Sentenza breve 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 23/05/2022, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00513/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento N. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il -OMISSIS- 2022, con il quale la Prefettura di Bergamo ha rigettato l'istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 presentata dalla sig.ra M -OMISSIS- a favore della ricorrente “ in ragione dell'assenza di prove documentali con cui dimostrare la presenza sul territorio nazionale del lavoratore in data antecedente all' 08/03/2020 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) La ricorrente, cittadina ucraina, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 motivato sotto l’unico profilo per cui non vi sarebbero “ prove documentali con cui dimostrare la presenza sul territorio nazionale del lavoratore in data antecedente all’08/03/2020 ”.
2) All’udienza del 18 maggio il ricorso è stato trattenuto in decisione e viene deciso con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
3) Dal ricorso risulta, invero, che la ricorrente:
- è entrata nel territorio nazionale nel 2018 ed ivi si è trattenuta per alcuni mesi, diventando titolare dell’utenza telefonica italiana che, nel periodo della sua permanenza in Italia, è stata ricaricata in molteplici occasioni, molte delle quali presso negozi fisici siti in Italia, tra cui la BANCA -OMISSIS- S.p.A. in data -OMISSIS- 2019 e l’agenzia -OMISSIS- (in data -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) e tali dati non sono stati smentiti da parte resistente;
- la citata utenza telefonica è stata utilizzata con continuità anche prima del 2020;
- nel mese di agosto 2019 la ricorrente è rientrata proprio Paese ma il -OMISSIS- 2019 ha attraversato la frontiera polacca in data -OMISSIS-, come da prova documentale allegata, per fare ritorno in Italia.
4) Nel particolare caso di specie gli atti prodotti dalla ricorrente, in quanto plurimi, univoci e concordanti, possono costituire una prova presuntiva della presenza della ricorrente in Italia nel periodo contestato.
5) Alla luce di tali considerazioni il provvedimento impugnato dev’essere annullato.
6) La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli interessati.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.