TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
proc. n. 6768/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Tiziana Vita De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6768/2024 promossa da:
, NA IN E DOSTATE (NIGERIA), IL 1.10.1989, C.U.I. C.F. 1 Parte 1
VV. MAURO PIGINO
- C.F. C.F. 2 RAPPRESENTATO E
, CP 1
RICORRENTE-
contro
Controparte_3 (c.f. P.IVA 1 in persona del Controparte_2
,
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
"in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- disporre l'interrogatorio libero del ricorrente su tutti i fatti di causa, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.;
- con la riserva di produrre documentazione a sostegno della fondatezza delle domande formulate."
**** Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 29/5/23, ha chiesto al Questore di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n.
286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 5/2024/Imm, reso in data 26/1/24 e notificato al ricorrente in data
8/4/24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del
17/1/24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 16/4/24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Su istanza del legale di parte ricorrente l'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Depositate tali note e depositata altresì ulteriore documentazione integrativa, come facoltizzata nel provvedimento del 13.11.24, parte ricorrente dichiarava di rinunciare sia al deposito di ulteriori memorie conclusive, sia alla discussione orale. Il Giudice, pertanto, si riservava di riferire la causa al collegio.
****
Deve innanzi tutto darsi atto del fatto che, malgrado la regolarità della notifica, la p.a. non si è costituita in giudizio: viene quindi dichiarata la sua contumacia.
La Questura di CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale “in quanto, sebbene il richiedente risiede in Italia dal 2016 e non risultino presenti elementi ostativi, non sono stati prodotti elementi relativi alle attività e frequentazioni per gli anni precedenti al 2022, la documentazione prodotta è relativa al possesso di un contratto a tempo determinato prorogato fino al giugno del 2023, il richiedente dichiara di essere in contatto con i propri familiari nel paese di origine e di non avere una relazione stabile in Italia".
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, la critica situazione politico e sociale della Nigeria e, dall'altra, la sua integrazione sociale sul territorio nazionale, sottolineando che gli aspetti menzionati dalla CP 4 non sono dirimenti per il rigetto della domanda avanzata.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto.
Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
Osserva ancora il Collegio che "la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011
n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)" (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono.
Innanzi tutto, si evidenzia che la domanda è stata presentata dal ricorrente alla Questura di CP_2 in data 29/5/23.
L'art. 7 co. 2 del d.
1. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d.lgs. n. 286/98 stabilendo che "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e parte ricorrente ha dimostrato (si veda doc. 3) di avere ricevuto, via mail, l'invito alla presentazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del c.d. Per 1, essendo la mail della Questura datata 30.1.23.
Pertanto la disciplina applicabile al presente giudizio è quella prevista dal d. l. n. 130/2020 convertito in
1. n.173/2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo
Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa, applicabile al caso di specie ratione temporis, ha modificato, in particolare, l'art. 19
d.lgs. n. 286/1998 che, nella formulazione frutto della modifica normativa in commento, tra l'altro prevedeva al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il comma 1.2. prevedeva invece: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del
TUI, si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile".
La sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 ha, poi, definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. come riformulato dal decreto c.d. Parte_2 il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali or ora richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente ha fornito adeguata prova di aver avviato un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. docc. sub 3,4,5 e7).
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta evidenzi l'impegno e la buona volontà del ricorrente che, pur avendo sempre svolto lavori temporanei, ha continuamente ricercato ed ottenuto impieghi e l'attuale lavoro che svolge presso la CP_5 è stato a lui prorogato più volte (da ultimo sino al 30.11.24), circostanza questa della proroga, che dimostra la fiducia che il datore di lavoro ripone nel ricorrente.
Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese ed evidenziando come non incida sull'accoglimento della domanda avanzata il fatto che non sia stata fornita prova in merito ad attività lavorativa svolta nel periodo antecedente al 2023.
Va infatti precisato che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da
Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente, stante il suo documentato avvio di inserimento socio- lavorativo, che verrebbe sicuramente messo a rischio da un ritorno nel suo Paese di provenienza.
Pertanto, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che l'istante ha in
Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, in ipotesi di tal fatta, in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
,NA IN OS
. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte 1
C.F. (NIGERIA), IL 1.10.1989, C.U.I. C.F. 1 - C.F. 2 il diritto alla protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del corrispondente permesso, convertibile in permesso di lavoro.
Così deciso in Torino, 25.11.24
Il Presidente
Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Tiziana Vita De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6768/2024 promossa da:
, NA IN E DOSTATE (NIGERIA), IL 1.10.1989, C.U.I. C.F. 1 Parte 1
VV. MAURO PIGINO
- C.F. C.F. 2 RAPPRESENTATO E
, CP 1
RICORRENTE-
contro
Controparte_3 (c.f. P.IVA 1 in persona del Controparte_2
,
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
"in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria:
- disporre l'interrogatorio libero del ricorrente su tutti i fatti di causa, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.;
- con la riserva di produrre documentazione a sostegno della fondatezza delle domande formulate."
**** Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 29/5/23, ha chiesto al Questore di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n.
286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 5/2024/Imm, reso in data 26/1/24 e notificato al ricorrente in data
8/4/24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del
17/1/24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 16/4/24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Su istanza del legale di parte ricorrente l'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Depositate tali note e depositata altresì ulteriore documentazione integrativa, come facoltizzata nel provvedimento del 13.11.24, parte ricorrente dichiarava di rinunciare sia al deposito di ulteriori memorie conclusive, sia alla discussione orale. Il Giudice, pertanto, si riservava di riferire la causa al collegio.
****
Deve innanzi tutto darsi atto del fatto che, malgrado la regolarità della notifica, la p.a. non si è costituita in giudizio: viene quindi dichiarata la sua contumacia.
La Questura di CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale “in quanto, sebbene il richiedente risiede in Italia dal 2016 e non risultino presenti elementi ostativi, non sono stati prodotti elementi relativi alle attività e frequentazioni per gli anni precedenti al 2022, la documentazione prodotta è relativa al possesso di un contratto a tempo determinato prorogato fino al giugno del 2023, il richiedente dichiara di essere in contatto con i propri familiari nel paese di origine e di non avere una relazione stabile in Italia".
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, la critica situazione politico e sociale della Nigeria e, dall'altra, la sua integrazione sociale sul territorio nazionale, sottolineando che gli aspetti menzionati dalla CP 4 non sono dirimenti per il rigetto della domanda avanzata.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto.
Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
Osserva ancora il Collegio che "la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011
n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)" (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono.
Innanzi tutto, si evidenzia che la domanda è stata presentata dal ricorrente alla Questura di CP_2 in data 29/5/23.
L'art. 7 co. 2 del d.
1. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d.lgs. n. 286/98 stabilendo che "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e parte ricorrente ha dimostrato (si veda doc. 3) di avere ricevuto, via mail, l'invito alla presentazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del c.d. Per 1, essendo la mail della Questura datata 30.1.23.
Pertanto la disciplina applicabile al presente giudizio è quella prevista dal d. l. n. 130/2020 convertito in
1. n.173/2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo
Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa, applicabile al caso di specie ratione temporis, ha modificato, in particolare, l'art. 19
d.lgs. n. 286/1998 che, nella formulazione frutto della modifica normativa in commento, tra l'altro prevedeva al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il comma 1.2. prevedeva invece: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del
TUI, si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n.
3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile".
La sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 ha, poi, definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. come riformulato dal decreto c.d. Parte_2 il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali or ora richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente ha fornito adeguata prova di aver avviato un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. docc. sub 3,4,5 e7).
Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta evidenzi l'impegno e la buona volontà del ricorrente che, pur avendo sempre svolto lavori temporanei, ha continuamente ricercato ed ottenuto impieghi e l'attuale lavoro che svolge presso la CP_5 è stato a lui prorogato più volte (da ultimo sino al 30.11.24), circostanza questa della proroga, che dimostra la fiducia che il datore di lavoro ripone nel ricorrente.
Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese ed evidenziando come non incida sull'accoglimento della domanda avanzata il fatto che non sia stata fornita prova in merito ad attività lavorativa svolta nel periodo antecedente al 2023.
Va infatti precisato che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da
Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
A ciò si aggiunga anche la considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi il richiedente, stante il suo documentato avvio di inserimento socio- lavorativo, che verrebbe sicuramente messo a rischio da un ritorno nel suo Paese di provenienza.
Pertanto, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che l'istante ha in
Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro nel Paese d'origine, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
4. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, in ipotesi di tal fatta, in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
,NA IN OS
. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte 1
C.F. (NIGERIA), IL 1.10.1989, C.U.I. C.F. 1 - C.F. 2 il diritto alla protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del corrispondente permesso, convertibile in permesso di lavoro.
Così deciso in Torino, 25.11.24
Il Presidente
Alessandra Aragno