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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 565/2023
Oggi 21 marzo 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per Controparte_1
, l'avv. ARCANGELI ELENA e l'avv. GASPARRI SONIA
[...]
- per l'avv. Controparte_2
ORSINGHER LUCIA
Esaurita la discussione avvenuta ai sensi dell'art 127ter cpc il Giudice pronuncia
Sentenza tramite deposito su PCT
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott.
[...] P.IVA_1
ARCANGELI ELENA e dall'avv. dott. GASPARRI SONIA
pagina2 di 18 (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente a) sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, ex art. 23 L. n. 87 del 1953 in relazione all'art. 1 comma 1-bis, art. 1 comma 1-ter e art. 1 comma 1-quater della L.P. di n. 18 del 1983 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) CP_1
Costituzione dato che la materia de qua è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro fra privati in cui sussiste competenza esclusiva dello Stato;
in via residuale per violazione dell'art. 3, 4, 35 e 97 Cost.; ed infine per violazione dell'art. 10 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dalle clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
nel merito:
b) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato pagina3 di 18 ex art. 2094 c.c. tra il signor e l Controparte_3 Controparte_4
con decorrenza dal 29.10.2014 al 28.12.2022 ovvero fino ad
[...]
oggi o diversa data ritenuta di giustizia;
c) previo accertamento delle differenze retributive dovute, ivi comprese quelle a titolo di trattamento di fine rapporto, condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente anche ai sensi Controparte_3
dell'art. 2126 c.c. la somma di € 22.701,41- oltre alla rivalutazione annuale o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
in via di stretto subordine, qualora il Giudice ritenesse la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 29.10.2014 - o diversa data ritenuta di giustizia - accertare e dichiarare, vista la natura subordinata del rapporto, che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al periodo 29.10.2014 al 29.10.2017 ammonta ad € 22.701,41-;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro indicati in narrativa - sia formalmente di lavoro “autonomo” che dipendente o a causa di
“precettazione” di cui dovrà, quanto meno in via incidentale, venire riconosciuta la nullità / illegittimità - e relative proroghe per le ragioni sopra meglio esposte nonché anche in via di stretto subordine la conversione / il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma senza stabilizzazione)
pagina4 di 18 ex art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 per prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del secondo contratto a termine stipulato dal ricorrente;
e) in ogni caso a prescindere da quanto richiesto sub lett. d), previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo di “precettazione” eventualmente opposto da controparte – come indicato in narrativa alla lett. C) - previo accertamento della reiterazione abusiva dei rapporti a termine, condannare la convenuta l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al risarcimento del danno di “diritto comunitario” subito dal ricorrente ovvero in via di stretto subordine anche da perdita chance statuendo in favore di quest'ultimo un'indennità onnicomprensiva in misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o somma maggiore o minore di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in € 8.513,03- mensili o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi pari ad € 59.591,19- oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sulle eventuali domande / eccezioni riconvenzionali avversarie:
f) rigettare per infondatezza e comunque per prescrizione quinquennale ovvero decennale anche ex art. 2033 c.c.;
g) condannare l in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 99.602,43 – ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da pagina5 di 18 conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una CP_2
volta eseguito il pagamento da parte dell' Controparte_1
) sul conto previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti
[...]
delle regole di diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del
2020, Cass. 2164 del 2021;
in ogni caso:
h) condannare l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in CP_2
considerazione della futura condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
Il ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti.
In particolare il ricorrente si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. - danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro - ovvero il danno da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all'istituto previdenziale competente ovvero Gestione ex CP_2 CP_2
INPDAP che tenga conto della retribuzione Controparte_5
mancante anche ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 ovvero, infine, in via di estremo subordine alla integrazione ed aggiunta del danno sopra indicato con gli importi pagina6 di 18 collegati ai danni contributivi / pensionistici sopra menzionati;
il presente atto notificato ad entrambe le convenute valga comunque quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e in mora debendi e di interruzione della prescrizione in relazione in particolare alle domande risarcitorie ex art. 2116 c.c.
e art. 13 L. n. 1338 del 1962.
