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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 943 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico
CA e AS OL;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
RL AS;
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE-
1 Disposta la trattazione scritta con decreto presidenziale del 31.05.2022, la causa
è stata trattenuta in decisione, dopo il deposito telematico delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.06.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in cancelleria, la Sig.ra CP_1
ha adito l'intestato Tribunale di Lecce, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
accertare e dare atto dell'illegittimità ed illiceità del comportamento tenuto da Parte_2
e conseguentemente, dalla Ing. , per le ragioni ed i fatti di cui Controparte_2
in narrativa;
conseguentemente condannare nella indicata qualità, alla Parte_1
restituzione in favore dell'attrice della somma di lire 439.500,00. pari a euro 226.982,80, oltre interessi e rivalutazione dal dì del danno fino all'effettivo soddisfo ed alla somma da quantificare in corso di causa corrispondente al lucro che sarebbe derivato in virtù della corretta esecuzione di contratti stipulati nonché della somma dovuta, da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno morale ex art. 2059/185 c.p.: condannare la convenuta al pagamento delle spese del giudizio." [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la la quale, Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha così concluso: "invia preliminare e pregiudiziale dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità delle domande formulate e delle azioni esperite dall'attrice; dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante l'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale e la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
rispetto alla domanda restitutoria;
in sede di merito ed in principalità respingere le
[...]
domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata,
e salvo gravame previo accertamento della corrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla
2 gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa." [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di comparsa di costituzione e risposta].
La causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 19.09.2019 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa a seguito della discussione orale. (…).
Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova rammentare che nel 1998 la Sig. veniva contatta dal Sig. che, vista l'esistenza CP_1 Parte_2
di pregressi rapporti ed in qualità di promotore finanziario della Ing. Controparte_2
le preponeva di investire somme di denaro nella di cui assumeva essere
[...] CP_2
mandatario. Sulla scorta di ciò, l'odierna attrice aveva sottoscritto differenti moduli di investimento e aveva consegnato al numerosi assegni di seguito specificamente indicati Pt_2
al fine di concludere operazioni finanziarie: a) in relazione al prodotto "white line" dal valore di lire 89.500.000, la Sig. aveva consegnato n. 8 assegni circolari a sé intestati e girati CP_1
in bianco, di cui, come per tabulas risulta, n. 6 emessi in data 04.02.98 per importi rispettivamente di lire 15 milioni, 15 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 10 milioni e 10 milioni
e n. 2 emessi in data 06.02.98 per importi rispettivamente di lire 7,5 milioni e 7 milioni;
b) in relazione al prodotto "orange line" dal valore di lire 50.000,00, n. 3 assegni circolari a sé intestati e girati in bianco emessi in data 08.06.98, per importi rispettivamente di lire 20 milioni, 20 milioni e 10 milioni;
c) in relazione al prodotto "ing. Asia" dal valore di lire
300.000,00, n. 6 assegni circolari non trasferibili intestati a dell'importo di Parte_2
lire 50 milioni ciascuno, tutti emessi in data 27.04.99.
La Sig. successivamente, veniva a conoscenza che il Sig. veniva indagato CP_1 Parte_2
per il reato di truffa perpetrata a danno di risparmiatori che gli avevano affidato somme di denaro da destinare agli investimenti di cui si diceva di occupare. Rilevata l'irreperibilità dello stesso, il precedente avvocato difensore dell'odierna attrice aveva chiesto chiarimenti alla ING, la quale accertava che "dalle verifiche effettuate presso i nostri archivi anagrafici non risulta alcuna posizione intestata a nome di . CP_1
Ne seguiva un giudizio innanzi al Tribunale di Lecce promosso dalla Sig. nei CP_1
confronti del Sig. e della Ing. , per ottenere Parte_2 Controparte_2
la restituzione di quanto illegittimamente versato. In tale contenzioso provvedeva a costituirsi
3 la convenuta lng. mentre il veniva dichiarato Controparte_2 Pt_2
contumace. Autorizzata la chiamata in causa in funzione di garanzia della compagnia assicurativa e dei coassicuratori e CP_3 Controparte_4
al fine di ottenere dalle stesse una Controparte_5
manleva dei danni arrecati, in data 27.06.2000 il Sig. veniva dichiarato Parte_2
fallito e il giudizio veniva interrotto.
Riassunto dall'attrice nei confronti delle parti originarie con sostituzione al della Pt_2
curatela del fallimento la causa veniva poi decisa con sentenza n. 603/2000 Parte_2
con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attrice innanzi al
Tribunale ordinario in quanto tale azione, ai sensi dell'art. 24 RG n. 267/42 doveva essere proposta innanzi alla Sezione Fallimentare del medesimo Tribunale di Lecce in conseguenza della vis attractiva del foro fallimentare dichiarante il fallimento di uno dei convenuti contro i quali sia stata proposta domanda di risarcimento in via solidale o alternativa.
Con ricorso del 17.07.2017 la Sig. aveva proposto domanda di ammissione al CP_1
passivo del fallimento di ma tale pretesa veniva respinta perché valutata Parte_2
tardiva.
Tale rigetto veniva tempestivamente impugnato dalla stessa innanzi al Tribunale di Lecce.
La Sig. pertanto, ha agito in questa sede per sentire accertata la responsabilità di CP_1
società a sua volta succeduta in tutti i diritti e gli obblighi della società Parte_1
incorporata a sua volta succeduta in tutti i diritti e gli obblighi Controparte_6
della società incorporata già Controparte_2 Controparte_7
ritenendola nei suoi confronti responsabile per le condotte poste in essere dal
[...]
promotore finanziario e per il risarcimenti dei danni morali subiti”.
Con sentenza n. 2871 del 2019, pubblicata in data 19.09.2019, il Tribunale di
Lecce ha accolto parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato a rifondere in favore di la somma di Parte_1 CP_1
euro 226.982,80 oltre interessi fino al soddisfo ed ha rigettato le ulteriori domande e compensato le spese.
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019, ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, non notificata – affidandolo ai
4 motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma parziale della stessa, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande formulate e delle azioni esperite da dichiarare CP_1
inammissibili e comunque respingere le domande formulate da CP_1
stante l'intervenuta prescrizione dei diritti dalla stessa azionati nella presente sede giudiziale e la carenza di legittimazione passiva di rispetto Parte_1
alla domanda restitutoria;
nel merito ed in via principale, respingere le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via CP_1
subordinata e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità di nella causazione del danno lamentato, diminuire CP_1
il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art.1227 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 23.01.2020, si è costituita la quale ha CP_1
chiesto di rigettare siccome inammissibile ed infondata l'avversa impugnazione., condannando al pagamento delle spese del secondo grado di Parte_1
giudizio; ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo di condannare al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e di Parte_1
condannare al risarcimento dal danno morale subito dall'attrice Parte_1
per i fatti per cui è causa, da liquidarsi nella somma di euro 40.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia maggiorata degli interessi e rivalutazione.
All'udienza del 22.06.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' acclarato (avendone dato atto lo stesso Tribunale nella sentenza di primo grado) che , nell'odierno giudizio, ha riproposto, nei confronti di CP_1
le medesime domande già proposte nei Controparte_7
5 confronti di quest'ultima con atto di citazione del 9.03.2000 e che sono state dichiarate improcedibili con sentenza n. 603/2000 del Tribunale di Lecce depositata il 6.05.2008 (non impugnata), per essere state, dette azioni, dichiarate proponibili, ai sensi dell'art. 24 R.D. 15/03/1942 n. 267, esclusivamente innanzi alla sezione fallimentare del medesimo Tribunale di Lecce (“in conseguenza della vis attractiva del foro fallimentare dichiarante il fallimento di uno dei convenuti contro i quali sia stata proposta domanda di risarcimento in via solidale ed alternativa”: così a p. 3 della sentenza impugnata).
