Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 28/05/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2023, proposto dalla società VI.CA.PA. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pedrett e Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni dell’Avvocatura Civica di Verona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra n. 1;
per l'annullamento
-del provvedimento di concessione n. 117/2023 del 02.05.2023, con cui il dirigente della Direzione Commercio del Comune di Verona ha accolto solo parzialmente la domanda di VI.CA.PA. per l’occupazione di “ n. 1 stallo blu [auto] e n. 3 stalli moto ”, negando la concessione dei “ n. 3 stalli moto ” richiesti;
-del parere non favorevole espresso dalla Commissione Plateatici del Comune di Verona nella seduta del 16.03.2023, nella parte in cui è stato rilevato che “…gli unici stalli per motorini nella via e nella zona circostante sono i n. 3 spazi richiesti in concessione e che tali stalli sono molto richiesti durante la stagione estiva ”;
-del parere non favorevole espresso dalla Commissione Plateatici del Comune di Verona nella seduta del 06.04.2023, nella parte in cui “ La Commissione conferma il parere precedentemente espresso, non favorevole alla concessione dei n. 3 stalli per motorini, per le medesime motivazioni già comunicate alla ditta, legate alla carenza di spazi per il parcheggio dei motorini nelle immediate vicinanze ”;
-della delibera di Giunta comunale di Verona n. 147/2023 del 22.02.2023 e della successiva integrazione con delibera di Giunta comunale n. 149/2023 del 23.02.2023;
-di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, che gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico della città di Verona, si è vista negare il rilascio della concessione stagionale in oggetto nella parte relativa ai richiesti stalli per motocicli ed ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo un unico, articolato, motivo così epigrafato “ eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà esterna, manifesta illogicità ed irragionevolezza” .
2. In vista della trattazione della domanda di sospensiva si è costituito il Comune di Verona chiedendo che il ricorso, previa reiezione della domanda cautelare, venisse respinto in quanto infondato.
3. Con ordinanza cautelare n. 420/2023 la domanda incidentale di sospensiva è stata rigettata.
4. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 22.05.2025 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
5. Con memoria depositata il 19.05.2025 il legale della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’intestato ricorso.
6. All’udienza camerale del 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. A norma degli artt. 35, comma 1°, lett. c) e 85, comma 9° del cod. proc. amm., va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, secondo la volontà espressa in questo senso dalla parte ricorrente e non contestata dall’Amministrazione regionale resistente.
8. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO