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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 14.4.2025 , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SCERRA ALESSANDRA, oggi sostituito dall'avv. DOMENICA DI
GRANDE;
Per il convenuto\opposto l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. CONCETTA AMORE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3605/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SCERRA ALESSANDRA, RA OR ( ) VIA C.F._2
SPARTACO 12 MILANO;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. SCERRA ALESSANDRA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_2 P.IVA_1
MARCO, con elezione di domicilio in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 pagina 1 di 6 VERONA, presso l'avv. ROSSI MARCO, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.4.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 5252/2022 del 18 novembre 2022 (R.G. 9813/2022), il Tribunale di Catania, su ricorso depositato da , ha ingiunto alla Controparte_2 sig.ra l'importo di euro 17.614,05, a titolo del contratto con ME CP_1
S.p.A. (doc. 2). ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 5252/2022 CP_1
(R.G. 9813/2022), emesso dal Tribunale di Catania e ha concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 5252/2022 del 18 novembre 2022 (R.G. 9813/2022), emesso dal Tribunale di Catania in favore di
nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni Controparte_2 Controparte_1 meglio spiegate in narrativa;
2. Non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto qui opposto per tutti i motivi espressi in narrativa;
3. Nel merito, in via subordinata: ridurre l'importo eventualmente dovuto da parte della sig.ra in CP_1 considerazione di quanto esposto in narrativa e/o decurtando la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o in sede istruttoria;
4. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. ” Si è costituita l'opposta che ha concluso: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € Controparte_2
17.614,05 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.4.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
pagina 2 di 6 Cos come rilevato dall'opposta, deve ritenersi che l'opponente non abbia contestato specificamente (art. 115 cpc):
1. di aver sottoscritto il contratto di prestito personale n. 20172544695112 stipulato con ME (doc. 3 monitorio);
2. di aver ricevuto l'importo finanziato pari a € 22.717,00; 3. di aver dato parziale esecuzione al contratto pagando le rate iniziali del finanziamento, salvo poi interrompere ogni versamento (doc. 6 monitorio);
4. di non aver onorato integralmente il proprio debito;
5. il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora (doc. 7 monitorio) e il debito residuo come risultante dall'estratto conto (doc. 6 monitorio): era onere dell'opponente «contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto» (Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940);
6. la cessione del credito a (doc. 4 monitorio, di cui si allega sub doc. 4 CP_2
l'elenco crediti ceduti) e di averne ricevuto comunicazione (doc. 5 monitorio).
In via preliminare, si contesta l'importo ingiunto da ., avente ad Controparte_2 oggetto i contratti di finanziamento n. 2072544695112 essendo gli stessi tutti rimasti del tutto sforniti di prova in sede di procedimento monitorio. Parte NT ha richiesto l'ingiunzione dell'importo complessivo di euro 17.614,05 producendo solo una parte della documentazione riferibile ai rapporti di finanziamento personale e del conto corrente. Ed ancora, parte NT omette totalmente la produzione del relativo piano di ammortamento e si limita a produrre solo un estratto ex art. 50 TUB, del quale si dirà meglio in seguito. In altri termini, la NT si è limitata ad asserire di essere creditrice nei confronti dell'esponente dell'importo complessivo di euro 17.614,05, ma non ha fornito il benché minimo riscontro probatorio circa l'effettiva erogazione del credito, del suo effettivo ammontare, nonché dei criteri in virtù dei quali la Banca sia pervenuta a quantificare il proprio asserito credito. Non è infatti dato sapere, né nulla viene dedotto nel ricorso al riguardo, come tale credito sia maturato in favore della NT. ….Né, a sanare tale vizio, può certo valere il documento riconducibile all'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB, ma che a ben vedere è solo un'autocertificazione del credito priva di qualsiasi valore probatorio.
Orbene IFIS – pur non essendo necessario per i contratti di prestito personale in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e il finanziato conosce ab origine l'esposizione debitoria, il numero e l'importo delle rate da pagare in restituzione – ha prodotto ad abundantiam l'estratto conto integrale (doc. 6 monitorio), contenente l'analitica indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (oltre riporto e salto rata, pari a € 1.865,86) e del capitale residuo (pari a € 12.475,24).
ha depositato anche il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora (doc. 7 CP_2 monitorio) applicati sul solo capitale residuo e calcolati in un punto percentuale inferiore al TSU tempo per tempo vigente ovvero nella massima misura del tasso pattuito pari al 14,60%, (pari a € 3.272,95). pagina 3 di 6 Peraltro per i contratti di prestito personale – come il contratto prodotto sub doc. 3 – non è necessaria la produzione del piano di ammortamento in quanto si tratta di finanziamenti a rimborso prestabilito per i quali il piano di rientro viene pattuito ex ante nel contratto.