2. Ciò premesso, la Corte, procedendo nell'esame delle questioni sottoposte al suo esame secondo criteri di priorità logico-giuridica, rileva l'evidenza della fondatezza del secondo motivo d'appello proposto da Parte_1
rubricato: “Sull'intervenuta prescrizione dei (contestati) diritti azionati dall'attrice nel presente giudizio”, con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, in ordine all'eccezione di prescrizione dei diritti azionati nel presente procedimento da , sulla quale, effettivamente, il primo giudice, ha CP_1
omesso di decidere.
2.1. Tenuta ad ovviare a tale omissione, la Corte ritiene che l'eccezione sia fondata.
2.1.1. Al fine di dare conto di tale affermazione occorre rilevare che, poiché le valutazioni ad essa sottese intervengono in appello, opera l'istituto del giudicato interno, avuto riguardo alla decisione adottata dal giudice di primo grado.
Ebbene, dalla lettura della sentenza emerge che il Tribunale ha ricondotto l'iniziativa processuale dell'attrice - senza incertezze e senza alcuna problematizzazione dell'operazione di qualificazione giuridica - al paradigma di responsabilità dell'intermediario finanziario in relazione all'operato di un suo promotore di cui all'art. 31 co. 3 TUF, sviluppando l'iter motivazionale della decisione con l'applicazione della dogmatica di tale ipotesi di responsabilità, senz'altro inscrivibile nell'area dell'illecito aquiliano. Dal che non può non conseguire l'applicazione dell'art. 2947 c.c. che prevede per il diritto al
6 risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito l'operare della prescrizione quinquennale.
2.1.2. Né la parte appellata, pur avendo proposto appello incidentale avverso la statuizione con cui il Tribunale ha compensato tra le parti le spese di lite, nonché avverso quella con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa proposta, risulta aver impugnato la sentenza altresì in ordine alla qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale all'azione esercitata in primo grado da , essendosi limitata a rilevare, nella CP_1
sezione della propria “comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale”, contenente sub 2) le proprie controdeduzioni in ordine al secondo motivo d'appello proposto da che “Neppure è esatto che la responsabilità Parte_1
fatta valere sia responsabilità esclusivamente extracontrattuale, come tale soggetta a prescrizione quinquennale…”, prospettando - sembrerebbe - una duplicità di titoli di responsabilità con argomenti che, non introdotti in primo grado e, pertanto, ivi sottratti al contraddittorio con la controparte, neanche colgono nel segno, non essendo rinvenibile in atti traccia di un rapporto contrattuale intercorso tra e l'intermediario finanziario Ing. , CP_1 Controparte_2
avendo quest'ultima dato atto, come del resto riferito dalla stessa attrice nell'atto di citazione in primo grado, che “dalle verifiche effettuate presso i nostri archivi anagrafici non risulta alcuna posizione intestata a nome di . CP_1
3. La statuizione che precede assorbe ogni ulteriore questione posta dalle parti sia con l'appello principale che con quello incidentale e, comportando la riforma della sentenza emessa in primo grado, impone un regolamento delle spese processuali nel doppio grado che, avuto riguardo al criterio della soccombenza, tenga conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 2871/2019 pubblicata dal Tribunale di CP_1
Lecce il 19.09.2019, così provvede:
7 1)accoglie l'appello principale;
2)rigetta l'appello incidentale;
3)per l'effetto, dichiara improponibili le domande di parte attrice perché prescritte;
4)condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1
in favore di che liquida, quanto a quelle del primo grado, in Parte_1
complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge.
5)dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, in favore dell'erario, da parte dell'appellante incidentale, , di un importo pari a quello dovuto per la proposizione CP_1
dell'appello incidentale.
Così deciso in Lecce, il 10.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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