Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA Seconda Sezione Civile
****** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 2937 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli Parte_2 alla Via F. Giordani n. 23, presso lo studio dell'avv. Stefano Rocco che la rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Controparte_2 via Cappella degli Orefici n. 37/B, presso lo studio dell'avv. Edoardo De Simone che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza cartolare dell'8.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il decreto ingiuntivo n. 662/2023, la Società Parte_1
, in persona del legale rappresentante, è stata condannata al
[...] pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 11.886,80, oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 712,50, per il mancato pagamento del noleggio di attrezzature e macchinari di cantiere, come indicato nelle fatture in atti. Avverso detto decreto, la Società in persona Parte_1 del legale rappresentante, ha spiegato formale opposizione, eccependo in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avanzata dalla per inesistenza del rapporto tra le Controparte_1 parti, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
che, contestando quanto sostenuto da controparte, ha
[...] concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto impugnato e vittoria di spese e competenze di lite. Accolta l'istanza di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte all'udienza cartolare dell'8.11.2024, è stata assegnata a sentenza alla successiva udienza del 13.12.2024 ex art. 281 quinques cpc. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente, la quale, sia nell'atto di opposizione che nella prima udienza, ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo giudice poiché in base a tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. sarebbe competente a decidere la presente controversia il Tribunale di Napoli. L'opposta ha contestato decisamente tale eccezione, deducendo che, nel caso concreto, la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata si determina a norma del combinato disposto degli articoli 1182, comma III c.c. e 20 c.p.c. Sul punto, occorre osservare che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui le obbligazioni da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 comma 4 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 17989 del 13-9- 2016; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7722 del 20-3-2019; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 39028 del 9-12-2021). Orbene, tanto le fatture emesse in relazione al noleggio della merce effettuata nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, quanto la corrispondenza e gli ordini di acquisto ivi indicati, confermano la natura liquida del credito, già riconosciuta in sede monitoria, poichè tale credito appare ancorato a dati oggettivi, potendo l'esatto ammontare essere determinato dalla documentazione allegata in atti. Pertanto, la suddetta eccezione non può intendersi accolta e la competenza deve intendersi radicata dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito, giova prima di tutto giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Si osserva inoltre che, sempre per costante giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.. Nella fattispecie, come evidenziato in premessa, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta e, dunque, la inesistenza del credito vantato dalla nei Parte_3 confronti della in quanto, secondo l'assunto Parte_1 dell'opponente, le fatture contestate e portate in ingiunzione farebbero riferimento ad ordini della società opponente nei confronti di una altra società, la F.lli BO Srl, e per importi non corrispondenti a quelli delle fatture contestate. Orbene, l'assunto di parte opponente resta smentito dall'istruttoria documentale, laddove emerge sia la sussistenza di un rapporto commerciale tra le parti in causa sia l'appartenenza della “Fratelli BO s.r.l” e la “ alla stessa compagine Parte_4 sociale (cfr. corrispondenza a mezzo mail in cui vi è specifico riferimento agli ordini di acquisto effettuati dalla società opponente all'opposta). Quanto, poi, alla effettività delle prestazioni, non vi è stato alcun disconoscimento da parte dell'opponente degli ordini di acquisto, in cui risulta indicata l'avvenuta consegna delle prestazioni, posto che parte opponente si è limitata ad eccepire l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'effettiva sussistenza del titolo contrattuale, senza mai negare specificamente di aver effettuato gli ordini né di aver ricevuto le prestazioni in essi indicate. Al riguardo, si osserva che i criteri inerenti al riparto dell'onere della prova sopra esposti devono essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21-8-2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27-8-2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28-9-2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Tribunale Milano sez. IV, 24-8-2023, n.6840; Cass. civ. sez. L del 27-4-2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1-12-2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26- 11-2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29-9-2020 n. 20525). Pertanto, l'opposizione, sulla scorta di tali motivi va rigettata, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 (in relazione allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), tenuto conto dell'eminente taglio documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 662/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio che liquida in 2.540,00 euro per diritti ed onorario, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute. Torre Annunziata, 16.01.2025. Il Giudice Onorario di Pace (dr. Silvia Pirone)