In particolare, il contratto riporta: - importo finanziato: € 22.717,00; - TAN: 8,70%; - numero rate: 96 mensili;
- importo rata: € 351,00, con la precisazione del costo totale del credito in € 33.696,00.
Si assume, poi, l'illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese con riguardo al contratto n. 20172544695112. Non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l'avanzare del rapporto.
Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Ancora si denuncia di illegittimità la pretesa con riferimento alla polizza assicurativa del contratto n. 20172544695112, rilevandosi che l'Istituto di credito nella determinazione del TAEG non ha considerato il costo della polizza assicurativa, sottoscritta dalla mutuataria al momento della conclusione del contratto;
assicurazione questa certamente di natura obbligatoria perché imposta dall'intermediario al fine della positiva conclusione dell'operazione.
pagina 4 di 6 Nello specifico, come si evince dalla lettura del predetto la polizza assicurativa è stata stipulata a copertura del contratto di prestito personale. In tema di obbligatorietà della polizza assicurativa, la Suprema Corte ha ribadito che la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass., 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., 5 aprile 2017, n. 8806). … Nel caso di specie risulta evidente la natura obbligatoria della predetta polizza essendo la stessa contestuale al finanziamento (infatti contenuta nel medesimo testo contrattuale), posta nell'esclusivo interesse della Banca ed a protezione dell'importo residuo al momento del verificarsi del sinistro. Ma vi è di più, la finanziaria ha richiesta una seconda sottoscrizione di polizza “proteggi reddito” per 5 anni;
anche per questa seconda polizza i costi avrebbero dovuto essere considerati ai fini del computo del TAEG, mentre gli stessi testi contrattuali chiariscono che ne siano stati esclusi. Pertanto, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis del TUB la clausola del contratto di finanziamento relativa al TAEG è nulla con conseguente sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso BOT (cfr. ABF, Coll. Roma, 19 luglio 2018, n. 15808; ABF, Coll. Coordinamento, 18 febbraio 2016 n. 1430; conf. ABF, Coll. Napoli, 1 aprile 2016, n. 3020). In considerazione, dunque, del fatto che nel contratto n. 20172544695112 per cui è causa il TAEG è stato dichiarato senza includere né il costo della assicurazione obbligatoria nè le altre spese collegate all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 125 bis TUB la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e dovrà essere sostituita con la disciplina legale e quindi all'intero rapporto dovrà essere applicato il «tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emesse nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta al consumatore a titolo di interesse, commissioni o atre spese». In definitiva, all'esponente dovrà essere riconosciuto l'importo della differenza tra gli interessi pagati e quelli ricalcolati ai sensi dell'art. 125 bis TUB, ovvero quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, anche all'esito di CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione. Importo, questo, di cui ad ogni buon conto si chiede la compensazione con l'eventuale credito della ricorrente.
