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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3761/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
26/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 26/04/1968 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 13 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. POLA MARCO MARIA elettivamente domiciliato VIA LARGA, 16 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 29/12/1965 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 49 20092 CINISELLO Parte_3 con l'Avv. QUAGLIUOLO ROBERTA elettivamente domiciliato CORSO PORTA VITTORIA 28
MILANO
con i seguenti figli: nata il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 25/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Monza 3353/2016 del 27.12.2016 già modificata con decreto del Tribunale di Monza del 2.12.2020. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“a modifica del decreto emanato dal Tribunale di Monza il 1° ottobre 2020 (accoglimento n. cronol. 17652/2020 del 2 dicembre 2020, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 4968/2019 – Giudice dott.ssa Caterina Panzarino):
1) revocare l'assegno di mantenimento per la figlia;
2) revocare l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie corrisposti dal sig. a Pt_1 favore della figlia a far tempo dal mese di aprile 2025, fatto salvo quanto precisato ai punti nn. Per_1
3 e 4 che seguono;
3) disporre che il costo della retta universitaria per l'ultimo anno di studi relativa al corso di interpretariato frequentato dalla figlia (a.a. 2024/2025) sia ripartito nella misura di 1/3 Per_1 ciascuno tra madre, padre e figlia;
4) disporre che il padre, per mero spirito di liberalità, corrisponderà l'importo di € 2.000,00 a titolo di contributo per il pagamento delle spese straordinarie, a copertura anticipata di tutti gli ulteriori costi correlati alla frequenza dell'Università da parte della figlia . Tale importo sarà versato in Per_1 un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 direttamente alla figlia sul seguente conto corrente bancario alla stessa intestato: IBAN [...];
5) dare atto che le parti null'altro hanno reciprocamente a che pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa relativamente alle posizioni pregresse, ritenendosi pienamente soddisfatte delle intese conciliative qui raggiunte;
6) dare atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) dichiarare compensate le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni sentenza di divorzio del Tribunale di Monza 3353/2016
[...] del 27.12.2016 già modificata con decreto del Tribunale di Monza del 2.12.2020.
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente
Dott.sa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
26/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 26/04/1968 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 13 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. POLA MARCO MARIA elettivamente domiciliato VIA LARGA, 16 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 29/12/1965 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 49 20092 CINISELLO Parte_3 con l'Avv. QUAGLIUOLO ROBERTA elettivamente domiciliato CORSO PORTA VITTORIA 28
MILANO
con i seguenti figli: nata il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 25/03/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Monza 3353/2016 del 27.12.2016 già modificata con decreto del Tribunale di Monza del 2.12.2020. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“a modifica del decreto emanato dal Tribunale di Monza il 1° ottobre 2020 (accoglimento n. cronol. 17652/2020 del 2 dicembre 2020, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 4968/2019 – Giudice dott.ssa Caterina Panzarino):
1) revocare l'assegno di mantenimento per la figlia;
2) revocare l'obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie corrisposti dal sig. a Pt_1 favore della figlia a far tempo dal mese di aprile 2025, fatto salvo quanto precisato ai punti nn. Per_1
3 e 4 che seguono;
3) disporre che il costo della retta universitaria per l'ultimo anno di studi relativa al corso di interpretariato frequentato dalla figlia (a.a. 2024/2025) sia ripartito nella misura di 1/3 Per_1 ciascuno tra madre, padre e figlia;
4) disporre che il padre, per mero spirito di liberalità, corrisponderà l'importo di € 2.000,00 a titolo di contributo per il pagamento delle spese straordinarie, a copertura anticipata di tutti gli ulteriori costi correlati alla frequenza dell'Università da parte della figlia . Tale importo sarà versato in Per_1 un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 direttamente alla figlia sul seguente conto corrente bancario alla stessa intestato: IBAN [...];
5) dare atto che le parti null'altro hanno reciprocamente a che pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa relativamente alle posizioni pregresse, ritenendosi pienamente soddisfatte delle intese conciliative qui raggiunte;
6) dare atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) dichiarare compensate le spese di lite”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
, a parziale modifica delle condizioni sentenza di divorzio del Tribunale di Monza 3353/2016
[...] del 27.12.2016 già modificata con decreto del Tribunale di Monza del 2.12.2020.
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente
Dott.sa Laura Maria Cosmai