Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10217 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
10217/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cufratt' SEZIONE TERZA CIVILE in jenere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICASTRO Presidente R.G.N. 12779/00 Dott. Gaetano SABATINI Consigliere Dott. Francesco PERCONTE LICATESE Cron.27827 Dott. Renato Rel. Consigliere Rep. 3435 Ud. 07/03/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: RU ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI Richiesta copia studio che la difende anche disgiuntamente GRAVIO, dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 all'avvocato GIORGIO DI PIETRO, giusta delega in atti;
| 26 LUG. 2001 ricorrente IL CANCELLIERE €1,55 1.3000
contro
IA AR PI, AR OL, AR ND, IN - intimati CARMELA;
avverso la sentenza n. 498/00 del Tribunale di SASSARI, DF022044 2001 emessa il 09/06/99 e depositata il 20/05/00 (R. G. 464 1619/97); 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/03/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si annulli l'impugnata sentenza e si emettano le pronunzie conseguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR NA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, SC PI GI, AN Giovan- ni e LA e AS LA, quali eredi di SC PIo, esponendo che quest'ultimo, titolare del 50% delle azioni della "Sporting Serra Nera s.p.a.", aveva proposto di cederle all'attrice, con una scrittura del 31 marzo 1983, al prezzo che sarebbe stato determinato da un collegio di arbitratori. Il venditore non aveva però mai eseguito la sua prestazione e pertanto il con- tratto di cessione doveva essere risolto per inadempi- mento, anche perché nel frattempo la società era stata messa in liquidazione, ciò che rendeva ormai impossibi- le l'adempimento, essendo totalmente diverso il valore delle quote di una società in attività rispetto a quel- lo di una compagine in liquidazione. Ravvisandosi per- ciò anche un'ipotesi di "aliud pro alio", ne scaturiva una seconda causa di risoluzione. 2 La AR concludeva dunque per la risoluzione del contratto del 31 marzo 1983 e la condanna dell'inadempiente ai danni. I convenuti eccepivano pregiudizialmente la liti- spendenza in ordine all'invocata risoluzione contrat- tuale, siccome già proposta tale domanda in un altro giudizio tra le medesime parti, tuttora in corso innan- zi alla Corte di Cassazione. Nel merito asserivano che lo SC aveva provvedu- al trasferimento delle azioni cedute, dando così to esecuzione al contratto. Con sentenza del 20 maggio 2000 il Tribunale, rav- M visata l'identità di "petitum" e 'causa petendi" tra il presente e l'altro giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione (ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 161 del 31 luglio 1996), di- chiarava la litispendenza e disponeva, con separata or- dinanza, la cancellazione della causa del ruolo. На proposto regolamento di competenza la AR, esponendo che oggetto del primo giudizio era la natura della clausola di arbitrato;
e che comunque la liti- spendenza era cessata già prima della sentenza impugna- ta, avendo la Corte Suprema definito il primo giudizio con la sentenza 29 aprile 1999 n. 4303. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. 3 Il P.G. ha concluso per l'annullamento della sen- tenza impugnata. La ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. In primo luogo, secondo la più recente giurispru- denza di questa Corte, per la configurabilità della li- tispendenza (art. 39 c.p.c.), è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel me- 3965), ricorren- desimo grado (Cass. 21 aprile 1999 n. qualora le due cause pendano in gradi diversi, do, l'ipotesi della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cass. 16 novembre 1994 n. 9645); ragion per cui nessuna identità poteva ravvisarsi tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale e quello "tra le stesse parti promosso innanzi alla Corte di Cassa- zione con ricorso notificato in data 21 aprile 1997". Sussiste altresì l'ostacolo alla litispendenza de- dotto dalla ricorrente, giacchè il giudizio di Cassa- zione, ritenuto identico a quello di merito, è stato de- finito con sentenza 29 aprile 1999 n. 4303, di rigetto del ricorso, ciò che ha comportato il passaggio in giu- dicato della sentenza emessa tra le stesse parti in grado di appello il 31 luglio 1996. Come ha ricordato il P.G., la questione della liti- 4 spendenza, in generale, dev'essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto, anche nel giudizio di Cassazione, degli eventi sopravvenuti, quale il pas- saggio in giudicato della sentenza resa a definizione di uno dei due giudizi (Cass. 13 aprile 1999 n. 3622; 20 agosto 1991 n. 8923). Non c'è bisogno tuttavia di invocare questo princi- pio nel caso di specie, essendo la sentenza di legitti- mità anteriore all'emanazione di quella oggi impugnata col regolamento, ed essendo pertanto tale decisione il- legittima "ab initio" e non per eventi sopravvenuti. Dovendo perciò escludersi, per l'indicata, duplice ragione, la litispendenza, va dichiarata, in accogli- mento del ricorso, con l'annullamento della sentenza impugnata (e della separata, conseguente ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo), la competenza, erroneamente negata, del Tribunale di Sassari. Nulla per le spese del presente procedimento, atte- sa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la compe- tenza del Tribunale di Sassari. Nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 7 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 5 IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM Depositata in Cancelleria oggi, lì 26 LUG. 2001li .....26 IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM 109T 250.000 456т. Нософ TOT. 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 2 FEM. 2002 56 Sene 4 al n. orate 149, ¥7vo ble CENTOQUARANTANQUE /#7 p. iziso 13: CICHINI