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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 448 del ruolo generale degli affari civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1 [...]
(codice fiscale e Pt_2 C.F._2 Parte_3
(codice fiscale ), rappresentati e difesi C.F._3 dagli Avvocati Nicola Ricciuto del Foro di Napoli e Silvia
Lazzari del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori, contro (codice Controparte_1 fiscale ), rappresentata e difesa dagli Avvocati P.IVA_1
Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne del Foro di Como e
Corrado Benigni del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di causa introdotta dagli attori (la e Pt_1 [...]
anche nella qualità di genitori esercenti la Pt_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_3
) nei confronti della convenuta con ricorso
[...] ritualmente depositato in Cancelleria ai sensi del disposto dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile, che, costituitasi ritualmente la convenuta, mutato il rito nel rito ordinario, dopo trattazione come in atti è stata posta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 10 luglio 2024.
Assumono gli attori la civile responsabilità della convenuta, per malpractice medica, in relazione alla verificazione dei gravi danni da loro patiti nel mese di ottobre dell'anno 2007
e in particolare nel periodo antecedente alla nascita, a
1 seguito di parto cesareo, di uno di loro, il minore Parte_3
.
[...]
Assumono che la nascita avvenne inopinatamente troppo prematuramente per grave negligenza dei sanitari del
Policlinico San Pietro, che non prescrissero le terapie adeguate e atte a evitare, appunto, la nascita prematura.
Quest'ultima ebbe conseguenze devastanti per il piccolo
, che venne alla luce col peso di poco più di 400 Pt_3 grammi e non ancora maturo, con gravi deficit che tuttora lo rendono e sempre lo renderanno invalido al 100 per cento.
Nel caso di adeguato trattamento sarebbe stato possibile posticipare il parto, in un contesto in cui anche il fatto di guadagnare pochi giorni avrebbe potuto apportare enormi benefici al piccolo e non renderlo invalido (o così Pt_3 invalido come attualmente pacificamente è).
Instano dunque per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese (incluse quelle relative a un procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico al presente).
Concludono altresì chiedendo il ricollocamento della causa sul ruolo per l'espletamento di ulteriori incombenti: in particolare insistono per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente procedimento.
Parte convenuta chiede e conclude per il rigetto delle domande attoree.
Insta per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi, in primo luogo, alla rimessione della causa sul ruolo richiesta dagli attori per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
2 Devesi evidenziare che dalla documentazione versata in atti come valutata sotto il profilo medico legale dal Collegio
Medico d'ufficio nominato nel corso del procedimento dal giudicante emerge quanto segue.
L'attrice gestante, in data 13 giugno Parte_1
2007, viene sottoposta a visita di controllo ginecologica ambulatoriale presso la Fondazione Giovanni Carlo Rota.
Viene indi eseguita ecografia che denota la presenza di sacco gestazionale in utero contenente embrione singolo dotato di battito cardiaco fetale riferibile a 5-6 settimane.
Il 6 luglio 2007 la entra spontaneamente al Pronto Pt_1
Soccorso del Policlinico San Pietro (struttura ospedaliera della convenuta) per perdite ematiche.
A seguito di esame obiettivo e accertamenti strumentali viene formulata diagnosi di minaccia d'aborto alla decima settimana di gestazione.
Previa prescrizione di terapia con CO l'attrice viene dimessa e rinviata al curante.
Il 17 luglio 2007, a seguito di visita di controllo ginecologica ambulatoriale presso la Fondazione Giovanni Carlo
Rota, dall'ecografia emerge la presenza di un'ampia zona di mancato accollamento anteriore a livello placentare.
Vengono dunque consigliati riposo assoluto e assunzione di
CO per quattro settimane.
Segue altra visita di controllo il 17 agosto 2007, alla sedicesima settimana.
Il 24 settembre 2007, a seguito di ecografia, la placenta posteriore presenta evidenza di formazione iperecogena rotondeggiante.
Il 27 settembre 2007 l'attrice accede autonomamente al Pronto
Soccorso del Policlinico San Pietro per perdite ematiche miste a coaguli di color rosso vivo.
A seguito di accertamenti le viene diagnosticata “metrorragia e pelvidinia in primigravida a 21 settimane”.
3 Viene ricoverata nel reparto di Ostetricia alle ore 0.05 del
28 settembre 2007.
All'ingresso l'ecografia recita: “Feto vivo con biometria da
20 settimane, battito cardiaco fetale presente, movimenti attivi fetali presenti, liquido normale. Placenta postero- fundica ipertrofica con aspetto disomogeneo con aree iperecogene”.
Viene iniziata terapia con Tranex e ferro per via endovenosa.
Una successiva ecografia, riportata in diario clinico, descrive una placenta ispessita con a lato una formazione similplacentare con ecogenicità, ma un poco irregolare, ascrivibile in prima ipotesi a raccolta ematica paraplacentare”.
Vengono prescritti sorveglianza e allettamento.
Si noti che, come vedremo, il parto prematuro, secondo la prospettazione del Collegio Medico nominato dall'ufficio, risulterà in seguito ineludibile per la presenza di distacco della placenta insorto in epoca gestazionale decisamente precoce.
Ancora, per un'adeguata comprensione, devesi evidenziare che tale evoluzione maligna della gravidanza, secondo la prospettazione attorea, fu invece causata dalla mancata prescrizione di adeguati farmaci, atti a evitare l'attività contrattile uterina (vera causa, sempre secondo la prospettazione attorea, del distacco placentare).
Ancora proseguendo nella disamina dell'accaduto devesi evidenziare che il 29 settembre, con persistenti perdite ematiche definite da scarse a discrete, con utero non contratto, viene prescritta Vasosuprina retard.
Le perdite ematiche scarse persistono fino al primo ottobre, senza segnalazione di attività contrattile uterina.
Il 2 ottobre, sempre con perdite ematiche scarse, dal controllo ecografico risulta: “Attualmente si nota una più netta definizione della alterazione placentare che pare essere
4 una formazione cistica sopra placentare a contenuto ematico di circa 12 cm di diametro”.
Il 3 ottobre è annotato “Ancora perdite ematiche scarse, scure, utero contratto”.
Viene prescritto per via endovenosa. Per_1
In corso di tale terapia vi è segnalazione di utero prevalentemente non contratto, con perdite ematiche assenti o modeste.
Il 9 ottobre viene eseguito controllo ecografico che segnala:
“biometria come da 21 settimane, liquido amniotico nella norma. Persiste formazione iperecogena (ematoma?
?)”. CP_2
La paziente viene dimessa e inviata all'Ospedale BU di
Milano con lettera di presentazione del seguente tenore:
“Gentili colleghi, si invia come da accordi telefonici la signora gravida alla 23ª settimana. La paziente ha Parte_1 presentato attività contrattile e perdite ematiche ed è attualmente trattata con EN endovena. Tali perdite erano già presenti fin dalle prime settimane di gestazione. La paziente è stata sottoposta ad amniocentesi alla 16ª settimana
(esito 46 XY); già dalla 15ª settimana è stato possibile identificare ecograficamente immagine iperecogena rotondeggiante simil placentare posizionata sopra la placenta di dubbia interpretazione (ematoma? ). La CP_2 morfologia fetale è nella norma. Attualmente la crescita fetale corrisponde a 21 settimane, anziché 23 settimane come da amenorrea. Siamo in attesa di vostro parere diagnostico in caso di conferma di corioangioma e di consigli per il management.”
Il controllo ecografico eseguito al BU referta: “biometria nei limiti per l'epoca. Morfologia fetale mal indagabile per l'atteggiamento fetale e l'esiguità di liquido amniotico.
Visualizzati: il rachide, gli arti, l'estremo cefalico, lo stomaco la vescica, il cuore (4 camere), i reni. Placenta ad
5 inserzione laterale sinistra in contiguità con formazione irregolarmente iperecogena di 12x8 cm circa non vascolarizzata, dubbia interpretazione. Flussimetria di ao e aa. uterine nei limiti. Si discutono con la coppia le possibili implicazioni e si contatta il curante a cui si rinvia per ulteriori controlli.”
Il 13 ottobre 2007 l'attrice fa ingresso spontaneo al Pronto
Soccorso del Policlinico San Pietro per riferita attività uterina contrattile.
A seguito di esame obiettivo, previa prescrizione di EN in compresse, viene dimessa e rinviata al curante.
Gli attori lamentano pesantemente tale trattamento: sarebbe stato necessario ricoverare la paziente, secondo la loro prospettazione, e somministrare il EN o comunque altri farmaci tocolitici per via endovenosa, per inibire le contrazioni uterine in modo efficace e guadagnare tempo per la maturazione del feto.
Secondo la prospettazione attorea il parto prematuro risultò necessitato dalla mancata adeguata inibizione dell'attività contrattile;
il Collegio Medico nominato dall'ufficio, invece, evidenzia che il taglio cesareo fu scelta di elezione, non necessitata dalle contrazioni uterine ma dalla presenta di distacco placentare, in un contesto di alterazione placentare già presente dalla metà del mese di luglio e che man mano si aggravò con invasione, come vedremo, pressocché completa della cavità uterina.
Di fatto, comunque, il 13 ottobre la paziente venne dimessa.
Il 16 ottobre 2007, peraltro, a seguito di nuovo ingresso spontaneo al Pronto Soccorso del Policlinico San Pietro per abbondante perdita ematica dal canale cervicale, l'attrice viene trasferita agli Ospedali Riuniti di Bergamo, ove alle ore 17.57 avviene il ricovero con diagnosi di metrorragia.
Vi è chiara evidenza del fatto che ormai gli eventi stanno precipitando e, come vedremo, i sanitari si decideranno,
6 malgrado la grave immaturità del feto, a eseguire il parto cesareo nella giornata successiva.
Il 16 ottobre vengono eseguiti accertamenti e un esame ecografico che descrive ”… una neoformazione che occupa quasi completamente la cavità uterina con diametro di 8 x 12.7 cm a contenuto disomogeneo con area ipoecogena …“.
Viene evidenziata scarsa quantità di liquido amniotico e l'impossibilità di distinguere nettamente la placenta dalla massa sopradescritta.
Alle 20.20 viene eseguita nuova ecografia dalla quale emerge la già nota e cospicua massa disomogenea intracavitaria di circa 13 o 14 centimetri, che non pare mostrare connessioni con la placenta.
Il 17 ottobre viene eseguita ecografia di secondo livello che evince uno sviluppo fetale normale in considerazione della ridatazione ecografica.
Fatto decisivo è che il quadro di distacco placentare, per di più aggravato da una situazione di pre-eclampsia (gestosi), dirige inesorabilmente i sanitari nel senso di espletare il parto cesareo.
Giova ripetere che viene quindi eseguito purtroppo assai prematuramente, ma doverosamente, stante il distacco placentare, intervento di taglio cesareo alle ore 12.27.
Ancora, giova rimarcare che il taglio cesareo viene eseguito per il severo distacco placentare e non per l'attività contrattile uterina, in una situazione di collo uterino conservato chiuso.
Nel verbale operatorio viene annotato: “…… si evidenzia vasto distacco placentare con emissione di voluminosi coaguli. Nasce alle ore 12.36 un neonato di sesso maschile di 462 gr”.
Il puerperio decorre fisiologicamente con inibizione della lattazione e l'attrice viene dimessa il 23 ottobre con consiglio di terapia marziale per 2 settimane e controllo ginecologico presso il curante dopo 6 settimane.