Di parte convenuta ASL Bolzano:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il ricorrente è decaduto dal proprio onere di impugnazione tempestiva dei contratti a termine de quibus per i motivi esposti;
- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive e dei contributi richiesti da controparte per i motivi esposti, nonché del tfr eventualmente maturato;
- in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, qualora venga accertata e dichiarata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e l
[...]
e il ricorrente non decaduto dal proprio onere di impugnazione dei CP_1
predetti contratti, accertare e dichiarare legittimi i contratti a termine ex adverso impugnati;
qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il termine apposto a tali contratti, respingere, in quanto infondate, le domande avversarie volte ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e di qualsivoglia ulteriore danno patrimoniale e non così come dedotto nel ricorso avversario, nonché la pagina7 di 18 pretesa avversaria volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro del sig.
in uno a tempo indeterminato;
in via ulteriormente Controparte_3 Parte_1
subordinata, ridurre gli importi richiesti da contropartena qualsivoglia titolo risarcitorio e/o indennitario per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- sempre in via di subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del danno comunitario per reiterazione abusiva dei contratti, tenersi conto della prescrizione (quinquennale o in subordine decennale) e nella denegatas ipotesi non venisse riconosciuta la intervenuta prescrizione quantificarsi il danno in €
8.172,51 con applicazione del minimo edittale del 2,5;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, ridurre gli importi richiesti da controparte a titolo di differenze retributive in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, tra cui il TFR, e dell'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti anche in riferimento alla base imponibile contributiva e alla totale prescrizione intervenuta e di conseguenza ai contributi eventualmente dovuti e considerare che quanto corrisposto dall'
[...]
al sig. nel corso dei rapporti di lavori a titolo di CP_1 Parte_1
contribuzione previdenziale e l'eventuale contributo Cassa Credito a carico esclusivo del dipendente che deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all'Ente Previdenziale in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro de quibus .
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina8 di 18 Di parte convenuta : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna alle spese a carico dell CP_2
B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di controparte nei confronti dell CP_2
e/o la carenza di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' anche per CP_2
improponibilità, ovvero che eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Con condanna dell'eventuale datore di lavoro al versamento all' della CP_2
contribuzione dovuta, per come verrà quantificata (anche tramite trattenute in busta paga con riferimento al contributo cassa credito) all'esito del presente giudizio, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo.
pagina9 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente dott. espone di aver prestato attività Parte_1
lavorativa a favore dell' , in qualità di medico Controparte_4
specializzato in ematologia presso l'Ospedale Civile di , in base a vari CP_1
contratti d'opera professionale dei quali il primo stipulato con l
[...]
stessa il giorno 29.10.2014, successivamente rinnovato per 3 volte. CP_1
Successivamente il ricorrente lamenta di essere stato assunto dalla convenuta in forza di distinti contratti a termine di tipo subordinato fino al 28.12.2022, e quindi dal 29.10.2014 al 28.12.2022 continuativamente e senza interruzione.
Fino al 2017 si tratta a di contratti formalmente di collaborazione autonoma, dopodiché di rapporti subordinati.
Gli spetterebbe il TFR, il risarcimento del danno comunitario e risarcimento/l'indennizzo per ferie non godute, il pagamento dei contributi e premi omessi per un importo complessivo di € 99.602,43 €. Lamenta genericamente lesioni contratte nel corso del rapporto di lavoro, per le quali chiede il risarcimento.
2. L'azienda sanitaria si costituisce ed eccepisce la tardività delle richieste avverse.
Nega i presupposti di fatto e di diritto, sottolinea la natura subordinata del rapporto, deducendo che il ricorrente non poteva essere assunto regolarmente in quanto sprovvisto del certificato di bilinguismo, obbligatorio per le strutture pubbliche altoatesine. L'azienda comunque aveva bandito i posti senza che il ricorrente avesse partecipato. Dopo aver conseguito l'attestato di bilinguismo pagina10 di 18 04.07.2022 è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. (doc. 15), che è stato quindi stabilizzato dall Parte_1 [...]
di , ove lavora a tutt'oggi. Controparte_1 CP_1
Allega che durante il periodo di lavoro autonomo il ricorrente fosse effettivamente autonomo, senza direttive o vincoli di subordinazione.
L'Asl eccepisce la decadenza della domanda, alla luce della messa in mora dd.
26.4.2023, per le richieste anteriori al 2018 eccepisce la prescrizione. I contratti comunque sarebbero legittimi ed il danno comunitario inesistente. La resistente contesta i calcoli di parte avversa ed eccepisce che anche le pretese previdenziali sarebbero in gran parte prescritte.
3. si costituisce e dichiara di nulla sapere in ordine al rapporto di lavoro. CP_2
Sarebbero dovuti i contributi IVS (aliquota del 32,65%) cui si aggiunge il contributo Cassa Credito con aliquota dello 0,35%, oltre il contributo INADEL al 6,1% calcolato sul 80% del reddito. I contributi comunque non sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20.
