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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/11/2024, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
22/11/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.1446/2022 R.G., promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - cod. fisc.
Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Kennedy, 358 – presso lo '
studio dell'Avv. Francesco Piperno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno mensile di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ... con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' CP 1 il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n.
203/05, è subentrato "nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze". La legittimazione in via esclusiva dell' CP_1 è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 75%, a decorrere dal mese di
Febbraio 2024, e con revisione al mese di Maggio 2025.
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza del requisito sanitario, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate.
Non sono condivisibili, invece, nella parte in cui il CTU, abbia indicato la data di revisione.
Infatti, ritiene questo Tribunale che abbia errato il Consulente nello stabilire, del tutto arbitrariamente, che la situazione sanitaria della periziata debba essere sottoposta a revisione e nell'indicare altresì, il momento della revisione stessa nel mese di Maggio 2025.
Anzitutto, tale considerazione non costituiva oggetto, né diretto né indiretto, dei quesiti sottoposti al vaglio dell'Ausiliario del Tribunale.
In ogni caso, la rivedibilità delle prestazioni previdenziali è e resta prerogativa amministrativa dell' CP 1, su cui non vi è giurisdizione di questo Tribunale, sicché in ogni momento l' [...]
CP 2 potrà sottoporre, se lo ritiene, il pensionato a visita di revisione per valutare il permanere delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alle prestazioni godute, ma ciò non potrà essere oggetto di specifica prescrizione da parte del Tribunale.
Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile con la indicata decorrenza.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante utile ai fini dell'assegno di invalidità, con la decorrenza suindicata. CP Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul CP conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda amministrativa, ed ai vari ricorsi, vanno compensate. CP Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte 1
,
deduzione, così provvede: 'ha una percentuale invalidante del 1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente Parte 1
75%, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dal mese di Febbraio
2024;
2)Compensa le spese di lite;
CP
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 22/11/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
22/11/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.1446/2022 R.G., promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] - cod. fisc.
Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Kennedy, 358 – presso lo '
studio dell'Avv. Francesco Piperno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno mensile di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ... con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' CP 1 il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n.
203/05, è subentrato "nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze". La legittimazione in via esclusiva dell' CP_1 è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 75%, a decorrere dal mese di
Febbraio 2024, e con revisione al mese di Maggio 2025.
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza del requisito sanitario, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate.
Non sono condivisibili, invece, nella parte in cui il CTU, abbia indicato la data di revisione.
Infatti, ritiene questo Tribunale che abbia errato il Consulente nello stabilire, del tutto arbitrariamente, che la situazione sanitaria della periziata debba essere sottoposta a revisione e nell'indicare altresì, il momento della revisione stessa nel mese di Maggio 2025.
Anzitutto, tale considerazione non costituiva oggetto, né diretto né indiretto, dei quesiti sottoposti al vaglio dell'Ausiliario del Tribunale.
In ogni caso, la rivedibilità delle prestazioni previdenziali è e resta prerogativa amministrativa dell' CP 1, su cui non vi è giurisdizione di questo Tribunale, sicché in ogni momento l' [...]
CP 2 potrà sottoporre, se lo ritiene, il pensionato a visita di revisione per valutare il permanere delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alle prestazioni godute, ma ciò non potrà essere oggetto di specifica prescrizione da parte del Tribunale.
Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile con la indicata decorrenza.
Pertanto, la domanda deve essere accolta con il riconoscimento in capo alla parte ricorrente della percentuale invalidante utile ai fini dell'assegno di invalidità, con la decorrenza suindicata. CP Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione ri-chiesta e sul CP conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva alla domanda amministrativa, ed ai vari ricorsi, vanno compensate. CP Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte 1
,
deduzione, così provvede: 'ha una percentuale invalidante del 1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente Parte 1
75%, utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dal mese di Febbraio
2024;
2)Compensa le spese di lite;
CP
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
Patti, 22/11/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia