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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1412/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Giovanni Fusaro. attrice-opponenteE
(CF: ) in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA “L'ANTICO FRANTOIO” DI RO NC (P.IVA: ), rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Lauria. convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 20.12.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2020
[...] emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 12.5.2020 con il quale era stata condannata al pagamento di € 11.251,92, oltre interessi e spese, sulla base di n. 3 fatture emesse dal socio sig. , titolare dell'azienda “L'Antico Controparte_1
Frantoio”, per il conferimento di arance Navel e clementine effettuato per la campagna agrumicola 2018/2019. L'opponente ha rappresentato che il sig. non aveva venduto il Controparte_1 frutto alla Cooperativa bensì glielo aveva conferito. Quindi le parti non avevano negoziato un contratto di compravendita in base al quale la società era obbligata a corrispondere un prezzo all'opposto ma avevano dato vita a un rapporto societario in base al quale il sig. avrebbe conferito il prodotto alla Cooperativa che lo CP_1 avrebbe raccolto, lavorato e commercializzato e il socio conferitore avrebbe poi ottenuto la liquidazione del valore aggiunto prodotto dall'attività di lavorazione e commercializzazione del prodotto conferito, che si ottiene deducendo dai ricavi delle vendite i costi di gestione e gli oneri accessori alla conduzione della cooperativa. Pertanto, il negozio giuridico intercorso tra le parti non era una compravendita, ma un rapporto societario, dunque le parti non avevano concordato alcun corrispettivo. Ha poi aggiunto che una volta cristallizzato il ricavato delle vendite degli agrumi prodotti dalle particelle del sig. , al netto dei quantitativi scartati e non CP_1 commercializzati, erano state detratte le spese sostenute dalla e si era Parte_1 addivenuti alla somma dovuta al socio conferitore, pari a € 8.689,35. Di questi € 8.000,00 erano stati corrisposti alla emissione della prima fattura di acconto (fattura n. 1/2019), pertanto resterebbe da corrispondere al socio un importo pari a € 1.046,30 IVA inclusa (di cui € 320,00 per l'IVA non saldata della fattura n. 1/2019 ed € 726.30 per il residuo dovuto) offerto banco iudicis. Tanto precisato in fatto, ha contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, deducendo che l'opposto non avrebbe fornito prova del contratto sottostante alle fatture, del suo adempimento, della quantità di prodotto. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, e in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, revocare, dichiarare ed accertare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 346/2020 del 12/5/2020 e notificato il 13/5/2020 reso all'interno del proc. n. 953/2020 R.G. – Giudice dr. GAETANO LAVIOLA e in particolare: In via preliminare a) Accertare la carenza probatoria della domanda avanzata dalla parte convenuta/opposta e, conseguentemente, dichiarare non provata la domanda con la conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
2 b) Sempre in via preliminare accertare l'incertezza e la non esigibilità del credito ingiunto (per la mancata dimostrazione dell'adempimento). Per l'effetto decretare l'illegittimità del monitorio opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. con la sua conseguente revoca e/o annullamento;
Nel merito c) Accertare, sulla scorta di quanto motivato in fatto e in diritto, che fra la parte convenuta/opposta e la soc. non è intercorso un contratto di Parte_1 compravendita, bensì un rapporto societario attraverso cui la prima ha conferito il suo prodotto agricolo alla seconda per la raccolta, lavorazione e commercializzazione. Pedissequamente accertare che l'importo dovuto dalla al sig. Parte_1 [...]
per la liquidazione del prodotto conferito nella compagna agrumicola CP_1
2018/2019 ammonta a € 1.046,30, che sono offerti banco iudicis alla convenuta/opposta, importo ricavato dalla fatturato ottenuto con la vendita del prodotto conferito, al netto delle spese sostenute per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione. Per l'effetto revocare e/o annullare il monitorio n. 346/2020 del 13/5/2020 e notificato il 13/5/2020 reso all'interno del proc. n. 953/2020 R.G., poiché ingiungente somme non dovute;
d) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto ed chiesto il rigetto dell'opposizione.
