Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3095/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3095/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. ROCCA ANGELA (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. ZORGNIOTTI GIOVANNA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
1
A, dell'anno 2001;
- che dal matrimonio il 7/07/2004 è nata a [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e l'11/05/2009 è nata a [...];
- che in data 7/07/2021 il Tribunale di Cuneo ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la OR continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Bernezzo (CN), Via Pt_2
Regina Margherita 37, di proprietà al 50% di ciascuna parte, che le viene quindi assegnata unitamente a tutti gli arredi ivi presenti. Il Signor risiede in Monterosso Grana Pt_1
(CN), Via Marconi 39;
Per_ 2) le figlie e avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso Per_2
l'abitazione della madre;
3) il Sig. si impegna a trasferire la propria quota di proprietà (50%) dell'immobile Pt_1
identificato nella premessa e della pertinente autorimessa, nonchè del terreno su cui sorge, alla OR , senza riconoscimento di alcun prezzo corrispettivo a fronte della Pt_2
predetta cessione. La stessa pertanto acquisterà la piena proprietà del suddetto immobile, obbligandosi a compiere ogni atto necessario al trasferimento della proprietà (a titolo esem- plificativo rogito notarile, trascrizioni, eventuali pratiche amministrative e bancarie), addos- sandosi in toto tutti i costi. Le parti convengono che la stipula dell'atto di trasferimento avverrà entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza, e che la scelta del notaio rogante spetterà esclusivamente alla OR . Pt_2
4) Le parti convengono che a fronte della cessione di cui al punto che precede la OR
[...]
si accollerà la quota pro-parte del mutuo ancora pertoccante al Signor. Ravinale. La Pt_3
OR , a tal fine, da atto di aver raggiunto un accordo con la Pt_2 Controparte_1 relativo al mutuo fondiario attualmente cointestato alle due parti, relativo all'immobile da trasferire, impegnandosi pertanto ad estinguere, contestualmente al trasferimento di pro- prietà dell'immobile, il mutuo esistente, liberando così da ogni vincolo il Sig. e a Pt_1
contrarre nuovo mutuo fondiario intestato esclusivamente a se medesima o fido bancario. In ogni caso sin dal deposito del presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio e sino all'estinzione del mutuo esistente, ella si impegna a pagare in via esclu- siva il rateo di mutuo, manlevando e tenendo indenne il Sig. da qualunque richiesta Pt_1
a tale titolo che la Banca dovesse rivolgergli.
Per_ 5) La LI di anni 20, è maggiorenne ed economicamente indipendente;
6) Il Signor riconosce in capo alla OR la titolarità esclusiva di tutti Pt_1 Pt_2 gli arredi e beni mobili presenti nell'abitazione coniugale rinunciando a qualsiasi rivendica- zione.
7) la LI , di anni 15, viene affidata ad entrambi i genitori;
Per_2
8) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la LI, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. L'ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dalle parti, nel senso che ciascuno assumerà le relative decisioni nei periodi in cui la LI si troverà presso il medesimo;
9) la minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e non, starà con il padre con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 9.00 del sabato sino alle 21.00 della domenica;
- infrasettimanalmente una sera dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30 ed altra sera nella setti- mana in cui il w.e. è di spettanza materna dalle ore 19.00 fino alle 21.30;
- metà delle vacanze natalizie e pasquali con alternanza delle festività principali (se un ge- nitore avrà con sé le figlie dal 23 al 30/12, l'altro le avrà dal 31 dicembre al 06 gennaio;
un genitore avrà le figlie con sé a Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo);
- i genitori, inoltre, ferme le modalità di visita di cui ai punti che precedono, trascorreranno con almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da con- Per_2
cordarsi non appena possibile e, comunque, entro il 31/05 di ogni anno;
10) il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario della LI corrispondendo Pt_1 Per_2 alla OR , tramite bonifico bancario entro il 05 di ogni mese, la somma di € Pt_2
300.00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La somma è onni- comprensiva anche delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle odontoiatriche necessa- rie, oculistiche e universitarie (tasse e libri). I costi verranno anticipati dal genitore che so- sterrà la spesa ed entro 30 giorni verranno effettuati i calcoli, i rimborsi e i conguagli;
le spese dovranno essere necessarie e concordate preventivamente e, in ogni caso, documen- tate;
3 11) le spese straordinarie sostenute da entrambe le parti dovranno essere portate in detrazione al 50% ;
12) la OR si impegna a informare il padre di eventuali cambiamenti relativi Pt_2
alla LI , in particolare riferiti al suo inserimento nel mondo lavorativo o al Per_2
raggiungi-mento dell'indipendenza economica della stessa. Eventuali ritardi nella comunicazione comporteranno l'obbligo di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di contributo al mantenimento e non piu' dovute;
13) le parti si impegnano reciprocamente a consegnare uno all'altro su semplice richiesta la documentazione personale necessaria per poter predisporre annualmente il modello ISEE;
14) gli assegni familiari o l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla OR;
Pt_2
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento. I medesimi dichiarano, altresì, di aver definito ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, compreso il pagamento delle spese condominiali 2024 che verranno sostenute in toto dalla OR e gli arretrati Pt_2
degli aumenti ISTAT;
16) i presenti accordi saranno validi dal momento del deposito del presente ricorso. Pertanto, al verificarsi del deposito telematico, il Sig. nulla dovrà piu' corrispondere alla Pt_1
Per_ OR a titolo di contributo al mantenimento della LI e della OR Pt_2
; Pt_2
17) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e altri documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
4 È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la LI minore nata dal matrimonio, di cui Per_2 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nato il [...] a [...], e , nata il [...] CUNEO Parte_2
(CN), celebrato in CARAGLIO il 05/05/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 1 , parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAGLIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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