7 L'esame istologico della placenta recita “… placenta monocoriale e monoamniotica di cm 14x12x2, con membrane lisce e lucenti inserite in sede marginale;
cordone ombelicale ad inserzione periferica, della lunghezza di cm 16, con 3 vasi.
Il piatto placentare mostra cotiledoni ampiamente frammentati con abbondanti coaguli ematici, alcuni di vecchia data”.
La diagnosi conclusiva è: ”… placenta con villi coriali di tipo intermedio, ampie raccolte ematiche subcoriali, intraparenchimali e a livello della decidua. Membrane e funicolo indenni …”.
Il neonato viene ricoverato presso la Terapia Pt_3
Intensiva Neonatale degli Ospedali Riuniti di Bergamo con diagnosi di grave pretermine.
Rimane in nosocomio sino al 2009.
Dalla documentazione prodotta si apprende che il 27 ottobre il bambino presenta peggioramento del quadro clinico, con grave insufficienza respiratoria, sostenuta da un'infezione da
Candida Albicans, per cui si rende necessario approntare adeguata terapia antimicotica.
Il 28 ottobre dall'esame ecotomografico dell'encefalo emerge la presenza di aree di iperecogenicità periventricolare bilaterale anteroposteriore.
Nel dicembre 2007 risulta un episodio di enterocolite necrotizzante, con distensione addominale, ristagno gastrico biliare e incremento dei valori sierici degli indici di flogosi.
Venne prescritta terapia antibiotica.
A causa della persistenza delle severe condizioni cliniche, viene sottoposto a ventilazione meccanica.
Il 7 febbraio 2008 viene diagnosticata retinopatia al terzo stadio dell'occhio destro, corretta mediante laserterapia.
Il paziente viene posto in ventilazione di tipo CPAP nasofaringea, proseguita per circa tre mesi, fino a un nuovo scompenso del quadro clinico, a causa di sepsi, che rende
8 necessaria una nuova intubazione con ventilazione meccanica a elevato apporto di O2.
In seguito il piccolo alterna periodi di CPAP e Pt_3 periodi di intubazione tracheale, sino al 17 ottobre 2008, data in cui viene estubato definitivamente e sottoposto a ossigenoterapia con naselli.
Il primo novembre, a causa della presenza di ipertensione polmonare persistente, viene approntata terapia con Sildenafil per via orale.
Il 9 dicembre viene eseguita risonanza magnetica nucleare dell'encefalo che rileva la presenza di alcune aree, in sede occipitale sinistra, ricollegabili a possibili esiti stabilizzati di pregressa sofferenza anossica ischemica.
Il 9 gennaio 2009 una visita neuropsichiatrica accerta il ritardo complessivo delle funzioni neuromotorie, in assenza di specifici segni neurologici.
Vengono disposte le dimissioni del paziente con diagnosi di prematurità grave, retinopatia, broncodisplasia, ipertensione polmonare, difetto interatriale ampio tipo ostium secundum
(forame di Botallo), ipospadia e ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado elevato.
Conseguenze tutte riconducibili al parto eseguito pretermine.
Ricostruita la sequenza degli eventi devesi evidenziare che il
Collegio Medico afferma che, con elevatissima probabilità, il quadro clinico mostrato dall'attrice sia ascrivibile a un distacco di placenta normalmente inserta in epoca gestazionale decisamente precoce, cioè alla ventunesima settimana.
Il Collegio non concorda con la prospettazione attorea, evidenziando che le condizioni locali della cervice uterina presenti il 28 settembre erano identiche (collo uterino, posteriore conservato chiuso) a quelle riscontrate il successivo 13 ottobre e anche il 16 ottobre 2007 in occasione degli accessi nel Pronto Soccorso del Policlinico San Pietro.
L'assenza di modificazioni della cervice uterina non
9 correlarono nel caso di specie una minaccia di parto pretermine.
Il parto cesareo, in sostanza, non fu causato dall'attività contrattile uterina ma fu di elezione, necessitato dal grave distacco placentare.
Secondo il Collegio medico la patologia che ha complicato la gravidanza dell'attrice, con esito neonatale infausto, fu ben diversa dalla condizione di “parto pretermine” e debba essere identificata in un importante distacco intempestivo di placenta, responsabile della sintomatologia clinica della paziente e risultante dal quadro ecografico fetale caratterizzato da iposviluppo fetale, scarsa quantità di liquido amniotico (da riduzione del letto placentare funzionale) e anche da alterazioni flussimetriche della circolazione fetale (vasodilazione dell'arteria cerebrale media, espressiva di una centralizzazione del circolo fetale).
Il distacco placentare (e non l'attività contrattile uterina) indusse i Sanitari dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo all'espletamento elettivo del parto tramite taglio cesareo.
Pertanto, il Collegio Medico dissente dalla prospettazione attorea, fondata sul fatto che una più prolungata terapia parenterale con tocolitici somministrati in regime di ricovero ospedaliero avrebbe modificato radicalmente l'evoluzione clinica, consentendo il parto, tramite l'inibizione delle contrazioni, in un'epoca gestazionale più avanzata e concedendo indubbi vantaggi prognostici per il nascituro.
L'evoluzione malefica del distacco placentare si sarebbe comunque verificata anche con somministrazione di EN (o altri tocolitici) per via endovenosa in sede di ricovero, secondo la prospettazione del Collegio medico.
Quest'ultimo, dunque, non identifica elementi di responsabilità professionale da parte dei Sanitari del
Policlinico San Pietro.
Le considerazioni del Collegio paiono al giudicante prive di
10 vizi logici e pienamente coerenti, non ravvisandosi alcun margine per rinnovare la consulenza d'ufficio.
Si noti che anche l'accertamento tecnico preventivo prodromico al presente procedimento, svolto da altri specialisti, ha avuto pari esito infausto per gli attori.
Non vi sono motivi per rinnovare gli accertamenti d'ufficio nemmeno in considerazione della lamentata assunta contiguità di uno dei membri del Collegio (il Dottor con uno Per_2 dei consulenti di parte della convenuta, dovuta al fatto che entrambi hanno prestato la propria opera professionale per qualche anno nella medesima struttura ospedaliera: trattasi di accadimento che può ben verificarsi e che anzi talvolta accade, senza che ciò possa influenzare il giudizio libero e imparziale di un professionista.
Devesi dunque concordarsi col Collegio Medico e pervenire al rigetto delle domande attoree.
Le problematiche sinora trattate, infatti, risultano assolutamente decisive ai fini della definizione del presente procedimento nonché altresì assorbenti rispetto a ogni altra formulata in questa sede.
Si noti, in proposito, che questo giudice, per motivi di economia processuale, aderisce alla tesi in base alla quale, per il principio della ragione più liquida, la domanda può ben essere definita sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se, addirittura, logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre (si esamini in punto la pronuncia numero 279 del 2024 della Suprema Corte).
Il quadro di merito che si è venuto a delineare rende superflua la disamina di ogni altra tematica (compresa quella inerente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in questa sede dagli attori, avanzata dalla convenuta).
Rimane dunque da delibare solo in merito alle spese del presente procedimento e di quello, prodromico al presente, di
11 accertamento tecnico preventivo, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree.
Condanna gli attori in solido alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo prodromico al presente procedimento, che liquida in euro 3.056,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo degli attori le spese per gli accertamenti peritali d'ufficio svolti nel predetto procedimento, come già liquidate.
Condanna gli attori in solido alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese del presente procedimento, che liquida in 7.616,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo degli attori in solido le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Collegio
Medico nominato nel corso del presente procedimento, come già liquidate nel corso del procedimento medesimo.
Bergamo, 26 gennaio 2025
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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