*******************************
3. Va premesso che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
3 Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda azionata in sede monitoria è di fatto incontestata tra le parti. Invero la parte opponente insiste nel ritenere che quello sotteso alle fatture n. 1 del 16.2.2019 e nn. 4 e 5 del 23.8.2019 sia un contratto di compravendita del quale l'opposto non avrebbe dimostrato l'esistenza. Ma ciò è smentito dal fatto che già nel ricorso monitorio il sig. Controparte_1 ha allegato espressamente che i quantitativi di prodotto riportati nelle richiamate fatture erano stati da lui “conferiti” alla nella sua Parte_3 qualità di socio conferitore. A ogni modo, seppure allo stato via siano ancora contrasti in giurisprudenza, secondo l'orientamento accolto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent., 28/05/2024, n. 14850) il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In altri termini la società cooperativa di conferimento è caratterizzata dalla duplicità di rapporti contrattuali: -quello sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo;
- quello mutualistico, di natura sinallagmatica al pari dei contratti di scambio, da cui deriva il diritto del socio, a fronte del conferimento dei prodotti, di ottenere diritto al pagamento del corrispettivo. In sostanza, il conferimento da parte del socio trova pur sempre origine all'interno di un rapporto di natura associativa ma è caratterizzato da una causa assimilabile a quella della compravendita che vede da una parte l'obbligo del socio di cedere il prodotto alla società, dall'altra l'obbligo di quest'ultima di pagare il relativo corrispettivo. In base ai sopra richiamati principi la doglianza di parte opponente secondo cui la richiesta di pagamento avanzata dall'opposto sarebbe infondata in quanto il sig.
“non vendeva il frutto alla , bensì glielo conferiva” non coglie nel CP_1 Parte_1 segno in quanto, come visto, deve ritenersi che la cessione del frutto avvenuta in virtù dell'obbligo di conferimento derivante dall'adesione del sig. alla CP_1
Cooperativa gli dà comunque diritto di ottenere il pagamento del relativo corrispettivo. Chiarito quanto sopra circa il rapporto sotteso alla domanda monitoria, va rilevato che la non ha contestato l'avvenuto conferimento dei frutti, ma si è Parte_1 limitata a contestare genericamente il quantitativo riportato nelle fatture per cui è causa. È vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
4 ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, quando il rapporto non è contestato tra le parti –come nel caso di specie- la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ebbene, la parte opponente non ha mosso contestazioni circa la fattura n. 1 del 16.2.2019, che infatti ha regolarmente pagato pur non avendo corrisposto l'importo richiesto a titolo di IVA, che in questa sede si è offerta di pagare. Quanto alle fatture nn. 4 e 5 del 23.8.2019 vi è in atti solo la missiva del 6.9.2019, trasmessa a mezzo PEC, nella quale il Presidente della 2.0 si limitava ad Pt_1 affermare che i chilogrammi fatturati “non corrispondono a quelli venduti”. Pur tuttavia in nessuna norma dello Statuto versato in atti dall'opponente viene espressamente stabilito che per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al socio conferitore deve tenersi conto della quantità di prodotto effettivamente venduta al netto dei quantitativi scartati (peraltro mai è stato specificato quali cause avrebbero determinato tale “scarto”). A ciò si aggiunga che l'opposto ha fornito prova della annotazione delle fatture in oggetto nel registro IVA. A tal proposito si rammenta che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n.32935). Alla luce di quanto esposto può ritenersi provato che il sig. abbia conferito CP_1
i quantitativi di agrumi per cui domanda il pagamento. Vanno poi disattese le doglianze concernenti il prezzo applicato in quanto l'opposto ha dimostrato che il prezzo al chilo applicato è inferiore al prezzo medio degli agrumi nella zona di Corigliano Calabro per gli anni 2018-2019 rilevato dall'Ismea e la parte opponente mai ha dimostrato che fosse stato pattuito un prezzo diverso. Deve rammentarsi che, se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, in caso di mancata determinazione espressa del prezzo si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume, salvo patto contrario, dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la
5 consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4524). Da ultimo, in nessuna norma dello Statuto della Cooperativa risulta essere esplicitamente stabilito che il prezzo della merce conferita va determinato in base alla differenza tra il ricavato generato dalla vendita del prodotto conferito e le spese sostenute dalla società per la lavorazione e la commercializzazione Né l'opponente ha prodotto alcun atto emanato dagli organi sociali disciplinante le modalità di computo del corrispettivo. Alla luce delle suesposte argomentazione l'opposizione proposta dalla
[...]
va rigettata in quanto infondata, con conseguente Parte_2 conferma del decreto ingiuntivo.
4. La sopravvenienza della pronuncia di legittimità sopra citata giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico della parte opponente soccombente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale diminuzione dei valori medi stante la non elevata complessità del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: RIGETTA l'opposizione proposta dalla , in persona Parte_2 del l.r.p.t., e per l'effetto visto l'art. 653 c.p.c.
