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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1551/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lanza presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Pavia il 20.07.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lanza presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 02 maggio 1998 con rito religioso Concordatario in comune di Gambolò (PV),
Il matrimonio è stato iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del comune di Gambolò:
(Anno 1998 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1)
e iscritto/trascritto nel Registro del comune di Milano:
(Anno 1998 Numero 0391 Registro 08 Parte 2 Serie B)
In regime di separazione dei beni.
Con una figlia maggiorenne: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge rinuncia a pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo già prima d'ora, regolato ogni rapporto economico e patrimoniale.
Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 Parte_2 mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di euro 300,00
(trecento/00) che sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT Costo Vita. I genitori si divideranno al 50% ciascuno, le spese extra assegno della figlia secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, con le seguenti precisazioni:
- Spese per visite, farmaci e cure mediche specialistiche sia coperte, che non coperte dal Servizio
Sanitari Nazionale, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge. Le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori;
- tasse universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico, dotazione informatica (PC/tablet) richiesto dall'università saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero, alloggio presso la sede universitaria saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo tra i genitori;
- le spese di assicurazione, bollo, benzina, manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'auto Ford Ka targata EA989TK di proprietà del signor;
ma in uso alla figlia , saranno a Parte_1 Per_1 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- corsi, attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature, viaggi in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo tra i genitori.
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Resta inteso tra i genitori, che l'assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia, così come tutte le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche sopra indicate, saranno corrisposti sino a quando diverrà economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti dichiarano di aver già prima d'ora ripartito tra loro i depositi bancari e gli investimenti fatti nel tempo, nessuno escluso e di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro in merito, anche per il futuro.
3) Le parti si danno reciprocamente atto, che la casa coniugale sita in Milano, via Dora Baltea n. 13
è stata venduta in data 21.11.2024 avanti la dott.ssa Notaio in Milano ed il Persona_2 prezzo, dedotte le spese, è stato già diviso tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, atteso che detto immobile era stato acquistato a suo tempo con denaro di entrambi i coniugi. Il mutuo ipotecario gravante su detto immobile è stato estinto. I beni e gli arredi esistenti nella predetta abitazione, sono già stati ripartiti tra i coniugi, di comune accordo.
Le parti si danno altresì atto di aver acquistato in data 26.11.2024 un appartamento ciascuno, in Cormano (MI) via Antonio Gramsci n. 67 nello stesso stabile, il signor al piano Parte_1
5° e la signora al I° piano e che ciascun coniuge ha chiesto ed ottenuto un mutuo sul Parte_2 proprio immobile.
4) La figlia maggiorenne abiterà presso la madre nella cui abitazione ha fissato la sua residenza Per_1
e potrà recarsi a visitare l'altro genitore e trattenersi presso quest'ultimo, tutte le volte che lo desidererà, compatibilmente con gli impegni del genitore.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad eccezione delle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che sono state prodotte all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente ai documenti relativi all'acquisto delle rispettive nuove abitazioni.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, nonché indicato le rispettive disponibilità patrimoniali dell'ultimo triennio e gli oneri a loro carico.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia maggiorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto Per_1 conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio 02 maggio 1998 con rito religioso Concordatario in comune di Gambolò
(PV);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gambolò (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025 Il Giudice Relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lanza presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Pavia il 20.07.1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lanza presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 02 maggio 1998 con rito religioso Concordatario in comune di Gambolò (PV),
Il matrimonio è stato iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del comune di Gambolò:
(Anno 1998 Numero 5 Parte II Serie A Ufficio 1)
e iscritto/trascritto nel Registro del comune di Milano:
(Anno 1998 Numero 0391 Registro 08 Parte 2 Serie B)
In regime di separazione dei beni.
Con una figlia maggiorenne: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge rinuncia a pretendere dall'altro alcunché a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo già prima d'ora, regolato ogni rapporto economico e patrimoniale.
Il signor verserà alla signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 Parte_2 mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo di euro 300,00
(trecento/00) che sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT Costo Vita. I genitori si divideranno al 50% ciascuno, le spese extra assegno della figlia secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, con le seguenti precisazioni:
- Spese per visite, farmaci e cure mediche specialistiche sia coperte, che non coperte dal Servizio
Sanitari Nazionale, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge. Le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori;
- tasse universitarie, libri di testo, materiale di corredo scolastico, dotazione informatica (PC/tablet) richiesto dall'università saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero, alloggio presso la sede universitaria saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo tra i genitori;
- le spese di assicurazione, bollo, benzina, manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'auto Ford Ka targata EA989TK di proprietà del signor;
ma in uso alla figlia , saranno a Parte_1 Per_1 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- corsi, attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature, viaggi in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo tra i genitori.
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Resta inteso tra i genitori, che l'assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia, così come tutte le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche sopra indicate, saranno corrisposti sino a quando diverrà economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti dichiarano di aver già prima d'ora ripartito tra loro i depositi bancari e gli investimenti fatti nel tempo, nessuno escluso e di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro in merito, anche per il futuro.
3) Le parti si danno reciprocamente atto, che la casa coniugale sita in Milano, via Dora Baltea n. 13
è stata venduta in data 21.11.2024 avanti la dott.ssa Notaio in Milano ed il Persona_2 prezzo, dedotte le spese, è stato già diviso tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, atteso che detto immobile era stato acquistato a suo tempo con denaro di entrambi i coniugi. Il mutuo ipotecario gravante su detto immobile è stato estinto. I beni e gli arredi esistenti nella predetta abitazione, sono già stati ripartiti tra i coniugi, di comune accordo.
Le parti si danno altresì atto di aver acquistato in data 26.11.2024 un appartamento ciascuno, in Cormano (MI) via Antonio Gramsci n. 67 nello stesso stabile, il signor al piano Parte_1
5° e la signora al I° piano e che ciascun coniuge ha chiesto ed ottenuto un mutuo sul Parte_2 proprio immobile.
4) La figlia maggiorenne abiterà presso la madre nella cui abitazione ha fissato la sua residenza Per_1
e potrà recarsi a visitare l'altro genitore e trattenersi presso quest'ultimo, tutte le volte che lo desidererà, compatibilmente con gli impegni del genitore.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad eccezione delle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che sono state prodotte all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente ai documenti relativi all'acquisto delle rispettive nuove abitazioni.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, nonché indicato le rispettive disponibilità patrimoniali dell'ultimo triennio e gli oneri a loro carico.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne non sono in contrasto con gli interessi della stessa, Per_1 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia maggiorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto Per_1 conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio 02 maggio 1998 con rito religioso Concordatario in comune di Gambolò
(PV);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gambolò (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025 Il Giudice Relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG