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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 800 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 19.11.2025 alle ore 9.05 innanzi al giudice del lavoro dott. LA SE, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1 per la parte convenuta Controparte_1 nessuno compare l'avv. Acquilino insiste come da ricorso.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio, autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa LA SE)
1 N. R.G. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa LA
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 800/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to ACQUILINO SERGIO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), contumace P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.9.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - negli anni scolastici dal
2 2020/2021 al 2024/2025 ella aveva lavorato e stava lavorando come insegnante non di ruolo, alle dipendenze del;
- in tutti i periodi in cui Controparte_1 aveva lavorato con contratto a tempo determinato avente scadenza 30 giugno non aveva mai fruito delle ferie e non era stata invitata a goderne, fatta eccezione per l'anno
2024/2025; - durante i periodi di sospensione delle lezioni ed al termine delle lezioni, fino allo scadere del contratto, era sempre rimasta a disposizione del dirigente dell'Istituto per qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica;
- sotto altro profilo, la ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docente per l'anno 2020/2021.
La ricorrente ha lamentato che il mancato riconoscimento di tali prestazioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione, di matrice europea, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, ha chiesto conclusivamente: - accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, con conseguente condanna del a pagare in suo CP_1 favore la somma di euro 8.829,44; - accertare il suo diritto ad ottenere la retribuzione professionale docente residua per l'anno scolastico 2020/2021, con conseguente condanna del a corrisponderle la somma di euro 124,81. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il CP_1 convenuto, che deve essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza, il procuratore della ricorrente si è richiamato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***************
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Procedendo ad esaminare separatamente le domande, in quanto ciascuna fondata su specifiche norme, in relazione alle quali è intervenuta una fervida attività interpretativa giurisprudenziale, si osserva che:
1) Sull'indennità per ferie non godute
La ricorrente ha lamentato che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, ella non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, oltre a quelli dedotti in ricorso, non era stata invitata a fruirne dai dirigenti scolastici e non era
3 stata informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
Ciò nonostante, al termine di ciascun periodo, il convenuto le aveva CP_1 illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
Si ritiene opportuno muovere dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma
8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie
4 maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
5 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. 28587/2024).
6 Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore
è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione
Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018);
7 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Ad analoga disciplina devono essere sottoposte le festività soppresse, in relazione alle quali è stata riconosciuta la medesima natura delle ferie.
In particolare, l'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta
8 dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse
“sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
L , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro CP_2 giornate di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di
9 riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass.
n.8926/24).
Pertanto, la monetizzazione delle festività soppresse va riconosciuta entro i medesimi limiti e criteri previsti per le ferie, delle quali condividono la natura.
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- la ricorrente non risulta aver fruito di giorni di ferie su richiesta, ulteriori rispetto a quelli già conteggiati in ricorso;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, restando CP_1 contumace non ha provato né ha offerto di provare di aver invitato la docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in CP_1 ferie la ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea.
- ne discende il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse maturate e non fruite nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con scomputo di quelle richieste e fruite nel corso degli anni scolastici.
Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa Pt_1 che appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
Pertanto, il deve essere condannato a pagare Controparte_1 in favore di per tale voce l'importo complessivo di euro 8.829,44 oltre Parte_1 alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
2) sulla retribuzione professionale del docente
La ricorrente ha, sotto altro profilo, lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, per l'anno 2020/2021, così subendo un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché ella aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile e a quello reso dai docenti assunti a tempo indeterminato e che avevano ricoperto supplenze annuali,
10 sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Anche in questo caso, si ritiene utile muovere dal dettato normativo di riferimento.
In particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011,causa C-177/10 Persona_1
SA TA).
11 Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve allora escludersi che il ricorrente, destinatario di contratti a tempo determinato continuativi dal 15.9.2021 al 1.7.2022, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, come dimostrano i contratti via via stipulati, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello di tutti i colleghi. Al riguardo, il resistente si è limitato a lamentare che CP_1 il ricorrente non avrebbe fornito adeguata prova della circostanza, ma non ne ha contestato la veridicità intrinseca. Pertanto, il fatto storico deve ritenersi provato, poiché non contestato e comprovato dalla stessa documentazione in atti.
Deve, pertanto, presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
12 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n.
34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale domanda deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il va condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma residua di euro 124,81, che appare correttamente quantificata come da conteggio allegato (doc. 3).
Dal giorno di maturazione della spettanza sono dovuti gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
13 4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 non godute negli anni scolastici oggetto di ricorso, per l'effetto;
3) Condanna il a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di euro 8.829,44 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
4) Dichiara il diritto di ad ottenere la retribuzione professionale Parte_1 docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma residua di euro
124,81, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in euro 2.109,00 per compensi al difensore, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA SE
14
VERBALE DELLA CAUSA N. 800 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 19.11.2025 alle ore 9.05 innanzi al giudice del lavoro dott. LA SE, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1 per la parte convenuta Controparte_1 nessuno compare l'avv. Acquilino insiste come da ricorso.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio, autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa LA SE)
1 N. R.G. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa LA
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 800/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to ACQUILINO SERGIO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), contumace P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.9.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - negli anni scolastici dal
2 2020/2021 al 2024/2025 ella aveva lavorato e stava lavorando come insegnante non di ruolo, alle dipendenze del;
- in tutti i periodi in cui Controparte_1 aveva lavorato con contratto a tempo determinato avente scadenza 30 giugno non aveva mai fruito delle ferie e non era stata invitata a goderne, fatta eccezione per l'anno
2024/2025; - durante i periodi di sospensione delle lezioni ed al termine delle lezioni, fino allo scadere del contratto, era sempre rimasta a disposizione del dirigente dell'Istituto per qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica;
- sotto altro profilo, la ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docente per l'anno 2020/2021.
La ricorrente ha lamentato che il mancato riconoscimento di tali prestazioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione, di matrice europea, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, ha chiesto conclusivamente: - accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, con conseguente condanna del a pagare in suo CP_1 favore la somma di euro 8.829,44; - accertare il suo diritto ad ottenere la retribuzione professionale docente residua per l'anno scolastico 2020/2021, con conseguente condanna del a corrisponderle la somma di euro 124,81. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il CP_1 convenuto, che deve essere dichiarato contumace.
Alla prima udienza, il procuratore della ricorrente si è richiamato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***************
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Procedendo ad esaminare separatamente le domande, in quanto ciascuna fondata su specifiche norme, in relazione alle quali è intervenuta una fervida attività interpretativa giurisprudenziale, si osserva che:
1) Sull'indennità per ferie non godute
La ricorrente ha lamentato che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, ella non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, oltre a quelli dedotti in ricorso, non era stata invitata a fruirne dai dirigenti scolastici e non era
3 stata informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
Ciò nonostante, al termine di ciascun periodo, il convenuto le aveva CP_1 illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
Si ritiene opportuno muovere dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma
8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie
4 maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
5 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. 28587/2024).
6 Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore
è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione
Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n.
15652/2018);
7 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n.
23153/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Ad analoga disciplina devono essere sottoposte le festività soppresse, in relazione alle quali è stata riconosciuta la medesima natura delle ferie.
In particolare, l'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta
8 dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse
“sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
L , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro CP_2 giornate di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di
9 riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass.
n.8926/24).
Pertanto, la monetizzazione delle festività soppresse va riconosciuta entro i medesimi limiti e criteri previsti per le ferie, delle quali condividono la natura.
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- la ricorrente non risulta aver fruito di giorni di ferie su richiesta, ulteriori rispetto a quelli già conteggiati in ricorso;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, restando CP_1 contumace non ha provato né ha offerto di provare di aver invitato la docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in CP_1 ferie la ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea.
- ne discende il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse maturate e non fruite nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con scomputo di quelle richieste e fruite nel corso degli anni scolastici.
Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa Pt_1 che appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
Pertanto, il deve essere condannato a pagare Controparte_1 in favore di per tale voce l'importo complessivo di euro 8.829,44 oltre Parte_1 alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
2) sulla retribuzione professionale del docente
La ricorrente ha, sotto altro profilo, lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, per l'anno 2020/2021, così subendo un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché ella aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile e a quello reso dai docenti assunti a tempo indeterminato e che avevano ricoperto supplenze annuali,
10 sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Anche in questo caso, si ritiene utile muovere dal dettato normativo di riferimento.
In particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; 8/9/2011,causa C-177/10 Persona_1
SA TA).
11 Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve allora escludersi che il ricorrente, destinatario di contratti a tempo determinato continuativi dal 15.9.2021 al 1.7.2022, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, come dimostrano i contratti via via stipulati, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello di tutti i colleghi. Al riguardo, il resistente si è limitato a lamentare che CP_1 il ricorrente non avrebbe fornito adeguata prova della circostanza, ma non ne ha contestato la veridicità intrinseca. Pertanto, il fatto storico deve ritenersi provato, poiché non contestato e comprovato dalla stessa documentazione in atti.
Deve, pertanto, presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
12 nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n.
34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale domanda deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il va condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma residua di euro 124,81, che appare correttamente quantificata come da conteggio allegato (doc. 3).
Dal giorno di maturazione della spettanza sono dovuti gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
13 4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per ferie Parte_1 non godute negli anni scolastici oggetto di ricorso, per l'effetto;
3) Condanna il a pagare in favore del Controparte_1 ricorrente la somma di euro 8.829,44 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
4) Dichiara il diritto di ad ottenere la retribuzione professionale Parte_1 docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma residua di euro
124,81, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1 che liquida in euro 2.109,00 per compensi al difensore, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA SE
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