4. Preliminarmente va disaminato se il rapporto tra ASL e medico fosse di natura subordinata o meno. Il contratto non evidenzia particolari sintomi di autonomia, viene elencato solo il monte ore. Posto che la subordinazione in un ospedale per chi vi lavorasse a tempo piene dev'essere presunta in base all'altissimo grado si organizzazione che la struttura ed il servizio offerto richiedono, già un tanto è da considerarsi importante indizio nel senso dell'assenza dell'autonomia organizzativa richiesta per poter considerare il rapporto come di tipo autonomo.
pagina11 di 18 Parte resistente, poi, non ha identificato differenze nella gestione del rapporto, a parte la fatturazione ed altri elementi meramente formali, tra il periodo in cui il ricorrente era dotato di contratto formalmente e autonomo e quello in cui il contratto era di natura subordinata.
Dirimente la dichiarazione della teste : “2. Lavoro in azienda Testimone_1
dal 1998, attualmente sono la primaria. I turni sono sempre stati concordati tra tutti i medici, sia quelli con contratto subordinato, che con quelli con contratto formalmente autonomo.
Non c'era un tipo di differenza per le mansioni tra i medici, salvo che per le specifiche capacità, ma non in base al rapporto contrattuale.”
Quindi i medici erano trattati in modo uguale, a prescindere dalle formalità contrattuali. Nessun medico era libero di autogestirsi, tutti erano coordinati e gestiti dalla struttura ospedaliera. Gli ulteriori tre testi hanno confermato tale quadro probatorio. Viceversa, non sono emersi elementi o indizi di un rapporto autonomo. In relazione al periodo 29.10.2014 al 29.10.2017 viene quindi accertata la natura subordinata del rapporto.
5. Quanto alla frode alla legge il contratto è formulato in termini talmente generici che alla fine da soltanto un nomen iuris ad un rapporto bene qualificabile come subordinato. In ogni caso il trattamento economico sarebbe salvo ex art 2126 cc.
Non è calzante nemmeno il rinvio alla L.P. n. 18 del 1983, che autorizza la a stipulare contratti di collaborazione autonoma. Il fatto Controparte_1
che in certi casi la legge lo consente, non significa che le formalità possano pagina12 di 18 superare la sostanza, o che la Provincia avesse il potere di riqualificare rapporti.
6. Una volta qualificati i contratti di collaborazione in questione quali contratti di lavoro subordinato, occorre passare alla domanda di condanna al pagamento degli importi che alla ricorrente sarebbero spettati in caso di inquadramento come lavoratore dipendente.
Premesso che il maggior reddito percepito dal lavoratore non può essere recuperato dal datore di lavoro, posto che il reddito maggiore può essere liberamente concordato, il TFR può sempre essere fatto valere dal lavoratore
(salvi fatti estintivi come la prescrizione).
7. La messa in mora è pacificamente del 26.4.2023. Risultano prescritti, in forza dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.
4, c.c. i crediti scaduti anteriormente al 26.4.2018. Infatti, i crediti retributivi e contributivi scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti (libero professionali e/o subordinati).
8. Quanto al cosiddetto danno comunitario, va evidenziato che il dott.
è stato stabilizzato ai sensi della normativa applicabile ratione Parte_1
temporis in Provincia autonoma di e cioè in base alla LP 7/2001 CP_1
(aggiornata con la LP 16 agosto 2022, n. 10), art. 51 quinquies con una procedura di assunzione straordinaria. Un tanto risulta inequivocabilmente dal doc. n. 10 di parte resistente.
Con l'ordinanza n. 32904 del 27.11.2023, la Cassazione afferma che il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di pagina13 di 18 abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del
“danno comunitario”, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente “stabilizzato”, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima pubblica amministrazione e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso”. Sebbene la delibera richiami gli incarichi precedenti del ricorrente,
e la delibera doc. 9 su cui si base l'assunzione e quindi la stabilizzazione di chi già lavora presso l'ASL, tant'è che l'ASL tiene pure conte dell'anzianità di servizio già conseguita, va considerato che la normativa provinciale LP 7/2001 all'art 51 quinquies prevedendo di “assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:
abbiano prestato servizio presso l' sulla base Controparte_4
di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015…”
Posto che bastava un contratto a tempo determinato, non si può considerare la presente stabilizzazione quale diretta conseguenza di abusive reiterazioni di contratti a termine.
Non vi è dubbio che la reiterazione dei vari contratti fosse illegittima e priva di ragione utile normativamente prevista. S'impone quindi la verifica della fondatezza dell'eccezione di decadenza, non avendo parte ricorrente osservato le scadenze stabilite dalle norme dell'art. 32 l.183/2010. La messa in mora è pacificamente del 2023, l'ultimo contratto a termine è spirato nel 2017.
