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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10462/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Antonio Laudando
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Paola Forgione
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 13.08.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 16.06.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative alla pensione di inabilità senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura 69%.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto, sottostimando le menomazioni riportate in diagnosi con particolare riguardo alla patologia cardiaca, a quella respiratoria, alla sindrome ansiosa depressiva ed alle infermità relative all'apparato locomotore.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
apparendo corretta la diagnosi formulata e le percentuali di Pt_1 invalidità attribuite. In particolare il ctu, nella parte dedicata alle considerazioni medico legali, si è soffermato lungamente ad analizzare le infermità riscontrate (Esiti di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica mediante microtoracotomia anteriore destra, in paziente con aterosclerosi coronarica non emodinamicamente significativa, Broncopatia cronica di ndd in esiti di sospetta pleurite tubercolare, Sindrome ansioso depressiva reattiva, note artrosiche) anche sulla base della documentazione medica acquisita, giungendo quindi a conclusioni supportate da idonee argomentazioni medico-legali che appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali, non essendo stati chiariti i motivi di ordine scientifico per cui il ctu avrebbe dovuto riconoscere percentuali invalidanti superiori a quelle assegnate.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c. la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu relative alla fase atp devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua