Art. 2.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.