Il terzo comma lett. D) dell'art. 32 (ante abrogazione ex lege 92/2012)
pagina14 di 18 individuava quale dies a quo del decorso della decadenza la scadenza del termine (del singolo contratto) e estendeva questo regime alle azioni nullità proposte ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/2001, senza ricomprendervi l'art. 5 d.lgs. 368/2001, dedicato alla successione di contratti a termine.
Tali elementi inducono a ritenere che fino al 18.07.2012 (entrata in vigore della modifica dell'art.32 cit in parte qua) la decadenza operasse limitatamente alle ipotesi di invalidità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs.368/2001. D'altro canto, per affermare che una norma di legge abbia introdotto un termine di decadenza all'esercizio di un diritto, è necessario non che sia esplicita, giacchè essa può essere desunta anche in via interpretativa, ma quanto meno che sia inequivoca (Cass. 16512/2012).
E' dunque possibile affermare che sino all'entrata in vigore della l.92/2012
(18.07.2012) la decadenza di cui all'art.32 cit non operava in relazione alla violazione dei precetti di cui all'art. 5 d.lgs.368/2001 e che invece successivamente alle modifiche apportate dalla l.92/2012 all'art. 32 cit
(abolizione del terzo comma lett. D) la decadenza opera con riguardo a tutte le ipotesi di invalidità previste dalla disciplina legale, comprese le ipotesi di cui agli articoli 3 e 5 del d.lgs. 368/2001.
Venendo ora al caso in esame, facendo applicazione dei principi sin qui chiariti, dovrà concludersi nel senso della fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'impugnazione dei contratti a termine (tutti) per violazione degli artt. 1, e 4 d.lgs.368/2001, nonché in relazione all'impugnazione dei contratti a termine per violazione dell'art.5 d.lgs. 368/2001 per il periodo successivo all'abrogazione del comma 3 lettera d) dell'art. 32
pagina15 di 18 L.183/2010, stante la mancata impugnazione nei termini di decadenza introdotti dalla L.92/2012 del contratto a termine che sommato a quelli stipulati successivamente al 18.07.2012 ha determinato il superamento dei 36 mesi.
9. Con ciò si passa alla domanda di regolarizzazione contributiva. Tali domande non sono prescritte. L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede
“all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Sono quindi dovuti gli importi dovuti a titolo di IVS, in misura dell'aliquota del
32,65%. Dovuto pure il contributo Cassa Credito con aliquota dello 0,35%, a carico esclusivamente del dipendente, limitatamente alla condanna del datore di lavoro alla relativa corresponsione all' , non già per la parte relativa alla CP_2
trattenuta da operarsi da parte dell in busta paga sul presupposto che il CP_1
contributo sia a carico del dipendente.
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia pagina16 di 18 tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo” (Cass. 18027/2014).
Dai CUD prodotti emerge un reddito imponibile pari ad € 319.083,40 per il periodo in questione. In tali termini l' dovrà regolarizzare la Controparte_1
posizione contributiva del ricorrente.
10. Quanto detto ha i seguenti effetti in ordine alle spese di lite. Parte ricorrente
è penetrata con la domanda di accertamento del carattere subordinato del rapporto dal 2014 al 2017, con conseguente condanna alla regolarizzazione contributiva. Tutte le altre domande sono state rigettate.
Tale circostanza merita la compensazione delle spese.
risulta vincente su parte delle domande poste nei confronti dell'ASL, ma CP_2
va sottolineato che tale aspetto era meramente accessorio rispetto alle altre domande che già facevano parte del giudizio. Si applicano quindi i minimi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che i contratti “d'opera professionale” stipulati tra le parti hanno natura di contratti di lavoro subordinato e hanno dato
pagina17 di 18 causa a rapporti di lavoro subordinato;
• condanna l convenuta alla relativa regolarizzazione della CP_1
posizione contributiva della ricorrente e quindi la condanna al pagamento a favore di dei contributi IVS (32,65%) e Cassa CP_2
Credito (0,35%) calcolati sulla base di calcolo pari ad € 319.083,40, oltre ad eventuali accessori di legge,
• compensa le spese di lite tra ricorrente ed , Controparte_1
• condanna l' a rimborsare all' le spese di lite Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 7.052, oltre accessori di legge e 43 di spese vive per c.u.
21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina18 di 18
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 565/2023
Oggi 21 marzo 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per Controparte_1
, l'avv. ARCANGELI ELENA e l'avv. GASPARRI SONIA
[...]
- per l'avv. Controparte_2
ORSINGHER LUCIA
Esaurita la discussione avvenuta ai sensi dell'art 127ter cpc il Giudice pronuncia
Sentenza tramite deposito su PCT
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott.
[...] P.IVA_1
ARCANGELI ELENA e dall'avv. dott. GASPARRI SONIA
pagina2 di 18 (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER LUCIA P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente a) sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, ex art. 23 L. n. 87 del 1953 in relazione all'art. 1 comma 1-bis, art. 1 comma 1-ter e art. 1 comma 1-quater della L.P. di n. 18 del 1983 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) CP_1
Costituzione dato che la materia de qua è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro fra privati in cui sussiste competenza esclusiva dello Stato;
in via residuale per violazione dell'art. 3, 4, 35 e 97 Cost.; ed infine per violazione dell'art. 10 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dalle clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
nel merito:
b) accertare e dichiarare, previo eventuale accertamento della sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato pagina3 di 18 ex art. 2094 c.c. tra il signor e l Controparte_3 Controparte_4
con decorrenza dal 29.10.2014 al 28.12.2022 ovvero fino ad
[...]
oggi o diversa data ritenuta di giustizia;
c) previo accertamento delle differenze retributive dovute, ivi comprese quelle a titolo di trattamento di fine rapporto, condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare al ricorrente anche ai sensi Controparte_3
dell'art. 2126 c.c. la somma di € 22.701,41- oltre alla rivalutazione annuale o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
in via di stretto subordine, qualora il Giudice ritenesse la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 29.10.2014 - o diversa data ritenuta di giustizia - accertare e dichiarare, vista la natura subordinata del rapporto, che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al periodo 29.10.2014 al 29.10.2017 ammonta ad € 22.701,41-;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di tutte le clausole appositive del termine finale contenute nei contratti individuali di lavoro indicati in narrativa - sia formalmente di lavoro “autonomo” che dipendente o a causa di
“precettazione” di cui dovrà, quanto meno in via incidentale, venire riconosciuta la nullità / illegittimità - e relative proroghe per le ragioni sopra meglio esposte nonché anche in via di stretto subordine la conversione / il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ma senza stabilizzazione)
pagina4 di 18 ex art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 per prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza del secondo contratto a termine stipulato dal ricorrente;
e) in ogni caso a prescindere da quanto richiesto sub lett. d), previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo di “precettazione” eventualmente opposto da controparte – come indicato in narrativa alla lett. C) - previo accertamento della reiterazione abusiva dei rapporti a termine, condannare la convenuta l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al risarcimento del danno di “diritto comunitario” subito dal ricorrente ovvero in via di stretto subordine anche da perdita chance statuendo in favore di quest'ultimo un'indennità onnicomprensiva in misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o somma maggiore o minore di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che si quantifica in € 8.513,03- mensili o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e quindi pari ad € 59.591,19- oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sulle eventuali domande / eccezioni riconvenzionali avversarie:
f) rigettare per infondatezza e comunque per prescrizione quinquennale ovvero decennale anche ex art. 2033 c.c.;
g) condannare l in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente e quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 99.602,43 – ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da pagina5 di 18 conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una CP_2
volta eseguito il pagamento da parte dell' Controparte_1
) sul conto previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti
[...]
delle regole di diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del
2020, Cass. 2164 del 2021;
in ogni caso:
h) condannare l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in CP_2
considerazione della futura condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
Il ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti.
In particolare il ricorrente si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. - danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro - ovvero il danno da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all'istituto previdenziale competente ovvero Gestione ex CP_2 CP_2
INPDAP che tenga conto della retribuzione Controparte_5
mancante anche ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 ovvero, infine, in via di estremo subordine alla integrazione ed aggiunta del danno sopra indicato con gli importi pagina6 di 18 collegati ai danni contributivi / pensionistici sopra menzionati;
il presente atto notificato ad entrambe le convenute valga comunque quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e in mora debendi e di interruzione della prescrizione in relazione in particolare alle domande risarcitorie ex art. 2116 c.c.
e art. 13 L. n. 1338 del 1962.
Di parte convenuta ASL Bolzano:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il ricorrente è decaduto dal proprio onere di impugnazione tempestiva dei contratti a termine de quibus per i motivi esposti;
- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive e dei contributi richiesti da controparte per i motivi esposti, nonché del tfr eventualmente maturato;
- in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, salvo gravame, qualora venga accertata e dichiarata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e l
[...]
e il ricorrente non decaduto dal proprio onere di impugnazione dei CP_1
predetti contratti, accertare e dichiarare legittimi i contratti a termine ex adverso impugnati;
qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il termine apposto a tali contratti, respingere, in quanto infondate, le domande avversarie volte ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e di qualsivoglia ulteriore danno patrimoniale e non così come dedotto nel ricorso avversario, nonché la pagina7 di 18 pretesa avversaria volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro del sig.
