Per l'appellata: In via preliminare
- rigettare la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio;
sempre In via preliminare
- Si chiede che non venga disposta l'estromissione dell'Istituto cedente
[...]
e RO subentra a quest'ultima, per il tramite della sua mandataria, nei limiti di legge e di cui all'atto di cessione, non accettando il contraddittorio con riguardo a qualsivoglia domanda risarcitoria e/o ripetitoria da parte degli appellanti nei confronti della Banca cedente;
In via principale
- rigettare l'appello proposto dalle sig.re e e tutte le Parte_1 Parte_2 domande ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione sentenza n. 1081/2022, emessa in data 28.06.2022 dal Tribunale di Tivoli;
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
§ 3. – Preliminarmente si rileva l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate dalle appellanti dopo la scadenza del termine assegnato alle parti a tale scopo.
L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1. - “Mancata prova della cessione del e /o subentro nel credito dalla
[...]
alla e Controparte_11 Controparte_6 Contr della procura speciale conferita alla . Controparte_1
Con il motivo così intitolato le appellanti osservano: “Il principio di irrilevanza della mancanza di procura nell'atto di precetto e della cessione del credito, richiamato nella sentenza, non esime in caso di contestazione dei predetti atti legittimanti della loro produzione in giudizio al fine di valutare effettivamente se sia stata conferita procura anche per la predetta posizione e se per il predetto credito vi sia stato effettivo subentro. Di recente la S.C. ha infatti imposto anche in caso di cessione di crediti in blocco a carico del creditore cessionario o subentrante di dimostrare l'effettiva titolarità del credito. Nel caso che ci occupa tale prova non è in atti ed il Giudice di prime cure non ha nemmeno rilevato la questione”. Il motivo esprime critiche di difficile intellegibilità, comunque inammissibili perché non tengono conto della motivazione con cui il giudice di primo grado ha respinto la corrispondente eccezione preliminare sollevata dalle opponenti. Quanto al subentro della (recte: Controparte_6 [...]
) alla Controparte_2 [...]
, a favore della quale erano state pronunciate Controparte_6 le sentenze esecutive costituenti i titoli esecutivi azionati in danno delle opponenti, la sentenza di primo grado espone che “con atto di fusione di società a Rogito Notaio in data 19/12/2016, rep. 77024, fasc. 33376, la Persona_2 [...]
è stata incorporata per fusione dalla Controparte_6 [...]
che a seguito della Controparte_7 predetta fusione ha assunto la denominazione di
[...]
(per effetto della predetta fusione la società Controparte_8 incorporante e ai Controparte_2 Controparte_8 sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., è subentrata in tutti i rapporti giuridici nonché in tutte le attività e passività)”. L'atto di fusione è stato prodotto in giudizio come allegato n.2 alla comparsa di costituzione di Controparte_10
Quanto alla procura conferita a quest'ultima società dalla
[...]
, si osserva che anch'essa è stata prodotta in giudizio, Controparte_2 come allegato n.3 alla comparsa di costituzione di Controparte_10
e che anche di ciò dà atto il giudice di primo grado.
[...]
§ 3.2. – “Violazione degli artt. 1206, 1227, 1256, 2056 ed 1175 C.C. anche in relazione all'art. 547 C.p.c.. Estinzione del debito a seguito di cessione del credito in forza dell'ordinanza di assegnazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, ma per fatto doloso del terzo e fatto colposo del creditore”.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano che il tribunale non abbia accolto la loro eccezione di estinzione dell'obbligazione per fatto doloso del terzo ex art.388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e per fatto colposo della banca e dei suoi delegati. Affermano che l'effetto estintivo sarebbe previsto dall'art.1256 c.c. (estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta).
Il motivo è infondato. La mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del terzo nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.1108/2017, Persona_1 ancorché dolosa, non ha estinto il credito azionato in detta procedura, dato che tale effetto si determina solamente con il pagamento. Né può ritenersi che la banca procedente fosse tenuta a informare le proprie debitrici del comportamento del terzo, dato che erano queste ultime onerate di verificare che l'adempimento del loro debito fosse avvenuto tramite il terzo. In ogni caso, la prestazione non è certamente divenuta impossibile perché le debitrici ignoravano la condotta tenuta dal terzo e confidavano nel pagamento da parte di quest'ultimo.
§ 3.3. - “ Sospensione ex art. 295 C.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 7624/2018 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale Penale di Tivoli”.
Il provvedimento di diniego della sospensione necessaria del processo è censurabile in sede di impugnazione della sentenza prospettando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria. Sull'istanza di sospensione riproposta in questo grado si è già provveduto, rigettandola. Occorre solamente aggiungere che il rapporto di pregiudizialità tra il processo penale nei confronti del terzo e il presente giudizio è escluso dall'irrilevanza della eventuale responsabilità penale del terzo nel rapporto obbligatorio tra la banca e le opponenti, per le ragioni sopra esposte con riferimento al secondo motivo.
§ 3.4. - Omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali e violazione dell'art. 1227, 2043 2059 C.C. in relazione agli artt. 113 e 388 C.p. Sussistenza della responsabilità della appellata in relazione alla condotta omissiva colposa e CP_6 conseguente responsabilità per il danno. Quantificabilità del danno alla luce della documentazione in atti.
Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo.
§ 4. - Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, quindi in € 14.317,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1081/2022 , pubblicata in data 28/06/2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna le appellanti rifondere a Parte_1 Parte_2 in nome e per conto di Controparte_3 [...]
a sua volta in nome e per conto di Controparte_4 le spese processuali di questo grado di giudizio Controparte_5 liquidate in € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4879/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ), C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Pettinari Luca per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
in nome e per conto di
[...] [...]
Controparte_2 contumace appellata e in nome e per conto di Controparte_3 [...]
n nome e per conto di Controparte_4 Controparte_5
(C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Segnana Giorgio e Saletti Ferruccio per procure in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Tivoli n.1081/2022 pubblicata in data 28.6.2022.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione proposta dalle attuali appellanti contro il precetto per un credito di € 73.418,00 loro notificato a istanza di
[...] in rappresentanza della Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Nel giudizio era intervenuta, quale cessionaria del credito, per Controparte_5 mezzo della rappresentante a sua volta rappresentata da Controparte_4
. Controparte_3
Il titolo esecutivo azionato è costituito da due sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciate dal Tribunale Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina, a favore della (poi incorporata Controparte_6 da successivamente ridenominata Controparte_2
). Controparte_2
A motivo dell'opposizione, e avevano eccepito il difetto di legittimazione Pt_1 Pt_2 Contr attiva di , osservando che al precetto non era stata allegata la procura sostanziale rilasciata dalla e che Controparte_2 non era stata loro notificata la cessione del credito a favore di quest'ultima. Inoltre avevano eccepito l'inesistenza del credito perché già estinto in forza dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. in data 28.6.2017 nell'ambito della procedura esecutiva pressi terzi n.1108/2017, instaurata dalla allora
[...] nei loro confronti pignorando il Controparte_6 credito derivante dalla locazione di un locale commerciale a tale . Persona_1
Riferivano che il terzo esecutato aveva rilasciato dichiarazione positiva e aveva cessato di versare alle locatrici il canone. L'ordinanza di assegnazione equivarrebbe a una cessione pro soluto del credito a favore del creditore procedente che avrebbe quindi liberato le debitrici esecutate. Infine avevano chiesto, in via subordinata, qualora l'ordinanza di assegnazione fosse stata ritenuta inefficace, la condanna della controparte al risarcimento del danno loro causato dalla mancata comunicazione alle debitrici esecutate dell'inadempimento del terzo, che aveva fatto sì che esse agissero in ritardo per lo sfratto, incontrando inoltre difficoltà a causa dell'irreperibilità del conduttore.
La sentenza di primo grado è motivata come segue:
“ritenuto, con riferimento al caso di specie, che siano infondati i motivi di opposizione considerato:
- quanto all'affermata carenza di legittimazione attiva, che con atto di fusione di società a Rogito Notaio in data 19/12/2016, rep. 77024, fasc. 33376, Persona_2 la è stata incorporata per Controparte_6 fusione dalla Controparte_7 che a seguito della predetta fusione ha assunto la denominazione di
[...]
