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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024
da
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CO (TS) in Fraz. Sagrado n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Isernia (C.F.
, presso il cui studio sito a Trieste, Foro Ulpiano n. 4 ha eletto domicilio C.F._2
Email_1
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] e ivi residente in Parte_2 C.F._3
via San Nazario n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rustia (C.F.
), presso il cui studio sito a Trieste, in via Coroneo n. 32, ha eletto C.F._4
domicilio, Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale omologando le condizioni concordi qui di seguito integralmente riportate.
CONDIZIONI DELLE PARTI
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e affinché Parte_1 Parte_2 vivano separati di letto e di mensa;
2) affidare in modalità condivisa le figlie minori e a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza fissata presso il padre;
3) i genitori si alterneranno nella cura di con tempi assolutamente paritari, che oggi Per_2 prevedono il lunedì, martedì, mercoledì con la madre e il giovedì, venerdì e sabato con il padre
e le domeniche alternate;
gli stessi si riservano la possibilità di cambiare la durata dell'alternanza a seconda dell'età della bambina e dei suoi impegni scolastici e ricreativi;
4) circa la posizione di attualmente collocata presso il padre, i genitori si accordano Per_1 di demandare ai Servizi specialisti che già hanno in carico la bambina di valutare di volta in volta le tempistiche che trascorrerà insieme alla madre, con l'obiettivo di raggiungere di nuovo un regime paritario;
5) i genitori si accorderanno per gestire in modalità alternata, salvo la premessa di cui al punto 4, anche tutte le Feste (Natale e Pasqua), i periodi di chiusura scolastica (ponti,
Carnevale, Ognissanti) nonché il periodo estivo.
6) i signori e potranno trascorrere nel corso dell'anno un periodo di vacanza Pt_1 Pt_2 con le figlie pari a due settimane - anche non consecutive - a testa, precisando che suddetto periodo non debba trovare collocazione necessariamente d'estate;
7) tenuto conto delle rispettive patrimonialità dei coniugi e della parità dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori, i ricorrenti manterranno direttamente le figlie, circa il profilo ordinario, durante i rispettivi periodi di permanenza;
8) i coniugi si suddivideranno le spese scolastiche, mediche e straordinarie in genere inerenti le bambine come previsto nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, nonché i costi della mensa e del SIS, in ragione del 50%;
9) i coniugi si accordano a che l'assegno unico - fintanto che starà prevalentemente Per_1 con il padre - venga percepito dallo stesso in via integrale al 100%; da quando la bambina tornerà a stare con i genitori in via paritaria, gli stessi lo suddivideranno in ragione del 50% cadauno. Le detrazioni delle spese fatte nell'interesse delle figlie verranno invece sempre suddivise a metà;
10) il signor resterà nell'alloggio familiare, di sua proprietà pro quota, mentre la Pt_2 signora si è già spostata nel complesso immobiliare dell'azienda agricola;
Pt_1
pagina 2 di 4 11) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto alcun contributo al mantenimento verrà previsto fra di loro;
12) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori stesse (carta d'identità e passaporto).
13) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra per cui ogni pretesa pregressa deve intendersi risolta;
14) spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni concordate sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati con il rito concordatario a Monrupino (TS) il 25/08/2013, optando per il regime di separazione dei beni (atto di matrimonio Numero 3, Parte 2, Serie A, Anno 2013);
b) dall'unione sono nate il 23/09/2012 e il 21/08/2016. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con note scritte, depositate l'8/10/2024, in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto dai ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
(Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tenendo conto delle difficoltà delle minori e perciò della necessità di collaborazione per tutelarle;
pagina 3 di 4 ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, le condizioni tengono conto delle attuali esigenze delle figlie, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Monrupino (TS) di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monrupino di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024
da
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
CO (TS) in Fraz. Sagrado n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Isernia (C.F.
, presso il cui studio sito a Trieste, Foro Ulpiano n. 4 ha eletto domicilio C.F._2
Email_1
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] e ivi residente in Parte_2 C.F._3
via San Nazario n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rustia (C.F.
), presso il cui studio sito a Trieste, in via Coroneo n. 32, ha eletto C.F._4
domicilio, Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale omologando le condizioni concordi qui di seguito integralmente riportate.
CONDIZIONI DELLE PARTI
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e affinché Parte_1 Parte_2 vivano separati di letto e di mensa;
2) affidare in modalità condivisa le figlie minori e a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza fissata presso il padre;
3) i genitori si alterneranno nella cura di con tempi assolutamente paritari, che oggi Per_2 prevedono il lunedì, martedì, mercoledì con la madre e il giovedì, venerdì e sabato con il padre
e le domeniche alternate;
gli stessi si riservano la possibilità di cambiare la durata dell'alternanza a seconda dell'età della bambina e dei suoi impegni scolastici e ricreativi;
4) circa la posizione di attualmente collocata presso il padre, i genitori si accordano Per_1 di demandare ai Servizi specialisti che già hanno in carico la bambina di valutare di volta in volta le tempistiche che trascorrerà insieme alla madre, con l'obiettivo di raggiungere di nuovo un regime paritario;
5) i genitori si accorderanno per gestire in modalità alternata, salvo la premessa di cui al punto 4, anche tutte le Feste (Natale e Pasqua), i periodi di chiusura scolastica (ponti,
Carnevale, Ognissanti) nonché il periodo estivo.
6) i signori e potranno trascorrere nel corso dell'anno un periodo di vacanza Pt_1 Pt_2 con le figlie pari a due settimane - anche non consecutive - a testa, precisando che suddetto periodo non debba trovare collocazione necessariamente d'estate;
7) tenuto conto delle rispettive patrimonialità dei coniugi e della parità dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori, i ricorrenti manterranno direttamente le figlie, circa il profilo ordinario, durante i rispettivi periodi di permanenza;
8) i coniugi si suddivideranno le spese scolastiche, mediche e straordinarie in genere inerenti le bambine come previsto nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trieste, nonché i costi della mensa e del SIS, in ragione del 50%;
9) i coniugi si accordano a che l'assegno unico - fintanto che starà prevalentemente Per_1 con il padre - venga percepito dallo stesso in via integrale al 100%; da quando la bambina tornerà a stare con i genitori in via paritaria, gli stessi lo suddivideranno in ragione del 50% cadauno. Le detrazioni delle spese fatte nell'interesse delle figlie verranno invece sempre suddivise a metà;
10) il signor resterà nell'alloggio familiare, di sua proprietà pro quota, mentre la Pt_2 signora si è già spostata nel complesso immobiliare dell'azienda agricola;
Pt_1
pagina 2 di 4 11) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto alcun contributo al mantenimento verrà previsto fra di loro;
12) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori stesse (carta d'identità e passaporto).
13) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra per cui ogni pretesa pregressa deve intendersi risolta;
14) spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni concordate sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati con il rito concordatario a Monrupino (TS) il 25/08/2013, optando per il regime di separazione dei beni (atto di matrimonio Numero 3, Parte 2, Serie A, Anno 2013);
b) dall'unione sono nate il 23/09/2012 e il 21/08/2016. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con note scritte, depositate l'8/10/2024, in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto dai ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
(Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tenendo conto delle difficoltà delle minori e perciò della necessità di collaborazione per tutelarle;
pagina 3 di 4 ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, le condizioni tengono conto delle attuali esigenze delle figlie, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Monrupino (TS) di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monrupino di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 17 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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