CONFERMA E DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 346/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 12.5.2020;
CONDANNA la parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte opposta, che viene liquidata in € 1.400,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 29/03/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA (CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Giovanni Fusaro. attrice-opponenteE
(CF: ) in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA “L'ANTICO FRANTOIO” DI RO NC (P.IVA: ), rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Lauria. convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento del 20.12.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2020
[...] emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 12.5.2020 con il quale era stata condannata al pagamento di € 11.251,92, oltre interessi e spese, sulla base di n. 3 fatture emesse dal socio sig. , titolare dell'azienda “L'Antico Controparte_1
Frantoio”, per il conferimento di arance Navel e clementine effettuato per la campagna agrumicola 2018/2019. L'opponente ha rappresentato che il sig. non aveva venduto il Controparte_1 frutto alla Cooperativa bensì glielo aveva conferito. Quindi le parti non avevano negoziato un contratto di compravendita in base al quale la società era obbligata a corrispondere un prezzo all'opposto ma avevano dato vita a un rapporto societario in base al quale il sig. avrebbe conferito il prodotto alla Cooperativa che lo CP_1 avrebbe raccolto, lavorato e commercializzato e il socio conferitore avrebbe poi ottenuto la liquidazione del valore aggiunto prodotto dall'attività di lavorazione e commercializzazione del prodotto conferito, che si ottiene deducendo dai ricavi delle vendite i costi di gestione e gli oneri accessori alla conduzione della cooperativa. Pertanto, il negozio giuridico intercorso tra le parti non era una compravendita, ma un rapporto societario, dunque le parti non avevano concordato alcun corrispettivo. Ha poi aggiunto che una volta cristallizzato il ricavato delle vendite degli agrumi prodotti dalle particelle del sig. , al netto dei quantitativi scartati e non CP_1 commercializzati, erano state detratte le spese sostenute dalla e si era Parte_1 addivenuti alla somma dovuta al socio conferitore, pari a € 8.689,35. Di questi € 8.000,00 erano stati corrisposti alla emissione della prima fattura di acconto (fattura n. 1/2019), pertanto resterebbe da corrispondere al socio un importo pari a € 1.046,30 IVA inclusa (di cui € 320,00 per l'IVA non saldata della fattura n. 1/2019 ed € 726.30 per il residuo dovuto) offerto banco iudicis. Tanto precisato in fatto, ha contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, deducendo che l'opposto non avrebbe fornito prova del contratto sottostante alle fatture, del suo adempimento, della quantità di prodotto. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, e in accoglimento della presente opposizione, ammissibile e fondata, revocare, dichiarare ed accertare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 346/2020 del 12/5/2020 e notificato il 13/5/2020 reso all'interno del proc. n. 953/2020 R.G. – Giudice dr. GAETANO LAVIOLA e in particolare: In via preliminare a) Accertare la carenza probatoria della domanda avanzata dalla parte convenuta/opposta e, conseguentemente, dichiarare non provata la domanda con la conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
2 b) Sempre in via preliminare accertare l'incertezza e la non esigibilità del credito ingiunto (per la mancata dimostrazione dell'adempimento). Per l'effetto decretare l'illegittimità del monitorio opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. con la sua conseguente revoca e/o annullamento;
Nel merito c) Accertare, sulla scorta di quanto motivato in fatto e in diritto, che fra la parte convenuta/opposta e la soc. non è intercorso un contratto di Parte_1 compravendita, bensì un rapporto societario attraverso cui la prima ha conferito il suo prodotto agricolo alla seconda per la raccolta, lavorazione e commercializzazione. Pedissequamente accertare che l'importo dovuto dalla al sig. Parte_1 [...]
per la liquidazione del prodotto conferito nella compagna agrumicola CP_1
2018/2019 ammonta a € 1.046,30, che sono offerti banco iudicis alla convenuta/opposta, importo ricavato dalla fatturato ottenuto con la vendita del prodotto conferito, al netto delle spese sostenute per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione. Per l'effetto revocare e/o annullare il monitorio n. 346/2020 del 13/5/2020 e notificato il 13/5/2020 reso all'interno del proc. n. 953/2020 R.G., poiché ingiungente somme non dovute;
d) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite.”.
2. Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto ed chiesto il rigetto dell'opposizione.