in uno a tempo indeterminato;
in via ulteriormente Controparte_3 Parte_1
subordinata, ridurre gli importi richiesti da contropartena qualsivoglia titolo risarcitorio e/o indennitario per tutti i motivi esposti nella presente memoria;
- sempre in via di subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del danno comunitario per reiterazione abusiva dei contratti, tenersi conto della prescrizione (quinquennale o in subordine decennale) e nella denegatas ipotesi non venisse riconosciuta la intervenuta prescrizione quantificarsi il danno in €
8.172,51 con applicazione del minimo edittale del 2,5;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, ridurre gli importi richiesti da controparte a titolo di differenze retributive in considerazione dell'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, tra cui il TFR, e dell'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti;
- sempre in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti anche in riferimento alla base imponibile contributiva e alla totale prescrizione intervenuta e di conseguenza ai contributi eventualmente dovuti e considerare che quanto corrisposto dall'
[...]
al sig. nel corso dei rapporti di lavori a titolo di CP_1 Parte_1
contribuzione previdenziale e l'eventuale contributo Cassa Credito a carico esclusivo del dipendente che deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all'Ente Previdenziale in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro de quibus .
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina8 di 18 Di parte convenuta : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna alle spese a carico dell CP_2
B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di controparte nei confronti dell CP_2
e/o la carenza di legitimatio ad causam dell'ente previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' anche per CP_2
improponibilità, ovvero che eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Con condanna dell'eventuale datore di lavoro al versamento all' della CP_2
contribuzione dovuta, per come verrà quantificata (anche tramite trattenute in busta paga con riferimento al contributo cassa credito) all'esito del presente giudizio, oltre a somme aggiuntive per evasione da conteggiarsi al saldo.
pagina9 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente dott. espone di aver prestato attività Parte_1
lavorativa a favore dell' , in qualità di medico Controparte_4
specializzato in ematologia presso l'Ospedale Civile di , in base a vari CP_1
contratti d'opera professionale dei quali il primo stipulato con l
[...]
stessa il giorno 29.10.2014, successivamente rinnovato per 3 volte. CP_1
Successivamente il ricorrente lamenta di essere stato assunto dalla convenuta in forza di distinti contratti a termine di tipo subordinato fino al 28.12.2022, e quindi dal 29.10.2014 al 28.12.2022 continuativamente e senza interruzione.
Fino al 2017 si tratta a di contratti formalmente di collaborazione autonoma, dopodiché di rapporti subordinati.
Gli spetterebbe il TFR, il risarcimento del danno comunitario e risarcimento/l'indennizzo per ferie non godute, il pagamento dei contributi e premi omessi per un importo complessivo di € 99.602,43 €. Lamenta genericamente lesioni contratte nel corso del rapporto di lavoro, per le quali chiede il risarcimento.
2. L'azienda sanitaria si costituisce ed eccepisce la tardività delle richieste avverse.
Nega i presupposti di fatto e di diritto, sottolinea la natura subordinata del rapporto, deducendo che il ricorrente non poteva essere assunto regolarmente in quanto sprovvisto del certificato di bilinguismo, obbligatorio per le strutture pubbliche altoatesine. L'azienda comunque aveva bandito i posti senza che il ricorrente avesse partecipato. Dopo aver conseguito l'attestato di bilinguismo pagina10 di 18 04.07.2022 è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. (doc. 15), che è stato quindi stabilizzato dall Parte_1 [...]
di , ove lavora a tutt'oggi. Controparte_1 CP_1
Allega che durante il periodo di lavoro autonomo il ricorrente fosse effettivamente autonomo, senza direttive o vincoli di subordinazione.
L'Asl eccepisce la decadenza della domanda, alla luce della messa in mora dd.
26.4.2023, per le richieste anteriori al 2018 eccepisce la prescrizione. I contratti comunque sarebbero legittimi ed il danno comunitario inesistente. La resistente contesta i calcoli di parte avversa ed eccepisce che anche le pretese previdenziali sarebbero in gran parte prescritte.
3. si costituisce e dichiara di nulla sapere in ordine al rapporto di lavoro. CP_2
Sarebbero dovuti i contributi IVS (aliquota del 32,65%) cui si aggiunge il contributo Cassa Credito con aliquota dello 0,35%, oltre il contributo INADEL al 6,1% calcolato sul 80% del reddito. I contributi comunque non sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20.