L'eccezione non risulta fondata, ove si consideri:
- Che, anche a volere riconoscere la fondatezza dei superiori assunti, non ne deriva, come preteso, la nullità dei tassi previsti e l'applicazione del tasso sostitutivo, essendo onere della parte articolare analiticamente la ricostruzioni distinta conseguente all'inserimento dei costi assicurativi per la ricostruzione del TAEG finale;
pagina 5 di 6 - Non senza rilevare che parte opposta ha contrastato in conreto e specificamente l'assunto osservando che In via dirimente, si osserva che, anche volendo considerare la polizza assicurativa come avente natura obbligatoria (e non facoltativa) e pertanto da ricomprendere nel calcolo del TAEG, il contratto indica anche il TAEG comprensivo di tale onere (11,04%):
- Non vi è pertanto alcun difetto informativo ovvero difformità tra TAEG contrattuale
[indicato sia senza (9,05%) che considerando la polizza assicurativa (11,04%)] e TAEG effettivo (o comunque controparte non ne ha fornito alcuna prova). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 14.4.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 6 di 6
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 14.4.2025 , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. SCERRA ALESSANDRA, oggi sostituito dall'avv. DOMENICA DI
GRANDE;
Per il convenuto\opposto l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. CONCETTA AMORE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3605/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SCERRA ALESSANDRA, RA OR ( ) VIA C.F._2
SPARTACO 12 MILANO;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. SCERRA ALESSANDRA, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_2 P.IVA_1
MARCO, con elezione di domicilio in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 pagina 1 di 6 VERONA, presso l'avv. ROSSI MARCO, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.4.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 5252/2022 del 18 novembre 2022 (R.G. 9813/2022), il Tribunale di Catania, su ricorso depositato da , ha ingiunto alla Controparte_2 sig.ra l'importo di euro 17.614,05, a titolo del contratto con ME CP_1
S.p.A. (doc. 2). ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 5252/2022 CP_1
(R.G. 9813/2022), emesso dal Tribunale di Catania e ha concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 5252/2022 del 18 novembre 2022 (R.G. 9813/2022), emesso dal Tribunale di Catania in favore di
nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni Controparte_2 Controparte_1 meglio spiegate in narrativa;
2. Non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto qui opposto per tutti i motivi espressi in narrativa;
3. Nel merito, in via subordinata: ridurre l'importo eventualmente dovuto da parte della sig.ra in CP_1 considerazione di quanto esposto in narrativa e/o decurtando la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e/o in sede istruttoria;
4. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. ” Si è costituita l'opposta che ha concluso: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € Controparte_2
17.614,05 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”. Concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ed esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.4.2025 che qui si intendono richiamate.
*************
pagina 2 di 6 Cos come rilevato dall'opposta, deve ritenersi che l'opponente non abbia contestato specificamente (art. 115 cpc):
1. di aver sottoscritto il contratto di prestito personale n. 20172544695112 stipulato con ME (doc. 3 monitorio);
2. di aver ricevuto l'importo finanziato pari a € 22.717,00; 3. di aver dato parziale esecuzione al contratto pagando le rate iniziali del finanziamento, salvo poi interrompere ogni versamento (doc. 6 monitorio);
4. di non aver onorato integralmente il proprio debito;
5. il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora (doc. 7 monitorio) e il debito residuo come risultante dall'estratto conto (doc. 6 monitorio): era onere dell'opponente «contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto» (Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940);
6. la cessione del credito a (doc. 4 monitorio, di cui si allega sub doc. 4 CP_2
l'elenco crediti ceduti) e di averne ricevuto comunicazione (doc. 5 monitorio).
In via preliminare, si contesta l'importo ingiunto da ., avente ad Controparte_2 oggetto i contratti di finanziamento n. 2072544695112 essendo gli stessi tutti rimasti del tutto sforniti di prova in sede di procedimento monitorio. Parte NT ha richiesto l'ingiunzione dell'importo complessivo di euro 17.614,05 producendo solo una parte della documentazione riferibile ai rapporti di finanziamento personale e del conto corrente. Ed ancora, parte NT omette totalmente la produzione del relativo piano di ammortamento e si limita a produrre solo un estratto ex art. 50 TUB, del quale si dirà meglio in seguito. In altri termini, la NT si è limitata ad asserire di essere creditrice nei confronti dell'esponente dell'importo complessivo di euro 17.614,05, ma non ha fornito il benché minimo riscontro probatorio circa l'effettiva erogazione del credito, del suo effettivo ammontare, nonché dei criteri in virtù dei quali la Banca sia pervenuta a quantificare il proprio asserito credito. Non è infatti dato sapere, né nulla viene dedotto nel ricorso al riguardo, come tale credito sia maturato in favore della NT. ….Né, a sanare tale vizio, può certo valere il documento riconducibile all'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB, ma che a ben vedere è solo un'autocertificazione del credito priva di qualsiasi valore probatorio.
Orbene IFIS – pur non essendo necessario per i contratti di prestito personale in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e il finanziato conosce ab origine l'esposizione debitoria, il numero e l'importo delle rate da pagare in restituzione – ha prodotto ad abundantiam l'estratto conto integrale (doc. 6 monitorio), contenente l'analitica indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (oltre riporto e salto rata, pari a € 1.865,86) e del capitale residuo (pari a € 12.475,24).
ha depositato anche il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora (doc. 7 CP_2 monitorio) applicati sul solo capitale residuo e calcolati in un punto percentuale inferiore al TSU tempo per tempo vigente ovvero nella massima misura del tasso pattuito pari al 14,60%, (pari a € 3.272,95). pagina 3 di 6 Peraltro per i contratti di prestito personale – come il contratto prodotto sub doc. 3 – non è necessaria la produzione del piano di ammortamento in quanto si tratta di finanziamenti a rimborso prestabilito per i quali il piano di rientro viene pattuito ex ante nel contratto.
