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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 393/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in Via Pascal 7 Cuneo, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante ; Parte_2
* * * * *
Letto il ricorso presentato da finalizzato Parte_1 all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto, pur avendo l'impresa sede legale in Cuneo, la sede effettiva deve essere individuata presso l'unità locale di Strada del Cascinotto 132 in Torino, in quanto centro principale degli interessi dell'impresa, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
➢ la Società ricorrente ha affermato che la sede effettiva dell'impresa deve essere individuata in Torino, presso l'unità operativa di Strada del Cascinotto 132, in quanto è presso tale indirizzo che si svolgerebbe l'attività gestionale, amministrativa, operativa e commerciale della società. A fondamento di tali affermazioni la Società ricorrente ha prodotto il contratto di locazione dell'immobile sito in strada del Cascinotto, alcuni contratti di lavoro e cedolini
1 relativi a dipendenti impiegati presso l'unità locale, i contratti relativi alle utenze (gas, luce, etc.) e i verbali di ispezione della Guardia di Finanza avvenuti presso la sede di Torino;
➢ con riferimento ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per vincere la presunzione di coincidenza tra la sede effettiva e la sede legale dell'impresa, occorre ricordare “che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile (solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove;
per superare l'anzidetta presunzione l'interessato deve, infatti, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa” (cfr. Cass. Civ. sent. 7900 del 14/04/2020; Cass. Civ. sent. 20938 del 17/10/2016).
➢ sulla scorta di tale orientamento si ritiene che, nel caso in esame, il documento decisivo per superare la presunzione relativa di coincidenza della sede effettiva con la sede legale sia rappresentato dal processo verbale relativo alle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Bardonecchia, presso l'unità locale di Strada del Cascinotto 132 in data 6/7/2022 (cfr. doc.15 allegato al ricorso). Il verbale documenta che in occasione dell'ispezione fiscale presso l'unità operativa, il legale rappresentante della Società ha esibito alle forze dell'ordine la contabilità relativa all'impresa (Libri giornale, registri Iva, Bilanci di esercizio;
fatture di acquisto); il medesimo verbale dà atto che tale documentazione si trovasse all'interno degli uffici di Torino in parte su supporto informatico e in parte su supporto cartaceo;
➢ tale circostanza consente di ritenere plausibile che la sede effettiva della Società ricorrente, ove viene svolta l'attività amministrativa, gestionale e organizzativa dell'impresa sia da individuarsi in Torino e che, pertanto, ciò determini la competenza di questo Tribunale;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1
Pascal 7, Cuneo, ma sede effettiva in Strada del Cascinotto 132 Torino, in persona del legale rappresentante;
Parte_2
2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott.ssa , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 23 ottobre 2025, alle ore 16:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
3 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 11/07/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (dr. Enrico Astuni) (dr. Stefano Miglietta )
Minuta redatta dalla MOT dr.ssa Alessia Carrera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott. Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 393/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
) con sede legale in Via Pascal 7 Cuneo, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante ; Parte_2
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Letto il ricorso presentato da finalizzato Parte_1 all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
dato atto che non si è provveduto alla convocazione della parte istante, stante la proposizione in proprio dell'istanza; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto, pur avendo l'impresa sede legale in Cuneo, la sede effettiva deve essere individuata presso l'unità locale di Strada del Cascinotto 132 in Torino, in quanto centro principale degli interessi dell'impresa, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
➢ la Società ricorrente ha affermato che la sede effettiva dell'impresa deve essere individuata in Torino, presso l'unità operativa di Strada del Cascinotto 132, in quanto è presso tale indirizzo che si svolgerebbe l'attività gestionale, amministrativa, operativa e commerciale della società. A fondamento di tali affermazioni la Società ricorrente ha prodotto il contratto di locazione dell'immobile sito in strada del Cascinotto, alcuni contratti di lavoro e cedolini
1 relativi a dipendenti impiegati presso l'unità locale, i contratti relativi alle utenze (gas, luce, etc.) e i verbali di ispezione della Guardia di Finanza avvenuti presso la sede di Torino;
➢ con riferimento ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per vincere la presunzione di coincidenza tra la sede effettiva e la sede legale dell'impresa, occorre ricordare “che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile (solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove;
per superare l'anzidetta presunzione l'interessato deve, infatti, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa” (cfr. Cass. Civ. sent. 7900 del 14/04/2020; Cass. Civ. sent. 20938 del 17/10/2016).
➢ sulla scorta di tale orientamento si ritiene che, nel caso in esame, il documento decisivo per superare la presunzione relativa di coincidenza della sede effettiva con la sede legale sia rappresentato dal processo verbale relativo alle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Bardonecchia, presso l'unità locale di Strada del Cascinotto 132 in data 6/7/2022 (cfr. doc.15 allegato al ricorso). Il verbale documenta che in occasione dell'ispezione fiscale presso l'unità operativa, il legale rappresentante della Società ha esibito alle forze dell'ordine la contabilità relativa all'impresa (Libri giornale, registri Iva, Bilanci di esercizio;
fatture di acquisto); il medesimo verbale dà atto che tale documentazione si trovasse all'interno degli uffici di Torino in parte su supporto informatico e in parte su supporto cartaceo;
➢ tale circostanza consente di ritenere plausibile che la sede effettiva della Società ricorrente, ove viene svolta l'attività amministrativa, gestionale e organizzativa dell'impresa sia da individuarsi in Torino e che, pertanto, ciò determini la competenza di questo Tribunale;
considerato che la società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, esercitando un'impresa commerciale e non risultando possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Curatore nominato ai sensi dell'art. 125 CCII sia dotato dei requisiti richiesti dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1
Pascal 7, Cuneo, ma sede effettiva in Strada del Cascinotto 132 Torino, in persona del legale rappresentante;
Parte_2
2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott.ssa , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII.; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 23 ottobre 2025, alle ore 16:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
3 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 11/07/2025.
Il Presidente Il Giudice est. (dr. Enrico Astuni) (dr. Stefano Miglietta )
Minuta redatta dalla MOT dr.ssa Alessia Carrera
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