4. Preliminarmente va disaminato se il rapporto tra ASL e medico fosse di natura subordinata o meno. Il contratto non evidenzia particolari sintomi di autonomia, viene elencato solo il monte ore. Posto che la subordinazione in un ospedale per chi vi lavorasse a tempo piene dev'essere presunta in base all'altissimo grado si organizzazione che la struttura ed il servizio offerto richiedono, già un tanto è da considerarsi importante indizio nel senso dell'assenza dell'autonomia organizzativa richiesta per poter considerare il rapporto come di tipo autonomo.
pagina11 di 18 Parte resistente, poi, non ha identificato differenze nella gestione del rapporto, a parte la fatturazione ed altri elementi meramente formali, tra il periodo in cui il ricorrente era dotato di contratto formalmente e autonomo e quello in cui il contratto era di natura subordinata.
Dirimente la dichiarazione della teste : “2. Lavoro in azienda Testimone_1
dal 1998, attualmente sono la primaria. I turni sono sempre stati concordati tra tutti i medici, sia quelli con contratto subordinato, che con quelli con contratto formalmente autonomo.
Non c'era un tipo di differenza per le mansioni tra i medici, salvo che per le specifiche capacità, ma non in base al rapporto contrattuale.”
Quindi i medici erano trattati in modo uguale, a prescindere dalle formalità contrattuali. Nessun medico era libero di autogestirsi, tutti erano coordinati e gestiti dalla struttura ospedaliera. Gli ulteriori tre testi hanno confermato tale quadro probatorio. Viceversa, non sono emersi elementi o indizi di un rapporto autonomo. In relazione al periodo 29.10.2014 al 29.10.2017 viene quindi accertata la natura subordinata del rapporto.
5. Quanto alla frode alla legge il contratto è formulato in termini talmente generici che alla fine da soltanto un nomen iuris ad un rapporto bene qualificabile come subordinato. In ogni caso il trattamento economico sarebbe salvo ex art 2126 cc.
Non è calzante nemmeno il rinvio alla L.P. n. 18 del 1983, che autorizza la a stipulare contratti di collaborazione autonoma. Il fatto Controparte_1
che in certi casi la legge lo consente, non significa che le formalità possano pagina12 di 18 superare la sostanza, o che la Provincia avesse il potere di riqualificare rapporti.
6. Una volta qualificati i contratti di collaborazione in questione quali contratti di lavoro subordinato, occorre passare alla domanda di condanna al pagamento degli importi che alla ricorrente sarebbero spettati in caso di inquadramento come lavoratore dipendente.
Premesso che il maggior reddito percepito dal lavoratore non può essere recuperato dal datore di lavoro, posto che il reddito maggiore può essere liberamente concordato, il TFR può sempre essere fatto valere dal lavoratore
(salvi fatti estintivi come la prescrizione).
7. La messa in mora è pacificamente del 26.4.2023. Risultano prescritti, in forza dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.
4, c.c. i crediti scaduti anteriormente al 26.4.2018. Infatti, i crediti retributivi e contributivi scaturenti da ciascun contratto devono essere considerati in modo autonomo e distinto da quelli derivanti dagli altri contratti (libero professionali e/o subordinati).
8. Quanto al cosiddetto danno comunitario, va evidenziato che il dott.
è stato stabilizzato ai sensi della normativa applicabile ratione Parte_1
temporis in Provincia autonoma di e cioè in base alla LP 7/2001 CP_1
(aggiornata con la LP 16 agosto 2022, n. 10), art. 51 quinquies con una procedura di assunzione straordinaria. Un tanto risulta inequivocabilmente dal doc. n. 10 di parte resistente.
Con l'ordinanza n. 32904 del 27.11.2023, la Cassazione afferma che il seguente principio di diritto: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di pagina13 di 18 abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine cui sia succeduta l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del
“danno comunitario”, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio economico, salvo che sia stato successivamente “stabilizzato”, ovverosia sia stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima pubblica amministrazione e in rapporto causale diretto con il precedente abuso dei contratti a termine, non essendo a tal fine sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dall'abuso”. Sebbene la delibera richiami gli incarichi precedenti del ricorrente,
e la delibera doc. 9 su cui si base l'assunzione e quindi la stabilizzazione di chi già lavora presso l'ASL, tant'è che l'ASL tiene pure conte dell'anzianità di servizio già conseguita, va considerato che la normativa provinciale LP 7/2001 all'art 51 quinquies prevedendo di “assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:
abbiano prestato servizio presso l' sulla base Controparte_4
di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015…”
Posto che bastava un contratto a tempo determinato, non si può considerare la presente stabilizzazione quale diretta conseguenza di abusive reiterazioni di contratti a termine.