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3. Va premesso che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
3 Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del rapporto posto a fondamento della domanda azionata in sede monitoria è di fatto incontestata tra le parti. Invero la parte opponente insiste nel ritenere che quello sotteso alle fatture n. 1 del 16.2.2019 e nn. 4 e 5 del 23.8.2019 sia un contratto di compravendita del quale l'opposto non avrebbe dimostrato l'esistenza. Ma ciò è smentito dal fatto che già nel ricorso monitorio il sig. Controparte_1 ha allegato espressamente che i quantitativi di prodotto riportati nelle richiamate fatture erano stati da lui “conferiti” alla nella sua Parte_3 qualità di socio conferitore. A ogni modo, seppure allo stato via siano ancora contrasti in giurisprudenza, secondo l'orientamento accolto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent., 28/05/2024, n. 14850) il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In altri termini la società cooperativa di conferimento è caratterizzata dalla duplicità di rapporti contrattuali: -quello sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo;
- quello mutualistico, di natura sinallagmatica al pari dei contratti di scambio, da cui deriva il diritto del socio, a fronte del conferimento dei prodotti, di ottenere diritto al pagamento del corrispettivo. In sostanza, il conferimento da parte del socio trova pur sempre origine all'interno di un rapporto di natura associativa ma è caratterizzato da una causa assimilabile a quella della compravendita che vede da una parte l'obbligo del socio di cedere il prodotto alla società, dall'altra l'obbligo di quest'ultima di pagare il relativo corrispettivo. In base ai sopra richiamati principi la doglianza di parte opponente secondo cui la richiesta di pagamento avanzata dall'opposto sarebbe infondata in quanto il sig.
“non vendeva il frutto alla , bensì glielo conferiva” non coglie nel CP_1 Parte_1 segno in quanto, come visto, deve ritenersi che la cessione del frutto avvenuta in virtù dell'obbligo di conferimento derivante dall'adesione del sig. alla CP_1
Cooperativa gli dà comunque diritto di ottenere il pagamento del relativo corrispettivo. Chiarito quanto sopra circa il rapporto sotteso alla domanda monitoria, va rilevato che la non ha contestato l'avvenuto conferimento dei frutti, ma si è Parte_1 limitata a contestare genericamente il quantitativo riportato nelle fatture per cui è causa. È vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli
4 ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, quando il rapporto non è contestato tra le parti –come nel caso di specie- la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ebbene, la parte opponente non ha mosso contestazioni circa la fattura n. 1 del 16.2.2019, che infatti ha regolarmente pagato pur non avendo corrisposto l'importo richiesto a titolo di IVA, che in questa sede si è offerta di pagare. Quanto alle fatture nn. 4 e 5 del 23.8.2019 vi è in atti solo la missiva del 6.9.2019, trasmessa a mezzo PEC, nella quale il Presidente della 2.0 si limitava ad Pt_1 affermare che i chilogrammi fatturati “non corrispondono a quelli venduti”. Pur tuttavia in nessuna norma dello Statuto versato in atti dall'opponente viene espressamente stabilito che per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al socio conferitore deve tenersi conto della quantità di prodotto effettivamente venduta al netto dei quantitativi scartati (peraltro mai è stato specificato quali cause avrebbero determinato tale “scarto”). A ciò si aggiunga che l'opposto ha fornito prova della annotazione delle fatture in oggetto nel registro IVA. A tal proposito si rammenta che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n.32935). Alla luce di quanto esposto può ritenersi provato che il sig. abbia conferito CP_1
i quantitativi di agrumi per cui domanda il pagamento. Vanno poi disattese le doglianze concernenti il prezzo applicato in quanto l'opposto ha dimostrato che il prezzo al chilo applicato è inferiore al prezzo medio degli agrumi nella zona di Corigliano Calabro per gli anni 2018-2019 rilevato dall'Ismea e la parte opponente mai ha dimostrato che fosse stato pattuito un prezzo diverso. Deve rammentarsi che, se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, in caso di mancata determinazione espressa del prezzo si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume, salvo patto contrario, dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la
5 consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4524). Da ultimo, in nessuna norma dello Statuto della Cooperativa risulta essere esplicitamente stabilito che il prezzo della merce conferita va determinato in base alla differenza tra il ricavato generato dalla vendita del prodotto conferito e le spese sostenute dalla società per la lavorazione e la commercializzazione Né l'opponente ha prodotto alcun atto emanato dagli organi sociali disciplinante le modalità di computo del corrispettivo. Alla luce delle suesposte argomentazione l'opposizione proposta dalla
[...]
va rigettata in quanto infondata, con conseguente Parte_2 conferma del decreto ingiuntivo.
4. La sopravvenienza della pronuncia di legittimità sopra citata giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico della parte opponente soccombente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale diminuzione dei valori medi stante la non elevata complessità del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: RIGETTA l'opposizione proposta dalla , in persona Parte_2 del l.r.p.t., e per l'effetto visto l'art. 653 c.p.c.
CONFERMA E DICHIARA ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 346/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 12.5.2020;
CONDANNA la parte opponente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte opposta, che viene liquidata in € 1.400,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 29/03/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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