Articolo 2 della Legge 12 agosto 1982, n. 570
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 settembre 1982
Art. 2.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982