Non vi è dubbio che la reiterazione dei vari contratti fosse illegittima e priva di ragione utile normativamente prevista. S'impone quindi la verifica della fondatezza dell'eccezione di decadenza, non avendo parte ricorrente osservato le scadenze stabilite dalle norme dell'art. 32 l.183/2010. La messa in mora è pacificamente del 2023, l'ultimo contratto a termine è spirato nel 2017.
Il terzo comma lett. D) dell'art. 32 (ante abrogazione ex lege 92/2012)
pagina14 di 18 individuava quale dies a quo del decorso della decadenza la scadenza del termine (del singolo contratto) e estendeva questo regime alle azioni nullità proposte ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/2001, senza ricomprendervi l'art. 5 d.lgs. 368/2001, dedicato alla successione di contratti a termine.
Tali elementi inducono a ritenere che fino al 18.07.2012 (entrata in vigore della modifica dell'art.32 cit in parte qua) la decadenza operasse limitatamente alle ipotesi di invalidità per violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs.368/2001. D'altro canto, per affermare che una norma di legge abbia introdotto un termine di decadenza all'esercizio di un diritto, è necessario non che sia esplicita, giacchè essa può essere desunta anche in via interpretativa, ma quanto meno che sia inequivoca (Cass. 16512/2012).
E' dunque possibile affermare che sino all'entrata in vigore della l.92/2012
(18.07.2012) la decadenza di cui all'art.32 cit non operava in relazione alla violazione dei precetti di cui all'art. 5 d.lgs.368/2001 e che invece successivamente alle modifiche apportate dalla l.92/2012 all'art. 32 cit
(abolizione del terzo comma lett. D) la decadenza opera con riguardo a tutte le ipotesi di invalidità previste dalla disciplina legale, comprese le ipotesi di cui agli articoli 3 e 5 del d.lgs. 368/2001.
Venendo ora al caso in esame, facendo applicazione dei principi sin qui chiariti, dovrà concludersi nel senso della fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta in relazione all'impugnazione dei contratti a termine (tutti) per violazione degli artt. 1, e 4 d.lgs.368/2001, nonché in relazione all'impugnazione dei contratti a termine per violazione dell'art.5 d.lgs. 368/2001 per il periodo successivo all'abrogazione del comma 3 lettera d) dell'art. 32
pagina15 di 18 L.183/2010, stante la mancata impugnazione nei termini di decadenza introdotti dalla L.92/2012 del contratto a termine che sommato a quelli stipulati successivamente al 18.07.2012 ha determinato il superamento dei 36 mesi.
9. Con ciò si passa alla domanda di regolarizzazione contributiva. Tali domande non sono prescritte. L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede
“all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Sono quindi dovuti gli importi dovuti a titolo di IVS, in misura dell'aliquota del
32,65%. Dovuto pure il contributo Cassa Credito con aliquota dello 0,35%, a carico esclusivamente del dipendente, limitatamente alla condanna del datore di lavoro alla relativa corresponsione all' , non già per la parte relativa alla CP_2
trattenuta da operarsi da parte dell in busta paga sul presupposto che il CP_1
contributo sia a carico del dipendente.
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia pagina16 di 18 tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo” (Cass. 18027/2014).
Dai CUD prodotti emerge un reddito imponibile pari ad € 319.083,40 per il periodo in questione. In tali termini l' dovrà regolarizzare la Controparte_1
posizione contributiva del ricorrente.
10. Quanto detto ha i seguenti effetti in ordine alle spese di lite. Parte ricorrente
è penetrata con la domanda di accertamento del carattere subordinato del rapporto dal 2014 al 2017, con conseguente condanna alla regolarizzazione contributiva. Tutte le altre domande sono state rigettate.
Tale circostanza merita la compensazione delle spese.
risulta vincente su parte delle domande poste nei confronti dell'ASL, ma CP_2
va sottolineato che tale aspetto era meramente accessorio rispetto alle altre domande che già facevano parte del giudizio. Si applicano quindi i minimi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che i contratti “d'opera professionale” stipulati tra le parti hanno natura di contratti di lavoro subordinato e hanno dato
pagina17 di 18 causa a rapporti di lavoro subordinato;
• condanna l convenuta alla relativa regolarizzazione della CP_1
posizione contributiva della ricorrente e quindi la condanna al pagamento a favore di dei contributi IVS (32,65%) e Cassa CP_2
Credito (0,35%) calcolati sulla base di calcolo pari ad € 319.083,40, oltre ad eventuali accessori di legge,
• compensa le spese di lite tra ricorrente ed , Controparte_1
• condanna l' a rimborsare all' le spese di lite Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 7.052, oltre accessori di legge e 43 di spese vive per c.u.
21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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