(per effetto della predetta fusione Controparte_8 la società incorporante Controparte_8
ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., è subentrata in tutti i rapporti giuridici
[...] nonché in tutte le attività e passività);
- che la ha notificato l'atto di precetto nella qualità di Controparte_1 procuratrice con rappresentanza della RO
, in forza di procura conferita con atto a
[...] rogito notaio notaio in Marino, in data 23/01/2017 rep. 77192 racc. Per_2
33504;
- che “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (cfr. Cass. n. 8213 del 24 maggio 2012);
- che “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest'ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario” (cfr. Cass. n. 18719 del 27/07/2017); ritenuto, inoltre, che non sussista nessun rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. possa comportare la sospensione del presente processo in attesa della definizione del processo penale nei confronti del terzo pignorato non dovendosi risolvere una questione in sede penale dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa;
va inoltre ricordato che la sospensione del processo ha natura senz'altro eccezionale, in virtù di quanto indicato nel secondo comma dell'art. 111 della Costituzione (inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) dove il disfavore verso ogni ipotesi di sospensione è espresso dalla previsione che la legge non deve tollerare una irragionevole durata del processo;
ritenuto, infine, quanto alla domanda risarcitoria che sarebbe stato onere di parte opponente verificare il regolare adempimento di una propria obbligazione anche se in concreto eseguita da un terzo;
ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite stante la difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata dalle opponenti con un atto articolato in quattro motivi e contenente istanza di sospensione del processo per pregiudizialità penale riferita alla pendenza davanti al Tribunale Penale di Tivoli del procedimento n. 7624/2018 R.G.N.R. nei confronti di . Persona_1 Resiste all'appello costituita per mezzo della rappresentante Controparte_5
a sua volta rappresentata da Controparte_4 Controparte_3
[...]
Con ordinanza in data 3.2.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
ha respinto l'istanza ex art.295 c.p.c., ritenendo mancante il presupposto CP_1 del rapporto di pregiudizialità tra i due processi, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2024. Dopo due ulteriori rinvii d'ufficio per eccedenza del ruolo, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per le appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 28//2022, n. 1081/22, (GU. Dr. Ferdinando Scolaro), in via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio stante la pregiudizialità del procedimento penale n. 7624/2018 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Tivoli, ovvero previa revoca dell'ordinanza resa in prime cure in data 29/10/2020, con ammissione delle prove orali tutte articolate nella memoria ex art. 183 VI° co. C.p.c. sopra riportate e conseguente riapertura dell'istruttoria, in accoglimento del presente appello e di motivi sopra articolati, dichiarare nullo ed inefficace il precetto notificato in data 12/11/2017, per le causali dedotte in premessa, per l'eccepita carenza di legittimazione attiva, l'assenza di interesse anche per liberazione delle opponenti dal credito ceduto a terzi pro soluto, ed in via riconvenzionale condannare Controparte_10
previo accertamento della sua responsabilità ex art. 1218 C.C. e 2043
[...]
e ss. C.C. per le causali in premessa anche in relazione alle condotte successive all'assegnazione del credito in sede giudiziale, al pagamento in favore delle opponenti della somma da determinarsi anche equitativamente nella misura non inferiore ad €. 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal novembre 2018. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Per l'appellata: In via preliminare
- rigettare la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio;
sempre In via preliminare
- Si chiede che non venga disposta l'estromissione dell'Istituto cedente
[...]
e RO subentra a quest'ultima, per il tramite della sua mandataria, nei limiti di legge e di cui all'atto di cessione, non accettando il contraddittorio con riguardo a qualsivoglia domanda risarcitoria e/o ripetitoria da parte degli appellanti nei confronti della Banca cedente;
In via principale
- rigettare l'appello proposto dalle sig.re e e tutte le Parte_1 Parte_2 domande ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione sentenza n. 1081/2022, emessa in data 28.06.2022 dal Tribunale di Tivoli;
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
§ 3. – Preliminarmente si rileva l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate dalle appellanti dopo la scadenza del termine assegnato alle parti a tale scopo.