In particolare, il contratto riporta: - importo finanziato: € 22.717,00; - TAN: 8,70%; - numero rate: 96 mensili;
- importo rata: € 351,00, con la precisazione del costo totale del credito in € 33.696,00.
Si assume, poi, l'illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese con riguardo al contratto n. 20172544695112. Non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l'avanzare del rapporto.
Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Ancora si denuncia di illegittimità la pretesa con riferimento alla polizza assicurativa del contratto n. 20172544695112, rilevandosi che l'Istituto di credito nella determinazione del TAEG non ha considerato il costo della polizza assicurativa, sottoscritta dalla mutuataria al momento della conclusione del contratto;
assicurazione questa certamente di natura obbligatoria perché imposta dall'intermediario al fine della positiva conclusione dell'operazione.
pagina 4 di 6 Nello specifico, come si evince dalla lettura del predetto la polizza assicurativa è stata stipulata a copertura del contratto di prestito personale. In tema di obbligatorietà della polizza assicurativa, la Suprema Corte ha ribadito che la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento e la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass., 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., 5 aprile 2017, n. 8806). … Nel caso di specie risulta evidente la natura obbligatoria della predetta polizza essendo la stessa contestuale al finanziamento (infatti contenuta nel medesimo testo contrattuale), posta nell'esclusivo interesse della Banca ed a protezione dell'importo residuo al momento del verificarsi del sinistro. Ma vi è di più, la finanziaria ha richiesta una seconda sottoscrizione di polizza “proteggi reddito” per 5 anni;
anche per questa seconda polizza i costi avrebbero dovuto essere considerati ai fini del computo del TAEG, mentre gli stessi testi contrattuali chiariscono che ne siano stati esclusi. Pertanto, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis del TUB la clausola del contratto di finanziamento relativa al TAEG è nulla con conseguente sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso BOT (cfr. ABF, Coll. Roma, 19 luglio 2018, n. 15808; ABF, Coll. Coordinamento, 18 febbraio 2016 n. 1430; conf. ABF, Coll. Napoli, 1 aprile 2016, n. 3020). In considerazione, dunque, del fatto che nel contratto n. 20172544695112 per cui è causa il TAEG è stato dichiarato senza includere né il costo della assicurazione obbligatoria nè le altre spese collegate all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 125 bis TUB la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e dovrà essere sostituita con la disciplina legale e quindi all'intero rapporto dovrà essere applicato il «tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emesse nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta al consumatore a titolo di interesse, commissioni o atre spese». In definitiva, all'esponente dovrà essere riconosciuto l'importo della differenza tra gli interessi pagati e quelli ricalcolati ai sensi dell'art. 125 bis TUB, ovvero quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, anche all'esito di CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione. Importo, questo, di cui ad ogni buon conto si chiede la compensazione con l'eventuale credito della ricorrente.
L'eccezione non risulta fondata, ove si consideri:
- Che, anche a volere riconoscere la fondatezza dei superiori assunti, non ne deriva, come preteso, la nullità dei tassi previsti e l'applicazione del tasso sostitutivo, essendo onere della parte articolare analiticamente la ricostruzioni distinta conseguente all'inserimento dei costi assicurativi per la ricostruzione del TAEG finale;
pagina 5 di 6 - Non senza rilevare che parte opposta ha contrastato in conreto e specificamente l'assunto osservando che In via dirimente, si osserva che, anche volendo considerare la polizza assicurativa come avente natura obbligatoria (e non facoltativa) e pertanto da ricomprendere nel calcolo del TAEG, il contratto indica anche il TAEG comprensivo di tale onere (11,04%):
- Non vi è pertanto alcun difetto informativo ovvero difformità tra TAEG contrattuale
[indicato sia senza (9,05%) che considerando la polizza assicurativa (11,04%)] e TAEG effettivo (o comunque controparte non ne ha fornito alcuna prova). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 2600, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 14.4.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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