L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1. - “Mancata prova della cessione del e /o subentro nel credito dalla
[...]
alla e Controparte_11 Controparte_6 Contr della procura speciale conferita alla . Controparte_1
Con il motivo così intitolato le appellanti osservano: “Il principio di irrilevanza della mancanza di procura nell'atto di precetto e della cessione del credito, richiamato nella sentenza, non esime in caso di contestazione dei predetti atti legittimanti della loro produzione in giudizio al fine di valutare effettivamente se sia stata conferita procura anche per la predetta posizione e se per il predetto credito vi sia stato effettivo subentro. Di recente la S.C. ha infatti imposto anche in caso di cessione di crediti in blocco a carico del creditore cessionario o subentrante di dimostrare l'effettiva titolarità del credito. Nel caso che ci occupa tale prova non è in atti ed il Giudice di prime cure non ha nemmeno rilevato la questione”. Il motivo esprime critiche di difficile intellegibilità, comunque inammissibili perché non tengono conto della motivazione con cui il giudice di primo grado ha respinto la corrispondente eccezione preliminare sollevata dalle opponenti. Quanto al subentro della (recte: Controparte_6 [...]
) alla Controparte_2 [...]
, a favore della quale erano state pronunciate Controparte_6 le sentenze esecutive costituenti i titoli esecutivi azionati in danno delle opponenti, la sentenza di primo grado espone che “con atto di fusione di società a Rogito Notaio in data 19/12/2016, rep. 77024, fasc. 33376, la Persona_2 [...]
è stata incorporata per fusione dalla Controparte_6 [...]
che a seguito della Controparte_7 predetta fusione ha assunto la denominazione di
[...]
(per effetto della predetta fusione la società Controparte_8 incorporante e ai Controparte_2 Controparte_8 sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., è subentrata in tutti i rapporti giuridici nonché in tutte le attività e passività)”. L'atto di fusione è stato prodotto in giudizio come allegato n.2 alla comparsa di costituzione di Controparte_10
Quanto alla procura conferita a quest'ultima società dalla
[...]
, si osserva che anch'essa è stata prodotta in giudizio, Controparte_2 come allegato n.3 alla comparsa di costituzione di Controparte_10
e che anche di ciò dà atto il giudice di primo grado.
[...]
§ 3.2. – “Violazione degli artt. 1206, 1227, 1256, 2056 ed 1175 C.C. anche in relazione all'art. 547 C.p.c.. Estinzione del debito a seguito di cessione del credito in forza dell'ordinanza di assegnazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, ma per fatto doloso del terzo e fatto colposo del creditore”.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano che il tribunale non abbia accolto la loro eccezione di estinzione dell'obbligazione per fatto doloso del terzo ex art.388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e per fatto colposo della banca e dei suoi delegati. Affermano che l'effetto estintivo sarebbe previsto dall'art.1256 c.c. (estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta).
Il motivo è infondato. La mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del terzo nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.1108/2017, Persona_1 ancorché dolosa, non ha estinto il credito azionato in detta procedura, dato che tale effetto si determina solamente con il pagamento. Né può ritenersi che la banca procedente fosse tenuta a informare le proprie debitrici del comportamento del terzo, dato che erano queste ultime onerate di verificare che l'adempimento del loro debito fosse avvenuto tramite il terzo. In ogni caso, la prestazione non è certamente divenuta impossibile perché le debitrici ignoravano la condotta tenuta dal terzo e confidavano nel pagamento da parte di quest'ultimo.
§ 3.3. - “ Sospensione ex art. 295 C.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 7624/2018 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale Penale di Tivoli”.
Il provvedimento di diniego della sospensione necessaria del processo è censurabile in sede di impugnazione della sentenza prospettando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria. Sull'istanza di sospensione riproposta in questo grado si è già provveduto, rigettandola. Occorre solamente aggiungere che il rapporto di pregiudizialità tra il processo penale nei confronti del terzo e il presente giudizio è escluso dall'irrilevanza della eventuale responsabilità penale del terzo nel rapporto obbligatorio tra la banca e le opponenti, per le ragioni sopra esposte con riferimento al secondo motivo.
§ 3.4. - Omessa ed erronea valutazione delle risultanze processuali e violazione dell'art. 1227, 2043 2059 C.C. in relazione agli artt. 113 e 388 C.p. Sussistenza della responsabilità della appellata in relazione alla condotta omissiva colposa e CP_6 conseguente responsabilità per il danno. Quantificabilità del danno alla luce della documentazione in atti.
Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo.
§ 4. - Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, quindi in € 14.317,00 per tutte le fasi, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1081/2022 , pubblicata in data 28/06/2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna le appellanti rifondere a Parte_1 Parte_2 in nome e per conto di Controparte_3 [...]
a sua volta in nome e per conto di Controparte_4 le spese processuali di questo grado di giudizio Controparte_5 liquidate in € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo